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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/11/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica LIna
In Nome del Popolo LIno
Il Tribunale di Genova
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa EN NO, all'esito dell'udienza svolta ai sensi dell'art. 281sexies cpc con riserva di motivazione, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. R.G. 2379/2025, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Chiavari, Via Nino Parte_1
Bixio 22D/14, presso l studio dell'Avv. Cristina Sciortino, che la appresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(P.IVA ), con sede in Genova, Via Sestri 15/4; Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta contumace.
Sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte opposta all'udienza in data 28 ottobre 2025.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Secondo quanto allegato negli atti di causa, nella primavera/estate 2021 la ricorrente, unitamente al coniuge, decideva di trasferirsi stabilmente in Ecuador, a tal fine intendendo spedire dal porto di Genova al porto di Guayaquil i propri beni personali (stoviglie, attrezzature, mobilio, effetti personali) funzionali anche all'avvio di una nuova attività imprenditoriale nel settore turistico-ricettivo; per il tramite del coniuge si rivolgeva a che, in data 23.09.2021, sottoscriveva con la ricorrente contratto Controparte_1
di spedizione (cfr. doc. 2 ricorso) e riceveva anticipatamente la somma di € 7.300,00 a
1 mezzo bonifico (cfr. doc. 3 ricorso), con l'incarico di curare integralmente spedizione, trasporto, adempimenti connessi e rapporti doganali in uscita e ingresso.
La partenza, inizialmente concordata per il 30.08.2021, veniva ripetutamente differita
(inizialmente alla prima settimana di ottobre;
poi al 18 ottobre 2021 e al 28 ottobre 2021; infine alla prima e alla seconda settimana di novembre). Il carico partiva infine da Genova
e giungeva a Guayaquil il 22.01.2022. Secondo le allegazioni, il ritardo nello sdoganamento sarebbe stato determinato dal pagamento tardivo da parte di di corrispettivi CP_1
dovuti allo spedizioniere terzo ( fatt. n. 4676 del 14.12.2021, saldata Controparte_2
solo il 22.02.2022) e dal mancato pagamento di oneri dovuti all'autorità doganale del Paese di destinazione, con conseguente trattenimento della merce nei magazzini doganali e maturazione di oneri di giacenza giornalieri. La gestione operativa coinvolgeva, per incarico di Europonente, quale spedizioniere e RG SÜ LI Controparte_2
S.r.l. quale vettore (cfr. doc. 4 ricorso).
In data 10 aprile 2024 la difesa della ricorrente inviava diffida e messa in mora a seguita da un riscontro del 12 aprile 2024 e da ulteriore comunicazione del CP_1
02 maggio 2024; quindi, il 23/24 maggio 2024 veniva inoltrato invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, rimasto senza esito (cfr. docc. 5–
8).
Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 281-decies c.p.c. chiedendo l'accertamento dell'inadempimento di all'obbligazione dedotta in giudizio, CP_1
con la condanna della convenuta al rimborso di quanto versato e al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati anche in via equitativa, con interessi e la condanna alle spese.
La società convenuta non si è costituita in giudizio.
Adempiuto l'onere della negoziazione assistita (invito del 23/24 maggio 2024, rimasto senza riscontro), la domanda è procedibile.
Sussistono i presupposti del rito semplificato ex artt. 281-decies ss. c.p.c. e la causa è decisa all'esito di discussione del 28 ottobre 2025 ex art. 281-sexies c.p.c.
Tanto premesso, le domande attoree vanno accolte.
1. Sull'an debeatur
2 Il rapporto qualificato dagli atti come spedizione con assunzione, da parte della convenuta, della gestione integrale delle operazioni di trasporto e dogana, implica l'insorgenza in capo a di obbligazioni di corretta esecuzione con la diligenza professionale Controparte_1
ex artt. 1176, co. 2 e art. 1218 c.c., nonché – per la fase di trasporto – degli obblighi di custodia e consegna propri del vettore (art. 1693 c.c.), ferma la responsabilità dello spedizioniere per l'operato dei terzi di cui si avvale (artt. 1717, 1737 ss. c.c.).
Nel caso di specie risultano provati documentalmente: il contratto del 23.09.2021 (doc. 2); il pagamento anticipato di 7.300,00 (doc. 3) da parte della ricorrente;
il coinvolgimento di terzi ausiliari (doc. 4); ripetuti rinvii della partenza e l'arrivo dei beni solo il 22 gennaio 2022; la persistente mancata riconsegna alla ricorrente a causa di adempimenti economico- doganali non assolti, ascrivibili alla sfera di responsabilità della convenuta.
Tali elementi, non specificamente contestati dalla convenuta — rimasta contumace, senza che la contumacia valga come ammissione dei fatti ma pur sempre rilievo valutabile ex art. 116 c.p.c. — integrano inadempimento della convenuta agli obblighi assunti.
