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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/10/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1115/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1115/2021, trattenuta in decisione all'udienza del
22.09.2025 a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Parte_1
Viale Europa 190-00144 Roma (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
TO De CA ed elettivamente domiciliata presso Filiale Via Santa Maria Parte_1
Dell'Imperio snc – IB Valentia;
opponente
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Tripaldi ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio sito in IB Valentia alla via G. Barrio snc.
opposti
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.09.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 294/2021 il Tribunale di IB Valentia ingiungeva a Pt_1
il pagamento a favore di e della somma di Parte_1 CP_1 Controparte_2
€ 7.304,16 oltre interessi legali dalla notifica del presente provvedimento al soddisfo, nonché
il pagamento delle spese processuali, quale residuo rispetto a quanto già incassato dai ricorrenti relativamente al BFP cartaceo ordinario Serie “Q” - n°000.078 di lire 500.000,
emesso in data 20.01.1989.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
conveniva in giudizio e al fine di sentire accogliere le CP_1 Controparte_2
seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo
opposto e l'improcedibilità dell'azione monitoria. - in via preliminare, dichiarare
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c. p. c.; - nel merito, revocare e porre nel
nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 294/2021,
emesso dal Tribunale di IB Valentia, per i motivi di cui in narrativa;
Il tutto con vittoria di
spese, competenze e onorari di giudizio”.
In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità dell'azione Parte_1
monitoria per mancata attivazione della procedura di mediazione sensi DLGS 28/2010,
nonché l'inammissibilità dell'azione per carenza dell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c., in quanto parte opposta “in sede di riscossione del controvalore dei titoli in questione, gli opposti
non hanno sollevato alcuna contestazione in merito all'importo liquidatogli, rilasciando
semmai ampia e piena quietanza di pagamento liberatoria”.
Nel merito, rilevava l'infondatezza dell'azione monitoria e l'inesistenza della pretesa creditoria azionata, rilevando come le maggiori somme richieste da parte opposta non fossero dovute in quanto aveva già provveduto al rimborso del buono postale in Parte_1
questione facendo corretta applicazione della normativa ad esso applicabile e dei tassi di interesse previsti ex lege. In particolare, evidenziava che ai buoni fruttiferi postali del tipo di quello azionato nel caso in esame (serie 'Q', titolo emesso il 20.01.1989) sono applicabili solo le condizioni stabilite per legge e a mezzo di decreti ministeriali e, in particolare, dal D.M.
13.06.1986, che ha introdotto la suddetta serie. Al contrario, la modalità di calcolo seguita dal perito di parte ha applicato in maniera errata la prescritta ritenuta fiscale, nonché la capitalizzazione degli interessi maturati, atteso le condizioni ed i rendimenti previsti dal D.M.
13.06.1986, istitutivo della serie 'Q'.
Ha concluso, dunque, per la revoca del provvedimento monitorio impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituivano in giudizio ed impugnando e CP_1 Controparte_2
contestando quanto dedotto nell'opposizione presentata da chiedendo il Parte_1
rigetto dell'opposizione proposta e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deducevano che: 1) il rilascio della quietanza liberatoria non rappresenta la manifestazione di una univoca volontà di rinunciare al diritto totale o parziale al rimborso, né
ha natura di un atto o negozio transattivo;
2) ha unilateralmente Parte_1
modificato le condizioni dei buoni fruttiferi violando il dovere di buona fede poiché, al momento del rimborso dei buoni fruttiferi sottoscritti, ha applicato tassi di interesse più
sfavorevoli per il risparmiatore e difformi da quanto previsto a tergo del buono postale in oggetto.
In applicazione dei criteri ritenuti applicabili, i ricorrenti hanno individuato un importo dovuto pari ad euro € 7.304,16, come da perizia di parte allegata e da decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 21.03.2022, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice precedente titolare concedeva alle parti termine di 15 giorni per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo
(documentato in atti). Quindi, concessi i termini di cui all'art 183 VI comma, la causa di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.09.2025.
Ebbene, preliminarmente si rileva che “l'interesse ad agire – quale condizione
dell'azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica,
ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente
apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può
essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza
che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (cfr.
Cass. n. 5002 /2023; n.30440/2018; n. 6749/2012).
Nel caso in esame, sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti odierni opposti se si considera che essi sono titolari di un buono fruttifero postale per cui è causa ed hanno agito nei confronti di con il ricorso monitorio proprio per ottenere il pagamento dei Parte_1
predetti titoli, o la maggior somma e, quindi, per conseguire un risultato utile e concreto.
