CASS
Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2024, n. 19780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19780 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO LL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
lette/ste le conclusioni del PG e. FiLocc:,., , „sui (LA_ etyc. C pa;
&Zig .)-(C.43)vao ; Penale Sent. Sez. 1 Num. 19780 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 14/02/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa - a seguito di udienza camerale - in data 6 ottobre 2023 il GIP del Tribunale di Lecce, quale giudice della esecuzione, ha respinto l'istanza introdotta da LO LO, tesa ad ottenere la cancellazione della interdizione perpetua dai pubblici uffici, posteriore a riabilitazione. 1.1 In motivazione si rappresenta che la riabilitazione risulta concessa solo nel 2021 e, in ogni caso, manca il requisito della prova della buona condotta. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - LO LO. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce violazione di legge in quanto il GIP avrebbe riproposto la medesima motivazione contenuta in un procedimento emesso de plano, censurato da questa Corte di Cassazione. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge. Si sostiene, in ogni caso, che non sarebbe applicabile al ricorrente la previsione di legge di cui all'art.179 comma 7 cod.pen. (che introduce il necessario decorso di sette anni dalla riabilitazione), posto che trattasi di disposizione introdotta da una ittl-r legge (legge n. 3 del 2019) entrata in vigore dopo la commissione del fatto oggetto di riabilitazione. 3. Il ricorso è infondato. 3.1 Quanto al primo motivo, va rilevato che il vizio della precedente decisione è stato sanato, avendo il giudice della esecuzione trattato la opposizione in contraddittorio. 3.2 Quanto al secondo motivo va rilevato che: a) il testo dell'art. 179 cod.pen., come modificato dalla legge n.3 del 2019, al comma 7 prevede che la riabilitazione non produce effetti sulle pene accessorie perpetue (che dunque non si estinguono per effetto della mera riabilitazione); decorso il un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria è dichiarata estinta quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta;
b) la disposizione citata regolamenta un particolare segmento della riabilitazione, dunque pone dei limiti alla estinzione delle pene accessorie con esclusivo riferimento a quelle perpetue (nel caso in esame si tratta della interdizione perpetua dai pubblici uffici, regolamentata dall'art. 29 cod.pen.) derivanti ex lege dalla condanna emessa in sede di cognizione. 3.3 Trattandosi della regolamentazione di un effetto estintivo, che non riguarda la pena principale e che - dunque - non involge il tema della esecuzione 'carceraria' della pena detentiva (secondo la linea interpretativa espressa da Corte Cost. n.32 del 2020) è da ritenersi disposizione di immediata applicabilità ai procedimenti di riabilitazione conclusi in epoca posteriore alla introduzione della disposizione medesima. Nel caso in esame è pacifico che il procedimento di riabilitazione si è concluso nel 2021, il che porta a ritenere applicabile la particolare disposizione di cui all'art. 179 comma 7 cod.pen., come evidenziato dal giudice della esecuzione . Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/ste le conclusioni del PG e. FiLocc:,., , „sui (LA_ etyc. C pa;
&Zig .)-(C.43)vao ; Penale Sent. Sez. 1 Num. 19780 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 14/02/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa - a seguito di udienza camerale - in data 6 ottobre 2023 il GIP del Tribunale di Lecce, quale giudice della esecuzione, ha respinto l'istanza introdotta da LO LO, tesa ad ottenere la cancellazione della interdizione perpetua dai pubblici uffici, posteriore a riabilitazione. 1.1 In motivazione si rappresenta che la riabilitazione risulta concessa solo nel 2021 e, in ogni caso, manca il requisito della prova della buona condotta. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - LO LO. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce violazione di legge in quanto il GIP avrebbe riproposto la medesima motivazione contenuta in un procedimento emesso de plano, censurato da questa Corte di Cassazione. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge. Si sostiene, in ogni caso, che non sarebbe applicabile al ricorrente la previsione di legge di cui all'art.179 comma 7 cod.pen. (che introduce il necessario decorso di sette anni dalla riabilitazione), posto che trattasi di disposizione introdotta da una ittl-r legge (legge n. 3 del 2019) entrata in vigore dopo la commissione del fatto oggetto di riabilitazione. 3. Il ricorso è infondato. 3.1 Quanto al primo motivo, va rilevato che il vizio della precedente decisione è stato sanato, avendo il giudice della esecuzione trattato la opposizione in contraddittorio. 3.2 Quanto al secondo motivo va rilevato che: a) il testo dell'art. 179 cod.pen., come modificato dalla legge n.3 del 2019, al comma 7 prevede che la riabilitazione non produce effetti sulle pene accessorie perpetue (che dunque non si estinguono per effetto della mera riabilitazione); decorso il un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria è dichiarata estinta quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta;
b) la disposizione citata regolamenta un particolare segmento della riabilitazione, dunque pone dei limiti alla estinzione delle pene accessorie con esclusivo riferimento a quelle perpetue (nel caso in esame si tratta della interdizione perpetua dai pubblici uffici, regolamentata dall'art. 29 cod.pen.) derivanti ex lege dalla condanna emessa in sede di cognizione. 3.3 Trattandosi della regolamentazione di un effetto estintivo, che non riguarda la pena principale e che - dunque - non involge il tema della esecuzione 'carceraria' della pena detentiva (secondo la linea interpretativa espressa da Corte Cost. n.32 del 2020) è da ritenersi disposizione di immediata applicabilità ai procedimenti di riabilitazione conclusi in epoca posteriore alla introduzione della disposizione medesima. Nel caso in esame è pacifico che il procedimento di riabilitazione si è concluso nel 2021, il che porta a ritenere applicabile la particolare disposizione di cui all'art. 179 comma 7 cod.pen., come evidenziato dal giudice della esecuzione . Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente