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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/11/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3793/2019
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO
nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso alla pubblica udienza del
6.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bisantis, giusta procura in atti;
Parte 1
RICORRENTE (OPPONENTE)
e rappresentata e difesa dall'Avv. Romanello Giovanni Francesco, giusta Controparte_1
procura in atti;
RESISTENTE (OPPOSTA)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/11/2019, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 165/2019, del 17/09/2019, n. R.G. 2987/2019, emesso dall'intestato Tribunale, che lo aveva condannato, nella sua qualità di titolare dell'Azienda Agricola CO UC, al pagamento di
€ 1.405,00 in favore della lavoratrice odierna opposta, a titolo di retribuzione per i mesi di maggio (€
825,00) e giugno (€ 580,00) 2019, oltre accessori e spese;
l'opponente ha dedotto l'inidoneità della prova scritta posta a base del monitorio, nonché l'estinzione del credito ingiunto per aver estinto il debito, seppur successivamente alla sottoscrizione della promessa di pagamento, ed ha adito il
Tribunale per chiedere la revoca del decreto opposto.
Costituitasi in giudizio la resistente, ha contestato l'opposizione chiedendone il rigetto;
ha affermato di aver prestato attività lavorativa per l'azienda agricola dell'opponente nei mesi di maggio e giugno
2019, maturando un credito di € 1.405,00, riconosciuto dal datore di lavoro che, il 26/07/2019, ha sottoscritto una dichiarazione contenente un riconoscimento di debito, nonché una promessa di pagamento alla lavoratrice delle mensilità indicate entro la fine del mese di agosto 2019 (cfr. allegato
1); ha dichiarato che, nel novembre 2019, l'opponente ha corrisposto alla lavoratrice solo € 825,00 per la mensilità di maggio 2019, residuando l'ulteriore importo di € 580,00 per la mensilità di giugno
2019, oltre accessori e spese del decreto ingiuntivo opposto;
ha chiesto, altresì, la condanna dell'opponente per lite temeraria.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere parzialmente accolto in considerazione delle somme già corrisposte alla lavoratrice opposta.
Infatti, pur non essendovi prova documentale, occorre innanzitutto dare atto che parte opponente, nel corso del presente giudizio (l'opposta ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento nel novembre 2019), ha eseguito un pagamento ad estinzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, come è stato riconosciuto da parte opposta che, nella comparsa di costituzione, ha indicato in € 825,00 la somma corrisposta dall'opponente.
Come noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Ciò posto, il credito dell'opposta risulta sufficientemente provato.
Infatti, risulta che l'odierna opposta ha prestato attività lavorativa nei mesi di maggio e giugno 2019 in favore dell'azienda agricola Parte 1 maturando un credito di lavoro pari ad € 1.405,00, per و
come riconosciuto dal datore di lavoro che, il 26/07/2019, ha sottoscritto una dichiarazione contenente una ricognizione di debito, nonché una promessa di pagamento delle spettanze entro e non oltre la fine del mese di agosto 2019. Pertanto, la validità della prova scritta posta alla base del decreto opposto non può essere messa in discussione, essendovi una dichiarazione sottoscritta dal debitore che, unitamente al contratto di assunzione allegato, ha tutti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto.
È principio generale pacificamente riconosciuto in giurisprudenza quello secondo cui, a fronte dell'allegazione della mancata percezione degli emolumenti retributivi da parte del lavoratore, incombe sul datore l'onere della prova dell'effettiva liquidazione degli stessi. La lavoratrice, a fondamento del proprio diritto, ha prodotto ricognizione di debito del proprio datore di lavoro e contratto di assunzione. L'odierno opponente, invece, non ha fornito documentazione da cui risulti il completo assolvimento della propria obbligazione. Tuttavia, parte resistente ha riconosciuto che, nel mese di novembre 2019, parte ricorrente ha pagato la somma di € 825,00, ovvero la mensilità di maggio 2019.
Pertanto, deve ritenersi provato il credito contestato nel giudizio di opposizione e l'opposizione al decreto va rigettata. Va riconosciuto, invece, il pagamento parziale eseguito dall'opponente nelle more del presente giudizio. In merito ai pagamenti parziali, anche successivi all'emissione del decreto opposto, la Suprema Corte costantemente ha statuito che, qualora il giudice riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito (cfr. solo ad esempio, tra le tante, Cass. 12.02.1994, n.1421 e Cass.
10.4.2014 n. 8428; ed ancora, sotto un diverso profilo, Cass. 2.09.2013, n. 20052: "Dall'accoglimento, anche parziale, della opposizione deriva la nullità "ope legis" della ingiunzione, alla quale si sostituisce la sentenza pronunciata sull'opposizione, sicché non è consentito al giudice della opposizione confermare il decreto ingiuntivo entro i limiti in cui la statuizione in esso contenuta non sia stata modificata"). Da tanto deriva che il decreto ingiuntivo opposto non può essere revocato parzialmente bensì in toto e l'opponente va condannato al pagamento del residuo importo ingiunto per sorte capitale. Pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannata la parte opponente al pagamento della minor somma di € 580,00, corrispondente alla mensilità di giugno 2019, oltre accessori come per legge.
