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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11393 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
IA Bruni e in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. all'udienza del 16.07.2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto a R.G. N. 3839/2021 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 8736/2020
promosso da
P. IVA: ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_2
RA OL (C.F.: ) in Via Poggio Verde n. 7, che la C.F._1 rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione di primo grado
-appellante-
contro
C.F.: ), in persona dei procuratori Dott. e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
Dott. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Riccardo Tuccini CP_3
(C.F.: che la rappresentata e difesa giusta procura allegata alla C.F._2 comparsa di risposta in appello
-appellata-
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4
-appellata-
1 Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di risarcimento danni patrimoniali a seguito di sinistro stradale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.07.2025 da intendersi qui riportate e trascritte.
Concisa esposizione di fatto e di diritto delle ragioni della decisione
1. La società cessionaria del credito per il risarcimento del danno Parte_1 da sinistro stradale vantato dalla cedente Roma Limousine Service Società Cooperativa, quale proprietaria dell'autoveicolo Ford Galaxy tg. DL402VY assicurato con la CP_1
(polizza n. I34.D628729.0100) che in data 10.03.2017 in Roma, viale Giulio Vincenzo
[...]
Bona, veniva urtato dall'autoveicolo Opel Vivaro tg. DE873ME di proprietà della società
convenne in giudizio la compagnia di assicurazioni per Controparte_4 Controparte_1 sentirla condannare al pagamento della somma di euro 11.970,00 o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni materiali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso sino all'effettivo soddisfo.
2. Nell'instaurato giudizio iscritto a RG.N. 31406/2016, integrato il contraddittorio con il proprietario del veicolo danneggiante, il Giudice di pace rigettava la Controparte_4 domanda risarcitoria con sentenza n. 8736/2020 pubblicata il 10.06.2020 motivando che il sinistro dedotto in giudizio non si fosse mai realmente verificato e disponendo la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della mentre nulla Controparte_1 regolava sulle spese di lite con riguardo alla poiché rimasta contumace. Controparte_4
3. Avverso la suddetta sentenza la proponeva appello lamentando Parte_1
l'erroneo convincimento del giudice sulla insussistenza del sinistro stradale e, in particolare, la mancata declaratoria di esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo in capo al conducente del veicolo antagonista. Inoltre, contestava il capo della sentenza con cui era stata condannata alla refusione delle spese di lite e chiedeva la riforma integrale della sentenza di prime cure con la condanna della convenuta CP_1 alla integrale rifusione in suo favore delle spese legali del doppio grado di giudizio.
[...]
4. Si costituiva in giudizio che, resistendo alle censure di parte appellante in Controparte_1 merito all'an e al quantum della questione, eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello, chiedeva la conferma integrale della sentenza impugnata e, solo in via subordinata, di respingere la domanda per gli importi eccedenti il valore ante sinistro del mezzo in quanto infondata e non provata anche per aggravamento colposo del danno ex art. 1227, comma secondo, c.p.c.
2 In particolare, concordava con la ricostruzione dei fatti del consulente tecnico d'ufficio, poi recepita dal Giudice di Pace, sulla inesistenza del sinistro ed eccepiva la palese inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in quanto consistente in una mera riproposizione di argomentazioni slegate dal ragionamento del giudice, rilevando oltretutto la sanzionabilità ex art 96 c.p.c.
5. All'udienza del 24.11.2021 l'appellante, dando atto dell'esito negativo della notifica nei confronti dell'appellata responsabile civile rimasta contumace nel primo Controparte_4 grado di giudizio, chiedeva un termine per rinnovare la notifica, che il Giudice fissava al
31.05.2022, rinviando all'udienza del 04.10.2022 per la costituzione dell'appellato. In tale data, parte appellante chiedeva un nuovo termine per la notificazione stante il decesso del rappresentante legale della società e il Giudice allora titolare del ruolo Controparte_4 rinviava all'udienza del 04.04.2023 per l'integrazione del contradditorio.
