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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 809/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 809 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato in [...], il [...], parte difesa Parte_1 e rappresentata dall'Avv. Napolitano Fernando, come da procura in atti;
parte ricorrente CONTRO
, nata in [...], il [...], parte difesa e Controparte_1 rappresentata dall'Avv. Moschiano Sabato, come da procura in atti. parte convenuta NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso per la pronuncia di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto il 10/02/2021, , nato in [...], Parte_1 l'08/10/1965, premesso di aver contratto matrimonio con , nata in Controparte_1 Napoli (NA), il 05/11/1968, il giorno 30/08/1995 in Nola (NA) (atto n.121, parte II, serie A, anno 1995), dalla cui unione nascevano due figli- nata in [...] il Per_1 27/09/1999, e nato in [...] il [...]- chiedeva pronunciarsi la Per_2 separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente. Chiedeva, inoltre: - disporsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Palma Campania (NA) alla Via Municipio, n.192, a suo favore;
-determinarsi l'importo dovuto a titolo di mantenimento in euro 800,00 (euro 400 per ciascun figlio) da porsi a carico di CP
, sommando a detto importo il contributo, da ripartire in egual misura tra i
[...] coniugi, delle spese straordinarie. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo, anzitutto, di disporsi la riunione del procedimento pendente dinanzi al medesimo ufficio giudiziario recante n. R.G. 1163/2021 con il presente. Chiedeva, inoltre: -pronunciarsi la separazione con addebito a
1 parte ricorrente;
-disporsi l'assegnazione della casa coniugale a suo favore, con riferimento al II e III piano della palazzina sita in Palma Campania alla Via Municipio, n.192; -determinarsi l'importo dell'assegno di mantenimento della prole in euro 600,00 procapite, oltre il 70% delle spese straordinarie;
-accertarsi l'ammontare del patrimonio economico dei coniugi e per l'effetto attribuirsi la somma di euro 50.000,00 a ciascun figlio. All'esito dell'udienza presidenziale venivano emanati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“-autorizza i coniugi a vivere separati;
- determina in euro 400,00 il contributo a carico di per il Parte_2 mantenimento di ciascun figlio maggiorenne, n. 27.9.1999 e n. Per_1 Per_2 25.2.2003, quindi nella complessiva misura di euro 800,00 da versare alla resistente
entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o vaglia Controparte_1 postale con indicizzazione annuale ISTAT;
- assegna la casa familiare sita in Palma Campania via Municipio n. 192 alla resistente
con cui convivono i figli maggiorenni.” Controparte_1 Il giudizio proseguiva dinanzi al Giudice istruttore. Venivano escussi i testimoni indicati dalle parti alle udienze del 19/06/2023 e 10/06/2024, il Giudice, all'esito, assegnava alle parti i termini di precisazione delle conclusioni. Con il deposito della note ex art.127 ter c.p.c., parte ricorrente concludeva per la pronuncia di separazione con addebito alla coniuge convenuta in giudizio, chiedeva, inoltre, la rimodulazione dell'assegno di mantenimento della prole in euro 300,00 per ciascun figlio, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%; parte convenuta concludeva per la pronuncia di separazione con addebito al coniuge ricorrente e chiedeva disporsi l'assegno di mantenimento dei figli in euro 600,00 per ciascun figlio, oltre la corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico di . Parte_1 Indi, la causa è stata rimessa la causa al Collegio per la decisione.