Va, dunque, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti,
Cont per aver questi rilasciato quietanza liberatoria al momento della riscossione del Invero,
la quietanza è limitata a quanto percepito, ma non contiene in sé alcuna rinunzia ad ulteriori somme eventualmente dovute e a diritti nascenti dal rapporto intercorso.
Ciò premesso, la domanda avanzata da è fondata per le ragioni Parte_1
che verranno di seguito illustrate.
Oggetto del presente giudizio è la natura giuridica dei buoni postali fruttiferi e la normativa applicabile in ipotesi di conflitti nascenti in merito alla liquidazione degli interessi al momento dell'incasso.
Occorre premettere che, come giustamente evidenziato da per Parte_1
pacifica giurisprudenza di legittimità, i buoni fruttiferi postali non hanno natura di titoli di credito ma sono qualificabili alla stregua di meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002
c.c., finalizzati, in quanto tali, non alla circolazione ma alla sola individuazione dell'avente diritto alla prestazione (v., ex plurimis, Cass. n. 4761/2018).
Ne consegue che i buoni in contestazione sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni normative richiamate e non dalle condizioni sui medesimi riportati, trattandosi di meri titoli di legittimazione e non di titoli di credito dotati di astrattezza, letteralità e cartolarità.
Sul punto, può richiamarsi Cass. civ., Sez. un., n. 3963/2019, secondo cui la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione giustifica la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso di interesse originariamente previsto, e porta a ritenere che la modificazione trovi ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.
In conformità con tali principi, trova applicazione l'art. 173 del D.P.R. 156/1973 (così
come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, conv. in L. n. 588/1974 entrata in vigore il
30.11.1974, abrogato dal D.lgs. n.284/1999 ma ancora applicabile ai rapporti sorti sotto la sua vigenza) che prevede che “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni fruttiferi postali sono
disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di
nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese
ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle
precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come
rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è
effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente
art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Gli interessi
vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i
titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a
disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”. È appena il caso di evidenziare che l'art. 173, d.P.R. n. 156/73, pur abrogato dall'art. 7, comma 3, D.lgs. n. 284/1999, è applicabile al caso di specie, trattandosi di un rapporto già
in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del 19.12.2000: l'art. 7, comma 3, D.lgs. n.
284/1999, invero, aveva previsto che l'abrogazione, tra l'altro, dell'art. 173, d.P.R. n. 156/73,
sarebbe decorsa dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali che avrebbero stabilito le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali e che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti avrebbero continuato ad essere regolati dalle norme anteriori, ferma restando la possibilità per detti decreti di regolamentare l'applicabilità delle nuove norme anche ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori;
trattandosi di una previsione non vincolante, il decreto ministeriale del 19.12.2000 – emanato in attuazione della norma abrogatrice – all'art. 9 ha stabilito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore sarebbero rimasti soggetti alla disciplina previgente.
Ciò posto, considerata la data di emissione del buono fruttifero postale oggetto di causa
– 20 gennaio 1989, serie “Q” – la disposizione legislativa che aveva consentito ai decreti ministeriali di modificare, anche in senso peggiorativo, i tassi di interesse apposti sui buoni fruttiferi postali, con effetto anche sulle serie precedentemente emesse (ossia, l'art. 173, d.P.R.
n. 156/1973, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, conv. in L. n. 588/1974
entrata in vigore il 30.11.1974) era già in vigore al momento della sottoscrizione ed era,
dunque, conoscibile dall'attore.
Nel caso di specie gli odierni opposti hanno sottoscritto un buono fruttifero postale
“serie Q” n°000.078 di lire 500.000 emesso in data 20.01.1989, relativamente al quale hanno ricevuto in data 03.03.2020 la somma di € 28.876, 63, secondo quanto calcolato da
[...]
(v. documentazione allegata al fascicolo monitorio). Dunque, non si rinviene Parte_1
l'ipotesi - sottoposta al vaglio della sentenza a SSUU n. 13979/2007 richiamata dal ricorrente
- che riguardava un caso di consegna all'investitore di un buono fruttifero postale appartenente ad una serie non più valida, senza che vi fosse alcuna indicazione sul titolo, giacché il buono non arrecava neppure alcun timbro informativo circa la sua appartenenza alla nuova serie e alla conseguente variazione d'interessi.
Inoltre, al fine della individuazione della disciplina applicabile per la liquidazione del rendimento del buono fruttifero in questione va considerato l'art. 4 del D.M. 13.06.1986 che ha istituito la nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” con effetto dal
1° luglio 1986 e ha previsto che i saggi di interesse relativi a tali buoni fossero stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al decreto e che gli interessi fossero corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.
A tal riguardo, occorre chiarire che il detto decreto non fa menzione di una ritenuta fiscale sugli interessi perché a quella data il rendimento dei buoni fruttiferi era esente da tassazione, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 29.09.1973 n. 601. L'esenzione dalla tassazione degli interessi sui buoni fruttiferi è poi venuta meno con l'entrata in vigore del DL 19.09.1986
n. 556 (conv. nella l. 759/1986), istitutivo della ritenuta erariale, che ha stabilito all'art. 1 che agli interessi maturati sui buoni emessi sino al 30.09.1987 si sarebbe applicata la ritenuta erariale ridotta della metà, mentre per quelli successivi nell'intera misura del 12,50%. In
quest'ultima categoria rientra il buono fruttifero oggetto del presente procedimento. Pertanto,
all'atto di emissione del buono fruttifero in questione di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista.
Ulteriormente, il D.M. del 23.06.1997, all'art. 7 ultimo comma, ha poi stabilito che
“Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q', 'R' ed 'S' emessi fino al
31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti
anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
L'efficacia retroattiva di tale norma secondaria si poggia proprio sull'art. 173 co. 1 del DPR
29.03.1973 (Codice Postale). Nel rispetto del decreto ministeriale su citato, istitutivo dei buoni fruttiferi postali della serie “Q”, ciascun buono della serie “Q” riporta, sul retro, la tabella dei saggi di interesse applicabili a seconda della fascia annuale fino al 20° anno, con la determinazione di una specifica somma di danaro “per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del
30° anno solare successivo a quello di emissione” e l'espressa indicazione che “I tassi sono
suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto
alle trattenute fiscali previste alla data di emissione”, così come precisato nel retro del buono fruttifero in esame.
È appena il caso di rilevare che la più recente giurisprudenza di legittimità – alla quale si ritiene di aderire – ha ritenuto che “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta
nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del
1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche “in pejus”, del tasso di
interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo,
ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di
programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a
sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le
condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m.
che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche
relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di
buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con
decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello
risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni” (Cass. n. 4748/2022).
Pertanto, nella fattispecie esaminata la capitalizzazione degli interessi è stata correttamente liquidata annualmente ed al netto della ritenuta fiscale, così come previsto dall'art. 7, comma 3, del D.M. del 23.06.1997.
Ne consegue che non può trovare fondamento il calcolo operato dagli attori relativo alla capitalizzazione annua degli interessi al lordo della stessa imposta, proprio alla luce della summenzionata norma che ha disciplinato l'imposizione fiscale anche in relazione alla tipologia di buoni fruttiferi postali come quello oggetto di causa. Solo per i buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 1.07.1997, infatti, gli interessi per i primi venti anni del titolo,
vengono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.
In conclusione, in virtù di tutta la normativa vigente in materia nonché
dell'interpretazione ermeneutica elaborata dalla giurisprudenza prevalente, la corretta modalità di calcolo del rendimento per i buoni fruttiferi della serie 'Q' prevede l'applicazione del regime individuato da con riferimento sia alla capitalizzazione sia alle Parte_1
ritenute fiscali;
di conseguenza, deve condividersi il conteggio effettuato dalla società
emittente e la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata. Tale soluzione è conforme,
oltre che alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, al costante orientamento della giurisprudenza di merito.
Per tutti i motivi esposti, null'altro è dovuto agli odierni opposti, oltre a quanto già
ottenuto a titolo di rimborso del buono fruttifero sottoscritto e dunque l'opposizione di parte opponente va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore e della natura della causa, del carattere documentale del procedimento e della limitata attività
difensiva svolta.
PQM
Il Giudice del Tribunale di IB Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice
unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1115/2021:
- ACCOGLIE l'opposizione avanzata da e per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 294/2021 del Tribunale di IB Valentia del 28.7.2021;
- CONDANNA e alla rifusione, in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A.
[...]
e Cpa come per legge.
