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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/11/2025, n. 4214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4214 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 2547/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti ESPAOLO Parte_1
AN e ES CA;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione iscritto in data 20.02.2025, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
OI-001336687, relativa ad atto di accertamento n.
.0900.27/09/2018.0480146 del 27/09/2018 riferito all'anno 2017, CP_1 notificata in data 23/02/2024, per un importo pari ad € 3.475,00, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017, per “mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali” (art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983 n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.lgs 8/2016 e novellato dall'art. 23
DL 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge 85/2023) e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, inaudita altera parte, ovvero, in subordine, nel contraddittorio tra le parti, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001336687 emessa dall - sede di Bari, oggetto di causa;
CP_1
Accertare e dichiarare la decadenza dell ex art. 14 L. 689/81 ovvero CP_1 secondo legge, dalla pretesa sanzionatoria oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa;
Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto a riscuotere le somme a titolo di sanzione amministrativa oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa;
In subordine, accertare e dichiarare l'invalidità ed infondatezza dell'ordinanza ingiunzione opposta e della relativa pretesa sanzionatoria, per insussistenza dell'elemento soggettivo e/o per assenza di responsabilità del ricorrente e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla o comunque inefficace detta ordinanza ingiunzione, nonché la relativa sanzione;
In via ancor più gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, determinare la sanzione nel minimo edittale previsto dalla Legge;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre oneri e rimborso forfettario come per legge”.
Si costituiva la parte opposta domandando il rigetto delle avverse pretese.
All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001336687, oggetto dell'odierna opposizione, concerne sanzioni amministrative per omissione contributiva relativa all'annualità 2017 (cfr. ordinanza in atti).
In via preliminare deve essere affermata la tempestività del ricorso in riassunzione, il quale risulta iscritto a ruolo in data 20.02.2025, risultando dunque rispettato il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza del 22.01.2025.
Deve essere affermata, invece, la fondatezza dell'eccezione mossa dalla parte opponente di maturata decadenza per violazione dell'articolo 14, comma 2, della L. n. 689/1981, e di estinzione della sanzione amministrativa irrogata, per le medesime ragioni, condivise da questo giudice e di seguito riportate, esposte da altro collega di questa Sezione Lavoro del Tribunale di Bari con riferimento a casi analoghi (cfr. sentenze n. 1716/2025 e 1718/2025, estensore dott. Santoro), con funzione assorbente di tutte le questioni di rito e di merito sollevate dalle parti.
Ed infatti, l'illecito amministrativo contestato e sanzionato è quello contemplato dall'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, d'importo non superiore ad €
10.000,00 annui. Si tratta di illecito amministrativo omissivo a seguito della parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa ad opera dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016.
Tanto chiarito, riferendosi gli illeciti omissivi all'anno 2017 (periodi
12/2016 e 1/2017 - 4/2017), deve trovare applicazione al caso di specie l'art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981 per come implicitamente richiamato dall'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, trattandosi di illeciti amministrativi a seguito di parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa consumati in epoca successiva all'entrata in vigore in data 6 febbraio 2016 del d.lgs. n. 8/2016.
A ben vedere, infatti, l'illecito omissivo istantaneo contestato si consuma il giorno della scadenza prevista per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali che coincide con il giorno sedici del mese di scadenza in forza dell'allora vigente art. 18, comma 1, del d.lgs. n.
241/1997 oggi abrogato dall'art. 241, comma 1, lett. t), del d.lgs. n.
33/2025.
Analizzando in dettaglio le omissioni contestate, infatti, emerge che tutte le omissioni relative al 2017 si sono consumate a partire dal giorno 16 gennaio 2017, quando era già vigente l'art. 3, comma 6, del d.lgs. n.
8/2016 di parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa.
In queste ipotesi, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni transitorie dettate dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016 secondo quanto condivisibilmente statuito dalla Suprema Corte di cassazione con la recente pronuncia n. 7641/2025 cui dare continuità, che si riporta nella parte d'interesse: “… (omissis)… Va premesso che il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4).
Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa
Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis,Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021).
In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4,
D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.).
Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n.
8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma
2°, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), la peculiarità del caso di specie è data dal fatto che nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata dall'autorità giudiziaria all di talché CP_1 non appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma
4, D.Lgs. n. 8/2016, né a fortiori quello di cui all'art. 14, comma 2°, L.
n. 689/1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia dell'autorità giudiziaria nella trasmissione degli atti all possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto CP_1 alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n.