In particolare, il mancato completamento della prestazione con consegna utile al destinatario, nonché la mancata cura dei pagamenti verso ausiliari/dogane e delle correlate pratiche di sdoganamento, costituiscono inadempimento grave idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c., con conseguente restituzione delle prestazioni ricevute ex art. 1458 c.c. e risarcimento dei danni causalmente ricollegabili ex art. 1223 c.c.
2. Sul quantum debeatur
Quanto al rimborso del corrispettivo versato, l'importo di € 7.300,00 risulta provato dal bonifico prodotto (cfr. doc. 3 ricorso) e va restituito a seguito della accertata risoluzione del contratto concluso dalle parti. Sugli importi decorrono gli interessi legali ex art. 1284
c.c. dalla messa in mora (10 aprile 2024) sino al saldo (cfr. doc. 5 ricorso).
Con riferimento al risarcimento dei danni ulteriori, parte ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell'inadempimento, individuandoli in modo generico in spese abitative in Ecuador, costi
3 di voli riprogrammati, oneri di giacenza doganale, danno da ritardo e danno non patrimoniale. Sebbene la ricorrente abbia allegato diffuse circostanze e le stesse risultino da contestazioni effettuate dal precedente legale – vedi doc. 11 pec a firma avv. Albino -
e contenute in un allegato ad una mail del legale che ha assistito in causa la parte ma dove manca l'allegato che, a quanto si legge, conterrebbe le richieste specifiche e quantificate delle spesse sostenute- vedi doc. 6-, non può essere riconosciuto nulla a tale titolo per completa assenza di prova. Deve rammentarsi che anche il giudizio equitativo qui non può intervenire perché non sono stati dedotti elementi dai quali si possa far derivare una liquidazione. Anche in sede di udienza di discussione il legale ha quantificato in euro
100.000 il danno senza indicare voci specifiche.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta.
3. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore del riconosciuto. La condanna deve essere fatta a favore dello Stato. Unitamente alla sentenza viene depositata la liquidazione al legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: accerta l'inadempimento di agli obblighi assunti con la Controparte_1
ricorrente nell'ambito del contratto del 23 settembre 2021 e per l'effetto dichiara risolto il contratto;
dichiara tenuta e condanna a restituire alla ricorrente € 7.300,00, Controparte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla messa in mora del 10 aprile 2024 fino al saldo;
condanna al pagamento, in favore dello Stato attesa Controparte_1
l'ammissione al gratuito patrocinio di , delle spese di Parte_1
lite, che liquida in 5.077,00 oltre oneri accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Genova, 28 ottobre 2025
Il Giudice
EN NO
4
In Nome del Popolo LIno
Il Tribunale di Genova
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa EN NO, all'esito dell'udienza svolta ai sensi dell'art. 281sexies cpc con riserva di motivazione, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. R.G. 2379/2025, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Chiavari, Via Nino Parte_1
Bixio 22D/14, presso l studio dell'Avv. Cristina Sciortino, che la appresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(P.IVA ), con sede in Genova, Via Sestri 15/4; Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta contumace.
Sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte opposta all'udienza in data 28 ottobre 2025.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Secondo quanto allegato negli atti di causa, nella primavera/estate 2021 la ricorrente, unitamente al coniuge, decideva di trasferirsi stabilmente in Ecuador, a tal fine intendendo spedire dal porto di Genova al porto di Guayaquil i propri beni personali (stoviglie, attrezzature, mobilio, effetti personali) funzionali anche all'avvio di una nuova attività imprenditoriale nel settore turistico-ricettivo; per il tramite del coniuge si rivolgeva a che, in data 23.09.2021, sottoscriveva con la ricorrente contratto Controparte_1
di spedizione (cfr. doc. 2 ricorso) e riceveva anticipatamente la somma di € 7.300,00 a
1 mezzo bonifico (cfr. doc. 3 ricorso), con l'incarico di curare integralmente spedizione, trasporto, adempimenti connessi e rapporti doganali in uscita e ingresso.
La partenza, inizialmente concordata per il 30.08.2021, veniva ripetutamente differita
(inizialmente alla prima settimana di ottobre;
poi al 18 ottobre 2021 e al 28 ottobre 2021; infine alla prima e alla seconda settimana di novembre). Il carico partiva infine da Genova
e giungeva a Guayaquil il 22.01.2022. Secondo le allegazioni, il ritardo nello sdoganamento sarebbe stato determinato dal pagamento tardivo da parte di di corrispettivi CP_1
dovuti allo spedizioniere terzo ( fatt. n. 4676 del 14.12.2021, saldata Controparte_2
solo il 22.02.2022) e dal mancato pagamento di oneri dovuti all'autorità doganale del Paese di destinazione, con conseguente trattenimento della merce nei magazzini doganali e maturazione di oneri di giacenza giornalieri. La gestione operativa coinvolgeva, per incarico di Europonente, quale spedizioniere e RG SÜ LI Controparte_2
S.r.l. quale vettore (cfr. doc. 4 ricorso).
In data 10 aprile 2024 la difesa della ricorrente inviava diffida e messa in mora a seguita da un riscontro del 12 aprile 2024 e da ulteriore comunicazione del CP_1
02 maggio 2024; quindi, il 23/24 maggio 2024 veniva inoltrato invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, rimasto senza esito (cfr. docc. 5–
8).
Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 281-decies c.p.c. chiedendo l'accertamento dell'inadempimento di all'obbligazione dedotta in giudizio, CP_1
con la condanna della convenuta al rimborso di quanto versato e al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati anche in via equitativa, con interessi e la condanna alle spese.
La società convenuta non si è costituita in giudizio.
Adempiuto l'onere della negoziazione assistita (invito del 23/24 maggio 2024, rimasto senza riscontro), la domanda è procedibile.
Sussistono i presupposti del rito semplificato ex artt. 281-decies ss. c.p.c. e la causa è decisa all'esito di discussione del 28 ottobre 2025 ex art. 281-sexies c.p.c.
Tanto premesso, le domande attoree vanno accolte.
1. Sull'an debeatur
2 Il rapporto qualificato dagli atti come spedizione con assunzione, da parte della convenuta, della gestione integrale delle operazioni di trasporto e dogana, implica l'insorgenza in capo a di obbligazioni di corretta esecuzione con la diligenza professionale Controparte_1
ex artt. 1176, co. 2 e art. 1218 c.c., nonché – per la fase di trasporto – degli obblighi di custodia e consegna propri del vettore (art. 1693 c.c.), ferma la responsabilità dello spedizioniere per l'operato dei terzi di cui si avvale (artt. 1717, 1737 ss. c.c.).
Nel caso di specie risultano provati documentalmente: il contratto del 23.09.2021 (doc. 2); il pagamento anticipato di 7.300,00 (doc. 3) da parte della ricorrente;
il coinvolgimento di terzi ausiliari (doc. 4); ripetuti rinvii della partenza e l'arrivo dei beni solo il 22 gennaio 2022; la persistente mancata riconsegna alla ricorrente a causa di adempimenti economico- doganali non assolti, ascrivibili alla sfera di responsabilità della convenuta.
Tali elementi, non specificamente contestati dalla convenuta — rimasta contumace, senza che la contumacia valga come ammissione dei fatti ma pur sempre rilievo valutabile ex art. 116 c.p.c. — integrano inadempimento della convenuta agli obblighi assunti.
In particolare, il mancato completamento della prestazione con consegna utile al destinatario, nonché la mancata cura dei pagamenti verso ausiliari/dogane e delle correlate pratiche di sdoganamento, costituiscono inadempimento grave idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c., con conseguente restituzione delle prestazioni ricevute ex art. 1458 c.c. e risarcimento dei danni causalmente ricollegabili ex art. 1223 c.c.
2. Sul quantum debeatur
Quanto al rimborso del corrispettivo versato, l'importo di € 7.300,00 risulta provato dal bonifico prodotto (cfr. doc. 3 ricorso) e va restituito a seguito della accertata risoluzione del contratto concluso dalle parti. Sugli importi decorrono gli interessi legali ex art. 1284
c.c. dalla messa in mora (10 aprile 2024) sino al saldo (cfr. doc. 5 ricorso).
Con riferimento al risarcimento dei danni ulteriori, parte ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell'inadempimento, individuandoli in modo generico in spese abitative in Ecuador, costi
3 di voli riprogrammati, oneri di giacenza doganale, danno da ritardo e danno non patrimoniale. Sebbene la ricorrente abbia allegato diffuse circostanze e le stesse risultino da contestazioni effettuate dal precedente legale – vedi doc. 11 pec a firma avv. Albino -
e contenute in un allegato ad una mail del legale che ha assistito in causa la parte ma dove manca l'allegato che, a quanto si legge, conterrebbe le richieste specifiche e quantificate delle spesse sostenute- vedi doc. 6-, non può essere riconosciuto nulla a tale titolo per completa assenza di prova. Deve rammentarsi che anche il giudizio equitativo qui non può intervenire perché non sono stati dedotti elementi dai quali si possa far derivare una liquidazione. Anche in sede di udienza di discussione il legale ha quantificato in euro
100.000 il danno senza indicare voci specifiche.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta.
3. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore del riconosciuto. La condanna deve essere fatta a favore dello Stato. Unitamente alla sentenza viene depositata la liquidazione al legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: accerta l'inadempimento di agli obblighi assunti con la Controparte_1
ricorrente nell'ambito del contratto del 23 settembre 2021 e per l'effetto dichiara risolto il contratto;
dichiara tenuta e condanna a restituire alla ricorrente € 7.300,00, Controparte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla messa in mora del 10 aprile 2024 fino al saldo;
condanna al pagamento, in favore dello Stato attesa Controparte_1
l'ammissione al gratuito patrocinio di , delle spese di Parte_1
lite, che liquida in 5.077,00 oltre oneri accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Genova, 28 ottobre 2025
Il Giudice
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