Articolo 43 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 42Articolo 44
Versione
15 dicembre 1981
Art. 43. (Entrata in vigore)

Le norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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