Articolo 8 della Legge 11 dicembre 1952, n. 2362
Articolo 7Articolo 9
Versione
25 dicembre 1952
Art. 8.
L'onere di lire 50 milioni derivante dalla applicazione del precedente art. 6, per l'esercizio finanziario 1952-53, verra' fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Alla spesa di lire 1700 milioni, autorizzata col precedente articolo 7 si fara' fronte con i fondi resisi disponibili per effetto di quanto disposto col successivo articolo 9.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1952