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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 5137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5137 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9532/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AFRAGOLA (NA) il 26/12/1964 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE FILIPPO LUCIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22/07/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità civile nonché la condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 (v. ricorso per A.T.P.O. ex art. 445 bis c.p.c. del 15.2.2024) ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto alcuno di tali benefici.
1 Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato Persona_1 nella fase dell'ATP (dr. ). Persona_2
Disposta la sostituzione dell'udienza del 18.12.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta è solo parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Non sussiste il requisito sanitario della indennità di accompagnamento né la condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, sussistendo soltanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della pensione di inabilità civile (comunque oggetto della domanda attorea – cfr. ricorso per A.T.P.O., sul punto) anche se solo con decorrenza dal mese di Luglio 2025 (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che: “……Ricevute le Note e valutata la documentazione Sanitaria, in seguito integrata su disposizione dell'Ill.mo Sig. Giudice, dietro istanza del Legale di parte Attrice, si è proceduto ad una rivalutazione del caso di specie. In ragione delle ulteriori complicanze verificatesi nel Luglio 2025, con comparsa di
2 lesione ulcerativa settica al piede destro tale da necessitare di nuovo ricovero Ospedaliero presso AORN “Cardarelli” del Luglio 2025, durante il quale l'Istante ha subito amputazione minore del piede destro, si è ritenuto congruo riferirsi, per quanto attiene la patologia
Diabetica e le sue complicanze, al codice ICD9-CM 250.6 classe funzionale 11 e cod.
ICD9-CM 84.11 classe funzionale 2 con una percentuale invalidante complessiva 95%. In relazione alla richiesta di indennità di accompagnamento, non risulta dalla documentazione esaminata presente in Atti, dalle evidenze Peritali né dalla documentazione recentemente acquisita agli Atti, che il Periziato presenti impossibilità o grave deficit della capacità statico-deambulatoria, né declino delle funzioni cognitive superiori in riferimento all'estrinsecazione degli atti quotidiani della vita, laddove sia il complesso patologico generale sia la condizione locale all'arto inferiore destro, seppur provocando difficoltà gravi a svolgere compiti e funzioni della propria età, non sono tali da compromettere lo svolgimento delle attività quotidiane. Pertanto, in considerazione di quanto appena esposto, la valutazione complessiva del complesso patologico da cui
l'Istante è affetto comporta una valutazione percentualistica complessiva pari al 100% a decorrere dal Luglio 2025, epoca in cui si è concretizzato l'ulteriore aggravamento del quadro clinicometabolico inerente la patologia Diabetica.).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
La domanda attorea va, pertanto, solo parzialmente accolta dichiarando il ricorrente invalido al 100 % senza accompagnamento a decorrere dal Luglio 2025, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti. CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
3 Le spese di lite delle due fasi del giudizio essere compensate tra le parti in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e stante la decorrenza dell'accertamento in epoca successiva all'istanza di ATPO e al ricorso in opposizione;
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara il ricorrente invalido al 100 % partire da Luglio 2025;
b) Rigetta la restante parte della domanda;
c) compensa le spese di lite;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 19/12/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9532/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AFRAGOLA (NA) il 26/12/1964 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE FILIPPO LUCIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22/07/2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità civile nonché la condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 (v. ricorso per A.T.P.O. ex art. 445 bis c.p.c. del 15.2.2024) ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto alcuno di tali benefici.
1 Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato Persona_1 nella fase dell'ATP (dr. ). Persona_2
Disposta la sostituzione dell'udienza del 18.12.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda proposta è solo parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Non sussiste il requisito sanitario della indennità di accompagnamento né la condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, sussistendo soltanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della pensione di inabilità civile (comunque oggetto della domanda attorea – cfr. ricorso per A.T.P.O., sul punto) anche se solo con decorrenza dal mese di Luglio 2025 (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che: “……Ricevute le Note e valutata la documentazione Sanitaria, in seguito integrata su disposizione dell'Ill.mo Sig. Giudice, dietro istanza del Legale di parte Attrice, si è proceduto ad una rivalutazione del caso di specie. In ragione delle ulteriori complicanze verificatesi nel Luglio 2025, con comparsa di
2 lesione ulcerativa settica al piede destro tale da necessitare di nuovo ricovero Ospedaliero presso AORN “Cardarelli” del Luglio 2025, durante il quale l'Istante ha subito amputazione minore del piede destro, si è ritenuto congruo riferirsi, per quanto attiene la patologia
Diabetica e le sue complicanze, al codice ICD9-CM 250.6 classe funzionale 11 e cod.
ICD9-CM 84.11 classe funzionale 2 con una percentuale invalidante complessiva 95%. In relazione alla richiesta di indennità di accompagnamento, non risulta dalla documentazione esaminata presente in Atti, dalle evidenze Peritali né dalla documentazione recentemente acquisita agli Atti, che il Periziato presenti impossibilità o grave deficit della capacità statico-deambulatoria, né declino delle funzioni cognitive superiori in riferimento all'estrinsecazione degli atti quotidiani della vita, laddove sia il complesso patologico generale sia la condizione locale all'arto inferiore destro, seppur provocando difficoltà gravi a svolgere compiti e funzioni della propria età, non sono tali da compromettere lo svolgimento delle attività quotidiane. Pertanto, in considerazione di quanto appena esposto, la valutazione complessiva del complesso patologico da cui
l'Istante è affetto comporta una valutazione percentualistica complessiva pari al 100% a decorrere dal Luglio 2025, epoca in cui si è concretizzato l'ulteriore aggravamento del quadro clinicometabolico inerente la patologia Diabetica.).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
La domanda attorea va, pertanto, solo parzialmente accolta dichiarando il ricorrente invalido al 100 % senza accompagnamento a decorrere dal Luglio 2025, secondo quanto rilevato nella CTU, in atti. CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
3 Le spese di lite delle due fasi del giudizio essere compensate tra le parti in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e stante la decorrenza dell'accertamento in epoca successiva all'istanza di ATPO e al ricorso in opposizione;
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara il ricorrente invalido al 100 % partire da Luglio 2025;
b) Rigetta la restante parte della domanda;
c) compensa le spese di lite;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 19/12/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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