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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente MIGLIORI MAURIZIA, Relatore CASACCIA FABRIZIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249009955023 INTIMAZIONE 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: In via pregiudiziale, dichiarare il ricorso ammissibile. Nel merito in via principale revocare e/o annullare e dichiarare nulla l'intimazione di pagamento nr. 02020249009955023/000, notificata in data 20.05.2025 dall'Agenzia dell'Entrate-Riscossione di Bologna, per intervenuta prescrizione decennale per tutti i motivi spiegati in ricorso e per l'effetto di ciò accogliere il presente ricorso dichiarando prescritto l'importo vantato dalle due cartelle di pagamento, la nr. 02020070001399847000 notificata in data 12.06.2007 e la nr. 02020070125073267000 notificata in data 21.06.2007. Sempre nel merito in via principale accertare e dichiarare legittima l'impugnazione dell'intimazione di pagamento nr. 02020249009955023/000, notificata al sig. Ricorrente_1 in data 20.05.2025 dall'Agenzia dell'Entrate-Riscossione di Bologna per tutti i motivi spiegati al punto secondo e terzo di questo ricorso. Sempre nel merito in via principale in subordine annullare le due cartelle di pagamento, la nr. 02020070001399847000 notificata in data 12.06.2007 e la nr. 02020070125073267000 notificata in data 21.06.2007 per intervenuta la decadenza dell'Agenzia delle Entrate di Foggia dall'esercizio del potere impositivo e per l'effetto di ciò revocare e/o annullare e dichiarare nulla l'intimazione di pagamento nr. 02020249009955023/000, notificata al sig. Ricorrente_1 in data 20.05.2025 dall'Agenzia dell'Entrate-Riscossione di Bologna. Sempre nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi di mora e delle sanzioni pecuniarie di cui alle suddette cartelle di pagamento così come spiegato al punto quinto del presente ricorso e per l'effetto di ciò annullare e/o rendere nulle le suddette cartelle di pagamento e sempre per l'effetto di ciò revocare e/o annullare e/o dichiarare nulla l'intimazione di pagamento nr. Ricorrente_102020249009955023/000, notificata al sig. in data 20.05.2025 dall'Agenzia dell'Entrate-Riscossione di Bologna per tutti i motivi spiegati. Condannare l'Agenzia dell'Entrate-Riscossione di Bologna e l'Agenzia dell'Entrate di Foggia, in persona dei l.r.p.t, in solido tra loro, al pagamento delle spese vive sostenute per come risultano dagli atti, nonché condannare le resistenti, sempre in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Condannare le resistenti in solido tra loro al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata da questa Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bologna.
Resistente: AER: in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare, la litispendenza ex art. 39 c.p.c. con il procedimento RGR n. 315/2020 e per l'effetto disporre la cancellazione del ricorso dal ruolo;
in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex artt. 21 e 19, comma 3, del D.lgs. 546/92; nel merito: dichiarare l'assenza di “vizi propri” dell'intimazione di pagamento opposta e posta in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente nei confronti di quest'ultimo in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese del giudizio, anche in via aggravata ex art. 96 c.p.c.. Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Foggia: preliminarmente, pronunciare l'estromissione dal giudizio dell'ufficio per le motivazioni sopra espresse;
nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'atto impositivo emesso;
rigettare la richiesta di parte di condanna alle spese ex art. 96 c.p.c per le motivazioni sopra esposte;
condannare il ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. impugna l'intimazione di pagamento n. 02020249009955023, che include le somme derivanti da n. 2 cartelle di pagamento: la n. 02020070001399847000 e la n. 02020070125073267000. Il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per diversi motivi:
1. Intervenuta prescrizione decennale del diritto a riscuotere.
2. Illegittimità dell'intimazione per prescrizione del credito sottostante.
3. Mancata notifica degli atti presupposti.
4. Violazione dell'art. 25 del DPR 602/73. 5. Intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e interessi di mora. Infine, chiede la condanna alle spese del presente processo e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in solido, degli enti resistenti.
