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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 3456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3456 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione precetto SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3580/24 del ruolo civile contenzioso, promossa da
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Ivan Parte_1 Parte_2
LA e LE F. AN mandato in atti
Attore opponente
Contro
. rappresentata da in persona del Controparte_1 Parte_3
legale rappresentante pro-tepore – soggetto incaricato alla riscossione rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Fantusati mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio . rappresentata da Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tepore. per sentir Parte_3
accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: 1) previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo dichiarare nulle e senza alcuna efficacia il precetto notificato in data 09.05.2024;2) accertare e dichiarare l'improcedibilità per nullità insanabile della procura al difensore della società
opposta nei confronti di 2
; nel merito:3) accertare e dichiarare non dovute le somme Parte_2
alla convenuta ….4) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per i motivi di cui in premessa:5) accertare e dichiarare la nullità del tasso di interesse del Mutuo Rep.9.896-racc 4.647 del 09.06.2004 determinato in base al rinvio all'UR e per lo effetto ricalcolare gli interessi con l'applicazione di un tasso sostitutivo ex art.117 T.U.B.6) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti in data 2004 per l'esatto adempimento delle obbligazioni dipendenti da concessione di credito nei confronti dei fideiussori solidale di e;
8) Parte_1 Parte_2
dichiarare l'estromissione del fideiussore, in quanto ritenuto non obbligato solidalmente con debitore principale …9) per lo effetto dichiarare la convenuta decaduta a norma dellart.1957c.c.dai diritti derivanti dalla fideiussione rilasciata. Con vittoria di spese e competenze di lite.
A sostegno della opposizione gli opponenti sostanzialmente contestavano l'improcedibilità per nullità insanabile della procura al difensore della società
opposta; La nullità del tasso di interesse del mutuo fondiario determinato in base al rinvio all'Eurobor, Il preliminare controllo sulle clausole abusive secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 06.04.2023 n.9479;
l'asserita l'illegittimità della cessione del credito;
la deroga all'art.1957 c.c
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
rappresentata da contestando tutto quanto eccepito ed Parte_3
impugnato dalla parte opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto delle opposizioni, con conseguente
Condanna dell' opponente alle spese di lite. 3
Deduceva la societa convenuta che il precetto opposto era stato intimato a fronte di un credito vantato dall'Istituto e derivante dall'inadempimento di un contratto di finanziamento a medio e lungo termine con ammortamento graduale del capitale…con tale atto la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
aveva concesso in mutuo di €.250,000,00 da rimborsarsi in 10 anni mediante pagamento di n.120 rate mensili in favore di cui era Parte_1
intervenuta quale garante la sig.ra . Parte_2
Nel corso del rapporto il debitore ed il garante erano rimasti inadempienti nel pagamento delle rate da qui l'atto di precetto svolto dal Controparte_2
divenuta sin dal 20.12.2017 piena e legittima titolare del portafoglio di crediti tra cui quello in oggetto.
La causa veniva istruita con produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio e rinviata l'udienza del 09.07.2025 per la discussione, previa assegnazione di termini per deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione
Le opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Disattesa l'eccezione di improcedibilità per nullità della procura al difensore in quanto successivamente sanata con la costituzione della società opposta nel presente giudizio:
Disattesa la eccezione di mancata notifica ai debitori del titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto, in quanto per espressa previsione normativa il creditore fondiario non è tenuto a notificare il mutuo unitamente al precetto.
Nel merito gli assunti degli opponenti oltre che privi di qualsiasi supporto probatorio, si ritengono privi di pregio giuridico. 4
Quanto alla asserita nullità del tasso di interesse del mutuo fondiario in base al rinvio all'UR, in disparte ogni valutazione circa la genericità della contestazione, per giurisprudenza pressocché unanime il mero riferimento al parametro UR non può essere ritenuto attuativo o comunque finalisticamente collegato alla condotta anticoncorrenziale censurata dalla
Commissione della Unione Europea.
Quanto alla asserita necessità di un preliminare controllo sulla esistenza di clausole abusive il richiamo, alla sentenza della Corte di Cassazione del
2023, nella fattispecie in esame si ritiene totalmente inconferente, in quanto la predetta sentenza fa riferimento ad ambiti di applicazione differenti.
La società conventa ha adeguatamente provata la legittimità della cessione di credito in oggetto (oggetto di espressa contestazione da parte degli opponenti).
In particolare dalla documentazione versata in atti si può agevolmente evincere che la società si è resa cessionaria a titolo Controparte_1
oneroso e pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari nella titolarità della
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. identificabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n.130 del 30 aprile 1999 e dell'art.58 del T.U.B.
I relativi obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Quanto all' richiamato art 1957 c.c. nella specie non si ritiene operante il regime 5
decadenziale più favorevole al fideiussore per espressa previsione convenzionale intervenuta tra le parti, la specificità della prestata fideiussione permette anche di ritenere infondata l'eccezione di infondatezza della eccezione di nullità della predetta fideiussione per asserita genericità della stessa.
Quanto alle spese ricorrono giustificati motivi, per la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza , , ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta l' opposizione , siccome infondate in fatto ed in diritto.
