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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/12/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 843 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ) in data 30/01/1985, ivi residente in [...], n 26, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. MENDICINO AE - CF - PEC C.F._2
- che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata Email_1 in calce al ricorso, e sig. - CF – nato ad [...] ed in data Controparte_1 C.F._3
30/09/1974, residente in [...] a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. DE
RE CO - CF - PEC - C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, rispettivamente e separatamente depositate in cancelleria in data 19
e 22 dicembre 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 13/11/2025 – che:
1. In data 9 agosto 2009, i signor contraevano matrimonio concordatario Controparte_1 Parte_1 in Maida (CZ), atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 13, Parte II, Serie A, per 2
l'anno 2009, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (doc. 1 Estratto per riassunto atto di matrimonio).
2. Dal matrimonio sono nati due figli:
• , nata a [...] il [...] (C.F ; Controparte_2 C.F._5
• , nato a [...] il [...] (C.F ) Controparte_3 C.F._6
3. Con il passare del tempo, sono emerse profonde e insanabili divergenze caratteriali che hanno reso la convivenza intollerabile e pregiudizievole per la serenità della prole, determinando la crisi del rapporto coniugale e l'allontanamento del oramai dal luglio 2025. CP_1
4. Essendo venuta meno ogni comunione materiale e spirituale, i coniugi vivono di fatto da separati e non intendono riconciliarsi, essendo ferma e ponderata la loro volontà di separarsi legalmente. Anche anagraficamente risultano in due autonomi stati di famiglia (doc 2 e 3 certificati stato di famiglia) ed hanno residenze diverse (doc 4 e doc 5 certificati di residenza).
6. A tal fine, hanno raggiunto un accordo completo e definitivo su tutte le condizioni personali e patrimoniali della loro separazione, nonché sull'affidamento e il mantenimento dei figli minori, il cui contenuto è pienamente conforme all'interesse della prole. Tali accordi sono stati trasfusi nell'allegata scrittura privata (doc 6 accordo su condizione di separazione), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente ricorso (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Tutto ciò premesso, i coniugi, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, chiedevano all'adito Tribunale di:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, sig.r e sig . Parte_1 Controparte_1
2. Omologare le condizioni di separazione consensuale concordate tra le parti e trasfuse nella scrittura privata denominata “accordo di separazione” che si allega al presente ricorso per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maida (CZ) di procedere all'annotazione della emananda sentenza di omologa a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/2000 Cit. 3.
Le spese di lite si intendono compensate tra le parti (vedi conclusioni in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 843 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF rappresentata e difesa dall'Avv. MENDICINO AE - CF
[...] C.F._1
- e sig. - CF - a sua volta rappresentato e C.F._2 Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. DE RE CO - CF , giusta procura in atti e di cui al citato C.F._4 ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 14 novembre 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 22 dicembre 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
3
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi e che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, in data 19 e 22 dicembre
2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti dai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole, ancora minorenne;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, in forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 18 novembre 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora entrambi minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, sia in considerazione della natura consensuale nativa della controversia che della richiesta in tal senso espressamente avanzata dalle parti nel ricorso congiunto in atti. 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 843 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] in data [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], n 26, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. MENDICINO
AE - CF - PEC - che la rappresenta C.F._2 Email_1
e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e sig. - CF Controparte_1
– nato ad [...] ed in data 30/09/1974, residente in [...], n. 34 88040 C.F._3
MAIDA, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. DE RE CO - CF - PEC C.F._4
- elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta Email_2 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. sig.ra Parte_1
- CF - nata a [...], in data [...], ivi residente a [...], n. 26, C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MENDICINO AE - CF - e sig. C.F._2 CP_1
- CF - nato ad [...], in data [...], residente in [...], n.
