TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15854 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Romana Di Giangiacomo
DE FR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 58258 / 2023 nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Oliosi ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma a piazza Prati degli Strozzi n.
30
ATTRICE
Nei confronti di
, rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Corsetti e Controparte_1
CH OT ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma
a via Fulvio Tomassucci n. 20
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da lesioni.
CONCLUSIONI: come da memoria di precisazione conclusioni.
Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in giudizio Parte_1
al fine di “sentir accertare e dichiarare ai sensi dell'art.2043 c.c. Controparte_1
il fatto illecito del 24.02.2023 e le conseguenti lesioni subite dalla signora Pt_1
per mano della signora e per l'effetto condannare la
[...] Controparte_1
signora al risarcimento del danno patrimoniale e non Controparte_1
Pagina 1 patrimoniale come precisamente specificato in narrativa per la complessiva somma di € 22.607,24, ovvero della minor o maggiore somma che sarà quantificata e provata nel corso del giudizio, ovvero in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese di lite”.
Parte attrice riferiva di aver conosciuto l'attuale convenuta nel 2018 quando avevano iniziato a lavorare nel medesimo luogo di lavoro, pur facendo parte di due diverse aziende;
la era informatrice scientifica per la Hospital Line srl mentre la Pt_1
era segretaria amministrativa presso la A.G. Medica sas il cui socio CP_1
accomandatario era l'ex coniuge della con il quale parte attrice, anch'essa CP_1
separata, aveva cominciato ad intrattenere una relazione sentimentale. Dichiarava, inoltre, che tale circostanza, pur se la relazione era iniziata dopo la fine del matrimonio, aveva innescato una forte rabbia nella che dal mese di CP_1
febbraio 2021 cominciava ad inviarle messaggi WhatsApp e telefonate contenenti minacce ed insulti e cercava di contattare anche il suo ex marito, che dopo tali fatti inviava una diffida che per alcuni mesi sembrò sortire l'effetto sperato ma che, invece, durante l'estate successiva la riprendeva i suddetti comportamenti CP_1
a cui seguiva l'inoltro di una nuova diffida. Successivamente la inviava CP_1
alla società datrice di lavoro della una mail contenente offese nei riguardi Pt_1
di parte attrice a cui seguiva una denuncia querela nei suoi confronti mentre veniva sporta una denuncia querela contro ignoti per dei danneggiamenti subiti dall'autovettura di parte attrice, l'attuale convenuta continuava nelle sue condotte inviando messaggi vocali contenenti minacce sia all'attuale parte attrice sia all'ex coniuge e coinvolgendo anche la propria figlia minorenne, a cui seguiva Per_1
un'integrazione dell'originaria querela. Parte attrice poi elenca una serie di circostanze specifiche (finanche in occasione delle udienze di divorzio) in cui la l'avrebbe insulta e minacciata, anche inviando messaggi all'ex marito e CP_1
pec all'indirizzo del suo ufficio per culminare nell'episodio del 24.02.2023 - anch'esso oggetto di denuncia querela - quando era stata aggredita e picchiata ed aveva riportato gravi lesioni che rendevano necessario il trasporto al Pronto Soccorso
Pagina 2 del Sant'Eugenio ed un successivo intervento in day hospital di riduzione e contenzione della frattura alle ossa nasali, episodio da cui sarebbe conseguito anche un notevole trauma psicologico. Evidenziava di aver tentato la negoziazione assistita senza alcun esito.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, di respingere Controparte_1
la domanda di parte attrice in quanto infondata e non provata;
in via subordinata, di accertare che le reiterate condotte ingiuriose della in danno della convenuta Pt_1
integravano la fattispecie della provocazione e dello stato d'ira determinato da fatto ingiusto e per l'effetto dichiarare che nulla era dovuto a parte attrice;
in via ulteriormente subordinata, di ridurre nel minimo provato la pretesa attorea;
da ultimo, in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della ex art. 2043 cc e per l'effetto condannare parte attrice al risarcimento Pt_1
di tutti i danni subiti dalla stessa, sia patrimoniali che non patrimoniali, quantificati complessivamente in € 43.142,77 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 cc.
Deduceva la che, diversamente da quanto prospettato da parte attrice, il CP_1
motivo scatenante della separazione dal marito era stata proprio la relazione intercorsa con la e che quest'ultima, in virtù del ruolo assunto, si riteneva Pt_1
legittimata ad occuparsi delle questioni del compagno relative alla separazione e divorzio, ai rapporti con i figli e con l'ex coniuge. Inoltre anche nell'ambiente di lavoro - condiviso - la parlava apertamente della propria relazione, anche se Pt_1
non era stata ancora ufficializzata la separazione dalle dirette parti coinvolte.
Dichiarava anche che sia la che l'ex marito assumevano nei suo confronti Pt_1
un atteggiamento aggressivo e persecutorio e in particolare riferiva gli episodi del 26
e del 27 aprile 2022 in cui parte attrice inveiva nei suoi confronti di fronte ai colleghi di lavoro e a seguito del quale aveva una forte crisi, tanto da essere autorizzata ad uscire prima dal lavoro e che portava poi alla crisi respiratoria/ attacco di panico del giorno successivo in cui era dovuto intervenire il 118 che la trasportava al Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Giovanni dove le riscontravano elevati livelli di
Pagina 3 pressione e saturazione e dove tornava il medesimo giorno per un improvviso malore ricondotto ad ansia generalizzata - con consiglio di proseguire nel percorso psicoterapeutico intrapreso - che la collegava all'atteggiamento CP_1
provocatorio ed aggressivo della e alla sua costante presenza in occasioni Pt_1
che riguardavano esclusivamente la propria famiglia ed i propri figli, financo nelle udienze di divorzio. Rappresentava anche l'episodio del 24.02.2023 in cui la
[...]
