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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 9792 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. GIANNUZZI CARDONE Parte_1
GIANLUIGI
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. MARCELLINO BARLETTA FUNZIONARIO CONVENUTO avente ad oggetto : retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 07/11/2023 docente del Parte_1 CP_1 convenuto, ha chiesto che questo fosse condannato a pagarle la somma dovutale a titolo di retribuzione professionale docenti, ai sensi dell'art. 25 del CCNL 31-8-1999 e dell'art. 7 del CCNL 15-3-2001, nonostante ella docente solo supplente su organico di fatto negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (periodi di supplenza temporanea dettagliatamente indicati al punto 1) di pagina 1) del ricorso introduttivo); il , CP_1 costituitosi, eccepita preliminarmente la prescrizione quinquennale, ha chiesto rigettarsi nel merito il ricorso assumendone la infondatezza. Causa decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione in quanto, a prescindere dalla diffida stragiudiziale del 7-9-2023, il ricorso introduttivo del giudizio risulta certamente notificato alla data del 11-4-2024 (in cui, cfr. fascicolo parte convenuta, Contr l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Lecce ha trasmesso al di Taranto la delega a costituirsi in giudizio previa ovviamente notifica del ricorso), data non successiva di oltre un quinquennio rispetto alla maturazione (30 giugno 2019) della retribuzione professionale docenti relativa al primo anno di supplenza.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Per economia motivazionale questo giudice richiama le convincenti argomentazioni adottate da Cass. 20015/2018 e Cass. 6293/2020, che a loro volta hanno sottolineato come il non riconoscere tale emolumento anche ai supplenti temporanei su organico di fatto integra una violazione della direttiva comunitaria 1999/70 CE per discriminazione in danno dei lavoratori a tempo determinato.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto ex art. 91 cpc CP_1
e vanno distratte ex art. 93 cpc in favore del difensore anticipatario della ricorrente.
P.T.M. Contr a)- dichiara tenuto e condanna il ad erogare alla ricorrente il trattamento denominato retribuzione professionale docenti per gli incarichi di supplenza di cui al punto 1 pagina 1 del ricorso introduttivo oltre accessori ex art. 22 comma 36 L. 724/94; Contr b)- condanna il a pagare ex art. 93 cpc in favore dell'avv. GIANNUZZI
CARDONE GIANLUIGI la somma di euro 49,00 per spese di c.u. ed euro 1.000,00 per compensi professionali oltre rsg iva e cpa come per legge;
c)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 11-03-2005 Il giudice dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 9792 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. GIANNUZZI CARDONE Parte_1
GIANLUIGI
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. MARCELLINO BARLETTA FUNZIONARIO CONVENUTO avente ad oggetto : retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 07/11/2023 docente del Parte_1 CP_1 convenuto, ha chiesto che questo fosse condannato a pagarle la somma dovutale a titolo di retribuzione professionale docenti, ai sensi dell'art. 25 del CCNL 31-8-1999 e dell'art. 7 del CCNL 15-3-2001, nonostante ella docente solo supplente su organico di fatto negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (periodi di supplenza temporanea dettagliatamente indicati al punto 1) di pagina 1) del ricorso introduttivo); il , CP_1 costituitosi, eccepita preliminarmente la prescrizione quinquennale, ha chiesto rigettarsi nel merito il ricorso assumendone la infondatezza. Causa decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione in quanto, a prescindere dalla diffida stragiudiziale del 7-9-2023, il ricorso introduttivo del giudizio risulta certamente notificato alla data del 11-4-2024 (in cui, cfr. fascicolo parte convenuta, Contr l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Lecce ha trasmesso al di Taranto la delega a costituirsi in giudizio previa ovviamente notifica del ricorso), data non successiva di oltre un quinquennio rispetto alla maturazione (30 giugno 2019) della retribuzione professionale docenti relativa al primo anno di supplenza.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Per economia motivazionale questo giudice richiama le convincenti argomentazioni adottate da Cass. 20015/2018 e Cass. 6293/2020, che a loro volta hanno sottolineato come il non riconoscere tale emolumento anche ai supplenti temporanei su organico di fatto integra una violazione della direttiva comunitaria 1999/70 CE per discriminazione in danno dei lavoratori a tempo determinato.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto ex art. 91 cpc CP_1
e vanno distratte ex art. 93 cpc in favore del difensore anticipatario della ricorrente.
P.T.M. Contr a)- dichiara tenuto e condanna il ad erogare alla ricorrente il trattamento denominato retribuzione professionale docenti per gli incarichi di supplenza di cui al punto 1 pagina 1 del ricorso introduttivo oltre accessori ex art. 22 comma 36 L. 724/94; Contr b)- condanna il a pagare ex art. 93 cpc in favore dell'avv. GIANNUZZI
CARDONE GIANLUIGI la somma di euro 49,00 per spese di c.u. ed euro 1.000,00 per compensi professionali oltre rsg iva e cpa come per legge;
c)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto, 11-03-2005 Il giudice dott. Saverio Sodo