Così deciso in IB Valentia, il 13 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1115/2021, trattenuta in decisione all'udienza del
22.09.2025 a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Parte_1
Viale Europa 190-00144 Roma (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
TO De CA ed elettivamente domiciliata presso Filiale Via Santa Maria Parte_1
Dell'Imperio snc – IB Valentia;
opponente
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Tripaldi ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio sito in IB Valentia alla via G. Barrio snc.
opposti
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.09.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 294/2021 il Tribunale di IB Valentia ingiungeva a Pt_1
il pagamento a favore di e della somma di Parte_1 CP_1 Controparte_2
€ 7.304,16 oltre interessi legali dalla notifica del presente provvedimento al soddisfo, nonché
il pagamento delle spese processuali, quale residuo rispetto a quanto già incassato dai ricorrenti relativamente al BFP cartaceo ordinario Serie “Q” - n°000.078 di lire 500.000,
emesso in data 20.01.1989.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
conveniva in giudizio e al fine di sentire accogliere le CP_1 Controparte_2
seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo
opposto e l'improcedibilità dell'azione monitoria. - in via preliminare, dichiarare
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c. p. c.; - nel merito, revocare e porre nel
nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 294/2021,
emesso dal Tribunale di IB Valentia, per i motivi di cui in narrativa;
Il tutto con vittoria di
spese, competenze e onorari di giudizio”.
In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità dell'azione Parte_1
monitoria per mancata attivazione della procedura di mediazione sensi DLGS 28/2010,
nonché l'inammissibilità dell'azione per carenza dell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c., in quanto parte opposta “in sede di riscossione del controvalore dei titoli in questione, gli opposti
non hanno sollevato alcuna contestazione in merito all'importo liquidatogli, rilasciando
semmai ampia e piena quietanza di pagamento liberatoria”.
Nel merito, rilevava l'infondatezza dell'azione monitoria e l'inesistenza della pretesa creditoria azionata, rilevando come le maggiori somme richieste da parte opposta non fossero dovute in quanto aveva già provveduto al rimborso del buono postale in Parte_1
questione facendo corretta applicazione della normativa ad esso applicabile e dei tassi di interesse previsti ex lege. In particolare, evidenziava che ai buoni fruttiferi postali del tipo di quello azionato nel caso in esame (serie 'Q', titolo emesso il 20.01.1989) sono applicabili solo le condizioni stabilite per legge e a mezzo di decreti ministeriali e, in particolare, dal D.M.
13.06.1986, che ha introdotto la suddetta serie. Al contrario, la modalità di calcolo seguita dal perito di parte ha applicato in maniera errata la prescritta ritenuta fiscale, nonché la capitalizzazione degli interessi maturati, atteso le condizioni ed i rendimenti previsti dal D.M.
13.06.1986, istitutivo della serie 'Q'.
Ha concluso, dunque, per la revoca del provvedimento monitorio impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituivano in giudizio ed impugnando e CP_1 Controparte_2
contestando quanto dedotto nell'opposizione presentata da chiedendo il Parte_1
rigetto dell'opposizione proposta e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deducevano che: 1) il rilascio della quietanza liberatoria non rappresenta la manifestazione di una univoca volontà di rinunciare al diritto totale o parziale al rimborso, né
ha natura di un atto o negozio transattivo;
2) ha unilateralmente Parte_1
modificato le condizioni dei buoni fruttiferi violando il dovere di buona fede poiché, al momento del rimborso dei buoni fruttiferi sottoscritti, ha applicato tassi di interesse più
sfavorevoli per il risparmiatore e difformi da quanto previsto a tergo del buono postale in oggetto.
In applicazione dei criteri ritenuti applicabili, i ricorrenti hanno individuato un importo dovuto pari ad euro € 7.304,16, come da perizia di parte allegata e da decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 21.03.2022, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice precedente titolare concedeva alle parti termine di 15 giorni per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo
(documentato in atti). Quindi, concessi i termini di cui all'art 183 VI comma, la causa di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.09.2025.
Ebbene, preliminarmente si rileva che “l'interesse ad agire – quale condizione
dell'azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica,
ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente
apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può
essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza
che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (cfr.
Cass. n. 5002 /2023; n.30440/2018; n. 6749/2012).
Nel caso in esame, sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti odierni opposti se si considera che essi sono titolari di un buono fruttifero postale per cui è causa ed hanno agito nei confronti di con il ricorso monitorio proprio per ottenere il pagamento dei Parte_1
predetti titoli, o la maggior somma e, quindi, per conseguire un risultato utile e concreto.
