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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/04/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 438/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. Parte_1 Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2019, l'avv. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 439 2018 00012 35 074 000, emesso in data
24 dicembre 2018 e successivamente modificato il 29 gennaio 2019, per un importo complessivo di euro 438,57, relativo al mancato versamento dei contributi dovuti alla
Gestione Separata dell' per l'anno 2011. Controparte_2
Esponeva inoltre che, con raccomandata datata 22 giugno 2016, ricevuta in data 6 luglio
2016, l' comunicava alla ricorrente l'esito del ricalcolo contributivo effettuato CP_1
d'ufficio in relazione ai contributi per l'anno 2011 dovuti alla Gestione Separata, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (raccomandata non allegata al fascicolo di parte)
L'opponente contestava la legittimità dell'avviso impugnato, deducendo altresì
l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente che la presentazione del CP_1 modello Unico relativo all'anno d'imposta 2010 è avvenuta in data 21 settembre 2012.
Secondo l' , da tale dichiarazione – pur se riferita all'anno 2010 – emergeva la CP_3 sussistenza di obblighi contributivi anche per l'anno 2011.
L' sosteneva che il ricorrente non aveva compilato il quadro RR della CP_1 dichiarazione dei redditi, sezione specificamente destinata all'indicazione dei redditi da lavoro autonomo rilevanti ai fini della Gestione Separata. Tale condotta – secondo l'ente – costituiva un comportamento doloso, idoneo a impedire all'Istituto di acquisire tempestivamente la conoscenza del debito contributivo, determinando così la sospensione del decorso del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c.
L' richiamava inoltre l'art. 1 del D.Lgs. n. 241/1997, affermando che CP_3
l'adempimento dichiarativo rilevava anche ai fini della determinazione del reddito imponibile e dell'obbligo contributivo, in quanto comunicazione diretta all'Amministrazione finanziaria, il cui contenuto è utile anche all' per CP_1
l'accertamento dei contributi dovuti.
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata.
1. Va premesso che, in materia previdenziale, il termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata è di cinque anni, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n.
335/1995.
2. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, tale termine decorre dal momento in cui il credito è esigibile, ossia dal termine previsto per il pagamento dei contributi stessi, che per i soggetti obbligati alla Gestione Separata coincide con il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (Cass. civ. sez. lav. n.
27950/2018; n. 19403/2019; n. 1557/2020; n. 25615/2023).
3. Per l'anno 2011, il termine di pagamento era fissato al 9 luglio 2012. Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale si è compiuto in data 9 luglio 2017.
2 4. La prima comunicazione relativa alla pretesa contributiva, come è stato CP_1
documentato dall' , è stata ricevuta dal ricorrente in data la ricorrente il 22 CP_3
agosto 2017, dunque oltre il termine di prescrizione.
5. L'eccezione dell' , secondo cui la mancata compilazione del quadro RR della CP_1
dichiarazione dei redditi costituirebbe un comportamento doloso idoneo a sospendere il termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c., non è accoglibile.
6. La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. sez. lav. n. 6677/2019; n.
16038/2019) ha chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo rilevante ai fini della sospensione della prescrizione, essendo necessaria la prova concreta di una condotta fraudolenta finalizzata ad occultare il debito contributivo.
7. Nel caso di specie, la ricorrente ha comunque dichiarato i redditi da lavoro autonomo,
e la mancata indicazione nel quadro RR non ha impedito all' di accedere ai dati CP_1 reddituali tramite le ordinarie forme di cooperazione con l'Agenzia delle Entrate.
8. È quindi da escludere che vi sia stata una impossibilità giuridica per l'ente previdenziale di conoscere il proprio credito, circostanza che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – non ricorre in presenza di semplici difficoltà di accertamento di fatto (Cass. civ. sez. lav. n. 31905/2023).
9. L' , inoltre, non ha fornito alcuna prova concreta di un comportamento doloso CP_1
della ricorrente volto a nascondere il proprio obbligo contributivo.
10. In assenza di atti interruttivi o sospensivi validi, la pretesa contributiva è da ritenersi prescritta, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
11. Quanto alle spese di lite, si ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della peculiarità della questione giuridica trattata, oggetto di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di merito e di consolidamento relativamente recente da parte della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_2 avverso l'avviso di addebito n. 43920180001123690000 emesso dall' , così
[...] CP_1
provvede:
3 Accoglie il ricorso;
Dichiara la prescrizione del credito contributivo azionato dall' per l'anno 2011; CP_1
Annulla l'avviso di addebito impugnato;
Compensa le spese di lite
Così deciso, 24/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 438/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. Parte_1 Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2019, l'avv. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 439 2018 00012 35 074 000, emesso in data
24 dicembre 2018 e successivamente modificato il 29 gennaio 2019, per un importo complessivo di euro 438,57, relativo al mancato versamento dei contributi dovuti alla
Gestione Separata dell' per l'anno 2011. Controparte_2
Esponeva inoltre che, con raccomandata datata 22 giugno 2016, ricevuta in data 6 luglio
2016, l' comunicava alla ricorrente l'esito del ricalcolo contributivo effettuato CP_1
d'ufficio in relazione ai contributi per l'anno 2011 dovuti alla Gestione Separata, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (raccomandata non allegata al fascicolo di parte)
L'opponente contestava la legittimità dell'avviso impugnato, deducendo altresì
l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente che la presentazione del CP_1 modello Unico relativo all'anno d'imposta 2010 è avvenuta in data 21 settembre 2012.
Secondo l' , da tale dichiarazione – pur se riferita all'anno 2010 – emergeva la CP_3 sussistenza di obblighi contributivi anche per l'anno 2011.
L' sosteneva che il ricorrente non aveva compilato il quadro RR della CP_1 dichiarazione dei redditi, sezione specificamente destinata all'indicazione dei redditi da lavoro autonomo rilevanti ai fini della Gestione Separata. Tale condotta – secondo l'ente – costituiva un comportamento doloso, idoneo a impedire all'Istituto di acquisire tempestivamente la conoscenza del debito contributivo, determinando così la sospensione del decorso del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c.
L' richiamava inoltre l'art. 1 del D.Lgs. n. 241/1997, affermando che CP_3
l'adempimento dichiarativo rilevava anche ai fini della determinazione del reddito imponibile e dell'obbligo contributivo, in quanto comunicazione diretta all'Amministrazione finanziaria, il cui contenuto è utile anche all' per CP_1
l'accertamento dei contributi dovuti.
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata.
1. Va premesso che, in materia previdenziale, il termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata è di cinque anni, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n.
335/1995.
2. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, tale termine decorre dal momento in cui il credito è esigibile, ossia dal termine previsto per il pagamento dei contributi stessi, che per i soggetti obbligati alla Gestione Separata coincide con il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (Cass. civ. sez. lav. n.
27950/2018; n. 19403/2019; n. 1557/2020; n. 25615/2023).
3. Per l'anno 2011, il termine di pagamento era fissato al 9 luglio 2012. Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale si è compiuto in data 9 luglio 2017.
2 4. La prima comunicazione relativa alla pretesa contributiva, come è stato CP_1
documentato dall' , è stata ricevuta dal ricorrente in data la ricorrente il 22 CP_3
agosto 2017, dunque oltre il termine di prescrizione.
5. L'eccezione dell' , secondo cui la mancata compilazione del quadro RR della CP_1
dichiarazione dei redditi costituirebbe un comportamento doloso idoneo a sospendere il termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c., non è accoglibile.
6. La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. sez. lav. n. 6677/2019; n.
16038/2019) ha chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo rilevante ai fini della sospensione della prescrizione, essendo necessaria la prova concreta di una condotta fraudolenta finalizzata ad occultare il debito contributivo.
7. Nel caso di specie, la ricorrente ha comunque dichiarato i redditi da lavoro autonomo,
e la mancata indicazione nel quadro RR non ha impedito all' di accedere ai dati CP_1 reddituali tramite le ordinarie forme di cooperazione con l'Agenzia delle Entrate.
8. È quindi da escludere che vi sia stata una impossibilità giuridica per l'ente previdenziale di conoscere il proprio credito, circostanza che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – non ricorre in presenza di semplici difficoltà di accertamento di fatto (Cass. civ. sez. lav. n. 31905/2023).
9. L' , inoltre, non ha fornito alcuna prova concreta di un comportamento doloso CP_1
della ricorrente volto a nascondere il proprio obbligo contributivo.
10. In assenza di atti interruttivi o sospensivi validi, la pretesa contributiva è da ritenersi prescritta, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
11. Quanto alle spese di lite, si ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della peculiarità della questione giuridica trattata, oggetto di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di merito e di consolidamento relativamente recente da parte della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_2 avverso l'avviso di addebito n. 43920180001123690000 emesso dall' , così
[...] CP_1
provvede:
3 Accoglie il ricorso;
Dichiara la prescrizione del credito contributivo azionato dall' per l'anno 2011; CP_1
Annulla l'avviso di addebito impugnato;
Compensa le spese di lite
Così deciso, 24/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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