Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2022, n. 17038
CASS
Sentenza 6 ottobre 2022

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Massime1

Non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., in capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare dell'inefficacia di una misura coercitiva per omesso interrogatorio dell'indagato, che abbia poi fatto parte del tribunale come giudice dell'appello cautelare avverso il rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia della medesima misura.

Commentario1

  • 1Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2022, n. 17038
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17038
Data del deposito : 6 ottobre 2022

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