Va, dunque, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti,
Cont per aver questi rilasciato quietanza liberatoria al momento della riscossione del Invero,
la quietanza è limitata a quanto percepito, ma non contiene in sé alcuna rinunzia ad ulteriori somme eventualmente dovute e a diritti nascenti dal rapporto intercorso.
Ciò premesso, la domanda avanzata da è fondata per le ragioni Parte_1
che verranno di seguito illustrate.
Oggetto del presente giudizio è la natura giuridica dei buoni postali fruttiferi e la normativa applicabile in ipotesi di conflitti nascenti in merito alla liquidazione degli interessi al momento dell'incasso.
Occorre premettere che, come giustamente evidenziato da per Parte_1
pacifica giurisprudenza di legittimità, i buoni fruttiferi postali non hanno natura di titoli di credito ma sono qualificabili alla stregua di meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002
c.c., finalizzati, in quanto tali, non alla circolazione ma alla sola individuazione dell'avente diritto alla prestazione (v., ex plurimis, Cass. n. 4761/2018).
Ne consegue che i buoni in contestazione sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni normative richiamate e non dalle condizioni sui medesimi riportati, trattandosi di meri titoli di legittimazione e non di titoli di credito dotati di astrattezza, letteralità e cartolarità.
Sul punto, può richiamarsi Cass. civ., Sez. un., n. 3963/2019, secondo cui la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione giustifica la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso di interesse originariamente previsto, e porta a ritenere che la modificazione trovi ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.
In conformità con tali principi, trova applicazione l'art. 173 del D.P.R. 156/1973 (così
come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, conv. in L. n. 588/1974 entrata in vigore il
30.11.1974, abrogato dal D.lgs. n.284/1999 ma ancora applicabile ai rapporti sorti sotto la sua vigenza) che prevede che “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni fruttiferi postali sono
disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di
nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese
ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle
precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come
rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è
effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente
art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Gli interessi
vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i
titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a
disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”. È appena il caso di evidenziare che l'art. 173, d.P.R. n. 156/73, pur abrogato dall'art. 7, comma 3, D.lgs. n. 284/1999, è applicabile al caso di specie, trattandosi di un rapporto già
in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del 19.12.2000: l'art. 7, comma 3, D.lgs. n.
284/1999, invero, aveva previsto che l'abrogazione, tra l'altro, dell'art. 173, d.P.R. n. 156/73,
sarebbe decorsa dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali che avrebbero stabilito le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali e che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti avrebbero continuato ad essere regolati dalle norme anteriori, ferma restando la possibilità per detti decreti di regolamentare l'applicabilità delle nuove norme anche ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori;
trattandosi di una previsione non vincolante, il decreto ministeriale del 19.12.2000 – emanato in attuazione della norma abrogatrice – all'art. 9 ha stabilito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore sarebbero rimasti soggetti alla disciplina previgente.
Ciò posto, considerata la data di emissione del buono fruttifero postale oggetto di causa
– 20 gennaio 1989, serie “Q” – la disposizione legislativa che aveva consentito ai decreti ministeriali di modificare, anche in senso peggiorativo, i tassi di interesse apposti sui buoni fruttiferi postali, con effetto anche sulle serie precedentemente emesse (ossia, l'art. 173, d.P.R.
n. 156/1973, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, conv. in L. n. 588/1974
entrata in vigore il 30.11.1974) era già in vigore al momento della sottoscrizione ed era,
dunque, conoscibile dall'attore.
Nel caso di specie gli odierni opposti hanno sottoscritto un buono fruttifero postale
“serie Q” n°000.078 di lire 500.000 emesso in data 20.01.1989, relativamente al quale hanno ricevuto in data 03.03.2020 la somma di € 28.876, 63, secondo quanto calcolato da
[...]
(v. documentazione allegata al fascicolo monitorio). Dunque, non si rinviene Parte_1
l'ipotesi - sottoposta al vaglio della sentenza a SSUU n. 13979/2007 richiamata dal ricorrente
- che riguardava un caso di consegna all'investitore di un buono fruttifero postale appartenente ad una serie non più valida, senza che vi fosse alcuna indicazione sul titolo, giacché il buono non arrecava neppure alcun timbro informativo circa la sua appartenenza alla nuova serie e alla conseguente variazione d'interessi.