6. All'udienza tenutesi in trattazione scritta del 02.05.2023, l'appellata Controparte_1 rilevata la mancata integrazione del contraddittorio dell'atto di citazione in appello alla eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 331, comma secondo, c.p.c., Controparte_4 chiedendo altresì la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio. Il Giudice allora titolare del ruolo rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
7. Dopo alcuni rinvii, mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. all'udienza del 16.07.2025 ove parte appellante si riportava alle memorie autorizzate con cui rappresentava che per mero errore l'atto di appello non era stato notificato alla chiedendo l'estinzione del giudizio a Controparte_4 spese compensate. Diversamente, parte appellata insisteva sulla declaratoria CP_1 di inammissibilità dell'appello con condanna di controparte alle spese di lite.
8. Occorre subito - e in via preclusiva di ogni altra questione - rilevare che non risulta che parte appellante abbia ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal Giudice allora titolare del ruolo ai sensi dell'art. 331 c. p. c. nei confronti del responsabile civile che non si è costituito in giudizio. Controparte_4
Come si è sopra riportato, infatti, all'udienza cartolare del 02.05.2023– quella successiva all'ordine di integrazione del contraddittorio - parte appellante non ha depositato note, né
– va detto - nel prosieguo del giudizio (e sino alla udienza di precisazione delle conclusioni) è stata fornita prova dell'avvenuta ottemperanza al predetto ordine di integrazione, avendo la stessa appellante ammesso di non avere notificato, per errore,
l'atto di appello alla Controparte_4
3 9. Ora, per espressa disposizione del secondo comma dell'art. 331 c. p. c., l'impugnazione è dichiarata inammissibile (anche d'ufficio) qualora nessuna delle parti provveda all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice, il quale ha pacificamente natura perentoria quando, come nella specie, si tratta di cause inscindibili ovvero di cause tra loro dipendenti e la sua mancata osservanza è sempre rilevabile d'ufficio dal giudice: è costante e consolidato, infatti, l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c. p. c. è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione”
(così Cass. Civ. nn. 31316/2018; 7528/2007).
Se infatti in materia di cause inscindibili la notificazione dell'impugnazione eseguita ritualmente nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità delle notificazioni e di mancata costituzione dell'appellato, cosicché in tale ipotesi il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'appellato ex art. 291 c.p.c. nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (Cass. 13.12.2002 n. 17828), occorre peraltro osservare che la fissazione di un ulteriore termine - rispetto a quello già concesso per nullità della prima notifica della impugnazione - in ipotesi di nullità anche della seconda notifica dell'atto di gravame non trova giustificazione alcuna nel sistema processuale, ed è anzi precluso dalla considerazione che il termine assegnato alla parte a norma dell'art. 331
c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria (Cass. S.U. ord. 15.11.1997
n. 1018; Cass.
4.4.2001 n. 4986) e non può essere prorogato o rinnovato ai sensi della disciplina di cui agli artt. 152 - 153 e 331 c.p.c. (Cass. 28.4.1999 n. 4233; Cass 26.2.2001 n.
2756; Cass. 29.4.2003 n. 6652.
10. Né può revocarsi in dubbio la riconducibilità della fattispecie in esame alla previsione di cui all'art. 331 c. p.c.
Deve infatti considerarsi che nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace, omessa o inesistente (o non ne venga dimostrato il perfezionamento), deve trovare applicazione l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 Cost., da ritenersi prevalente, di
4 regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione de contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione (Cass. sez. un. 11.6.10 n. 14124, Cass. 15.4.11 n. 8727).
Ed invero, nell'ipotesi in cui la parte che propone l'impugnazione non provveda a notificarla alle altre parti, a tale omissione deve porre rimedio, ex art. 331 c.p.c., il giudice dell'impugnazione stessa, cui, salva la decisione finale, non è consentito eludere "in limine" tale disposizione con un diverso apprezzamento della situazione processuale, essendo, per converso, tenuto in ogni caso a disporre l'integrazione del contraddittorio per il solo fatto che la parte chiamata a partecipare ai precedenti gradi o fasi del giudizio non sia stata citata in quello di impugnazione (Cass.
3.9.02 n. 12829, Cass. 25.11.02 n. 16567).
Non può pertanto ritenersi che l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., valga solo per l'ipotesi in cui nei confronti del litisconsorte necessario non sia stata affatto proposta impugnazione (ipotesi peraltro che non risulta ricorrere nella specie), posto che nelle cause inscindibili la tempestiva notificazione dell'impugnazione nei confronti almeno di uno dei litisconsorti ha efficacia conservativa e rende ammissibile l'impugnazione stessa anche nei confronti delle altre parti, dovendosi disporre, da parte del giudice,
l'integrazione del contraddittorio con l'assegnazione di un termine perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., (Cass. 14.7.2011 n. 15466).
11. Ebbene, in ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art. 331 c.p.c. giacché il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all'impugnazione di conseguire il proprio scopo, l'impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato dal giudice. Ne consegue che, in tal caso, il giudice d'appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutinio degli atti che può portare alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, restando l'applicazione di tale norma preclusa dall'inammissibilità del gravame (Cass. civ. sez. II, 04/12/2024, n.31065).
12. Facendo applicazione dei principi sovra enunciati, in assenza della seconda notifica dell'atto di impugnazione nei confronti della deve essere dichiarata Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello ex art. 331, comma secondo, c.p.c. Invero, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina l'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità (in tal senso si vedano tra le tante Cass. Civ. nn. 8790/2019; 17199/2018;
26433/2017).
Va da sé che rimane preclusa, in quanto assorbita nella presente statuizione, ogni altra eccezione in rito e ogni questione di merito rispettivamente sollevata dalle parti.
5 13. Le spese di lite seguono la soccombenza sussistente indubbiamente anche in ipotesi di pronunce in rito (Cass. Civ. n. 10911/2001).
A tal riguardo, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che l'inammissibilità dell'appello integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. (Cass. Civile sez. VI-3, ordinanza n. 7024 del 03.03.2022).
La soccombenza dei convenuti, infatti, si configura in ogni ipotesi di accoglimento della domanda all'esito del giudizio, quale che ne siano le ragioni (se pertinenti a questioni di merito o di mero rito), e pertanto è errato sostenere che l'eventuale adozione di una pronuncia di inammissibilità dell'appello integri, per ciò solo, un grave ed eccezionale motivo di compensazione (Cass. n. 10911 del 2001; Cass. n. 9512 del 1999; Cass. n. 7389 del 1996).
A tale nozione è estranea anche l'eventualità che l'appellante risultato soccombente si sia limitato a proporre l'impugnazione senza svolgere ulteriori difese, circostanza quest'ultima che potrebbe incidere sulla sola quantificazione delle spese, sempre che abbia a sua volta influito sulle attività difensive poste in essere dalla parte vincitrice.
Pertanto, le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo, a carico di parte appellante, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2022, tenuto conto del valore della controversia e tenendo a mente i valori di poco superiori al minimo per ciascuna delle fasi, ad eccezione di quella istruttoria non tenuta, in considerazione del fatto che le questioni oggetto di trattazione e di concreto approfondimento, per lo più concernenti il rito, sono state di semplice entità e non hanno richiesto prestazioni defensionali di particolare portata,
La differenza tra la presente liquidazione e il maggiore importi di cui alla proposta di notula depositata da è dovuta anzitutto all'applicazione, per le ragioni già Controparte_1 dette sopra, dei valori minimi (piuttosto che di quelli medi indicati nella notula), all'esclusione degli onorari per la fase istruttoria (per il motivo sopra evidenziato).