si presentava all'uscita della scuola dove parte convenuta si era recata Pt_1
unitamente all'ex marito per il rilascio del nullaosta per il figlio minore (il Per_2
quale fortemente turbato dalla separazione dei genitori, non si recava più a scuola e, stante le molteplici assenze, non avrebbe potuto essere ammesso agli esami di terza media dovendo necessariamente essere iscritto ad un istituto parificato) dichiarando di aver subito dapprima un'aggressione verbale da parte attrice e successivamente di aver ricevuto dei forti colpi alla testa e che mentre lei riusciva a divincolarsi la
[...]
perdeva l'equilibrio e cadeva in terra, continuando ad insultarla;
sul posto Pt_1
interveniva sia il 113 sia l'autombulanza; parte convenuta rifiutava il trasporto per evitare ulteriori contatti con parte attrice e si recava in modo autonomo al Pronto
Soccorso del Campus Biomedico dove le veniva riscontrato un trauma cranico e degli ematomi a livello della nuca e dello zigomo con 5 giorni di prognosi. A seguito di tale evento la sporgeva querela nei confronti della . Evidenziava, CP_1 Pt_1
altresì, che il video prodotto da controparte, che a suo dire avrebbe comprovato l'aggressione, era “falsato, non veritiero, non originale” e che comunque non rappresentava il reale accadimento dei fatti non riprendendo la precedente fase delle offese a sé rivolte e che comunque quella rappresentata era soltanto una delle reiterate provocazioni messe in atto dalla nei suoi confronti in un giorno, peraltro, in Pt_1
cui si trovava in preda ad una profonda angoscia;
ne chiedeva comunque lo stralcio in quanto depositato in formato non ammesso dalla normativa vigente e quindi non riteneva provato il fatto lamentato da controparte, contestando il comportamento dell'ex marito che si era trovato pronto a riprendere la sola parte dell'accadimento che lo interessava dimostrando così il dolo, suo e della nel volerla Pt_1
Pagina 4 danneggiare;
contestava altresì la quantificazione dei danni lamentati da controparte ritenuta abnorme. Dichiarava, infine, che i reiterati comportamenti aggressivi ed ingiuriosi della le avevano determinato uno stato di sofferenza interiore e Pt_1
psicologica di cui chiedeva il ristoro, unitamente ai danni riportati nell'episodio del
24.02.2023.
Con la memoria ex art. 171 ter cpc n. 1 la negava quanto dichiarato da parte Pt_1
convenuta in relazione alle offese e vessazioni subite nel luogo di lavoro. Infatti riferiva che le occasioni di incontro tra le due impiegate erano state ben scarse, in quanto il lavoro di informatrice scientifica di parte attrice veniva svolto prevalentemente presso gli studi medici o gli ospedali e quindi saltuariamente era presente in ufficio e che la , dopo un lungo periodo di smart working e di CP_1
malattia, alla richiesta di tornare a lavorare in ufficio dopo l'emergenza sanitaria, non era più ritornata in sede, presentando le proprie dimissioni. Negava poi gli episodi del
26 e 27 aprile 2022 quando a suo dire la controparte si era sentita male senza alcuna sua responsabilità e negava qualsiasi esibizione della propria relazione nel luogo di lavoro, riferendo invece che era stata proprio la a riferire tale circostanza CP_1
nell'ambiente lavorativo, negando anche qualsiasi intento provocatorio od offensivo in merito alla riferita udienza di divorzio dove si allontanava per timore della propria incolumità e non, come riferito da controparte, per essere stata allontanata dai carabinieri, non essendo neanche presente in aula come erroneamente riferito e negando di essere presente all'udienza del 04.01.2023. Negava poi che l'episodio del
24.02.2023 si fosse svolto come descritto da parte convenuta confermando quanto dedotto nell'atto di citazione in merito alle offese e al colpo al viso ricevuto dalla negando ogni preordinazione in danno di quest'ultima. Riferiva infine che CP_1
la querela sporta nei suoi confronti era stata archiviata mentre la era CP_1
indagata per minaccia, calunnia e lesioni personali e ne era stato richiesto il rinvio a giudizio. Insisteva quindi nell'accoglimento delle conclusioni già precisate nell'atto introduttivo e nel rigetto della domanda riconvenzionale, in quanto infondata e non provata. Parte convenuta contestava nella successiva memoria quando dedotto da
Pagina 5 parte attrice, insistendo su tutto quanto dedotto e richiesto in comparsa di costituzione e risposta.
La causa veniva istruita, oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con l'interrogatorio formale di parte convenuta e l'escussione di quattro testimoni. Veniva disposta CTU medico – legale sulla sola persona della in merito alle Pt_1
conseguenze derivate dall'episodio del 24.02.2023 debitamente provato mentre la richiesta di valutazione dei lamentati (da entrambe le parti) danni psicologici veniva rigettata in quanto per la era stato prodotto un solo certificato della Pt_1
psicologa – privo di data – in cui si dichiarava che la terapia era iniziata nel 2021 in occasione della separazione dal marito a cui non seguivano ulteriori certificazioni né prescrizioni mentre per la , oltre a non aver provato i fatti costitutivi della CP_1
pretesa, questo giudice rilevava che dai documenti depositati in atti si evinceva che la terapia con la dott.ssa era iniziata a marzo 2022 per disturbo ciclotimico, Persona_3
che l'aggravamento delle sue condizioni a seguito delle condotte della Pt_1
appariva come circostanza solamente riferita dalla stessa paziente alla specialista e che la stessa si era sottoposta a terapia di sostegno ad indirizzo cognitivo comportamentale con la dott.ssa sin dal febbraio 2021 a seguito della Per_4
decisione del (ex) marito di lasciare la famiglia;
ed anche in questo caso i lamentati aggravamenti determinati dai comportamenti della risultavano carenti di Pt_1
prova.
