CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 03/02/2026, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1203/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4344/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4824/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 17/03/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249034696374 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249034696374 IRPEF-ALTRO 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 449/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate di Napoli impugna, dinanzi a questa corte, la sentenza 4824 del 2025, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli del 17/03/2025 che aveva accolto il ricorso promosso da
Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento numero 07120249034696374000 emessa da Agenzia Entrate Riscossione, notificata il 14.10.2024 avente ad oggetto l'omesso pagamento di due cartelle esattoriali.
In sostanza, i giudici di prime cure hanno ritenuto che, pur avendo le parti resistenti costituite provato l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, non hanno invece provato la notifica in epoca successiva di ulteriori atti interruttivi.
In particolare, il concessionario della riscossione ha prodotto relate di notifica risalenti alle 10 luglio 2014 ed al 17 aprile 2019, senza però allegare l'atto cui dette relate si riferiscono con ciò rendendo impossibile accertare la natura di detti atti.
Ne consegue il che il punto di riferimento resterebbe la notifica originaria delle cartelle che, essendo avvenuta in data 9.1.2004 e 7.9.2004 lascerebbe ampiamente decorso, alla data della notifica dell'intimazione impugnata, il termine prescrizionale.
Nell'atto di gravame l'amministrazione finanziaria eccepisce la contraddittorietà della sentenza di primo grado che, se da un lato afferma che non sarebbe stata provata l'interruzione del decorso della prescrizione, successivamente ammette che comunque l' Agente della Riscossione aveva depositato due relate di notifica delle cartelle di pagamento idonee ad interrompere la decorrenza dei termini e non contestate da controparte, che dunque di fatto aveva riconosciuto l'esistenza di tali notifiche interruttive della prescrizione del credito erariale.
A ciò deve aggiungersi che dagli atti depositati dalla stessa parte ricorrente risultava un estratto debitorio da cui emergeva che una delle cartelle di pagamento impugnate risultava essere stata sottoposta a sgravio parziale del carico dimostrazione evidente dell'avvenuta notifica e della conoscenza da parte del destinatario.
Si costituiva in giudizio anche l'agenzia delle Entrate Riscossione che aderiva all'appello principale,depositato dall'agenzia delle entrate, ribadendo la correttezza, del proprio operato.
Si costituivano il giudizio anche la contribuente che, con le proprie controdeduzioni sollecitava il rigetto del gravame.
Più specificamente la parte ribadiva le l'eccezione di invalidità anche della notifica delle cartelle esattoriali che, invece, il giudice di primo grado aveva ritenuto regolari.
In particolare evidebziava come la prima risultasse compiuta nelle mani di persona qualificatasi come cugino convivente, laddove, invece, era persona sconosciuta, alla contribuente.
La successiva notifica era caratterizzata da una evidente incongruenza nella stessa poiché, dapprima il contribuente risulta irreperibile, per poi , invece, figurare come aver ricevuto in sue mani la cartella, apponendo una firma che non è riconosciuta come propria.
D'altra parte, in ogni caso, per entrambe le cartelle di pagamento la ricorrente non ha mai avuto ricevuto alcuna raccomandata informativa.
In data 23.1.2026, a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
Ed,invero, non sussite alcun profilo di contraddittorietà nella decisione impugnata atteso che la stessa , pur dando atto dell'avvenuta notifica delle cartelle e dlela circostanza che Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto alcune relate di notifica risalenti al 10.7.2014 ed al 17.4.2019, ne censura la validità poiche ad esse non è stato allegato l'atto cui si riferiscono e ciò rende impossibile stabilire la natura dei predetti atti.
Tale affermazione corrisponde al vero atteso che l'analisi delle relate prodotte nel giudizio di primo grado conferma l'assenza di elementi che possono ricondurre le relate alle stesse cartelle cui si riferisce l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio e notificata soltanto nel 2024 .
Quanto allo sgravio parziale esso risulta unicamente da un estratto di ruolo che essendo atto unilaterale di parte non ha efficacia probante ed, oltretutto, per l'assoluta sinteticità dell'annotazione non fornisce alcuna informazione sui motivi dello stesso e sul fatto che sia stato adottato su iniziativa del contribuente o d'ufficio.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del presente grado di giudizio che , tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale dispiegata dalle parti, si liquidano in euro 500 oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Ader al pagamento delle spese che liquida in euro 500,00
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4344/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4824/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 17/03/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249034696374 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249034696374 IRPEF-ALTRO 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 449/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate di Napoli impugna, dinanzi a questa corte, la sentenza 4824 del 2025, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli del 17/03/2025 che aveva accolto il ricorso promosso da
Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento numero 07120249034696374000 emessa da Agenzia Entrate Riscossione, notificata il 14.10.2024 avente ad oggetto l'omesso pagamento di due cartelle esattoriali.