Con controdeduzioni del 10 giugno 2025, si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Foggia chiedendo l'estromissione dal giudizio, in quanto le censure del ricorrente attengono ad attività di esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione. Tuttavia, in merito alla censura inerente alla prescrizione del credito erariale, in relazione ai ruoli contenuti nelle predette cartelle di pagamento, evidenzia quanto segue: la cartella di pagamento n. 02020070001399847000 contiene l'iscrizione a ruolo scaturente dall'avviso di accertamento n RF8010100171/2006, notificato il 08/07/2006, che si è reso definitivo per mancata impugnazione;
il ruolo è stato consegnato all'Agente della riscossione in data 10/01/2007, ovvero entro i termini previsti dall'art. 25, comma 1 lett. b) D.P.R. n. 602/1973; la cartella di pagamento n. 02020070125073267000 contiene l'iscrizione a ruolo scaturente dall'avviso di accertamento n RF8010100515/2006, notificato il 18/09/2006, che si è reso definitivo per mancata impugnazione;
il ruolo è stato consegnato all'Agente della riscossione in data 25/05/2007, ovvero entro i termini previsti dall'art. 25, comma 1 lett. b) D.P.R. n. 602/1973 Infine, con riferimento alla richiesta di condanna alle spese del presente processo e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., l'Ufficio si oppone, atteso che non si ravvisano gli estremi previsti dalla norma.
Con comparsa del 21 luglio 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo in via preliminare ed assorbente, la litispendenza ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 546/92, l'inammissibilità del ricorso e l'improponibilità delle eccezioni relative alla asserita omessa notifica delle cartelle di pagamento, all'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari recati dalle cartelle sottese alla intimazione opposta, in quanto le cartelle di pagamento n. 02020070001399847000 e n. 02020070125073267000 sono già state oggetto di precedente impugnazione da parte del sig. Ricorrente_1, sempre a ministero dello stesso difensore, con precedente ricorso, promosso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02076201900000881000, notificata il 10/06/2019, emessa per tre cartelle di pagamento, di cui il ricorrente impugnava mediatamente solo le due recanti crediti tributari afferenti la giurisdizione tributaria e precisamente la n. 02020070001399847000 e n. 02020070125073267000, che si è concluso con la sentenza n. 502/01/2021, depositata in data 16/08/2021, con cui il Giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 02020249009955023000, opposta con il presente ricorso, ed alla notificazione della richiamata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, n. 02076201900000881000 del 10/06/2019, Ricorrente_1impugnata in precedenza, al Sig. sono state notificate, successivamente alle cartelle di pagamento, notificate rispettivamente in data 12.06.2007 e in data 21.06.2007, altre due intimazioni in data 20/05/2011: la n. 02020119012469088000 per la cartella n. 02020070001399847000 e la n. 02020119012469290000 per la cartella n. 02020070125073267000. Nessuno dei sopra elencati atti interruttivi è stato mai opposto. Conseguentemente, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 02020070001399847000 e n. 02020070125073267000, l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce l'impedimento all'impugnazione de qua, secondo le previsioni di cui all'art 19, comma 3, del d.lgs. 546/92 ed invoca altresì la responsabilità aggravata, ex art. 96 II comma cpc, e in subordine l'ipotesi del terzo comma all'art. 96 cpc, ove si configura la condanna per abuso del diritto, il cui unico apprezzabile effetto è quello di causare inutili costi sia alla Pubblica Amministrazione che all'Organizzazione della Giustizia, costi che, alla fine, si riversano sulla collettività andando ad incrementare il disavanzo pubblico.