La causa veniva poi trattenuta in decisione all'udienza del 27.10.2025, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi;
nelle memorie di precisazione delle conclusioni parte attrice precisava come da memoria integrativa ex art. 171 ter cpc, n. 1 mentre parte convenuta concludeva come da comparsa di costituzione e risposta.
La domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta mentre non possono ritenersi provate né le cause di esenzione da responsabilità addotte dalla CP_1
della provocazione e/o stato d'ira per l'episodio del 24.02.2023 né la domanda riconvenzionale della stessa in merito agli asseriti comportamenti antigiuridici ex art.
Pagina 6 2043 tenuti nei suoi confronti da parte attrice;
domanda riconvenzionale che quindi andrà rigettata.
L'evento del 24.02.2023 in danno di parte attrice appare provato alla luce delle dichiarazioni di , testimone oculare escusso all'udienza del Testimone_1
30.09.2024, che ha confermato i colpi violenti inferti dalla al volto di parte CP_1
attrice, la caduta di quest'ultima sanguinante in terra, le ingiurie rivolte alla stessa, la repentinità dell'accaduto, negando qualsiasi atteggiamento provocatorio di parte attrice, contrariamente a quanto sostenuto dalla . Ha altresì dichiarato di CP_1
aver ripreso la scena su consiglio degli stessi agenti di polizia a cui aveva presentato un esposto per gli episodi di aggressività della di cui era già rimasto CP_1
vittima.
Le medesime dichiarazioni avevano rilasciato agli ufficiali di Testimone_1
polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni in data 03.07.2023, come da verbale depositato in allegato alla memoria integrativa ex art. 171 ter cpc n. 2 di parte attrice (doc. 34).
Inoltre la circostanza è confermata dal video prodotto in atti con estensione .mp4 ammesso per il deposito diretto del file multimediale nel fascicolo telematico solo con le Specifiche Tecniche del Provvedimento D.G.S.I.A. del 02.08.2024 (in vigore dal 30.09.2024); tuttavia nel caso in esame il video è stato prodotto anche tramite un supporto fisico (nel caso di specie CD) con copia anche per la controparte in ossequio al principio di difesa e del contraddittorio;
si ritiene pertanto ammissibile tale deposito.
Si evidenzia che la Suprema Corte, Sez. Lavoro, con sentenza n. 29139 del
04.11.2025 si è così espressa: “Deve, infatti, preliminarmente precisarsi, come correttamente evidenziato nella requisitoria del Procuratore Generale, che la ratio dell'art. 13 delle Specifiche Tecniche del Provvedimento D.G.S.I.A., di cui si discute,
è quella di garantire una "tutela del sistema", nel senso che la parte processuale può
Pagina 7 e deve confidare nel corretto deposito dei file se effettuato in modo conforme alle modalità previste dalle Specifiche stesse.
21. E invero le Specifiche tecniche non prevedono alcuna espressa sanzione processuale, in ordine ad una nullità o illegittimità dei documenti prodotti con regole diverse da quelle statuite, ma tutelano solo il depositante che si sia conformato ad esse.
22. Ciò che potrebbe assumere rilevanza, in caso di adozione di modalità differenti da quelle previste dalle Specifiche, è unicamente un profilo di lesione dei diritti di difesa o del contraddittorio che potrebbero determinarsi, per la controparte, da un deposito non conforme alle norme tecniche o effettuato in modo irregolare.
23. Sotto questo profilo, però, deve evidenziarsi che il file, nel caso in esame, erano stati resi accessibili alle parti già nel giudizio di primo grado, senza che fosse, quindi, pregiudicato il contraddittorio o il diritto di difesa, avendo avuto modo il lavoratore di visionare i filmati e, anzi, come ribadito concordemente dai giudici di merito, egli stesso li aveva utilizzati nel medesimo formato, per sostenere le proprie tesi difensive, procedendo a sua volta al loro deposito.
24. Conseguentemente, non ravvisandosi alcuna nullità o illegittimità della produzione dei file, è insindacabile, nel giudizio di cassazione …”.
In sede di escussione il teste confermava, inoltre, le richieste di Tes_1
licenziamento di parte attrice inviate da parte della , l'inoltro di messaggi CP_1
vocali contenenti insulti e minacce con il conseguente stato di paura della Pt_1
ed anche le ingiurie rivolte alla stessa in occasione di alcune udienze del giudizio di divorzio a cui aveva chiesto alla di accompagnarlo in quanto in preda ad Pt_1
uno stato di forte agitazione. Dichiarava, infine, che alcuni conoscenti gli avevano riferito che era stata la a comunicare a tutto il personale dell'ufficio la CP_1
relazione con parte attrice, e che nulla sapeva in ordine agli avvenimenti del 26 e 27 aprile 2022 in quanto in quei giorni non era presente sul luogo di lavoro.
Pagina 8 Anche l'altra teste di parte attrice, escussa all'udienza Testimone_2
del 05.11.2024, confermava le minacce e gli insulti subiti da parte attrice sul luogo di lavoro a cui aveva assistito anche personalmente, i messaggi inviati alla Pt_1
contenenti ingiurie ed offese in quanto le erano stati mostrati e le mail inviate sempre dalla per ottenere il licenziamento di parte attrice che erano state inoltrate CP_1
ad un indirizzo di posta elettronica a cui potevano accedere molti dei colleghi.
DE tutto generiche appaiono invece le testimonianze di e Testimone_3 [...]
escussi rispettivamente il 05.11.2024 e il 16.12.2024, che confermano che Tes_4
dopo il 24. 02.2023 la aveva avuto frequenti crisi di pianto e di CP_1
nervosismo ed aveva sofferto di ricorrenti mal di testa. I testi dichiarano che parte convenuta ha loro raccontato l'evento del 24.02.2023 ma non ne hanno riferito lo svolgimento.
Ritiene questo giudice che la situazione di forte disagio della - così come CP_1
descritta in particolare dal teste - della cui origine dal comportamento della Tes_4 [...]
non è stata fornita alcuna prova ben potrebbe derivare anche dalla situazione Pt_1
conflittuale con la figlia dai problemi scolastici del figlio, di cui parla la stessa Per_1
parte convenuta e risulta confermato anche dal teste e dall'accesa litigiosità Tes_4
con l'ex marito.
Nessuna prova dello stato d'ira giustificato o della provocazione appare quindi fornita.
Alcuna prova di comportamenti illegittimi può poi desumersi dai documenti depositati da parte convenuta in quanto la lettera scritta da parte attrice alla figlia o l'inserimento della schermata come depositata in atti sui social indicano Per_1
esclusivamente un rapporto di affetto e vicinanza della - nuova compagna Pt_1
del padre - con i figli del suo compagno mentre la fotografia dei Testimone_1
libri di depositata come documento n. 6 risulta prova di alcun valore probatorio. Per_1
Nessun elemento probatorio poi può essere desunto dalla querela sporta dalla per l'evento del 24.02.2023 in quanto si tratta di mere dichiarazioni di CP_1
Pagina 9 parte prive di efficacia probatoria per i fatti dichiarati direttamente dalla stessa
, costituendo prova fino a querela di falso solo la dichiarazione rilasciata al CP_1
pubblico ufficiale ma non la veridicità di quanto dichiarato dal querelante.
“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 cod. civ.); il valore di prova legale riguarda esclusivamente il contenuto estrinseco dell'atto, cioè quanto dal punto di vista fenomenico è avvenuto, tra cui il fatto che una data dichiarazione è stata resa, ma il valore probatorio non si estende all'intrinseco della dichiarazione medesima, ossia alla veridicità del fatto dichiarato” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1561 del 24.02.2025 che si conforma a consolidato orientamento della Cassazione nn. 29320/2022, 10736/2024 e
2148/2025).
Tanto premesso deve passarsi all'esame del quantum debeatur.
La CTU espletata dal dott. coerente, puntuale, immune da Persona_5
qualsiasi censura e condivisa da questo giudice anche nelle risposte alle osservazioni critiche delle parti, ha consentito di accertare che a causa dell'evento traumatico del
24.02.2023 l'attrice ha riportato “frattura chiusa delle ossa nasali trattata chirurgicamente mediante riduzione chiusa di frattura nasale non a cielo aperto” e che dal fatto è derivata:
1. un'inabilità temporanea parziale al 75% di 15 gg.;
2. un'inabilità temporanea parziale al 50% di 15 gg.;
3. un'invalidità permanente, intesa in termini di danno biologico, valutabile nella misura del 4%.
Il CTU ha anche specificato che non sono prevedibili spese mediche future.
Circa la determinazione della somma dovuta, ritiene questo giudice di non poter dare applicazione alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano risultando che quelle elaborate dal Tribunale di Roma, così come rideterminate per l'anno 2025, assicurino il corretto risarcimento del danno, rimanendo quest'ultimo, peraltro, in linea, o
Pagina 10 comunque non risultando inferiore, a quello derivante dalla tabelle del Tribunale di
Milano; le tabelle romane appaiono, inoltre, più rispettose dei criteri derivanti dalla legge, dalla Costituzione e assicurano una maggiore uniformità dei risarcimenti e la necessaria prevedibilità della decisione. La tabella utilizzata dal Tribunale di Roma, infatti, è elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Ciò chiarito, sulla base di detta tabella, vanno liquidati, ai valori attuali, i seguenti importi: 1) € 1.465,35 a titolo di inabilità temporanea parziale al 75%;
2) € 976,80 a titolo di un'inabilità temporanea parziale al 50%;
3) € 5.192,31 a titolo di danno biologico (rapportato al 4% in un soggetto che al momento del sinistro aveva 44 anni).
Tale importo va integrato, al fine di ristorare completamente il danno non patrimoniale subito dall'attrice, secondo quanto previsto dall'unitaria concezione di esso, dalla liquidazione del danno morale patito (apprezzabile e valutabile anche in base al fatto notorio ex art. 115 comma 2 cpc) e spettante in ragione delle sofferenze connesse all'intervento subito e ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di “patema d'animo transeunte” e di “spavento”), risarcimento che si stima equo determinare, ai valori attuali, in € 343,55 (pari al 4,5
% del danno biologico secondo il valore medio di riferimento previsto dalla tabella del Tribunale di Roma).
Pagina 11 Quindi deve essere riconosciuta a parte attrice, per i titoli sopra indicati, la somma di
€ 7.978,01 comprensiva della liquidazione del danno biologico pari al 4%, dell'invalidità temporanea e del danno morale.
Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla sentenza all'effettivo soddisfo saranno invece dovuti gli interessi di mora in misura legale.
Complessivamente, deve essere condannata a pagare in favore di Controparte_1
la somma di € 7.978,01, oltre al lucro cessante calcolato secondo i Parte_1
criteri sopra indicati e agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Le spese di giudizio, ivi compresa quelle di CTU liquidate in € 650,00 oltre IVA, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività svolta.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1
a pagare in favore della stessa l'importo di € 7.978,01, oltre Controparte_1
lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
Pagina 12 - respinge la domanda riconvenzionale proposta da in quanto Controparte_1
non provata;
- condanna o a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi ed € 270,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di C.T.U., liquidate in € 650,00 oltre IVA, a carico di CP_1
che le dovrà rimborsare a
[...] Parte_1
Roma, 12.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo DE FR
Pagina 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Romana Di Giangiacomo
DE FR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 58258 / 2023 nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Oliosi ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma a piazza Prati degli Strozzi n.