In sostanza, i giudici di prime cure hanno ritenuto che, pur avendo le parti resistenti costituite provato l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, non hanno invece provato la notifica in epoca successiva di ulteriori atti interruttivi.
In particolare, il concessionario della riscossione ha prodotto relate di notifica risalenti alle 10 luglio 2014 ed al 17 aprile 2019, senza però allegare l'atto cui dette relate si riferiscono con ciò rendendo impossibile accertare la natura di detti atti.
Ne consegue il che il punto di riferimento resterebbe la notifica originaria delle cartelle che, essendo avvenuta in data 9.1.2004 e 7.9.2004 lascerebbe ampiamente decorso, alla data della notifica dell'intimazione impugnata, il termine prescrizionale.
Nell'atto di gravame l'amministrazione finanziaria eccepisce la contraddittorietà della sentenza di primo grado che, se da un lato afferma che non sarebbe stata provata l'interruzione del decorso della prescrizione, successivamente ammette che comunque l' Agente della Riscossione aveva depositato due relate di notifica delle cartelle di pagamento idonee ad interrompere la decorrenza dei termini e non contestate da controparte, che dunque di fatto aveva riconosciuto l'esistenza di tali notifiche interruttive della prescrizione del credito erariale.
A ciò deve aggiungersi che dagli atti depositati dalla stessa parte ricorrente risultava un estratto debitorio da cui emergeva che una delle cartelle di pagamento impugnate risultava essere stata sottoposta a sgravio parziale del carico dimostrazione evidente dell'avvenuta notifica e della conoscenza da parte del destinatario.
Si costituiva in giudizio anche l'agenzia delle Entrate Riscossione che aderiva all'appello principale,depositato dall'agenzia delle entrate, ribadendo la correttezza, del proprio operato.
Si costituivano il giudizio anche la contribuente che, con le proprie controdeduzioni sollecitava il rigetto del gravame.
Più specificamente la parte ribadiva le l'eccezione di invalidità anche della notifica delle cartelle esattoriali che, invece, il giudice di primo grado aveva ritenuto regolari.
In particolare evidebziava come la prima risultasse compiuta nelle mani di persona qualificatasi come cugino convivente, laddove, invece, era persona sconosciuta, alla contribuente.
La successiva notifica era caratterizzata da una evidente incongruenza nella stessa poiché, dapprima il contribuente risulta irreperibile, per poi , invece, figurare come aver ricevuto in sue mani la cartella, apponendo una firma che non è riconosciuta come propria.
D'altra parte, in ogni caso, per entrambe le cartelle di pagamento la ricorrente non ha mai avuto ricevuto alcuna raccomandata informativa.
In data 23.1.2026, a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
Ed,invero, non sussite alcun profilo di contraddittorietà nella decisione impugnata atteso che la stessa , pur dando atto dell'avvenuta notifica delle cartelle e dlela circostanza che Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto alcune relate di notifica risalenti al 10.7.2014 ed al 17.4.2019, ne censura la validità poiche ad esse non è stato allegato l'atto cui si riferiscono e ciò rende impossibile stabilire la natura dei predetti atti.
Tale affermazione corrisponde al vero atteso che l'analisi delle relate prodotte nel giudizio di primo grado conferma l'assenza di elementi che possono ricondurre le relate alle stesse cartelle cui si riferisce l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio e notificata soltanto nel 2024 .
Quanto allo sgravio parziale esso risulta unicamente da un estratto di ruolo che essendo atto unilaterale di parte non ha efficacia probante ed, oltretutto, per l'assoluta sinteticità dell'annotazione non fornisce alcuna informazione sui motivi dello stesso e sul fatto che sia stato adottato su iniziativa del contribuente o d'ufficio.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del presente grado di giudizio che , tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale dispiegata dalle parti, si liquidano in euro 500 oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Ader al pagamento delle spese che liquida in euro 500,00