Il ricorrente replica con memoria del 6 febbraio 2026, eccependo l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, poiché nel primo ricorso presentato non erano stati rispettati i termini per l'opposizione e diversamente da quanto sostenuto da controparte, la seconda notifica apre nuovi termini di difesa, in particolare per eccepire la prescrizione. Se tra la prima e la seconda intimazione è trascorso il tempo necessario affinché il debito vada in prescrizione (ad esempio, 5 anni per la maggior parte dei tributi locali, 10 anni per le imposte erariali come IRPEF), la seconda intimazione è viziata. Infatti, la Suprema Corte di cassazione ha esteso la possibilità di difesa del contribuente mediante l'impugnazione di una seconda intimazione di pagamento emessa da ADER, anche in assenza dell'impugnazione di una precedente e anche in assenza dell'impugnazione delle relative cartelle di pagamento, il tutto al fine di far valere la prescrizione del credito erariale (Corte di Cassazione n. 16743/2024). Secondo la Cassazione, infatti, la notificazione dell'intimazione di pagamento non comporta l'obbligo di impugnazione e di contestazione di un vizio della sottostante pretesa erariale, ma solo la facoltà, essendo l'intimazione un mero sollecito di pagamento non rientrante tra gli atti di cui all'art. 19, d.lgs. n. 546/1992. Eccepiva altresì che gli enti resistenti, se difesi da un funzionario, non hanno diritto al rimborso delle spese processuali.
All'odierna udienza le parti presenti insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, la Corte ritiene ammissibile il ricorso avverso l'intimazione impugnata, perché non è fondata l'eccezione di litispendenza, essendo il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, già deciso con sentenza. Preliminarmente, la Corte accoglie l'istanza di estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Foggia, in quanto le censure del ricorrente attengono ad attività di notifica, di esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione, di atti successivi alla notifica degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle. Infatti, in merito alla censura inerente alla prescrizione del credito erariale, non sussiste contestazione in relazione al fatto che l'Agenzia delle Entrate, abbia consegnato tempestivamente all'Agente della Riscossione i ruoli sottesi alle cartelle di pagamento impugnate. La cartella di pagamento n. 02020070001399847000 contiene l'iscrizione a ruolo scaturente dall'avviso di accertamento n RF8010100171/2006, notificato il 08/07/2006, che si è reso definitivo per mancata impugnazione;
il ruolo è stato consegnato all'Agente della riscossione in data 10/01/2007; la cartella di pagamento n. 02020070125073267000 contiene l'iscrizione a ruolo scaturente dall'avviso di accertamento n RF8010100515/2006, notificato il 18/09/2006, che si è reso definitivo per mancata impugnazione;
il ruolo è stato consegnato all'Agente della riscossione in data 25/05/2007. In conclusione, entrambi i ruoli sono stati consegnati entro i termini previsti dall'art. 25, comma 1 lett. b) D.P.R. n. 602/1973, fatto non contestato dal ricorrente.
Nel merito, la Corte ritiene che il ricorso sia infondato in quanto nessun vizio viene eccepito in merito all'intimazione di pagamento impugnata e alla regolarità della sua notifica. Infatti, il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale del diritto a riscuotere le somme richieste dalle cartelle di pagamento a titolo di imposte e quinquennale a titolo di sanzione e interessi, sottese alla notifica dell'intimazione di pagamento nr. 02020249009955023/000, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Bologna, a distanza di diciotto anni dopo la notifica delle cartelle, in mancanza di atti interruttivi. La Corte prende, invece, atto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la notifica, in data 20/05/2011, dell'intimazione di pagamento n. 02020119012469088000 per la cartella n. 02020070001399847000 e dell'intimazione di pagamento n. 02020119012469290000 per la cartella n. 02020070125073267000, entrambe non impugnate. Il 10 giugno 2019, veniva poi notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02076201900000881000, emessa per tre cartelle di pagamento, di cui il ricorrente impugnava mediatamente solo le due recanti crediti tributari afferenti la giurisdizione tributaria e precisamente la n. 02020070001399847000 e n. 02020070125073267000, oggetto dell'attuale impugnazione, il cui giudizio si è concluso con la sentenza n. 502/01/2021, depositata in data 16/08/2021, con cui il Giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva impugnazione. In data 20.02.2025, veniva notificata al sig. Ricorrente_1, dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Bologna, l'intimazione di pagamento nr. 02020249009955023/000, con cui lo si sollecitava al pagamento della somma di € 41.240,50 comprensivo di sanzioni, interessi e oneri di riscossione, per le due cartelle già oggetto dei precedenti atti interruttivi. In ogni caso, l'attività di notifica degli è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) e successive proroghe normative, da ultimo quella prevista dall'art. 9, D.L. 73/2021, con conseguente sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali legati a tale attività. Nel merito, il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale che richiede che l'eccezione di prescrizione sia sollevata nell'impugnazione del primo atto della riscossione, sia intimazione di pagamento o comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. In ogni caso, l'eccezione di prescrizione non è fondata in quanto tra le prime intimazioni, notificate nel 2011 (non impugnate) e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02076201900000881000 è stata notificata nel 2019, rispetto alla quale il ricorrente ha impugnato mediatamente solo le due cartelle recanti crediti tributari e precisamente la n. 02020070001399847000 e n. 02020070125073267000, le stesse impugnate con questo ricorso e già oggetto della sentenza di inammissibilità di questa Corte del 16/8/2021. Comunque, tenuto conto della sospensione dei termini per la pandemia OV (dal D.L. 18/2020 per il periodo dall'8/3/2020 al 30/08/2021) e della notifica dell'atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nel 2019, il 25 febbraio 2025 non è maturata alcuna prescrizione. Il Collegio non accoglie nemmeno l'eccezione relativa alle spese legali da riconoscere all'ente resistente, assistito da propri funzionari, in quanto aderisce all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Ordinanza, Sez. 5 Num. 20758 Anno 2025) che riconosce il rimborso in base alla tariffa ovvero ai parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del D.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo. La Corte non ritiene che sussistano elementi per una condanna degli enti resistenti, ai sensi dell'art. 96 cpc., considerata peraltro la soccombenza di parte ricorrente.
In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e pertanto viene confermata la legittimità dell'intimazione impugnata. Le spese di giudizio seguono il principio di soccombenza, ma la Corte ritiene che non sussistano gli estremi per una condanna ex art. 96 cpc nei confronti del ricorrente. Le spese vengono liquidate come da dispositivo a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base della nota spese agli atti, mentre nulla per le spese viene disposto per l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Foggia, estromessa dal giudizio, come da sua istanza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, sez. II, definitivamente pronunciando: dichiara l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Foggia;
nel merito, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio all'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in euro 1.433,82 (millequattrocentotrentatre,82).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente MIGLIORI MAURIZIA, Relatore CASACCIA FABRIZIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249009955023 INTIMAZIONE 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: In via pregiudiziale, dichiarare il ricorso ammissibile. Nel merito in via principale revocare e/o annullare e dichiarare nulla l'intimazione di pagamento nr. 02020249009955023/000, notificata in data 20.05.2025 dall'Agenzia dell'Entrate-Riscossione di Bologna, per intervenuta prescrizione decennale per tutti i motivi spiegati in ricorso e per l'effetto di ciò accogliere il presente ricorso dichiarando prescritto l'importo vantato dalle due cartelle di pagamento, la nr. 02020070001399847000 notificata in data 12.06.2007 e la nr. 02020070125073267000 notificata in data 21.06.2007. Sempre nel merito in via principale accertare e dichiarare legittima l'impugnazione dell'intimazione di pagamento nr. 02020249009955023/000, notificata al sig. Ricorrente_1 in data 20.05.2025 dall'Agenzia dell'Entrate-Riscossione di Bologna per tutti i motivi spiegati al punto secondo e terzo di questo ricorso. Sempre nel merito in via principale in subordine annullare le due cartelle di pagamento, la nr. 02020070001399847000 notificata in data 12.06.2007 e la nr. 02020070125073267000 notificata in data 21.06.2007 per intervenuta la decadenza dell'Agenzia delle Entrate di Foggia dall'esercizio del potere impositivo e per l'effetto di ciò revocare e/o annullare e dichiarare nulla l'intimazione di pagamento nr. 02020249009955023/000, notificata al sig. Ricorrente_1 in data 20.05.2025 dall'Agenzia dell'Entrate-Riscossione di Bologna. Sempre nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi di mora e delle sanzioni pecuniarie di cui alle suddette cartelle di pagamento così come spiegato al punto quinto del presente ricorso e per l'effetto di ciò annullare e/o rendere nulle le suddette cartelle di pagamento e sempre per l'effetto di ciò revocare e/o annullare e/o dichiarare nulla l'intimazione di pagamento nr. Ricorrente_102020249009955023/000, notificata al sig. in data 20.05.2025 dall'Agenzia dell'Entrate-Riscossione di Bologna per tutti i motivi spiegati. Condannare l'Agenzia dell'Entrate-Riscossione di Bologna e l'Agenzia dell'Entrate di Foggia, in persona dei l.r.p.t, in solido tra loro, al pagamento delle spese vive sostenute per come risultano dagli atti, nonché condannare le resistenti, sempre in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Condannare le resistenti in solido tra loro al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata da questa Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bologna.
Resistente: AER: in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare, la litispendenza ex art. 39 c.p.c. con il procedimento RGR n. 315/2020 e per l'effetto disporre la cancellazione del ricorso dal ruolo;
in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex artt. 21 e 19, comma 3, del D.lgs. 546/92; nel merito: dichiarare l'assenza di “vizi propri” dell'intimazione di pagamento opposta e posta in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente nei confronti di quest'ultimo in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese del giudizio, anche in via aggravata ex art. 96 c.p.c.. Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Foggia: preliminarmente, pronunciare l'estromissione dal giudizio dell'ufficio per le motivazioni sopra espresse;
nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'atto impositivo emesso;
rigettare la richiesta di parte di condanna alle spese ex art. 96 c.p.c per le motivazioni sopra esposte;
condannare il ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. impugna l'intimazione di pagamento n. 02020249009955023, che include le somme derivanti da n. 2 cartelle di pagamento: la n. 02020070001399847000 e la n. 02020070125073267000. Il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per diversi motivi:
1. Intervenuta prescrizione decennale del diritto a riscuotere.
2. Illegittimità dell'intimazione per prescrizione del credito sottostante.
3. Mancata notifica degli atti presupposti.
4. Violazione dell'art. 25 del DPR 602/73. 5. Intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e interessi di mora. Infine, chiede la condanna alle spese del presente processo e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in solido, degli enti resistenti.
Con controdeduzioni del 10 giugno 2025, si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Foggia chiedendo l'estromissione dal giudizio, in quanto le censure del ricorrente attengono ad attività di esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione. Tuttavia, in merito alla censura inerente alla prescrizione del credito erariale, in relazione ai ruoli contenuti nelle predette cartelle di pagamento, evidenzia quanto segue: la cartella di pagamento n. 02020070001399847000 contiene l'iscrizione a ruolo scaturente dall'avviso di accertamento n RF8010100171/2006, notificato il 08/07/2006, che si è reso definitivo per mancata impugnazione;
il ruolo è stato consegnato all'Agente della riscossione in data 10/01/2007, ovvero entro i termini previsti dall'art. 25, comma 1 lett. b) D.P.R. n. 602/1973; la cartella di pagamento n. 02020070125073267000 contiene l'iscrizione a ruolo scaturente dall'avviso di accertamento n RF8010100515/2006, notificato il 18/09/2006, che si è reso definitivo per mancata impugnazione;
il ruolo è stato consegnato all'Agente della riscossione in data 25/05/2007, ovvero entro i termini previsti dall'art. 25, comma 1 lett. b) D.P.R. n. 602/1973 Infine, con riferimento alla richiesta di condanna alle spese del presente processo e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., l'Ufficio si oppone, atteso che non si ravvisano gli estremi previsti dalla norma.
