Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 11/02/2026, n. 709
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di allegazione atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, sottesa alla comunicazione impugnata, fosse stata validamente notificata, escludendo la maturazione di prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, sottesa alla comunicazione impugnata, fosse stata validamente notificata.

  • Rigettato
    Decadenza potestà impositiva

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, sottesa alla comunicazione impugnata, fosse stata validamente notificata, escludendo la maturazione di prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione pretesa attorea

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, sottesa alla comunicazione impugnata, fosse stata validamente notificata, escludendo la maturazione di prescrizione.

  • Rigettato
    Omissione indicazione calcolo interessi

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, sottesa alla comunicazione impugnata, fosse stata validamente notificata, escludendo la maturazione di prescrizione.

  • Rigettato
    Tardività notifica comunicazione

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, sottesa alla comunicazione impugnata, fosse stata validamente notificata, escludendo la maturazione di prescrizione.

  • Rigettato
    Illegittimo utilizzo PEC

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, sottesa alla comunicazione impugnata, fosse stata validamente notificata al medesimo indirizzo PEC, escludendo la maturazione di prescrizione.

  • Rigettato
    Indimostrata validità firma digitale

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, sottesa alla comunicazione impugnata, fosse stata validamente notificata, escludendo la maturazione di prescrizione.

  • Rigettato
    Omissione indicazione cespiti da ipotecare

    La Corte ha ritenuto che la normativa di cui all'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n° 602/1973 si limiti a rinviare genericamente agli immobili del debitore, non richiedendo l'indicazione specifica dei beni.

  • Rigettato
    Impugnazione cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, sottesa alla comunicazione impugnata, fosse stata validamente notificata, escludendo la maturazione di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 11/02/2026, n. 709
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 709
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo