Articolo 1 della Legge 6 agosto 1984, n. 457
Articolo 2
Versione
29 agosto 1984
Art. 1.
L'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:
1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 , 24 , 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ed all'articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l' articolo 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell' articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni;
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti".
Entrata in vigore il 29 agosto 1984