Con comparsa del 21 luglio 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo in via preliminare ed assorbente, la litispendenza ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 546/92, l'inammissibilità del ricorso e l'improponibilità delle eccezioni relative alla asserita omessa notifica delle cartelle di pagamento, all'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari recati dalle cartelle sottese alla intimazione opposta, in quanto le cartelle di pagamento n. 02020070001399847000 e n. 02020070125073267000 sono già state oggetto di precedente impugnazione da parte del sig. Ricorrente_1, sempre a ministero dello stesso difensore, con precedente ricorso, promosso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02076201900000881000, notificata il 10/06/2019, emessa per tre cartelle di pagamento, di cui il ricorrente impugnava mediatamente solo le due recanti crediti tributari afferenti la giurisdizione tributaria e precisamente la n. 02020070001399847000 e n. 02020070125073267000, che si è concluso con la sentenza n. 502/01/2021, depositata in data 16/08/2021, con cui il Giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 02020249009955023000, opposta con il presente ricorso, ed alla notificazione della richiamata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, n. 02076201900000881000 del 10/06/2019, Ricorrente_1impugnata in precedenza, al Sig. sono state notificate, successivamente alle cartelle di pagamento, notificate rispettivamente in data 12.06.2007 e in data 21.06.2007, altre due intimazioni in data 20/05/2011: la n. 02020119012469088000 per la cartella n. 02020070001399847000 e la n. 02020119012469290000 per la cartella n. 02020070125073267000. Nessuno dei sopra elencati atti interruttivi è stato mai opposto. Conseguentemente, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 02020070001399847000 e n. 02020070125073267000, l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce l'impedimento all'impugnazione de qua, secondo le previsioni di cui all'art 19, comma 3, del d.lgs. 546/92 ed invoca altresì la responsabilità aggravata, ex art. 96 II comma cpc, e in subordine l'ipotesi del terzo comma all'art. 96 cpc, ove si configura la condanna per abuso del diritto, il cui unico apprezzabile effetto è quello di causare inutili costi sia alla Pubblica Amministrazione che all'Organizzazione della Giustizia, costi che, alla fine, si riversano sulla collettività andando ad incrementare il disavanzo pubblico.
Il ricorrente replica con memoria del 6 febbraio 2026, eccependo l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, poiché nel primo ricorso presentato non erano stati rispettati i termini per l'opposizione e diversamente da quanto sostenuto da controparte, la seconda notifica apre nuovi termini di difesa, in particolare per eccepire la prescrizione. Se tra la prima e la seconda intimazione è trascorso il tempo necessario affinché il debito vada in prescrizione (ad esempio, 5 anni per la maggior parte dei tributi locali, 10 anni per le imposte erariali come IRPEF), la seconda intimazione è viziata. Infatti, la Suprema Corte di cassazione ha esteso la possibilità di difesa del contribuente mediante l'impugnazione di una seconda intimazione di pagamento emessa da ADER, anche in assenza dell'impugnazione di una precedente e anche in assenza dell'impugnazione delle relative cartelle di pagamento, il tutto al fine di far valere la prescrizione del credito erariale (Corte di Cassazione n. 16743/2024). Secondo la Cassazione, infatti, la notificazione dell'intimazione di pagamento non comporta l'obbligo di impugnazione e di contestazione di un vizio della sottostante pretesa erariale, ma solo la facoltà, essendo l'intimazione un mero sollecito di pagamento non rientrante tra gli atti di cui all'art. 19, d.lgs. n. 546/1992. Eccepiva altresì che gli enti resistenti, se difesi da un funzionario, non hanno diritto al rimborso delle spese processuali.
All'odierna udienza le parti presenti insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, la Corte ritiene ammissibile il ricorso avverso l'intimazione impugnata, perché non è fondata l'eccezione di litispendenza, essendo il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, già deciso con sentenza. Preliminarmente, la Corte accoglie l'istanza di estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Foggia, in quanto le censure del ricorrente attengono ad attività di notifica, di esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione, di atti successivi alla notifica degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle. Infatti, in merito alla censura inerente alla prescrizione del credito erariale, non sussiste contestazione in relazione al fatto che l'Agenzia delle Entrate, abbia consegnato tempestivamente all'Agente della Riscossione i ruoli sottesi alle cartelle di pagamento impugnate. La cartella di pagamento n. 02020070001399847000 contiene l'iscrizione a ruolo scaturente dall'avviso di accertamento n RF8010100171/2006, notificato il 08/07/2006, che si è reso definitivo per mancata impugnazione;
il ruolo è stato consegnato all'Agente della riscossione in data 10/01/2007; la cartella di pagamento n. 02020070125073267000 contiene l'iscrizione a ruolo scaturente dall'avviso di accertamento n RF8010100515/2006, notificato il 18/09/2006, che si è reso definitivo per mancata impugnazione;
il ruolo è stato consegnato all'Agente della riscossione in data 25/05/2007. In conclusione, entrambi i ruoli sono stati consegnati entro i termini previsti dall'art. 25, comma 1 lett. b) D.P.R. n. 602/1973, fatto non contestato dal ricorrente.
Nel merito, la Corte ritiene che il ricorso sia infondato in quanto nessun vizio viene eccepito in merito all'intimazione di pagamento impugnata e alla regolarità della sua notifica. Infatti, il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale del diritto a riscuotere le somme richieste dalle cartelle di pagamento a titolo di imposte e quinquennale a titolo di sanzione e interessi, sottese alla notifica dell'intimazione di pagamento nr. 02020249009955023/000, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Bologna, a distanza di diciotto anni dopo la notifica delle cartelle, in mancanza di atti interruttivi. La Corte prende, invece, atto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la notifica, in data 20/05/2011, dell'intimazione di pagamento n. 02020119012469088000 per la cartella n. 02020070001399847000 e dell'intimazione di pagamento n. 02020119012469290000 per la cartella n. 02020070125073267000, entrambe non impugnate. Il 10 giugno 2019, veniva poi notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02076201900000881000, emessa per tre cartelle di pagamento, di cui il ricorrente impugnava mediatamente solo le due recanti crediti tributari afferenti la giurisdizione tributaria e precisamente la n. 02020070001399847000 e n. 02020070125073267000, oggetto dell'attuale impugnazione, il cui giudizio si è concluso con la sentenza n. 502/01/2021, depositata in data 16/08/2021, con cui il Giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva impugnazione. In data 20.02.2025, veniva notificata al sig. Ricorrente_1, dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Bologna, l'intimazione di pagamento nr. 02020249009955023/000, con cui lo si sollecitava al pagamento della somma di € 41.240,50 comprensivo di sanzioni, interessi e oneri di riscossione, per le due cartelle già oggetto dei precedenti atti interruttivi. In ogni caso, l'attività di notifica degli è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) e successive proroghe normative, da ultimo quella prevista dall'art. 9, D.L. 73/2021, con conseguente sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali legati a tale attività. Nel merito, il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale che richiede che l'eccezione di prescrizione sia sollevata nell'impugnazione del primo atto della riscossione, sia intimazione di pagamento o comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. In ogni caso, l'eccezione di prescrizione non è fondata in quanto tra le prime intimazioni, notificate nel 2011 (non impugnate) e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02076201900000881000 è stata notificata nel 2019, rispetto alla quale il ricorrente ha impugnato mediatamente solo le due cartelle recanti crediti tributari e precisamente la n. 02020070001399847000 e n. 02020070125073267000, le stesse impugnate con questo ricorso e già oggetto della sentenza di inammissibilità di questa Corte del 16/8/2021. Comunque, tenuto conto della sospensione dei termini per la pandemia OV (dal D.L. 18/2020 per il periodo dall'8/3/2020 al 30/08/2021) e della notifica dell'atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nel 2019, il 25 febbraio 2025 non è maturata alcuna prescrizione. Il Collegio non accoglie nemmeno l'eccezione relativa alle spese legali da riconoscere all'ente resistente, assistito da propri funzionari, in quanto aderisce all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Ordinanza, Sez. 5 Num. 20758 Anno 2025) che riconosce il rimborso in base alla tariffa ovvero ai parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del D.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo. La Corte non ritiene che sussistano elementi per una condanna degli enti resistenti, ai sensi dell'art. 96 cpc., considerata peraltro la soccombenza di parte ricorrente.
In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e pertanto viene confermata la legittimità dell'intimazione impugnata. Le spese di giudizio seguono il principio di soccombenza, ma la Corte ritiene che non sussistano gli estremi per una condanna ex art. 96 cpc nei confronti del ricorrente. Le spese vengono liquidate come da dispositivo a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base della nota spese agli atti, mentre nulla per le spese viene disposto per l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Foggia, estromessa dal giudizio, come da sua istanza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, sez. II, definitivamente pronunciando: dichiara l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Foggia;
nel merito, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio all'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in euro 1.433,82 (millequattrocentotrentatre,82).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026.