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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/11/2025, n. 4086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4086 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 770 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, con giusto mandato in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo, dall'avv. Gaetano Del Noce, presso il cui studio elett.te domicilia in San Marcellino alla via
Campania n. 40;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore (P.Iva Controparte_1
), con sede legale in Cardito (NA) alla Via Bonavolontà n. 4, rappresentata e difeso, in virtù di P.IVA_1 procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Ilaria Mazzola presso il cui studio elett.te domicilia in Melito di
Napoli (NA) alla via delle Viole n. 1;
RESISTENTE
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto
Con ricorso in riassunzione (a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria con sentenza n. 4865/2023 depositata il 07/12/2023), depositato in data 26.1.2024, ha Parte_1 instaurato il giudizio di merito successivo all'opposizione (conclusasi con una pronuncia del G.E. di non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione per avvenuto pagamento da parte del terzo pignorato nel termine di 60 giorni) all'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis e art. 72 ter D.P.R. 602/73 in forza del quale la società di riscossione-odierna resistente intimava all' ed al sig. Controparte_2 [...]
di non disporre delle somme pignorate, ordinando, altresì, alla banca di pagare la somma complessiva Parte_1 di € 828,02, oltre interessi e spese successive, al suddetto concessionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
Con il ricorso introduttivo il denunciava l'illegittimità della procedura esecutiva per violazione Parte_1 dei limiti di pignorabilità rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o nullo l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi per violazione dei divieti/limiti imposti dalla legge riguardo la pignorabilità delle somme;
- per l'effetto, dichiarare non fondato il diritto di a procedere all'esecuzione CP_3 forzata;
- condannare alla restituzione di quanto illegittimamente pignorato ed incassato, oltre al CP_3 risarcimento dei danni subiti e subendi dall'opponente in virtù dell'attivazione illegittima della procedura di esecuzione forzata da valutarsi in via equitativa, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento a quello dell'effettivo soddisfo;
- condannare alla rivalsa delle spese e delle competenze CP_3 professionali, oltre accessori come per legge”.
Con comparsa depositata in data 25.3.2024 si costituiva la soc. evidenziando Controparte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea e la legittimità della pretesa tributaria.
Stante la natura documentale del giudizio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, la causa viene decisa.
2. Nel merito.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
A sostegno del ricorso deduce l'illegittimità della procedura esecutiva esattoriale presso terzi Parte_1 per violazione dei limiti di pignorabilità.
A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 5, lettera a), D.L. 02.03.2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26.04.2012 n. 44, il pignoramento presso terzi di cui all'art. 72 bis D.P.R. 602/73 è soggetto ai limiti di pignorabilità di cui al successivo art. 72 ter del citato decreto.
Tale norma laddove dispone, al comma 1, che “Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro” va necessariamente letta alla luce del successivo comma 2 bis secondo cui “Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e
2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”.
Dalla lettura combinata delle citate previsioni emerge la possibilità per l , laddove Controparte_4
l'importo disponibile sul conto corrente alla data del pignoramento sia pari o superiore al credito azionato assommato all'ultimo emolumento accreditato, di prelevare l'intero importo dovuto dal debitore lasciando quindi la disponibilità dell'ultimo emolumento accreditato;
solo laddove detto importo sia insufficiente a soddisfare integralmente il credito azionato con il pignoramento, per gli emolumenti successivamente accreditati troveranno applicazione i limiti di pignorabilità di cui al comma 1.
Ebbene, tanto doverosamente premesso, si rileva che nel caso di specie, come emerge dagli estratti conto depositati, alla data del pignoramento vi era disponibilità di un importo superiore alla somma del credito azionato pari ad €. 828,02 e l'ultima mensilità accreditata di €. 454,74 sicchè risulta legittimo l'operato del terzo pignorato di addebito dell'intero importo del credito azionato dalla Controparte_5 Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.770/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in €. 460,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 20.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 770 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, con giusto mandato in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo, dall'avv. Gaetano Del Noce, presso il cui studio elett.te domicilia in San Marcellino alla via
Campania n. 40;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore (P.Iva Controparte_1
), con sede legale in Cardito (NA) alla Via Bonavolontà n. 4, rappresentata e difeso, in virtù di P.IVA_1 procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Ilaria Mazzola presso il cui studio elett.te domicilia in Melito di
Napoli (NA) alla via delle Viole n. 1;
RESISTENTE
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto
Con ricorso in riassunzione (a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria con sentenza n. 4865/2023 depositata il 07/12/2023), depositato in data 26.1.2024, ha Parte_1 instaurato il giudizio di merito successivo all'opposizione (conclusasi con una pronuncia del G.E. di non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione per avvenuto pagamento da parte del terzo pignorato nel termine di 60 giorni) all'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis e art. 72 ter D.P.R. 602/73 in forza del quale la società di riscossione-odierna resistente intimava all' ed al sig. Controparte_2 [...]
di non disporre delle somme pignorate, ordinando, altresì, alla banca di pagare la somma complessiva Parte_1 di € 828,02, oltre interessi e spese successive, al suddetto concessionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
Con il ricorso introduttivo il denunciava l'illegittimità della procedura esecutiva per violazione Parte_1 dei limiti di pignorabilità rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o nullo l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi per violazione dei divieti/limiti imposti dalla legge riguardo la pignorabilità delle somme;
- per l'effetto, dichiarare non fondato il diritto di a procedere all'esecuzione CP_3 forzata;
- condannare alla restituzione di quanto illegittimamente pignorato ed incassato, oltre al CP_3 risarcimento dei danni subiti e subendi dall'opponente in virtù dell'attivazione illegittima della procedura di esecuzione forzata da valutarsi in via equitativa, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento a quello dell'effettivo soddisfo;
- condannare alla rivalsa delle spese e delle competenze CP_3 professionali, oltre accessori come per legge”.
Con comparsa depositata in data 25.3.2024 si costituiva la soc. evidenziando Controparte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea e la legittimità della pretesa tributaria.
Stante la natura documentale del giudizio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, la causa viene decisa.
2. Nel merito.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
A sostegno del ricorso deduce l'illegittimità della procedura esecutiva esattoriale presso terzi Parte_1 per violazione dei limiti di pignorabilità.
A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 5, lettera a), D.L. 02.03.2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26.04.2012 n. 44, il pignoramento presso terzi di cui all'art. 72 bis D.P.R. 602/73 è soggetto ai limiti di pignorabilità di cui al successivo art. 72 ter del citato decreto.
Tale norma laddove dispone, al comma 1, che “Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro” va necessariamente letta alla luce del successivo comma 2 bis secondo cui “Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e
2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”.
Dalla lettura combinata delle citate previsioni emerge la possibilità per l , laddove Controparte_4
l'importo disponibile sul conto corrente alla data del pignoramento sia pari o superiore al credito azionato assommato all'ultimo emolumento accreditato, di prelevare l'intero importo dovuto dal debitore lasciando quindi la disponibilità dell'ultimo emolumento accreditato;
solo laddove detto importo sia insufficiente a soddisfare integralmente il credito azionato con il pignoramento, per gli emolumenti successivamente accreditati troveranno applicazione i limiti di pignorabilità di cui al comma 1.
Ebbene, tanto doverosamente premesso, si rileva che nel caso di specie, come emerge dagli estratti conto depositati, alla data del pignoramento vi era disponibilità di un importo superiore alla somma del credito azionato pari ad €. 828,02 e l'ultima mensilità accreditata di €. 454,74 sicchè risulta legittimo l'operato del terzo pignorato di addebito dell'intero importo del credito azionato dalla Controparte_5 Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.770/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in €. 460,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 20.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo