CASS
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2025, n. 33404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33404 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento a carico di: 1) Di PA RD nato in [...] il [...] 2) US PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 20 gennaio 2025 dalla Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BO PI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, Avv. Angelo Leone e Avv. Dario Vannetiello, in difesa di Di PA, i quali hanno concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, Penale Sent. Sez. 6 Num. 33404 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 23/09/2025 2 giudicando in sede di rinvio, ha assolto RD Di PA e PA US dai reati loro ascritti ai capi 1) e 2) per non aver commesso il fatto. Deduce due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1. Il primo motivo attiene all’assoluzione di Di PA e si deducono la violazione degli artt. 629, 513-bis cod. pen., e 7 Legge n. 203 del 1991 nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, richiamato e trascritto il precedente ricorso per cassazione (accolto dalla sentenza rescindente) nel quale si riassumeva il contenuto delle conversazioni reputate quale prova a carico di Di PA, censura, prendendo analiticamente in esame singole affermazioni della sentenza impugnata, le valutazioni della Corte territoriale in merito a molteplici aspetti della condotta e alla tenuta delle fonti di prova, reputate dal ricorrente idonee a dimostrare la consapevolezza e condivisione da parte di Di PA di tutte le imposizioni effettuate da LT alla Nordex, ditta appaltatrice dei lavori. In particolare, le censure, corredate dal richiamo di molteplici brani delle conversazioni intercettate, di cui il motivo propone una lettura secondo un diverso criterio di correlazione logica rispetto a quello adottato dalla Corte territoriale, censura tutte le valutazioni espresse in sentenza in merito al ragionevole dubbio del coinvolgimento di Di PA, la cui voce, sottolinea il ricorrente, è stata riconosciuta dal teste Patafi. Si afferma, infatti, che nelle conversazioni cui ha partecipato Di PA RD si fa menzione del meccanismo della sovrafatturazione, della spartizione dei lavori e della infiltrazione delle imprese mafiose, nonché del pagamento della guardiania e del prezzo dell’estorsione. In particolare, si insiste sul fatto che la società del ricorrente, formale aggiudicataria dell’opera, ha avuto un ruolo centrale nei fatti in quanto è rimasta estranea ai lavori, affidati alla ditta Ielapi per effetto delle minacce di LT. 1.2. Il secondo motivo deduce i medesimi vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento all’assoluzione di US. In particolare, tra le numerose censure rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, vanno segnalate le seguenti doglianze: a) il termine “ingegnere” o “geometra”, celava l’identità di US come si evince dalla conversazione del 28/6/12 in cui ON Di PA conversava con l’”ingegnere” tramite l’utenza di LT la cui autovettura si trovava parcheggiata dinanzi all’abitazione di US. LT, inoltre, utilizzava la parole “LU”, che richiama “Luni”, diminutivo di PA US;
b) quanto al legame tra US ed LT, la sentenza impugnata ha omesso di considerare che gli atti illeciti posti in essere da costoro per il controllo dei lavori di realizzazione del parco eolico di Cutro si erano svolti nel medesimo 3 periodo di quelli relativi al parco eolico di Amaroni;
c) quanto al dato temporale relativo all’intervento di US, la sentenza ha omesso di considerare l’intercettazione del 29/5/2012 relativa alla conversazione tra LT e EL FA in cui il primo e LI affermavano che i lavori sarebbero stati affidati all’”ingegnere” con una semplice lettera di incarico;
si affermava, inoltre, che La NA sarebbe rimasta estranea ai lavori. Si richiamano, inoltre, le altre conversazioni, di cui il motivo riporta taluni brani, tra cui quella del 25/6/12 in cui si faceva riferimento ad “extra” da pagare e a un soggetto denominato ora “geometra” ora “ingegnere”. Ad avviso del ricorrente, una lettura globale delle conversazioni intercettate consente di affermare che US ha agito tramite LT ed ha avanzato chiare richieste di matrice estorsiva, richieste la cui efficacia discende dalla elevata caratura criminale dell’imputato, appellato dallo stesso Di PA quale “grande capo”. 2. L’Avv. Dario Vannetiello, difensore di Di PA, ha depositato una memoria in cui ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso, eccependone l’incompletezza, avuto riguardo, in particolare alla carenza di autosufficienza ed ai plurimi richiami della documentazione che è stata prodotta solo su supporto informatico (DVD) e senza la relativa certificazione della cancelleria. Nella memoria si eccepisce, inoltre, il contenuto confutativo, generico e di merito delle censure dedotte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, in disparte la confusa e ridondante esposizione dei due motivi, connotata dalla trascrizione di conversazioni di cui si propone una diversa alternativa lettura, contiene numerose considerazioni di merito, non facilmente comprensibili a causa della mancanza di una organizzazione logica degli argomenti che, di fatto, oltre a reiterare le medesime censure formulate nel primo ricorso accolto dalla sentenza rescindente, si limitano a esprimere un mero dissenso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, senza, tuttavia, alcun confronto critico con la stessa. 2. Procedendo con l’esame del primo motivo di ricorso, il Giudice del rinvio, colmando il vuoto motivazionale rilevato dalla sentenza rescindente, ha adeguatamente valutato, senza incorrere in alcun vizio di manifesta illogicità, il contenuto delle conversazioni intercettate di cui il ricorrente tenta di proporre una 4 non consentita diversa interpretazione (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). In particolare, l’argomento decisivo con il quale il ricorrente omette ogni confronto critico, attiene all’assenza di prove certe della partecipazione di Di PA alla condotta estorsiva e ciò in ragione di molteplici elementi, ovvero: a) il ruolo secondario svolto dall’imputato all’interno della società La NA;
b) il diverso ruolo svolto dal fratello ON nella gestione dei rapporti con la società Nordex, vittima della estorsione;
c) il contenuto di talune conversazioni, in taluni casi correlato a problematiche relative ai cantieri o ad altre vicende, e, in altri casi, generico;
d) la mancanza di contatti diretti tra Di PA e i referenti apicali della Nordex;
e) la deposizione dei due amministratori della Nordex, EL FA e Bagnoli, i quali hanno escluso di avere avuto problemi con Di PA ed evidenziato che era LT ad agire in modo prepotente. Con riferimento a tale deposizione, la Corte territoriale, con argomentazioni non manifestamente illogiche, anche queste trascurate dal ricorrente, ne ha escluso il carattere reticente con riferimento alla posizione di Di PA, il quale, a differenza di LT, noto per la sua caratura criminale, si era accreditato come mero imprenditore. Infine, quanto al riconoscimento della voce di Di PA da parte del teste Patafi, altro elemento su cui insiste il motivo in esame, la Corte territoriale, oltre ad esprimere dubbi sull’attendibilità di tale riconoscimento, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, anche questa ignorata dal ricorrente, ha, in ogni caso, ritenuto che dalle stesse, al più, emerge una connivenza non punibile di PA, correlata alla sua consapevolezza del meccanismo della sovrafatturazione e della guardiania. 2.1. Le considerazioni sopra esposte hanno una valenza assorbente rispetto all’esame dell’eccezione dedotta da Di PA con riferimento alle modalità di deposito della documentazione prodotta dal ricorrente. 3. Passando al secondo motivo di ricorso, rileva il Collegio che la Corte territoriale, superando i profili di criticità evidenziati dalla sentenza rescindente in merito alla inidoneità delle due conversazioni intercettate il 28/6/2012 a fondare il giudizio di responsabilità di US e alla mancanza di prove di una interlocuzione diretta tra costui e i dirigenti della Nordex, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, anche questa trascurata dal ricorrente, ha escluso che dagli elementi probatori acquisiti possa desumersi un contributo dell’imputato alla condotta estorsiva tenuta da LT. Ciò non solo per la inidoneità, già rilevata dalla sentenza rescindente, delle due conversazioni del 28/6/12, ma anche per l’incertezza e, comunque, la non decisività della riferibilità a US dell’epiteto “ingegnare”, utilizzato in alcune precedenti conversazioni, nonché per 5 l’impossibilità di ricavare dalla precedente condanna di US e LT per altra estorsione commessa in concorso tra loro, la prova che anche nel caso in esame LT abbia agito su mandato di US. In particolare, quanto alle conversazioni intercettate, si è non illogicamente considerato – elemento anche questo trascurato dal ricorrente che continua ad opporre la diversa tesi della riferibilità dell’epiteto “ingegnere” a US - che molte delle conversazioni in cui compariva tale epiteto avevano ad oggetto proprio la materia degli appalti in cui è fisiologico il coinvolgimento di tale figura professionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BO PI Ercole IL
udita la relazione svolta dal Consigliere BO PI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, Avv. Angelo Leone e Avv. Dario Vannetiello, in difesa di Di PA, i quali hanno concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, Penale Sent. Sez. 6 Num. 33404 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 23/09/2025 2 giudicando in sede di rinvio, ha assolto RD Di PA e PA US dai reati loro ascritti ai capi 1) e 2) per non aver commesso il fatto. Deduce due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1. Il primo motivo attiene all’assoluzione di Di PA e si deducono la violazione degli artt. 629, 513-bis cod. pen., e 7 Legge n. 203 del 1991 nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, richiamato e trascritto il precedente ricorso per cassazione (accolto dalla sentenza rescindente) nel quale si riassumeva il contenuto delle conversazioni reputate quale prova a carico di Di PA, censura, prendendo analiticamente in esame singole affermazioni della sentenza impugnata, le valutazioni della Corte territoriale in merito a molteplici aspetti della condotta e alla tenuta delle fonti di prova, reputate dal ricorrente idonee a dimostrare la consapevolezza e condivisione da parte di Di PA di tutte le imposizioni effettuate da LT alla Nordex, ditta appaltatrice dei lavori. In particolare, le censure, corredate dal richiamo di molteplici brani delle conversazioni intercettate, di cui il motivo propone una lettura secondo un diverso criterio di correlazione logica rispetto a quello adottato dalla Corte territoriale, censura tutte le valutazioni espresse in sentenza in merito al ragionevole dubbio del coinvolgimento di Di PA, la cui voce, sottolinea il ricorrente, è stata riconosciuta dal teste Patafi. Si afferma, infatti, che nelle conversazioni cui ha partecipato Di PA RD si fa menzione del meccanismo della sovrafatturazione, della spartizione dei lavori e della infiltrazione delle imprese mafiose, nonché del pagamento della guardiania e del prezzo dell’estorsione. In particolare, si insiste sul fatto che la società del ricorrente, formale aggiudicataria dell’opera, ha avuto un ruolo centrale nei fatti in quanto è rimasta estranea ai lavori, affidati alla ditta Ielapi per effetto delle minacce di LT. 1.2. Il secondo motivo deduce i medesimi vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento all’assoluzione di US. In particolare, tra le numerose censure rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, vanno segnalate le seguenti doglianze: a) il termine “ingegnere” o “geometra”, celava l’identità di US come si evince dalla conversazione del 28/6/12 in cui ON Di PA conversava con l’”ingegnere” tramite l’utenza di LT la cui autovettura si trovava parcheggiata dinanzi all’abitazione di US. LT, inoltre, utilizzava la parole “LU”, che richiama “Luni”, diminutivo di PA US;
b) quanto al legame tra US ed LT, la sentenza impugnata ha omesso di considerare che gli atti illeciti posti in essere da costoro per il controllo dei lavori di realizzazione del parco eolico di Cutro si erano svolti nel medesimo 3 periodo di quelli relativi al parco eolico di Amaroni;
c) quanto al dato temporale relativo all’intervento di US, la sentenza ha omesso di considerare l’intercettazione del 29/5/2012 relativa alla conversazione tra LT e EL FA in cui il primo e LI affermavano che i lavori sarebbero stati affidati all’”ingegnere” con una semplice lettera di incarico;
si affermava, inoltre, che La NA sarebbe rimasta estranea ai lavori. Si richiamano, inoltre, le altre conversazioni, di cui il motivo riporta taluni brani, tra cui quella del 25/6/12 in cui si faceva riferimento ad “extra” da pagare e a un soggetto denominato ora “geometra” ora “ingegnere”. Ad avviso del ricorrente, una lettura globale delle conversazioni intercettate consente di affermare che US ha agito tramite LT ed ha avanzato chiare richieste di matrice estorsiva, richieste la cui efficacia discende dalla elevata caratura criminale dell’imputato, appellato dallo stesso Di PA quale “grande capo”. 2. L’Avv. Dario Vannetiello, difensore di Di PA, ha depositato una memoria in cui ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso, eccependone l’incompletezza, avuto riguardo, in particolare alla carenza di autosufficienza ed ai plurimi richiami della documentazione che è stata prodotta solo su supporto informatico (DVD) e senza la relativa certificazione della cancelleria. Nella memoria si eccepisce, inoltre, il contenuto confutativo, generico e di merito delle censure dedotte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, in disparte la confusa e ridondante esposizione dei due motivi, connotata dalla trascrizione di conversazioni di cui si propone una diversa alternativa lettura, contiene numerose considerazioni di merito, non facilmente comprensibili a causa della mancanza di una organizzazione logica degli argomenti che, di fatto, oltre a reiterare le medesime censure formulate nel primo ricorso accolto dalla sentenza rescindente, si limitano a esprimere un mero dissenso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, senza, tuttavia, alcun confronto critico con la stessa. 2. Procedendo con l’esame del primo motivo di ricorso, il Giudice del rinvio, colmando il vuoto motivazionale rilevato dalla sentenza rescindente, ha adeguatamente valutato, senza incorrere in alcun vizio di manifesta illogicità, il contenuto delle conversazioni intercettate di cui il ricorrente tenta di proporre una 4 non consentita diversa interpretazione (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). In particolare, l’argomento decisivo con il quale il ricorrente omette ogni confronto critico, attiene all’assenza di prove certe della partecipazione di Di PA alla condotta estorsiva e ciò in ragione di molteplici elementi, ovvero: a) il ruolo secondario svolto dall’imputato all’interno della società La NA;
b) il diverso ruolo svolto dal fratello ON nella gestione dei rapporti con la società Nordex, vittima della estorsione;
c) il contenuto di talune conversazioni, in taluni casi correlato a problematiche relative ai cantieri o ad altre vicende, e, in altri casi, generico;
d) la mancanza di contatti diretti tra Di PA e i referenti apicali della Nordex;
e) la deposizione dei due amministratori della Nordex, EL FA e Bagnoli, i quali hanno escluso di avere avuto problemi con Di PA ed evidenziato che era LT ad agire in modo prepotente. Con riferimento a tale deposizione, la Corte territoriale, con argomentazioni non manifestamente illogiche, anche queste trascurate dal ricorrente, ne ha escluso il carattere reticente con riferimento alla posizione di Di PA, il quale, a differenza di LT, noto per la sua caratura criminale, si era accreditato come mero imprenditore. Infine, quanto al riconoscimento della voce di Di PA da parte del teste Patafi, altro elemento su cui insiste il motivo in esame, la Corte territoriale, oltre ad esprimere dubbi sull’attendibilità di tale riconoscimento, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, anche questa ignorata dal ricorrente, ha, in ogni caso, ritenuto che dalle stesse, al più, emerge una connivenza non punibile di PA, correlata alla sua consapevolezza del meccanismo della sovrafatturazione e della guardiania. 2.1. Le considerazioni sopra esposte hanno una valenza assorbente rispetto all’esame dell’eccezione dedotta da Di PA con riferimento alle modalità di deposito della documentazione prodotta dal ricorrente. 3. Passando al secondo motivo di ricorso, rileva il Collegio che la Corte territoriale, superando i profili di criticità evidenziati dalla sentenza rescindente in merito alla inidoneità delle due conversazioni intercettate il 28/6/2012 a fondare il giudizio di responsabilità di US e alla mancanza di prove di una interlocuzione diretta tra costui e i dirigenti della Nordex, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, anche questa trascurata dal ricorrente, ha escluso che dagli elementi probatori acquisiti possa desumersi un contributo dell’imputato alla condotta estorsiva tenuta da LT. Ciò non solo per la inidoneità, già rilevata dalla sentenza rescindente, delle due conversazioni del 28/6/12, ma anche per l’incertezza e, comunque, la non decisività della riferibilità a US dell’epiteto “ingegnare”, utilizzato in alcune precedenti conversazioni, nonché per 5 l’impossibilità di ricavare dalla precedente condanna di US e LT per altra estorsione commessa in concorso tra loro, la prova che anche nel caso in esame LT abbia agito su mandato di US. In particolare, quanto alle conversazioni intercettate, si è non illogicamente considerato – elemento anche questo trascurato dal ricorrente che continua ad opporre la diversa tesi della riferibilità dell’epiteto “ingegnere” a US - che molte delle conversazioni in cui compariva tale epiteto avevano ad oggetto proprio la materia degli appalti in cui è fisiologico il coinvolgimento di tale figura professionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BO PI Ercole IL