2) Spese interamente compensate
Lecce,27.11.2025 Parte_4
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione precetto SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3580/24 del ruolo civile contenzioso, promossa da
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Ivan Parte_1 Parte_2
LA e LE F. AN mandato in atti
Attore opponente
Contro
. rappresentata da in persona del Controparte_1 Parte_3
legale rappresentante pro-tepore – soggetto incaricato alla riscossione rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Fantusati mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio . rappresentata da Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tepore. per sentir Parte_3
accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: 1) previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo dichiarare nulle e senza alcuna efficacia il precetto notificato in data 09.05.2024;2) accertare e dichiarare l'improcedibilità per nullità insanabile della procura al difensore della società
opposta nei confronti di 2
; nel merito:3) accertare e dichiarare non dovute le somme Parte_2
alla convenuta ….4) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per i motivi di cui in premessa:5) accertare e dichiarare la nullità del tasso di interesse del Mutuo Rep.9.896-racc 4.647 del 09.06.2004 determinato in base al rinvio all'UR e per lo effetto ricalcolare gli interessi con l'applicazione di un tasso sostitutivo ex art.117 T.U.B.6) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti in data 2004 per l'esatto adempimento delle obbligazioni dipendenti da concessione di credito nei confronti dei fideiussori solidale di e;
8) Parte_1 Parte_2
dichiarare l'estromissione del fideiussore, in quanto ritenuto non obbligato solidalmente con debitore principale …9) per lo effetto dichiarare la convenuta decaduta a norma dellart.1957c.c.dai diritti derivanti dalla fideiussione rilasciata. Con vittoria di spese e competenze di lite.
A sostegno della opposizione gli opponenti sostanzialmente contestavano l'improcedibilità per nullità insanabile della procura al difensore della società
opposta; La nullità del tasso di interesse del mutuo fondiario determinato in base al rinvio all'Eurobor, Il preliminare controllo sulle clausole abusive secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 06.04.2023 n.9479;
l'asserita l'illegittimità della cessione del credito;
la deroga all'art.1957 c.c
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
rappresentata da contestando tutto quanto eccepito ed Parte_3
impugnato dalla parte opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto delle opposizioni, con conseguente
Condanna dell' opponente alle spese di lite. 3
Deduceva la societa convenuta che il precetto opposto era stato intimato a fronte di un credito vantato dall'Istituto e derivante dall'inadempimento di un contratto di finanziamento a medio e lungo termine con ammortamento graduale del capitale…con tale atto la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
aveva concesso in mutuo di €.250,000,00 da rimborsarsi in 10 anni mediante pagamento di n.120 rate mensili in favore di cui era Parte_1
intervenuta quale garante la sig.ra . Parte_2
Nel corso del rapporto il debitore ed il garante erano rimasti inadempienti nel pagamento delle rate da qui l'atto di precetto svolto dal Controparte_2
divenuta sin dal 20.12.2017 piena e legittima titolare del portafoglio di crediti tra cui quello in oggetto.
La causa veniva istruita con produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio e rinviata l'udienza del 09.07.2025 per la discussione, previa assegnazione di termini per deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione
Le opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Disattesa l'eccezione di improcedibilità per nullità della procura al difensore in quanto successivamente sanata con la costituzione della società opposta nel presente giudizio:
Disattesa la eccezione di mancata notifica ai debitori del titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto, in quanto per espressa previsione normativa il creditore fondiario non è tenuto a notificare il mutuo unitamente al precetto.
Nel merito gli assunti degli opponenti oltre che privi di qualsiasi supporto probatorio, si ritengono privi di pregio giuridico. 4
Quanto alla asserita nullità del tasso di interesse del mutuo fondiario in base al rinvio all'UR, in disparte ogni valutazione circa la genericità della contestazione, per giurisprudenza pressocché unanime il mero riferimento al parametro UR non può essere ritenuto attuativo o comunque finalisticamente collegato alla condotta anticoncorrenziale censurata dalla
Commissione della Unione Europea.
Quanto alla asserita necessità di un preliminare controllo sulla esistenza di clausole abusive il richiamo, alla sentenza della Corte di Cassazione del
2023, nella fattispecie in esame si ritiene totalmente inconferente, in quanto la predetta sentenza fa riferimento ad ambiti di applicazione differenti.
La società conventa ha adeguatamente provata la legittimità della cessione di credito in oggetto (oggetto di espressa contestazione da parte degli opponenti).
In particolare dalla documentazione versata in atti si può agevolmente evincere che la società si è resa cessionaria a titolo Controparte_1
oneroso e pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari nella titolarità della
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. identificabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n.130 del 30 aprile 1999 e dell'art.58 del T.U.B.
I relativi obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Quanto all' richiamato art 1957 c.c. nella specie non si ritiene operante il regime 5
decadenziale più favorevole al fideiussore per espressa previsione convenzionale intervenuta tra le parti, la specificità della prestata fideiussione permette anche di ritenere infondata l'eccezione di infondatezza della eccezione di nullità della predetta fideiussione per asserita genericità della stessa.
Quanto alle spese ricorrono giustificati motivi, per la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza , , ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta l' opposizione , siccome infondate in fatto ed in diritto.
2) Spese interamente compensate
Lecce,27.11.2025 Parte_4