Nulla per le spese nei confronti di non presente in questo grado. Parte_3
14. Atteso l'esito dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questo Tribunale: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso alla sentenza n. 8736/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma e
[...] pubblicata il 10.06.2020, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- Visto l'art. 331, comma 2, c. p. c., dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore di delle spese di lite del secondo grado di Controparte_1 giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
- nulla per le spese riguardo a Parte_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del Parte_1 contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 29.07.2025
Il Giudice
IA Bruni
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
IA Bruni e in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. all'udienza del 16.07.2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto a R.G. N. 3839/2021 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 8736/2020
promosso da
P. IVA: ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_2
RA OL (C.F.: ) in Via Poggio Verde n. 7, che la C.F._1 rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione di primo grado
-appellante-
contro
C.F.: ), in persona dei procuratori Dott. e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
Dott. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Riccardo Tuccini CP_3
(C.F.: che la rappresentata e difesa giusta procura allegata alla C.F._2 comparsa di risposta in appello
-appellata-
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4
-appellata-
1 Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di risarcimento danni patrimoniali a seguito di sinistro stradale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.07.2025 da intendersi qui riportate e trascritte.
Concisa esposizione di fatto e di diritto delle ragioni della decisione
1. La società cessionaria del credito per il risarcimento del danno Parte_1 da sinistro stradale vantato dalla cedente Roma Limousine Service Società Cooperativa, quale proprietaria dell'autoveicolo Ford Galaxy tg. DL402VY assicurato con la CP_1
(polizza n. I34.D628729.0100) che in data 10.03.2017 in Roma, viale Giulio Vincenzo
[...]
Bona, veniva urtato dall'autoveicolo Opel Vivaro tg. DE873ME di proprietà della società
convenne in giudizio la compagnia di assicurazioni per Controparte_4 Controparte_1 sentirla condannare al pagamento della somma di euro 11.970,00 o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni materiali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso sino all'effettivo soddisfo.
2. Nell'instaurato giudizio iscritto a RG.N. 31406/2016, integrato il contraddittorio con il proprietario del veicolo danneggiante, il Giudice di pace rigettava la Controparte_4 domanda risarcitoria con sentenza n. 8736/2020 pubblicata il 10.06.2020 motivando che il sinistro dedotto in giudizio non si fosse mai realmente verificato e disponendo la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della mentre nulla Controparte_1 regolava sulle spese di lite con riguardo alla poiché rimasta contumace. Controparte_4
3. Avverso la suddetta sentenza la proponeva appello lamentando Parte_1
l'erroneo convincimento del giudice sulla insussistenza del sinistro stradale e, in particolare, la mancata declaratoria di esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo in capo al conducente del veicolo antagonista. Inoltre, contestava il capo della sentenza con cui era stata condannata alla refusione delle spese di lite e chiedeva la riforma integrale della sentenza di prime cure con la condanna della convenuta CP_1 alla integrale rifusione in suo favore delle spese legali del doppio grado di giudizio.
[...]
4. Si costituiva in giudizio che, resistendo alle censure di parte appellante in Controparte_1 merito all'an e al quantum della questione, eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello, chiedeva la conferma integrale della sentenza impugnata e, solo in via subordinata, di respingere la domanda per gli importi eccedenti il valore ante sinistro del mezzo in quanto infondata e non provata anche per aggravamento colposo del danno ex art. 1227, comma secondo, c.p.c.
2 In particolare, concordava con la ricostruzione dei fatti del consulente tecnico d'ufficio, poi recepita dal Giudice di Pace, sulla inesistenza del sinistro ed eccepiva la palese inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in quanto consistente in una mera riproposizione di argomentazioni slegate dal ragionamento del giudice, rilevando oltretutto la sanzionabilità ex art 96 c.p.c.
5. All'udienza del 24.11.2021 l'appellante, dando atto dell'esito negativo della notifica nei confronti dell'appellata responsabile civile rimasta contumace nel primo Controparte_4 grado di giudizio, chiedeva un termine per rinnovare la notifica, che il Giudice fissava al
31.05.2022, rinviando all'udienza del 04.10.2022 per la costituzione dell'appellato. In tale data, parte appellante chiedeva un nuovo termine per la notificazione stante il decesso del rappresentante legale della società e il Giudice allora titolare del ruolo Controparte_4 rinviava all'udienza del 04.04.2023 per l'integrazione del contradditorio.
