Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980, 1981 e 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980, 1981 e 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.