*** 2. L'insanabile frattura relazionale fra i coniugi, dettata da vicende fattuali (l'allontanamento dal tetto coniugale di parte convenuta, litigi e relazioni affettive extraconiugali riportate dalle testimonianze acquisite in atti) susseguitesi nel corso del matrimonio, ha condotto ad un'irreparabile ricostruzione dei rapporti affettivi. Quanto emerso nel corso dell'istruttoria espletata conferma l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. Pertanto, l'ormai perdurante cessazione della convivenza è la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3. Nel merito, occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla richiesta di addebito avanzata dalla parte ricorrente. Giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato a più riprese che “la pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento ed il determinarsi dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza”. (Cass. Sez. I, 8 giugno 2009, n. 13185, Cass. Sez I 28 agosto 2014, n. 18074). Ed ancora che “la dichiarazione di addebito della separazione implica che sia raggiunta la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi (o di
2 entrambi), ovvero che tale condotta, con la sua gravità abbia determinato o contribuito a determinare l'intollerabilità della prova della convivenza”. (cfr ex plurimis Cass., sez. IV 14 luglio 2016 n. 14414; Cass. Sez. VI 18 agosto 2016, n. 17317 Cass., sez. I, 24 febbraio 2006, n. 4203, Cass. Sez. I, 16 novembre 2015 n. 23071, Cass. Sez. I 8 maggio 2003, n. 6970). Orbene, il Giudice ha il potere-dovere di verificare non solo l'avvenuta violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, ma anche che detta violazione sia stata la causa e non l'effetto dell'irrimediabile frattura del vincolo coniugale. L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr., tra le altre, Cass. 16859/15). Né l'accertamento dell'addebito è escluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l'addebito della separazione. (Cass. Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024 (Rv. 671116 - 01). Nel caso di specie, parte ricorrente adduce, quale motivo di addebito della separazione, l'inizio di una relazione extraconiugale dell'altro coniuge a far data dal 2020, evento al quale ha fatto seguito l'allontanamento dal tetto coniugale da parte di Controparte_1 (confermato dalla teste , che sarebbe perdurato per circa un mese, Testimone_1 dopodiché la convenuta avrebbe fatto rientro nell'appartamento (sempre di proprietà di
) sito al II piano della stessa palazzina in cui vi è la casa coniugale Parte_1 (sebbene, non facendo rientro nell'abitazione coniugale sita al III piano del medesimo stabile, in cui, appunto, vi abitava il coniuge). L'onere di allegazione probatoria di quanto addotto è stato soddisfatto da parte ricorrente, che ha depositato relazioni investigative da egli commissionate, dalle quali si evince un forte legame di parte convenuta con un uomo. Dalle allegazioni fotografiche emerge che i due trascorrono diverse giornate insieme (le relazioni riportano le seguenti date: 18/12/2020, 02/01/2021, 17/01/2021) svagandosi ed intrattenendosi nell'autovettura dei
. Può, pertanto, ritenersi che nel caso in esame l'avvio di una relazione Controparte_1 extraconiugale sia stata la causa e non l'effetto del procedimento di separazione de quo. Ulteriore elemento fondante è l'ordinanza di archiviazione ex artt. 409 e 410 c.p.c. emessa il 22/02/2022 dal Gip presso il Tribunale di Nola (procedimento penale n. 8757/20 R.G.N.R., n. 2268/2021 R.G.G.I.P.) in cui il Giudice riteneva l'insussistenza del tratto distintivo del delitto di cui all'art.572 c.p. e riportava quanto segue: “dall'interrogatorio dell'indagato, confortato in parte da quanto riferito in sede di sommarie informazioni da
, sorella dell'opponente, sembra emergere piuttosto una crisi Persona_3 coniugale dovuta ad una relazione extraconiugale della ”. Controparte_1 Il Tribunale, dunque, ritiene di accogliere la domanda di addebito di parte ricorrente.
*** 3. Quanto ai provvedimenti di natura patrimoniale in favore dei figli e Per_1
entrambi maggiorenni, va premesso che, per costante orientamento della Per_2 giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere
3 economicamente autosufficiente ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto si ricollega infatti al più generale diritto alla crescita, educazione e istruzione, e comporta pertanto che il figlio possa aspirare a portare avanti il proprio progetto di studi e concludere il relativo corso, così da poter conseguire un titolo necessario per la sua formazione identitaria e spendibile in modo adeguato sul mercato del lavoro. Nel caso in esame è emerso che la primogenita è studentessa presso la facoltà Per_1 di odontoiatria dell'Università degli Studi di Napoli, e che anche è studente Per_2 (dato non mutato o confutato dalle ultime risultanze istruttorie), sicché appaiono sussistere i presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337 bis c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Orbene, entrambi i coniugi svolgono un'attività lavorativa stabile: parte ricorrente è un libero professionista esercente l'attività di commercialista e parte convenuta è un'insegnante. Sussiste, pertanto, una capacità economica e contributiva di entrambi i coniugi agli interessi ed alla cura della prole. Non sono stati forniti elementi probatori a sostegno della richiesta di riduzione del contributo paterno al mantenimento dei figli maggiorenni, e fissato Per_2 Per_1 nella fase presidenziale in euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio), somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle Controparte_1 spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
*** 4.Quanto all'assegnazione della casa coniugale a favore di , ai sensi Controparte_1 dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Nel caso di specie, rilevato che i figli maggiorenni, e abitano con la Per_2 Per_1 madre e non hanno raggiunto una indipendenza economica, il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda addotta da parte ricorrente, confermando i provvedimenti già assunti con ordinanza presidenziale, al fine di salvaguardare la conservazione dell'“habitat” domestico (centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare). Pertanto, il Tribunale ritiene di assegnare l'abitazione situata in Palma Campania, alla via Municipio n. 192 ove attualmente dimorano i figli maggiorenni.
*** 5.Le spese di lite, stante la soccombenza parziale e reciproca delle parti in giudizio, si dichiarano compensate tra la parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 809/2021, così provvede: 1) pronunzia la separazione dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio il giorno 30/08/1995, in Nola (NA) (atto n.121, parte II, serie A, anno 1995);
2) accoglie la domanda di addebito formulata da parte ricorrente e per l'effetto dichiara che la separazione vada addebitata a;
Controparte_1
3) assegna la casa coniugale (situata in Palma Campania, alla via Municipio n. 192) a
4 , dove vivono i figli maggiorenni non autosufficienti economicamente;
Controparte_1
4) dispone che versi a , per il mantenimento dei figli, Parte_1 Controparte_1 e la somma di € 800,00 (€400,00 per ciascun figlio), da versarsi entro Per_1 Per_2 il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli e (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Per_1 Per_2 Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola);
6) compensa integralmente le spese di lite;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nola (NA) (atto n.121, parte II, serie A, anno 1995) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nola (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 21/01/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 809 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato in [...], il [...], parte difesa Parte_1 e rappresentata dall'Avv. Napolitano Fernando, come da procura in atti;
parte ricorrente CONTRO
, nata in [...], il [...], parte difesa e Controparte_1 rappresentata dall'Avv. Moschiano Sabato, come da procura in atti. parte convenuta NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso per la pronuncia di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto il 10/02/2021, , nato in [...], Parte_1 l'08/10/1965, premesso di aver contratto matrimonio con , nata in Controparte_1 Napoli (NA), il 05/11/1968, il giorno 30/08/1995 in Nola (NA) (atto n.121, parte II, serie A, anno 1995), dalla cui unione nascevano due figli- nata in [...] il Per_1 27/09/1999, e nato in [...] il [...]- chiedeva pronunciarsi la Per_2 separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente. Chiedeva, inoltre: - disporsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Palma Campania (NA) alla Via Municipio, n.192, a suo favore;
-determinarsi l'importo dovuto a titolo di mantenimento in euro 800,00 (euro 400 per ciascun figlio) da porsi a carico di CP
, sommando a detto importo il contributo, da ripartire in egual misura tra i
[...] coniugi, delle spese straordinarie. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo, anzitutto, di disporsi la riunione del procedimento pendente dinanzi al medesimo ufficio giudiziario recante n. R.G. 1163/2021 con il presente. Chiedeva, inoltre: -pronunciarsi la separazione con addebito a
1 parte ricorrente;
-disporsi l'assegnazione della casa coniugale a suo favore, con riferimento al II e III piano della palazzina sita in Palma Campania alla Via Municipio, n.192; -determinarsi l'importo dell'assegno di mantenimento della prole in euro 600,00 procapite, oltre il 70% delle spese straordinarie;
