Art. 10. Elenco degli enti di formazione 1. E' istituito presso il Ministero l'elenco degli enti abilitati a svolgere l'attivita' di formazione per mediatori e formatori in conformita' al presente decreto.
2. La parte prima dell'elenco e' riservata agli organismi pubblici, la parte seconda e' riservata agli organismi privati.
3. La parte prima contiene:
a) la sezione A, riservata all'elenco dei formatori;
b) la sezione B, riservata all'elenco dei formatori in materia di consumo, internazionale e controversie transfrontaliere;
c) sezione C, riservata all'elenco dei responsabili scientifici;
d) sezione D, riservata all'elenco dei rappresentanti degli enti.
4. La parte seconda e' articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), la sezione D e' riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.
2. La parte prima dell'elenco e' riservata agli organismi pubblici, la parte seconda e' riservata agli organismi privati.
3. La parte prima contiene:
a) la sezione A, riservata all'elenco dei formatori;
b) la sezione B, riservata all'elenco dei formatori in materia di consumo, internazionale e controversie transfrontaliere;
c) sezione C, riservata all'elenco dei responsabili scientifici;
d) sezione D, riservata all'elenco dei rappresentanti degli enti.
4. La parte seconda e' articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), la sezione D e' riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.