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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 11/02/2026, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 709/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, OR
FERRARA VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2825/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500001503000 INTERESSI 2018
contro
Ag.entrate - IO - Salerno elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230008429483000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 423/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per all'Agenzia delle Entrate, conformi a quelle delle deduzioni depositate il 18 luglio 2025; non costituita l'Agenzia delle Entrate – IO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 19 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate – IO (in sigla: AdER) ed all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato presso questa Corte il 30 di quello stesso mese, la Ricorrente_1 s.r.l. (d'ora in poi: la società) ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 100 76 2025 00001503000, notificatale il 19 marzo di quello stesso anno e recante un ammontare dovuto di 36.777,63 euro. A detrimento di tale comunicazione l'odierna ricorrente ha eccepito che non vi era stato allegato nessuno degli atti ad essa prodromici;
e che, comunque, questi ultimi non le erano mai stati notificati. Inoltre la società ha lamentato la decadenza dalla potestà impositiva, la prescrizione della pretesa attorea, l'omessa indicazione riguardo al calcolo degli interessi, la tardività della notificazione della comunicazione stessa, l'illegittimo utilizzo della posta elettronica certificata (in sigla: PEC) in luogo della raccomandata, l'indimostrata validità della firma digitale apposta sul ruolo stesso e l'omessa indicazione riguardo ai cespiti da assoggettare ad ipoteca.
Perciò la società ha domandato l'annullamento della comunicazione impugnata, previa sospensione della sua esecutività.
2. Con deduzioni depositate il 18 luglio 2025 si è costituita l'Agenzia, sottolineando che la comunicazione impugnata era scaturita dalla cartella di pagamento n° 100 2023 00084294 83000, a sua volta frutto di un controllo ex art. 36-bis del D.P.R. n° 600/1973; e che altresì, sulla base di tale cartella, il 7 ottobre 2024 era stata notificata alla società l'intimazione di pagamento n° 100 2024 90130365 03000. Inoltre l'Agenzia ha resistito, anche per conto dell'AdER, pure alle altre doglianze attoree.
3. Senza che si fosse costituita l'AdER, nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata discussa esclusivamente dall'Agenzia, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'Agenzia ha dimostrato che l'intimazione di pagamento n° 100 2024 90130365 03000, sottesa alla comunicazione qui impugnata, era stata validamente notificata il 7 ottobre 2024 al medesimo indirizzo PEC Email_4 verso cui è stata notificata anche quella medesima comunicazione. Ed è palese come, a partire da quella data, nessuna prescrizione sia compiutamente maturata.
5. Inoltre il comma 2-bis dell'art. 77 del D.P.R. n° 602/1973, laddove addossa al concessionario della riscossione l'onere della comunicazione preventiva riguardo all'iscrizione d'ipoteca, riguardo al concreto oggetto di tale garanzia si limita a rinviare al comma 1: cioè, del tutto genericamente, agli "... immobili del debitore ...". Perciò, in quel preavviso, non v'è necessità di chiarire quale specifico immobile verrebbe assoggettato ad ipoteca, ove perduri l'inadempimento.
6. La fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso trae con sé la condanna della società a pagare all'Agenzia le spese di lite: le quali, alla luce del rilevante ammontare della comunicazione impugnata, vanno liquidate in misura di 2.000 euro.
Invece la mancata costituzione dell'AdER esime dal provvedere riguardo alle spese di lite fra quest'ultima e la società (Cass. n° 13491/2014).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 s.r.l.;
- condanna Ricorrente_1 s.r.l. a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 2.000 euro;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite fra Ricorrente_1 s.r.l. e l'Agenzia delle Entrate - IO.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
il giudice estensore il presidente
(EU EC) (RG PE)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, OR
FERRARA VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2825/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500001503000 INTERESSI 2018
contro
Ag.entrate - IO - Salerno elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230008429483000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 423/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per all'Agenzia delle Entrate, conformi a quelle delle deduzioni depositate il 18 luglio 2025; non costituita l'Agenzia delle Entrate – IO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 19 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate – IO (in sigla: AdER) ed all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato presso questa Corte il 30 di quello stesso mese, la Ricorrente_1 s.r.l. (d'ora in poi: la società) ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 100 76 2025 00001503000, notificatale il 19 marzo di quello stesso anno e recante un ammontare dovuto di 36.777,63 euro. A detrimento di tale comunicazione l'odierna ricorrente ha eccepito che non vi era stato allegato nessuno degli atti ad essa prodromici;
e che, comunque, questi ultimi non le erano mai stati notificati. Inoltre la società ha lamentato la decadenza dalla potestà impositiva, la prescrizione della pretesa attorea, l'omessa indicazione riguardo al calcolo degli interessi, la tardività della notificazione della comunicazione stessa, l'illegittimo utilizzo della posta elettronica certificata (in sigla: PEC) in luogo della raccomandata, l'indimostrata validità della firma digitale apposta sul ruolo stesso e l'omessa indicazione riguardo ai cespiti da assoggettare ad ipoteca.
Perciò la società ha domandato l'annullamento della comunicazione impugnata, previa sospensione della sua esecutività.
2. Con deduzioni depositate il 18 luglio 2025 si è costituita l'Agenzia, sottolineando che la comunicazione impugnata era scaturita dalla cartella di pagamento n° 100 2023 00084294 83000, a sua volta frutto di un controllo ex art. 36-bis del D.P.R. n° 600/1973; e che altresì, sulla base di tale cartella, il 7 ottobre 2024 era stata notificata alla società l'intimazione di pagamento n° 100 2024 90130365 03000. Inoltre l'Agenzia ha resistito, anche per conto dell'AdER, pure alle altre doglianze attoree.
3. Senza che si fosse costituita l'AdER, nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata discussa esclusivamente dall'Agenzia, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'Agenzia ha dimostrato che l'intimazione di pagamento n° 100 2024 90130365 03000, sottesa alla comunicazione qui impugnata, era stata validamente notificata il 7 ottobre 2024 al medesimo indirizzo PEC Email_4 verso cui è stata notificata anche quella medesima comunicazione. Ed è palese come, a partire da quella data, nessuna prescrizione sia compiutamente maturata.
5. Inoltre il comma 2-bis dell'art. 77 del D.P.R. n° 602/1973, laddove addossa al concessionario della riscossione l'onere della comunicazione preventiva riguardo all'iscrizione d'ipoteca, riguardo al concreto oggetto di tale garanzia si limita a rinviare al comma 1: cioè, del tutto genericamente, agli "... immobili del debitore ...". Perciò, in quel preavviso, non v'è necessità di chiarire quale specifico immobile verrebbe assoggettato ad ipoteca, ove perduri l'inadempimento.
6. La fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso trae con sé la condanna della società a pagare all'Agenzia le spese di lite: le quali, alla luce del rilevante ammontare della comunicazione impugnata, vanno liquidate in misura di 2.000 euro.
Invece la mancata costituzione dell'AdER esime dal provvedere riguardo alle spese di lite fra quest'ultima e la società (Cass. n° 13491/2014).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 s.r.l.;
- condanna Ricorrente_1 s.r.l. a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 2.000 euro;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite fra Ricorrente_1 s.r.l. e l'Agenzia delle Entrate - IO.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
il giudice estensore il presidente
(EU EC) (RG PE)