30
ATTRICE
Nei confronti di
, rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Corsetti e Controparte_1
CH OT ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma
a via Fulvio Tomassucci n. 20
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da lesioni.
CONCLUSIONI: come da memoria di precisazione conclusioni.
Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in giudizio Parte_1
al fine di “sentir accertare e dichiarare ai sensi dell'art.2043 c.c. Controparte_1
il fatto illecito del 24.02.2023 e le conseguenti lesioni subite dalla signora Pt_1
per mano della signora e per l'effetto condannare la
[...] Controparte_1
signora al risarcimento del danno patrimoniale e non Controparte_1
Pagina 1 patrimoniale come precisamente specificato in narrativa per la complessiva somma di € 22.607,24, ovvero della minor o maggiore somma che sarà quantificata e provata nel corso del giudizio, ovvero in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese di lite”.
Parte attrice riferiva di aver conosciuto l'attuale convenuta nel 2018 quando avevano iniziato a lavorare nel medesimo luogo di lavoro, pur facendo parte di due diverse aziende;
la era informatrice scientifica per la Hospital Line srl mentre la Pt_1
era segretaria amministrativa presso la A.G. Medica sas il cui socio CP_1
accomandatario era l'ex coniuge della con il quale parte attrice, anch'essa CP_1
separata, aveva cominciato ad intrattenere una relazione sentimentale. Dichiarava, inoltre, che tale circostanza, pur se la relazione era iniziata dopo la fine del matrimonio, aveva innescato una forte rabbia nella che dal mese di CP_1
febbraio 2021 cominciava ad inviarle messaggi WhatsApp e telefonate contenenti minacce ed insulti e cercava di contattare anche il suo ex marito, che dopo tali fatti inviava una diffida che per alcuni mesi sembrò sortire l'effetto sperato ma che, invece, durante l'estate successiva la riprendeva i suddetti comportamenti CP_1
a cui seguiva l'inoltro di una nuova diffida. Successivamente la inviava CP_1
alla società datrice di lavoro della una mail contenente offese nei riguardi Pt_1
di parte attrice a cui seguiva una denuncia querela nei suoi confronti mentre veniva sporta una denuncia querela contro ignoti per dei danneggiamenti subiti dall'autovettura di parte attrice, l'attuale convenuta continuava nelle sue condotte inviando messaggi vocali contenenti minacce sia all'attuale parte attrice sia all'ex coniuge e coinvolgendo anche la propria figlia minorenne, a cui seguiva Per_1
un'integrazione dell'originaria querela. Parte attrice poi elenca una serie di circostanze specifiche (finanche in occasione delle udienze di divorzio) in cui la l'avrebbe insulta e minacciata, anche inviando messaggi all'ex marito e CP_1
pec all'indirizzo del suo ufficio per culminare nell'episodio del 24.02.2023 - anch'esso oggetto di denuncia querela - quando era stata aggredita e picchiata ed aveva riportato gravi lesioni che rendevano necessario il trasporto al Pronto Soccorso
Pagina 2 del Sant'Eugenio ed un successivo intervento in day hospital di riduzione e contenzione della frattura alle ossa nasali, episodio da cui sarebbe conseguito anche un notevole trauma psicologico. Evidenziava di aver tentato la negoziazione assistita senza alcun esito.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, di respingere Controparte_1
la domanda di parte attrice in quanto infondata e non provata;
in via subordinata, di accertare che le reiterate condotte ingiuriose della in danno della convenuta Pt_1
integravano la fattispecie della provocazione e dello stato d'ira determinato da fatto ingiusto e per l'effetto dichiarare che nulla era dovuto a parte attrice;
in via ulteriormente subordinata, di ridurre nel minimo provato la pretesa attorea;
da ultimo, in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della ex art. 2043 cc e per l'effetto condannare parte attrice al risarcimento Pt_1
di tutti i danni subiti dalla stessa, sia patrimoniali che non patrimoniali, quantificati complessivamente in € 43.142,77 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 cc.
Deduceva la che, diversamente da quanto prospettato da parte attrice, il CP_1
motivo scatenante della separazione dal marito era stata proprio la relazione intercorsa con la e che quest'ultima, in virtù del ruolo assunto, si riteneva Pt_1
legittimata ad occuparsi delle questioni del compagno relative alla separazione e divorzio, ai rapporti con i figli e con l'ex coniuge. Inoltre anche nell'ambiente di lavoro - condiviso - la parlava apertamente della propria relazione, anche se Pt_1
non era stata ancora ufficializzata la separazione dalle dirette parti coinvolte.
Dichiarava anche che sia la che l'ex marito assumevano nei suo confronti Pt_1
un atteggiamento aggressivo e persecutorio e in particolare riferiva gli episodi del 26
e del 27 aprile 2022 in cui parte attrice inveiva nei suoi confronti di fronte ai colleghi di lavoro e a seguito del quale aveva una forte crisi, tanto da essere autorizzata ad uscire prima dal lavoro e che portava poi alla crisi respiratoria/ attacco di panico del giorno successivo in cui era dovuto intervenire il 118 che la trasportava al Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Giovanni dove le riscontravano elevati livelli di
Pagina 3 pressione e saturazione e dove tornava il medesimo giorno per un improvviso malore ricondotto ad ansia generalizzata - con consiglio di proseguire nel percorso psicoterapeutico intrapreso - che la collegava all'atteggiamento CP_1
provocatorio ed aggressivo della e alla sua costante presenza in occasioni Pt_1
che riguardavano esclusivamente la propria famiglia ed i propri figli, financo nelle udienze di divorzio. Rappresentava anche l'episodio del 24.02.2023 in cui la
[...]
si presentava all'uscita della scuola dove parte convenuta si era recata Pt_1
unitamente all'ex marito per il rilascio del nullaosta per il figlio minore (il Per_2
quale fortemente turbato dalla separazione dei genitori, non si recava più a scuola e, stante le molteplici assenze, non avrebbe potuto essere ammesso agli esami di terza media dovendo necessariamente essere iscritto ad un istituto parificato) dichiarando di aver subito dapprima un'aggressione verbale da parte attrice e successivamente di aver ricevuto dei forti colpi alla testa e che mentre lei riusciva a divincolarsi la
[...]
perdeva l'equilibrio e cadeva in terra, continuando ad insultarla;
sul posto Pt_1
interveniva sia il 113 sia l'autombulanza; parte convenuta rifiutava il trasporto per evitare ulteriori contatti con parte attrice e si recava in modo autonomo al Pronto
Soccorso del Campus Biomedico dove le veniva riscontrato un trauma cranico e degli ematomi a livello della nuca e dello zigomo con 5 giorni di prognosi. A seguito di tale evento la sporgeva querela nei confronti della . Evidenziava, CP_1 Pt_1
altresì, che il video prodotto da controparte, che a suo dire avrebbe comprovato l'aggressione, era “falsato, non veritiero, non originale” e che comunque non rappresentava il reale accadimento dei fatti non riprendendo la precedente fase delle offese a sé rivolte e che comunque quella rappresentata era soltanto una delle reiterate provocazioni messe in atto dalla nei suoi confronti in un giorno, peraltro, in Pt_1
cui si trovava in preda ad una profonda angoscia;
ne chiedeva comunque lo stralcio in quanto depositato in formato non ammesso dalla normativa vigente e quindi non riteneva provato il fatto lamentato da controparte, contestando il comportamento dell'ex marito che si era trovato pronto a riprendere la sola parte dell'accadimento che lo interessava dimostrando così il dolo, suo e della nel volerla Pt_1
Pagina 4 danneggiare;
contestava altresì la quantificazione dei danni lamentati da controparte ritenuta abnorme. Dichiarava, infine, che i reiterati comportamenti aggressivi ed ingiuriosi della le avevano determinato uno stato di sofferenza interiore e Pt_1
psicologica di cui chiedeva il ristoro, unitamente ai danni riportati nell'episodio del
24.02.2023.
Con la memoria ex art. 171 ter cpc n. 1 la negava quanto dichiarato da parte Pt_1
convenuta in relazione alle offese e vessazioni subite nel luogo di lavoro. Infatti riferiva che le occasioni di incontro tra le due impiegate erano state ben scarse, in quanto il lavoro di informatrice scientifica di parte attrice veniva svolto prevalentemente presso gli studi medici o gli ospedali e quindi saltuariamente era presente in ufficio e che la , dopo un lungo periodo di smart working e di CP_1
malattia, alla richiesta di tornare a lavorare in ufficio dopo l'emergenza sanitaria, non era più ritornata in sede, presentando le proprie dimissioni. Negava poi gli episodi del
26 e 27 aprile 2022 quando a suo dire la controparte si era sentita male senza alcuna sua responsabilità e negava qualsiasi esibizione della propria relazione nel luogo di lavoro, riferendo invece che era stata proprio la a riferire tale circostanza CP_1
nell'ambiente lavorativo, negando anche qualsiasi intento provocatorio od offensivo in merito alla riferita udienza di divorzio dove si allontanava per timore della propria incolumità e non, come riferito da controparte, per essere stata allontanata dai carabinieri, non essendo neanche presente in aula come erroneamente riferito e negando di essere presente all'udienza del 04.01.2023. Negava poi che l'episodio del
24.02.2023 si fosse svolto come descritto da parte convenuta confermando quanto dedotto nell'atto di citazione in merito alle offese e al colpo al viso ricevuto dalla negando ogni preordinazione in danno di quest'ultima. Riferiva infine che CP_1
la querela sporta nei suoi confronti era stata archiviata mentre la era CP_1
indagata per minaccia, calunnia e lesioni personali e ne era stato richiesto il rinvio a giudizio. Insisteva quindi nell'accoglimento delle conclusioni già precisate nell'atto introduttivo e nel rigetto della domanda riconvenzionale, in quanto infondata e non provata. Parte convenuta contestava nella successiva memoria quando dedotto da
Pagina 5 parte attrice, insistendo su tutto quanto dedotto e richiesto in comparsa di costituzione e risposta.
La causa veniva istruita, oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con l'interrogatorio formale di parte convenuta e l'escussione di quattro testimoni. Veniva disposta CTU medico – legale sulla sola persona della in merito alle Pt_1
conseguenze derivate dall'episodio del 24.02.2023 debitamente provato mentre la richiesta di valutazione dei lamentati (da entrambe le parti) danni psicologici veniva rigettata in quanto per la era stato prodotto un solo certificato della Pt_1
psicologa – privo di data – in cui si dichiarava che la terapia era iniziata nel 2021 in occasione della separazione dal marito a cui non seguivano ulteriori certificazioni né prescrizioni mentre per la , oltre a non aver provato i fatti costitutivi della CP_1
pretesa, questo giudice rilevava che dai documenti depositati in atti si evinceva che la terapia con la dott.ssa era iniziata a marzo 2022 per disturbo ciclotimico, Persona_3
che l'aggravamento delle sue condizioni a seguito delle condotte della Pt_1
appariva come circostanza solamente riferita dalla stessa paziente alla specialista e che la stessa si era sottoposta a terapia di sostegno ad indirizzo cognitivo comportamentale con la dott.ssa sin dal febbraio 2021 a seguito della Per_4
decisione del (ex) marito di lasciare la famiglia;
ed anche in questo caso i lamentati aggravamenti determinati dai comportamenti della risultavano carenti di Pt_1
prova.
La causa veniva poi trattenuta in decisione all'udienza del 27.10.2025, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi;
nelle memorie di precisazione delle conclusioni parte attrice precisava come da memoria integrativa ex art. 171 ter cpc, n. 1 mentre parte convenuta concludeva come da comparsa di costituzione e risposta.
La domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta mentre non possono ritenersi provate né le cause di esenzione da responsabilità addotte dalla CP_1
della provocazione e/o stato d'ira per l'episodio del 24.02.2023 né la domanda riconvenzionale della stessa in merito agli asseriti comportamenti antigiuridici ex art.
Pagina 6 2043 tenuti nei suoi confronti da parte attrice;
domanda riconvenzionale che quindi andrà rigettata.
L'evento del 24.02.2023 in danno di parte attrice appare provato alla luce delle dichiarazioni di , testimone oculare escusso all'udienza del Testimone_1
30.09.2024, che ha confermato i colpi violenti inferti dalla al volto di parte CP_1
attrice, la caduta di quest'ultima sanguinante in terra, le ingiurie rivolte alla stessa, la repentinità dell'accaduto, negando qualsiasi atteggiamento provocatorio di parte attrice, contrariamente a quanto sostenuto dalla . Ha altresì dichiarato di CP_1
aver ripreso la scena su consiglio degli stessi agenti di polizia a cui aveva presentato un esposto per gli episodi di aggressività della di cui era già rimasto CP_1
vittima.
Le medesime dichiarazioni avevano rilasciato agli ufficiali di Testimone_1
polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni in data 03.07.2023, come da verbale depositato in allegato alla memoria integrativa ex art. 171 ter cpc n. 2 di parte attrice (doc. 34).
Inoltre la circostanza è confermata dal video prodotto in atti con estensione .mp4 ammesso per il deposito diretto del file multimediale nel fascicolo telematico solo con le Specifiche Tecniche del Provvedimento D.G.S.I.A. del 02.08.2024 (in vigore dal 30.09.2024); tuttavia nel caso in esame il video è stato prodotto anche tramite un supporto fisico (nel caso di specie CD) con copia anche per la controparte in ossequio al principio di difesa e del contraddittorio;
si ritiene pertanto ammissibile tale deposito.
Si evidenzia che la Suprema Corte, Sez. Lavoro, con sentenza n. 29139 del
04.11.2025 si è così espressa: “Deve, infatti, preliminarmente precisarsi, come correttamente evidenziato nella requisitoria del Procuratore Generale, che la ratio dell'art. 13 delle Specifiche Tecniche del Provvedimento D.G.S.I.A., di cui si discute,
è quella di garantire una "tutela del sistema", nel senso che la parte processuale può
Pagina 7 e deve confidare nel corretto deposito dei file se effettuato in modo conforme alle modalità previste dalle Specifiche stesse.
21. E invero le Specifiche tecniche non prevedono alcuna espressa sanzione processuale, in ordine ad una nullità o illegittimità dei documenti prodotti con regole diverse da quelle statuite, ma tutelano solo il depositante che si sia conformato ad esse.
22. Ciò che potrebbe assumere rilevanza, in caso di adozione di modalità differenti da quelle previste dalle Specifiche, è unicamente un profilo di lesione dei diritti di difesa o del contraddittorio che potrebbero determinarsi, per la controparte, da un deposito non conforme alle norme tecniche o effettuato in modo irregolare.
23. Sotto questo profilo, però, deve evidenziarsi che il file, nel caso in esame, erano stati resi accessibili alle parti già nel giudizio di primo grado, senza che fosse, quindi, pregiudicato il contraddittorio o il diritto di difesa, avendo avuto modo il lavoratore di visionare i filmati e, anzi, come ribadito concordemente dai giudici di merito, egli stesso li aveva utilizzati nel medesimo formato, per sostenere le proprie tesi difensive, procedendo a sua volta al loro deposito.
24. Conseguentemente, non ravvisandosi alcuna nullità o illegittimità della produzione dei file, è insindacabile, nel giudizio di cassazione …”.
In sede di escussione il teste confermava, inoltre, le richieste di Tes_1
licenziamento di parte attrice inviate da parte della , l'inoltro di messaggi CP_1
vocali contenenti insulti e minacce con il conseguente stato di paura della Pt_1
ed anche le ingiurie rivolte alla stessa in occasione di alcune udienze del giudizio di divorzio a cui aveva chiesto alla di accompagnarlo in quanto in preda ad Pt_1
uno stato di forte agitazione. Dichiarava, infine, che alcuni conoscenti gli avevano riferito che era stata la a comunicare a tutto il personale dell'ufficio la CP_1
relazione con parte attrice, e che nulla sapeva in ordine agli avvenimenti del 26 e 27 aprile 2022 in quanto in quei giorni non era presente sul luogo di lavoro.
Pagina 8 Anche l'altra teste di parte attrice, escussa all'udienza Testimone_2
del 05.11.2024, confermava le minacce e gli insulti subiti da parte attrice sul luogo di lavoro a cui aveva assistito anche personalmente, i messaggi inviati alla Pt_1
contenenti ingiurie ed offese in quanto le erano stati mostrati e le mail inviate sempre dalla per ottenere il licenziamento di parte attrice che erano state inoltrate CP_1
ad un indirizzo di posta elettronica a cui potevano accedere molti dei colleghi.
DE tutto generiche appaiono invece le testimonianze di e Testimone_3 [...]
escussi rispettivamente il 05.11.2024 e il 16.12.2024, che confermano che Tes_4
dopo il 24. 02.2023 la aveva avuto frequenti crisi di pianto e di CP_1
nervosismo ed aveva sofferto di ricorrenti mal di testa. I testi dichiarano che parte convenuta ha loro raccontato l'evento del 24.02.2023 ma non ne hanno riferito lo svolgimento.
Ritiene questo giudice che la situazione di forte disagio della - così come CP_1
descritta in particolare dal teste - della cui origine dal comportamento della Tes_4 [...]
non è stata fornita alcuna prova ben potrebbe derivare anche dalla situazione Pt_1
conflittuale con la figlia dai problemi scolastici del figlio, di cui parla la stessa Per_1
parte convenuta e risulta confermato anche dal teste e dall'accesa litigiosità Tes_4
con l'ex marito.
Nessuna prova dello stato d'ira giustificato o della provocazione appare quindi fornita.
Alcuna prova di comportamenti illegittimi può poi desumersi dai documenti depositati da parte convenuta in quanto la lettera scritta da parte attrice alla figlia o l'inserimento della schermata come depositata in atti sui social indicano Per_1
esclusivamente un rapporto di affetto e vicinanza della - nuova compagna Pt_1
del padre - con i figli del suo compagno mentre la fotografia dei Testimone_1
libri di depositata come documento n. 6 risulta prova di alcun valore probatorio. Per_1
Nessun elemento probatorio poi può essere desunto dalla querela sporta dalla per l'evento del 24.02.2023 in quanto si tratta di mere dichiarazioni di CP_1
Pagina 9 parte prive di efficacia probatoria per i fatti dichiarati direttamente dalla stessa
, costituendo prova fino a querela di falso solo la dichiarazione rilasciata al CP_1
pubblico ufficiale ma non la veridicità di quanto dichiarato dal querelante.
“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 cod. civ.); il valore di prova legale riguarda esclusivamente il contenuto estrinseco dell'atto, cioè quanto dal punto di vista fenomenico è avvenuto, tra cui il fatto che una data dichiarazione è stata resa, ma il valore probatorio non si estende all'intrinseco della dichiarazione medesima, ossia alla veridicità del fatto dichiarato” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1561 del 24.02.2025 che si conforma a consolidato orientamento della Cassazione nn. 29320/2022, 10736/2024 e
2148/2025).
Tanto premesso deve passarsi all'esame del quantum debeatur.
La CTU espletata dal dott. coerente, puntuale, immune da Persona_5
qualsiasi censura e condivisa da questo giudice anche nelle risposte alle osservazioni critiche delle parti, ha consentito di accertare che a causa dell'evento traumatico del
24.02.2023 l'attrice ha riportato “frattura chiusa delle ossa nasali trattata chirurgicamente mediante riduzione chiusa di frattura nasale non a cielo aperto” e che dal fatto è derivata:
1. un'inabilità temporanea parziale al 75% di 15 gg.;
2. un'inabilità temporanea parziale al 50% di 15 gg.;
3. un'invalidità permanente, intesa in termini di danno biologico, valutabile nella misura del 4%.
Il CTU ha anche specificato che non sono prevedibili spese mediche future.
Circa la determinazione della somma dovuta, ritiene questo giudice di non poter dare applicazione alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano risultando che quelle elaborate dal Tribunale di Roma, così come rideterminate per l'anno 2025, assicurino il corretto risarcimento del danno, rimanendo quest'ultimo, peraltro, in linea, o
Pagina 10 comunque non risultando inferiore, a quello derivante dalla tabelle del Tribunale di
Milano; le tabelle romane appaiono, inoltre, più rispettose dei criteri derivanti dalla legge, dalla Costituzione e assicurano una maggiore uniformità dei risarcimenti e la necessaria prevedibilità della decisione. La tabella utilizzata dal Tribunale di Roma, infatti, è elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Ciò chiarito, sulla base di detta tabella, vanno liquidati, ai valori attuali, i seguenti importi: 1) € 1.465,35 a titolo di inabilità temporanea parziale al 75%;
2) € 976,80 a titolo di un'inabilità temporanea parziale al 50%;
3) € 5.192,31 a titolo di danno biologico (rapportato al 4% in un soggetto che al momento del sinistro aveva 44 anni).
Tale importo va integrato, al fine di ristorare completamente il danno non patrimoniale subito dall'attrice, secondo quanto previsto dall'unitaria concezione di esso, dalla liquidazione del danno morale patito (apprezzabile e valutabile anche in base al fatto notorio ex art. 115 comma 2 cpc) e spettante in ragione delle sofferenze connesse all'intervento subito e ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di “patema d'animo transeunte” e di “spavento”), risarcimento che si stima equo determinare, ai valori attuali, in € 343,55 (pari al 4,5
% del danno biologico secondo il valore medio di riferimento previsto dalla tabella del Tribunale di Roma).
Pagina 11 Quindi deve essere riconosciuta a parte attrice, per i titoli sopra indicati, la somma di
€ 7.978,01 comprensiva della liquidazione del danno biologico pari al 4%, dell'invalidità temporanea e del danno morale.
Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla sentenza all'effettivo soddisfo saranno invece dovuti gli interessi di mora in misura legale.
Complessivamente, deve essere condannata a pagare in favore di Controparte_1
la somma di € 7.978,01, oltre al lucro cessante calcolato secondo i Parte_1
criteri sopra indicati e agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Le spese di giudizio, ivi compresa quelle di CTU liquidate in € 650,00 oltre IVA, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività svolta.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1
a pagare in favore della stessa l'importo di € 7.978,01, oltre Controparte_1
lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
Pagina 12 - respinge la domanda riconvenzionale proposta da in quanto Controparte_1
non provata;
- condanna o a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi ed € 270,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di C.T.U., liquidate in € 650,00 oltre IVA, a carico di CP_1
che le dovrà rimborsare a
[...] Parte_1
Roma, 12.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo DE FR
Pagina 13