Occorre, infine, osservare che il pagamento parziale sulla somma ingiunta è intervenuto solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo (più precisamente, nel novembre 2019, ovvero nel corso del giudizio di opposizione) e ciò è sufficiente per ritenere dovute anche le spese legali liquidate nel monitorio. Poiché, infatti, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, con la sentenza con cui si chiude il giudizio di opposizione deve statuirsi anche in ordine al diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento prendendo in considerazione l'esito finale della lite
(cfr. Cass. sez. un. n. 7448 del 1993; Cass. n. 2217 del 2007; Cass. n. 19120 del 2009; Cass. n. 18125
del 2017). Ebbene, i fatti di causa dimostrano che tanto al momento del deposito del ricorso, quanto al momento successivo dell'emissione del decreto e della sua successiva notifica, l'opponente risultava ancora moroso determinandosi nel pagamento (per giunta parziale) solo dopo aver avuto la notifica del decreto (se non nel corso dell'odierno giudizio di opposizione). Ne consegue che all'opposta spetta il rimborso delle spese che ha dovuto affrontare per chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo opposto e ciò in quanto il creditore che subisce l'opposizione e che vede comunque sostanzialmente riconosciuto il credito vantato, pur se sopporta la revoca del decreto ingiuntivo in considerazione dell'avvenuto pagamento in corso di opposizione, non può ritenersi soccombente, ai fini del segmento processuale relativo al giudizio monitorio. La condanna al pagamento del residuo importo ingiunto e la circostanza che il pagamento parziale è intervenuto solo dopo la notifica del decreto (se non nel corso dell'odierno giudizio di opposizione) e che la morosità intimata sussisteva nella misura richiesta in sede monitoria, comporta anche la totale soccombenza dell'opponente nel presente giudizio di opposizione con la conseguenza che lo stesso è tenuto al pagamento delle relative spese di lite.
Con riferimento alla domanda per lite temeraria, parte opposta non ha indicato quali conseguenze dannose avrebbe subito. L'unico danno astrattamente risarcibile concerne i costi di tutela legale sopportati e la rifusione delle spese processuali è idonea a coprire tale danno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 165/2019, del 17/09/2019,
e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma residua dovuta per sorte capitale dell'importo inizialmente oggetto di ingiunzione di € 580,00, per la retribuzione del mese di giugno 2019, oltre accessori come per legge;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese relative alla fase monitoria, come già liquidate, nonché al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 1.100,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 6.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO
nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso alla pubblica udienza del
6.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bisantis, giusta procura in atti;
Parte 1
RICORRENTE (OPPONENTE)
e rappresentata e difesa dall'Avv. Romanello Giovanni Francesco, giusta Controparte_1
procura in atti;
RESISTENTE (OPPOSTA)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/11/2019, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 165/2019, del 17/09/2019, n. R.G. 2987/2019, emesso dall'intestato Tribunale, che lo aveva condannato, nella sua qualità di titolare dell'Azienda Agricola CO UC, al pagamento di
€ 1.405,00 in favore della lavoratrice odierna opposta, a titolo di retribuzione per i mesi di maggio (€
825,00) e giugno (€ 580,00) 2019, oltre accessori e spese;
l'opponente ha dedotto l'inidoneità della prova scritta posta a base del monitorio, nonché l'estinzione del credito ingiunto per aver estinto il debito, seppur successivamente alla sottoscrizione della promessa di pagamento, ed ha adito il
Tribunale per chiedere la revoca del decreto opposto.
Costituitasi in giudizio la resistente, ha contestato l'opposizione chiedendone il rigetto;
ha affermato di aver prestato attività lavorativa per l'azienda agricola dell'opponente nei mesi di maggio e giugno
2019, maturando un credito di € 1.405,00, riconosciuto dal datore di lavoro che, il 26/07/2019, ha sottoscritto una dichiarazione contenente un riconoscimento di debito, nonché una promessa di pagamento alla lavoratrice delle mensilità indicate entro la fine del mese di agosto 2019 (cfr. allegato
1); ha dichiarato che, nel novembre 2019, l'opponente ha corrisposto alla lavoratrice solo € 825,00 per la mensilità di maggio 2019, residuando l'ulteriore importo di € 580,00 per la mensilità di giugno
2019, oltre accessori e spese del decreto ingiuntivo opposto;
ha chiesto, altresì, la condanna dell'opponente per lite temeraria.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere parzialmente accolto in considerazione delle somme già corrisposte alla lavoratrice opposta.
Infatti, pur non essendovi prova documentale, occorre innanzitutto dare atto che parte opponente, nel corso del presente giudizio (l'opposta ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento nel novembre 2019), ha eseguito un pagamento ad estinzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, come è stato riconosciuto da parte opposta che, nella comparsa di costituzione, ha indicato in € 825,00 la somma corrisposta dall'opponente.
Come noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Ciò posto, il credito dell'opposta risulta sufficientemente provato.