151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23, 24 e 97 Cost.-
Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass.
S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge.
Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che, una volta accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all gli atti CP_1 relativi al procedimento penale illo tempore promosso nei confronti dell'odierno controricorrente, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l comunque avrebbe potuto motu CP_1 proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che "negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso a dare atto che le violazioni sono emerse 'da una verifica CP_2 dei nostri archivi' […], il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell e che l'accertamento delle violazioni non ha CP_2 richiesto alcuna attività istruttoria" (così la sentenza impugnata, pagg.
6-7), deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma
4, D.Lgs. n. 8/2016, l deve notificare al responsabile la violazione CP_1 amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria". … CP_1
(omissis)…”.
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena sopra esposti emerge chiaramente la maturata decadenza dell dall'esercizio CP_1 della potestà sanzionatoria per gli illeciti omissivi consumati nel 2017.
Ed infatti, dalla diffida accertativa, nelle premesse in cui è specificato che la verifica è stata disposta dall nei propri archivi (“da una CP_1 verifica nei nostri archivi…”), emerge in modo incontrovertibile che tutti i dati erano già in possesso dell e che l'accertamento delle CP_2 violazioni non abbia richiesto all alcuna attività istruttoria. Ne CP_1 consegue che il dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni posto a pena di decadenza per la notifica alla parte ricorrente delle violazioni commesse a partire dal 16 gennaio 2017 fino al 16 maggio 2017 non può che coincidere con la ricezione da parte dell delle denunce CP_1 mensili ex art. 44, comma 9, del d.l. n. 269/2003, convertito con CP_3 modificazioni dalla L. n. 326/2003, trasmesse entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Ebbene, vi è prova che l CP_1 abbia notificato alla parte opponente la diffida accertativa solo in data
16.10.2018, dunque ben oltre il termine di decadenza.
Pertanto, l'omessa notifica all'odierno opponente dell'avviso di accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni ex art. 14 L.689/1981 estingue l'obbligo di pagamento della sanzione che pertanto non è dovuto;
ne consegue che l'ordinanza di pagamento deve essere annullata.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate tenuto conto della natura documentale della controversia, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta.
-condanna l al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite CP_1 che si liquidano in € 900,00, oltre oneri di legge.
Bari, 11.11.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 2547/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti ESPAOLO Parte_1
AN e ES CA;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione iscritto in data 20.02.2025, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
OI-001336687, relativa ad atto di accertamento n.
.0900.27/09/2018.0480146 del 27/09/2018 riferito all'anno 2017, CP_1 notificata in data 23/02/2024, per un importo pari ad € 3.475,00, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017, per “mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali” (art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983 n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.lgs 8/2016 e novellato dall'art. 23
DL 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge 85/2023) e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, inaudita altera parte, ovvero, in subordine, nel contraddittorio tra le parti, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001336687 emessa dall - sede di Bari, oggetto di causa;
CP_1
Accertare e dichiarare la decadenza dell ex art. 14 L. 689/81 ovvero CP_1 secondo legge, dalla pretesa sanzionatoria oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa;
Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto a riscuotere le somme a titolo di sanzione amministrativa oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa;
In subordine, accertare e dichiarare l'invalidità ed infondatezza dell'ordinanza ingiunzione opposta e della relativa pretesa sanzionatoria, per insussistenza dell'elemento soggettivo e/o per assenza di responsabilità del ricorrente e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla o comunque inefficace detta ordinanza ingiunzione, nonché la relativa sanzione;
In via ancor più gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, determinare la sanzione nel minimo edittale previsto dalla Legge;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre oneri e rimborso forfettario come per legge”.
Si costituiva la parte opposta domandando il rigetto delle avverse pretese.
All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001336687, oggetto dell'odierna opposizione, concerne sanzioni amministrative per omissione contributiva relativa all'annualità 2017 (cfr. ordinanza in atti).
In via preliminare deve essere affermata la tempestività del ricorso in riassunzione, il quale risulta iscritto a ruolo in data 20.02.2025, risultando dunque rispettato il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza del 22.01.2025.
Deve essere affermata, invece, la fondatezza dell'eccezione mossa dalla parte opponente di maturata decadenza per violazione dell'articolo 14, comma 2, della L. n. 689/1981, e di estinzione della sanzione amministrativa irrogata, per le medesime ragioni, condivise da questo giudice e di seguito riportate, esposte da altro collega di questa Sezione Lavoro del Tribunale di Bari con riferimento a casi analoghi (cfr. sentenze n. 1716/2025 e 1718/2025, estensore dott. Santoro), con funzione assorbente di tutte le questioni di rito e di merito sollevate dalle parti.
Ed infatti, l'illecito amministrativo contestato e sanzionato è quello contemplato dall'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, d'importo non superiore ad €
10.000,00 annui. Si tratta di illecito amministrativo omissivo a seguito della parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa ad opera dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016.
Tanto chiarito, riferendosi gli illeciti omissivi all'anno 2017 (periodi
12/2016 e 1/2017 - 4/2017), deve trovare applicazione al caso di specie l'art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981 per come implicitamente richiamato dall'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, trattandosi di illeciti amministrativi a seguito di parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa consumati in epoca successiva all'entrata in vigore in data 6 febbraio 2016 del d.lgs. n. 8/2016.
A ben vedere, infatti, l'illecito omissivo istantaneo contestato si consuma il giorno della scadenza prevista per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali che coincide con il giorno sedici del mese di scadenza in forza dell'allora vigente art. 18, comma 1, del d.lgs. n.
241/1997 oggi abrogato dall'art. 241, comma 1, lett. t), del d.lgs. n.
33/2025.
Analizzando in dettaglio le omissioni contestate, infatti, emerge che tutte le omissioni relative al 2017 si sono consumate a partire dal giorno 16 gennaio 2017, quando era già vigente l'art. 3, comma 6, del d.lgs. n.
8/2016 di parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa.
In queste ipotesi, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni transitorie dettate dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016 secondo quanto condivisibilmente statuito dalla Suprema Corte di cassazione con la recente pronuncia n. 7641/2025 cui dare continuità, che si riporta nella parte d'interesse: “… (omissis)… Va premesso che il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4).
Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa
Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis,Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021).
In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4,
D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.).
Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n.
8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma
2°, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), la peculiarità del caso di specie è data dal fatto che nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata dall'autorità giudiziaria all di talché CP_1 non appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma
4, D.Lgs. n. 8/2016, né a fortiori quello di cui all'art. 14, comma 2°, L.
n. 689/1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia dell'autorità giudiziaria nella trasmissione degli atti all possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto CP_1 alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n.
151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23, 24 e 97 Cost.-
Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass.
S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge.
Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che, una volta accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all gli atti CP_1 relativi al procedimento penale illo tempore promosso nei confronti dell'odierno controricorrente, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l comunque avrebbe potuto motu CP_1 proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che "negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso a dare atto che le violazioni sono emerse 'da una verifica CP_2 dei nostri archivi' […], il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell e che l'accertamento delle violazioni non ha CP_2 richiesto alcuna attività istruttoria" (così la sentenza impugnata, pagg.
6-7), deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma
4, D.Lgs. n. 8/2016, l deve notificare al responsabile la violazione CP_1 amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria". … CP_1
(omissis)…”.
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena sopra esposti emerge chiaramente la maturata decadenza dell dall'esercizio CP_1 della potestà sanzionatoria per gli illeciti omissivi consumati nel 2017.
Ed infatti, dalla diffida accertativa, nelle premesse in cui è specificato che la verifica è stata disposta dall nei propri archivi (“da una CP_1 verifica nei nostri archivi…”), emerge in modo incontrovertibile che tutti i dati erano già in possesso dell e che l'accertamento delle CP_2 violazioni non abbia richiesto all alcuna attività istruttoria. Ne CP_1 consegue che il dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni posto a pena di decadenza per la notifica alla parte ricorrente delle violazioni commesse a partire dal 16 gennaio 2017 fino al 16 maggio 2017 non può che coincidere con la ricezione da parte dell delle denunce CP_1 mensili ex art. 44, comma 9, del d.l. n. 269/2003, convertito con CP_3 modificazioni dalla L. n. 326/2003, trasmesse entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Ebbene, vi è prova che l CP_1 abbia notificato alla parte opponente la diffida accertativa solo in data
16.10.2018, dunque ben oltre il termine di decadenza.
Pertanto, l'omessa notifica all'odierno opponente dell'avviso di accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni ex art. 14 L.689/1981 estingue l'obbligo di pagamento della sanzione che pertanto non è dovuto;
ne consegue che l'ordinanza di pagamento deve essere annullata.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate tenuto conto della natura documentale della controversia, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta.
-condanna l al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite CP_1 che si liquidano in € 900,00, oltre oneri di legge.
Bari, 11.11.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)