-accertarsi l'ammontare del patrimonio economico dei coniugi e per l'effetto attribuirsi la somma di euro 50.000,00 a ciascun figlio. All'esito dell'udienza presidenziale venivano emanati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“-autorizza i coniugi a vivere separati;
- determina in euro 400,00 il contributo a carico di per il Parte_2 mantenimento di ciascun figlio maggiorenne, n. 27.9.1999 e n. Per_1 Per_2 25.2.2003, quindi nella complessiva misura di euro 800,00 da versare alla resistente
entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o vaglia Controparte_1 postale con indicizzazione annuale ISTAT;
- assegna la casa familiare sita in Palma Campania via Municipio n. 192 alla resistente
con cui convivono i figli maggiorenni.” Controparte_1 Il giudizio proseguiva dinanzi al Giudice istruttore. Venivano escussi i testimoni indicati dalle parti alle udienze del 19/06/2023 e 10/06/2024, il Giudice, all'esito, assegnava alle parti i termini di precisazione delle conclusioni. Con il deposito della note ex art.127 ter c.p.c., parte ricorrente concludeva per la pronuncia di separazione con addebito alla coniuge convenuta in giudizio, chiedeva, inoltre, la rimodulazione dell'assegno di mantenimento della prole in euro 300,00 per ciascun figlio, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%; parte convenuta concludeva per la pronuncia di separazione con addebito al coniuge ricorrente e chiedeva disporsi l'assegno di mantenimento dei figli in euro 600,00 per ciascun figlio, oltre la corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico di . Parte_1 Indi, la causa è stata rimessa la causa al Collegio per la decisione.
*** 2. L'insanabile frattura relazionale fra i coniugi, dettata da vicende fattuali (l'allontanamento dal tetto coniugale di parte convenuta, litigi e relazioni affettive extraconiugali riportate dalle testimonianze acquisite in atti) susseguitesi nel corso del matrimonio, ha condotto ad un'irreparabile ricostruzione dei rapporti affettivi. Quanto emerso nel corso dell'istruttoria espletata conferma l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. Pertanto, l'ormai perdurante cessazione della convivenza è la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3. Nel merito, occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla richiesta di addebito avanzata dalla parte ricorrente. Giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato a più riprese che “la pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento ed il determinarsi dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza”. (Cass. Sez. I, 8 giugno 2009, n. 13185, Cass. Sez I 28 agosto 2014, n. 18074). Ed ancora che “la dichiarazione di addebito della separazione implica che sia raggiunta la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi (o di
2 entrambi), ovvero che tale condotta, con la sua gravità abbia determinato o contribuito a determinare l'intollerabilità della prova della convivenza”. (cfr ex plurimis Cass., sez. IV 14 luglio 2016 n. 14414; Cass. Sez. VI 18 agosto 2016, n. 17317 Cass., sez. I, 24 febbraio 2006, n. 4203, Cass. Sez. I, 16 novembre 2015 n. 23071, Cass. Sez. I 8 maggio 2003, n. 6970). Orbene, il Giudice ha il potere-dovere di verificare non solo l'avvenuta violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, ma anche che detta violazione sia stata la causa e non l'effetto dell'irrimediabile frattura del vincolo coniugale. L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr., tra le altre, Cass. 16859/15). Né l'accertamento dell'addebito è escluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l'addebito della separazione. (Cass. Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024 (Rv. 671116 - 01). Nel caso di specie, parte ricorrente adduce, quale motivo di addebito della separazione, l'inizio di una relazione extraconiugale dell'altro coniuge a far data dal 2020, evento al quale ha fatto seguito l'allontanamento dal tetto coniugale da parte di Controparte_1 (confermato dalla teste , che sarebbe perdurato per circa un mese, Testimone_1 dopodiché la convenuta avrebbe fatto rientro nell'appartamento (sempre di proprietà di
) sito al II piano della stessa palazzina in cui vi è la casa coniugale Parte_1 (sebbene, non facendo rientro nell'abitazione coniugale sita al III piano del medesimo stabile, in cui, appunto, vi abitava il coniuge). L'onere di allegazione probatoria di quanto addotto è stato soddisfatto da parte ricorrente, che ha depositato relazioni investigative da egli commissionate, dalle quali si evince un forte legame di parte convenuta con un uomo. Dalle allegazioni fotografiche emerge che i due trascorrono diverse giornate insieme (le relazioni riportano le seguenti date: 18/12/2020, 02/01/2021, 17/01/2021) svagandosi ed intrattenendosi nell'autovettura dei
. Può, pertanto, ritenersi che nel caso in esame l'avvio di una relazione Controparte_1 extraconiugale sia stata la causa e non l'effetto del procedimento di separazione de quo. Ulteriore elemento fondante è l'ordinanza di archiviazione ex artt. 409 e 410 c.p.c. emessa il 22/02/2022 dal Gip presso il Tribunale di Nola (procedimento penale n. 8757/20 R.G.N.R., n. 2268/2021 R.G.G.I.P.) in cui il Giudice riteneva l'insussistenza del tratto distintivo del delitto di cui all'art.572 c.p. e riportava quanto segue: “dall'interrogatorio dell'indagato, confortato in parte da quanto riferito in sede di sommarie informazioni da
, sorella dell'opponente, sembra emergere piuttosto una crisi Persona_3 coniugale dovuta ad una relazione extraconiugale della ”. Controparte_1 Il Tribunale, dunque, ritiene di accogliere la domanda di addebito di parte ricorrente.
*** 3. Quanto ai provvedimenti di natura patrimoniale in favore dei figli e Per_1
entrambi maggiorenni, va premesso che, per costante orientamento della Per_2 giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere
3 economicamente autosufficiente ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto si ricollega infatti al più generale diritto alla crescita, educazione e istruzione, e comporta pertanto che il figlio possa aspirare a portare avanti il proprio progetto di studi e concludere il relativo corso, così da poter conseguire un titolo necessario per la sua formazione identitaria e spendibile in modo adeguato sul mercato del lavoro. Nel caso in esame è emerso che la primogenita è studentessa presso la facoltà Per_1 di odontoiatria dell'Università degli Studi di Napoli, e che anche è studente Per_2 (dato non mutato o confutato dalle ultime risultanze istruttorie), sicché appaiono sussistere i presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337 bis c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Orbene, entrambi i coniugi svolgono un'attività lavorativa stabile: parte ricorrente è un libero professionista esercente l'attività di commercialista e parte convenuta è un'insegnante. Sussiste, pertanto, una capacità economica e contributiva di entrambi i coniugi agli interessi ed alla cura della prole. Non sono stati forniti elementi probatori a sostegno della richiesta di riduzione del contributo paterno al mantenimento dei figli maggiorenni, e fissato Per_2 Per_1 nella fase presidenziale in euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio), somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle Controparte_1 spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
*** 4.Quanto all'assegnazione della casa coniugale a favore di , ai sensi Controparte_1 dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Nel caso di specie, rilevato che i figli maggiorenni, e abitano con la Per_2 Per_1 madre e non hanno raggiunto una indipendenza economica, il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda addotta da parte ricorrente, confermando i provvedimenti già assunti con ordinanza presidenziale, al fine di salvaguardare la conservazione dell'“habitat” domestico (centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare). Pertanto, il Tribunale ritiene di assegnare l'abitazione situata in Palma Campania, alla via Municipio n. 192 ove attualmente dimorano i figli maggiorenni.
*** 5.Le spese di lite, stante la soccombenza parziale e reciproca delle parti in giudizio, si dichiarano compensate tra la parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 809/2021, così provvede: 1) pronunzia la separazione dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio il giorno 30/08/1995, in Nola (NA) (atto n.121, parte II, serie A, anno 1995);
2) accoglie la domanda di addebito formulata da parte ricorrente e per l'effetto dichiara che la separazione vada addebitata a;
Controparte_1
3) assegna la casa coniugale (situata in Palma Campania, alla via Municipio n. 192) a
4 , dove vivono i figli maggiorenni non autosufficienti economicamente;
Controparte_1
4) dispone che versi a , per il mantenimento dei figli, Parte_1 Controparte_1 e la somma di € 800,00 (€400,00 per ciascun figlio), da versarsi entro Per_1 Per_2 il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli e (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Per_1 Per_2 Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola);
6) compensa integralmente le spese di lite;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nola (NA) (atto n.121, parte II, serie A, anno 1995) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nola (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 21/01/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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