[...] C.F._3
34 88040 MAIDA - a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. DE RE CO - CF
- giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, alle concordate condizioni C.F._4 contenute nell'accordo di separazione deposito in data 13 novembre 2025 ed allegato al ricorso;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maida (CZ) – atto n. 13, parte II, serie A, anno 2009, ufficio MAIDA - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 843 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ) in data 30/01/1985, ivi residente in [...], n 26, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. MENDICINO AE - CF - PEC C.F._2
- che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata Email_1 in calce al ricorso, e sig. - CF – nato ad [...] ed in data Controparte_1 C.F._3
30/09/1974, residente in [...] a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. DE
RE CO - CF - PEC - C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, rispettivamente e separatamente depositate in cancelleria in data 19
e 22 dicembre 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 13/11/2025 – che:
1. In data 9 agosto 2009, i signor contraevano matrimonio concordatario Controparte_1 Parte_1 in Maida (CZ), atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 13, Parte II, Serie A, per 2
l'anno 2009, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (doc. 1 Estratto per riassunto atto di matrimonio).
2. Dal matrimonio sono nati due figli:
• , nata a [...] il [...] (C.F ; Controparte_2 C.F._5
• , nato a [...] il [...] (C.F ) Controparte_3 C.F._6
3. Con il passare del tempo, sono emerse profonde e insanabili divergenze caratteriali che hanno reso la convivenza intollerabile e pregiudizievole per la serenità della prole, determinando la crisi del rapporto coniugale e l'allontanamento del oramai dal luglio 2025. CP_1
4. Essendo venuta meno ogni comunione materiale e spirituale, i coniugi vivono di fatto da separati e non intendono riconciliarsi, essendo ferma e ponderata la loro volontà di separarsi legalmente. Anche anagraficamente risultano in due autonomi stati di famiglia (doc 2 e 3 certificati stato di famiglia) ed hanno residenze diverse (doc 4 e doc 5 certificati di residenza).
6. A tal fine, hanno raggiunto un accordo completo e definitivo su tutte le condizioni personali e patrimoniali della loro separazione, nonché sull'affidamento e il mantenimento dei figli minori, il cui contenuto è pienamente conforme all'interesse della prole. Tali accordi sono stati trasfusi nell'allegata scrittura privata (doc 6 accordo su condizione di separazione), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente ricorso (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Tutto ciò premesso, i coniugi, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, chiedevano all'adito Tribunale di:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, sig.r e sig . Parte_1 Controparte_1
2. Omologare le condizioni di separazione consensuale concordate tra le parti e trasfuse nella scrittura privata denominata “accordo di separazione” che si allega al presente ricorso per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maida (CZ) di procedere all'annotazione della emananda sentenza di omologa a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/2000 Cit. 3.
Le spese di lite si intendono compensate tra le parti (vedi conclusioni in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 843 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF rappresentata e difesa dall'Avv. MENDICINO AE - CF
[...] C.F._1
- e sig. - CF - a sua volta rappresentato e C.F._2 Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. DE RE CO - CF , giusta procura in atti e di cui al citato C.F._4 ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 14 novembre 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 22 dicembre 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
3
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi e che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, in data 19 e 22 dicembre
2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti dai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole, ancora minorenne;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, in forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 18 novembre 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora entrambi minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, sia in considerazione della natura consensuale nativa della controversia che della richiesta in tal senso espressamente avanzata dalle parti nel ricorso congiunto in atti. 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 843 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] in data [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], n 26, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. MENDICINO
AE - CF - PEC - che la rappresenta C.F._2 Email_1
e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e sig. - CF Controparte_1
– nato ad [...] ed in data 30/09/1974, residente in [...], n. 34 88040 C.F._3
MAIDA, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. DE RE CO - CF - PEC C.F._4
- elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta Email_2 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. sig.ra Parte_1
- CF - nata a [...], in data [...], ivi residente a [...], n. 26, C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MENDICINO AE - CF - e sig. C.F._2 CP_1
- CF - nato ad [...], in data [...], residente in [...], n.
[...] C.F._3
34 88040 MAIDA - a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. DE RE CO - CF
- giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, alle concordate condizioni C.F._4 contenute nell'accordo di separazione deposito in data 13 novembre 2025 ed allegato al ricorso;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maida (CZ) – atto n. 13, parte II, serie A, anno 2009, ufficio MAIDA - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)