Inoltre, al fine della individuazione della disciplina applicabile per la liquidazione del rendimento del buono fruttifero in questione va considerato l'art. 4 del D.M. 13.06.1986 che ha istituito la nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” con effetto dal
1° luglio 1986 e ha previsto che i saggi di interesse relativi a tali buoni fossero stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al decreto e che gli interessi fossero corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.
A tal riguardo, occorre chiarire che il detto decreto non fa menzione di una ritenuta fiscale sugli interessi perché a quella data il rendimento dei buoni fruttiferi era esente da tassazione, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 29.09.1973 n. 601. L'esenzione dalla tassazione degli interessi sui buoni fruttiferi è poi venuta meno con l'entrata in vigore del DL 19.09.1986
n. 556 (conv. nella l. 759/1986), istitutivo della ritenuta erariale, che ha stabilito all'art. 1 che agli interessi maturati sui buoni emessi sino al 30.09.1987 si sarebbe applicata la ritenuta erariale ridotta della metà, mentre per quelli successivi nell'intera misura del 12,50%. In
quest'ultima categoria rientra il buono fruttifero oggetto del presente procedimento. Pertanto,
all'atto di emissione del buono fruttifero in questione di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista.
Ulteriormente, il D.M. del 23.06.1997, all'art. 7 ultimo comma, ha poi stabilito che
“Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q', 'R' ed 'S' emessi fino al
31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti
anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
L'efficacia retroattiva di tale norma secondaria si poggia proprio sull'art. 173 co. 1 del DPR
29.03.1973 (Codice Postale). Nel rispetto del decreto ministeriale su citato, istitutivo dei buoni fruttiferi postali della serie “Q”, ciascun buono della serie “Q” riporta, sul retro, la tabella dei saggi di interesse applicabili a seconda della fascia annuale fino al 20° anno, con la determinazione di una specifica somma di danaro “per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del
30° anno solare successivo a quello di emissione” e l'espressa indicazione che “I tassi sono
suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto
alle trattenute fiscali previste alla data di emissione”, così come precisato nel retro del buono fruttifero in esame.
È appena il caso di rilevare che la più recente giurisprudenza di legittimità – alla quale si ritiene di aderire – ha ritenuto che “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta
nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del
1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche “in pejus”, del tasso di
interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo,
ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di
programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a
sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le
condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m.
che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche
relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di
buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con
decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello
risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni” (Cass. n. 4748/2022).
Pertanto, nella fattispecie esaminata la capitalizzazione degli interessi è stata correttamente liquidata annualmente ed al netto della ritenuta fiscale, così come previsto dall'art. 7, comma 3, del D.M. del 23.06.1997.
Ne consegue che non può trovare fondamento il calcolo operato dagli attori relativo alla capitalizzazione annua degli interessi al lordo della stessa imposta, proprio alla luce della summenzionata norma che ha disciplinato l'imposizione fiscale anche in relazione alla tipologia di buoni fruttiferi postali come quello oggetto di causa. Solo per i buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 1.07.1997, infatti, gli interessi per i primi venti anni del titolo,
vengono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.
In conclusione, in virtù di tutta la normativa vigente in materia nonché
dell'interpretazione ermeneutica elaborata dalla giurisprudenza prevalente, la corretta modalità di calcolo del rendimento per i buoni fruttiferi della serie 'Q' prevede l'applicazione del regime individuato da con riferimento sia alla capitalizzazione sia alle Parte_1
ritenute fiscali;
di conseguenza, deve condividersi il conteggio effettuato dalla società
emittente e la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata. Tale soluzione è conforme,
oltre che alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, al costante orientamento della giurisprudenza di merito.
Per tutti i motivi esposti, null'altro è dovuto agli odierni opposti, oltre a quanto già
ottenuto a titolo di rimborso del buono fruttifero sottoscritto e dunque l'opposizione di parte opponente va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore e della natura della causa, del carattere documentale del procedimento e della limitata attività
difensiva svolta.
PQM
Il Giudice del Tribunale di IB Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice
unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1115/2021:
- ACCOGLIE l'opposizione avanzata da e per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 294/2021 del Tribunale di IB Valentia del 28.7.2021;
- CONDANNA e alla rifusione, in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A.
[...]
e Cpa come per legge.
Così deciso in IB Valentia, il 13 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella