Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02745/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2026, proposto da
ED AK, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Avverso e per la declaratoria di illegittimità
del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 26.11.2025 per mezzo del difensore a mezzo p.e.c.;
e per la condanna all’esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa MA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso, notificato il 15 gennaio 2026 e depositato in pari data, il ricorrente ha agito per ottenere l’accesso alla documentazione chiesta alla Questura di Napoli con istanza del 26 novembre 2025;
- l’amministrazione intimata ha evidenziato che con nota del 21 gennaio 2026 ha provveduto a comunicare anche all’attuale difensore di parte ricorrente il preavviso di diniego;
- il difensore di parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del presente ricorso ma ha insistito per la liquidazione delle spese di lite, come da richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- alla camera di consiglio del 18 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che il presente ricorso per l’accesso vada dichiarato improcedibile, in ossequio alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse di parte ricorrente e al principio dispositivo che informa il processo amministrativo;
Ritenuto che le spese del presente giudizio possano essere compensate in considerazione delle peculiari connotazioni della controversia, delle circostanze evidenziate dall’amministrazione e della tempistica di proposizione del ricorso.
Ritenuto quanto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato che la stessa vada dichiarata inammissibile considerato che nell’istanza depositata non è stata dichiarata la situazione reddituale in cui versa l’istante con riferimento all’anno di riferimento (2024), ma che questi si è limitato a riservarsi di certificarla, per cui la domanda è da ritenersi presentata in difformità da quanto richiesto a pena di inammissibilità all’art.79, comma 1, lett. C del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Dichiara inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CU, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
MA AT, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| MA AT | AN CU |
IL SEGRETARIO