Infatti, risulta che l'odierna opposta ha prestato attività lavorativa nei mesi di maggio e giugno 2019 in favore dell'azienda agricola Parte 1 maturando un credito di lavoro pari ad € 1.405,00, per و
come riconosciuto dal datore di lavoro che, il 26/07/2019, ha sottoscritto una dichiarazione contenente una ricognizione di debito, nonché una promessa di pagamento delle spettanze entro e non oltre la fine del mese di agosto 2019. Pertanto, la validità della prova scritta posta alla base del decreto opposto non può essere messa in discussione, essendovi una dichiarazione sottoscritta dal debitore che, unitamente al contratto di assunzione allegato, ha tutti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto.
È principio generale pacificamente riconosciuto in giurisprudenza quello secondo cui, a fronte dell'allegazione della mancata percezione degli emolumenti retributivi da parte del lavoratore, incombe sul datore l'onere della prova dell'effettiva liquidazione degli stessi. La lavoratrice, a fondamento del proprio diritto, ha prodotto ricognizione di debito del proprio datore di lavoro e contratto di assunzione. L'odierno opponente, invece, non ha fornito documentazione da cui risulti il completo assolvimento della propria obbligazione. Tuttavia, parte resistente ha riconosciuto che, nel mese di novembre 2019, parte ricorrente ha pagato la somma di € 825,00, ovvero la mensilità di maggio 2019.
Pertanto, deve ritenersi provato il credito contestato nel giudizio di opposizione e l'opposizione al decreto va rigettata. Va riconosciuto, invece, il pagamento parziale eseguito dall'opponente nelle more del presente giudizio. In merito ai pagamenti parziali, anche successivi all'emissione del decreto opposto, la Suprema Corte costantemente ha statuito che, qualora il giudice riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito (cfr. solo ad esempio, tra le tante, Cass. 12.02.1994, n.1421 e Cass.
10.4.2014 n. 8428; ed ancora, sotto un diverso profilo, Cass. 2.09.2013, n. 20052: "Dall'accoglimento, anche parziale, della opposizione deriva la nullità "ope legis" della ingiunzione, alla quale si sostituisce la sentenza pronunciata sull'opposizione, sicché non è consentito al giudice della opposizione confermare il decreto ingiuntivo entro i limiti in cui la statuizione in esso contenuta non sia stata modificata"). Da tanto deriva che il decreto ingiuntivo opposto non può essere revocato parzialmente bensì in toto e l'opponente va condannato al pagamento del residuo importo ingiunto per sorte capitale. Pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannata la parte opponente al pagamento della minor somma di € 580,00, corrispondente alla mensilità di giugno 2019, oltre accessori come per legge.
Occorre, infine, osservare che il pagamento parziale sulla somma ingiunta è intervenuto solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo (più precisamente, nel novembre 2019, ovvero nel corso del giudizio di opposizione) e ciò è sufficiente per ritenere dovute anche le spese legali liquidate nel monitorio. Poiché, infatti, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, con la sentenza con cui si chiude il giudizio di opposizione deve statuirsi anche in ordine al diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento prendendo in considerazione l'esito finale della lite
(cfr. Cass. sez. un. n. 7448 del 1993; Cass. n. 2217 del 2007; Cass. n. 19120 del 2009; Cass. n. 18125
del 2017). Ebbene, i fatti di causa dimostrano che tanto al momento del deposito del ricorso, quanto al momento successivo dell'emissione del decreto e della sua successiva notifica, l'opponente risultava ancora moroso determinandosi nel pagamento (per giunta parziale) solo dopo aver avuto la notifica del decreto (se non nel corso dell'odierno giudizio di opposizione). Ne consegue che all'opposta spetta il rimborso delle spese che ha dovuto affrontare per chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo opposto e ciò in quanto il creditore che subisce l'opposizione e che vede comunque sostanzialmente riconosciuto il credito vantato, pur se sopporta la revoca del decreto ingiuntivo in considerazione dell'avvenuto pagamento in corso di opposizione, non può ritenersi soccombente, ai fini del segmento processuale relativo al giudizio monitorio. La condanna al pagamento del residuo importo ingiunto e la circostanza che il pagamento parziale è intervenuto solo dopo la notifica del decreto (se non nel corso dell'odierno giudizio di opposizione) e che la morosità intimata sussisteva nella misura richiesta in sede monitoria, comporta anche la totale soccombenza dell'opponente nel presente giudizio di opposizione con la conseguenza che lo stesso è tenuto al pagamento delle relative spese di lite.
Con riferimento alla domanda per lite temeraria, parte opposta non ha indicato quali conseguenze dannose avrebbe subito. L'unico danno astrattamente risarcibile concerne i costi di tutela legale sopportati e la rifusione delle spese processuali è idonea a coprire tale danno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 165/2019, del 17/09/2019,
e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma residua dovuta per sorte capitale dell'importo inizialmente oggetto di ingiunzione di € 580,00, per la retribuzione del mese di giugno 2019, oltre accessori come per legge;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese relative alla fase monitoria, come già liquidate, nonché al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 1.100,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 6.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021