6. All'udienza tenutesi in trattazione scritta del 02.05.2023, l'appellata Controparte_1 rilevata la mancata integrazione del contraddittorio dell'atto di citazione in appello alla eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 331, comma secondo, c.p.c., Controparte_4 chiedendo altresì la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio. Il Giudice allora titolare del ruolo rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
7. Dopo alcuni rinvii, mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. all'udienza del 16.07.2025 ove parte appellante si riportava alle memorie autorizzate con cui rappresentava che per mero errore l'atto di appello non era stato notificato alla chiedendo l'estinzione del giudizio a Controparte_4 spese compensate. Diversamente, parte appellata insisteva sulla declaratoria CP_1 di inammissibilità dell'appello con condanna di controparte alle spese di lite.
8. Occorre subito - e in via preclusiva di ogni altra questione - rilevare che non risulta che parte appellante abbia ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal Giudice allora titolare del ruolo ai sensi dell'art. 331 c. p. c. nei confronti del responsabile civile che non si è costituito in giudizio. Controparte_4
Come si è sopra riportato, infatti, all'udienza cartolare del 02.05.2023– quella successiva all'ordine di integrazione del contraddittorio - parte appellante non ha depositato note, né
– va detto - nel prosieguo del giudizio (e sino alla udienza di precisazione delle conclusioni) è stata fornita prova dell'avvenuta ottemperanza al predetto ordine di integrazione, avendo la stessa appellante ammesso di non avere notificato, per errore,
l'atto di appello alla Controparte_4
3 9. Ora, per espressa disposizione del secondo comma dell'art. 331 c. p. c., l'impugnazione è dichiarata inammissibile (anche d'ufficio) qualora nessuna delle parti provveda all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice, il quale ha pacificamente natura perentoria quando, come nella specie, si tratta di cause inscindibili ovvero di cause tra loro dipendenti e la sua mancata osservanza è sempre rilevabile d'ufficio dal giudice: è costante e consolidato, infatti, l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c. p. c. è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione”
(così Cass. Civ. nn. 31316/2018; 7528/2007).
Se infatti in materia di cause inscindibili la notificazione dell'impugnazione eseguita ritualmente nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità delle notificazioni e di mancata costituzione dell'appellato, cosicché in tale ipotesi il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'appellato ex art. 291 c.p.c. nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (Cass. 13.12.2002 n. 17828), occorre peraltro osservare che la fissazione di un ulteriore termine - rispetto a quello già concesso per nullità della prima notifica della impugnazione - in ipotesi di nullità anche della seconda notifica dell'atto di gravame non trova giustificazione alcuna nel sistema processuale, ed è anzi precluso dalla considerazione che il termine assegnato alla parte a norma dell'art. 331
c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria (Cass. S.U. ord. 15.11.1997
n. 1018; Cass.
4.4.2001 n. 4986) e non può essere prorogato o rinnovato ai sensi della disciplina di cui agli artt. 152 - 153 e 331 c.p.c. (Cass. 28.4.1999 n. 4233; Cass 26.2.2001 n.
2756; Cass. 29.4.2003 n. 6652.
10. Né può revocarsi in dubbio la riconducibilità della fattispecie in esame alla previsione di cui all'art. 331 c. p.c.
Deve infatti considerarsi che nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace, omessa o inesistente (o non ne venga dimostrato il perfezionamento), deve trovare applicazione l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 Cost., da ritenersi prevalente, di
4 regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione de contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione (Cass. sez. un. 11.6.10 n. 14124, Cass. 15.4.11 n. 8727).
Ed invero, nell'ipotesi in cui la parte che propone l'impugnazione non provveda a notificarla alle altre parti, a tale omissione deve porre rimedio, ex art. 331 c.p.c., il giudice dell'impugnazione stessa, cui, salva la decisione finale, non è consentito eludere "in limine" tale disposizione con un diverso apprezzamento della situazione processuale, essendo, per converso, tenuto in ogni caso a disporre l'integrazione del contraddittorio per il solo fatto che la parte chiamata a partecipare ai precedenti gradi o fasi del giudizio non sia stata citata in quello di impugnazione (Cass.
3.9.02 n. 12829, Cass. 25.11.02 n. 16567).
Non può pertanto ritenersi che l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., valga solo per l'ipotesi in cui nei confronti del litisconsorte necessario non sia stata affatto proposta impugnazione (ipotesi peraltro che non risulta ricorrere nella specie), posto che nelle cause inscindibili la tempestiva notificazione dell'impugnazione nei confronti almeno di uno dei litisconsorti ha efficacia conservativa e rende ammissibile l'impugnazione stessa anche nei confronti delle altre parti, dovendosi disporre, da parte del giudice,
l'integrazione del contraddittorio con l'assegnazione di un termine perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., (Cass. 14.7.2011 n. 15466).
11. Ebbene, in ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art. 331 c.p.c. giacché il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all'impugnazione di conseguire il proprio scopo, l'impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato dal giudice. Ne consegue che, in tal caso, il giudice d'appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutinio degli atti che può portare alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, restando l'applicazione di tale norma preclusa dall'inammissibilità del gravame (Cass. civ. sez. II, 04/12/2024, n.31065).
12. Facendo applicazione dei principi sovra enunciati, in assenza della seconda notifica dell'atto di impugnazione nei confronti della deve essere dichiarata Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello ex art. 331, comma secondo, c.p.c. Invero, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina l'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità (in tal senso si vedano tra le tante Cass. Civ. nn. 8790/2019; 17199/2018;
26433/2017).
Va da sé che rimane preclusa, in quanto assorbita nella presente statuizione, ogni altra eccezione in rito e ogni questione di merito rispettivamente sollevata dalle parti.
5 13. Le spese di lite seguono la soccombenza sussistente indubbiamente anche in ipotesi di pronunce in rito (Cass. Civ. n. 10911/2001).
A tal riguardo, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che l'inammissibilità dell'appello integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. (Cass. Civile sez. VI-3, ordinanza n. 7024 del 03.03.2022).
La soccombenza dei convenuti, infatti, si configura in ogni ipotesi di accoglimento della domanda all'esito del giudizio, quale che ne siano le ragioni (se pertinenti a questioni di merito o di mero rito), e pertanto è errato sostenere che l'eventuale adozione di una pronuncia di inammissibilità dell'appello integri, per ciò solo, un grave ed eccezionale motivo di compensazione (Cass. n. 10911 del 2001; Cass. n. 9512 del 1999; Cass. n. 7389 del 1996).
A tale nozione è estranea anche l'eventualità che l'appellante risultato soccombente si sia limitato a proporre l'impugnazione senza svolgere ulteriori difese, circostanza quest'ultima che potrebbe incidere sulla sola quantificazione delle spese, sempre che abbia a sua volta influito sulle attività difensive poste in essere dalla parte vincitrice.
Pertanto, le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo, a carico di parte appellante, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2022, tenuto conto del valore della controversia e tenendo a mente i valori di poco superiori al minimo per ciascuna delle fasi, ad eccezione di quella istruttoria non tenuta, in considerazione del fatto che le questioni oggetto di trattazione e di concreto approfondimento, per lo più concernenti il rito, sono state di semplice entità e non hanno richiesto prestazioni defensionali di particolare portata,
La differenza tra la presente liquidazione e il maggiore importi di cui alla proposta di notula depositata da è dovuta anzitutto all'applicazione, per le ragioni già Controparte_1 dette sopra, dei valori minimi (piuttosto che di quelli medi indicati nella notula), all'esclusione degli onorari per la fase istruttoria (per il motivo sopra evidenziato).
Nulla per le spese nei confronti di non presente in questo grado. Parte_3
14. Atteso l'esito dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questo Tribunale: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso alla sentenza n. 8736/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma e
[...] pubblicata il 10.06.2020, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- Visto l'art. 331, comma 2, c. p. c., dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore di delle spese di lite del secondo grado di Controparte_1 giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
- nulla per le spese riguardo a Parte_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del Parte_1 contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 29.07.2025
Il Giudice
IA Bruni
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