Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 154
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione decennale del diritto a riscuotere

    La Corte ritiene che l'eccezione di prescrizione debba essere sollevata nel primo atto di riscossione impugnato. Inoltre, considera la sospensione dei termini per la pandemia e la notifica di atti interruttivi precedenti, concludendo che nessuna prescrizione è maturata.

  • Rigettato
    Legittimità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento

    La Corte ritiene il ricorso infondato in quanto nessun vizio è stato eccepito in merito all'intimazione di pagamento impugnata e alla regolarità della sua notifica.

  • Rigettato
    Annullamento delle cartelle di pagamento per decadenza del potere impositivo

    La Corte ha accolto l'istanza di estromissione dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che le censure attengano all'attività dell'Agente della Riscossione. Non sussiste contestazione sulla tempestività della consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi di mora

    La Corte ritiene che l'eccezione di prescrizione debba essere sollevata nel primo atto di riscossione impugnato. Inoltre, considera la sospensione dei termini per la pandemia e la notifica di atti interruttivi precedenti, concludendo che nessuna prescrizione è maturata.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna alle spese e al risarcimento del danno

    La Corte non ritiene sussistano gli elementi per una condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti del ricorrente, considerata la sua soccombenza. Le spese vengono liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

  • Rigettato
    Eccezione di litispendenza

    La Corte ritiene non fondata l'eccezione di litispendenza, essendo il ricorso precedente relativo a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria già deciso con sentenza.

  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento

    La Corte ritiene che l'eccezione di inammissibilità non sia fondata, in quanto il ricorrente ha impugnato la seconda intimazione, aprendo nuovi termini di difesa per eccepire la prescrizione, come consentito dalla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Assenza di vizi propri dell'intimazione di pagamento

    La Corte ritiene il ricorso infondato in quanto nessun vizio è stato eccepito in merito all'intimazione di pagamento impugnata e alla regolarità della sua notifica.

  • Accolto
    Richiesta di estromissione dal giudizio

    La Corte accoglie l'istanza di estromissione, ritenendo che le censure del ricorrente attengano ad attività di notifica di atti successivi alla notifica degli avvisi di accertamento, di competenza dell'Agente della Riscossione.

  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso in fatto e in diritto

    La Corte ha rigettato il ricorso nel merito, confermando la legittimità dell'intimazione impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 154
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 154
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo