Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6700/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6700 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Lioniello (C.F. ) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Sant'Antimo (NA) alla Via G. Carducci n. 12
- opponente
e
(C.F. - P.I. ) con sede legale in Roma - V.le Regina Controparte_1 P.IVA_1
Margherita 125, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F.
presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano alla Via C.F._3
Correggio n. 43
- opposta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
La sentenza viene redatta in conformità degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge a.69/09, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Pertanto, devono ritenersi, integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
della somma di € 27.168,11, dovuta in virtù di fatture emesse per la fornitura di
[...]
energia elettrica.
In data 08.05.2023, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 1726/2023, così come richiesto dalla ricorrente.
Con citazione, ritualmente notificata, il sig. proponeva opposizione avverso il Pt_1
suddetto decreto ingiuntivo, eccependo la carenza di legittimazione passiva, l'insussistenza degli elementi probatori, in quanto le fatture non possiedono valenza di prova all'interno del giudizio di opposizione;
deduceva la mancata corrispondenza del codice POD della precedente fattura con Servizio Elettrico nazionale e con quello riportato nel verbale di accertamento e nella fattura di ricostruzione dei consumi, contestava, altresì, la ricostruzione dei consumi in forza del mancato utilizzo dell'energia elettrica ed infine, eccepiva la prescrizione del credito.
Costituitasi in giudizio la , chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendo la Controparte_1
debenza delle somme da parte dell'opponente e la legittimità della pretesa creditoria, ed insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 19.01.2024, denegato il provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, apparendo la sollevata eccezione di prescrizione fondata, il Tribunale fissava udienza per la remissione della causa in decisione al 17.12.2024 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. e riservata.
1. Questioni preliminari
Preliminarmente occorre osservare che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (Cfr.:
Cass., S.U., Sent. 927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio
1993, n. 7448). L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt.
633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent.
7020/2019; Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 13240/2019).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi,
2 mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ.,
Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.:
Cass Civ, 21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
2. Sul merito della domanda ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il Controparte_1
pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica di cui ha usufruito l'opponente secondo la ricostruzione dei consumi risultante dalla fattura azionata.
L'opponente ha eccepito la non debenza di tali somme, in quanto alcuna fattura gli era stata notificata ed ha contestato, in ogni caso, i consumi ricostruiti, la corrispondenza del codice
POD ed ha eccepito, altresì, la prescrizione del credito relativo ai consumi pretesi.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Preliminarmente occorre rilevare, come evidenziato dalla difesa dell'opponente che il codice
POD riportato nel verbale e nella fattura azionata sono diversi da quello risultante dalla fattura
Cont emessa da , difatti il codice POD della fattura di cui al ricorso monitorio è:
Cont
“IT00IE87687988”, mentre quello che emerge dalla fattura anteriore emessa da è
“IT001E876879883”.
Sul punto parte opposta precisa che: “Elemento identificativo univoco di una fornitura di Luce
è il codice POD mentre, per quanto concerne il Gas, è il codice PDR. Nella vicenda in esame
è pacifico che il codice POD (IT001E87687988) risultante dalla Fattura oggetto di CP_1 ingiunzione sia coincidente con quello riportato dal verbale di accertamento”, ma nulla deduce circa la diversità del codice POD risultante nella fattura emessa dal precedente fornitore per la medesima utenza.
3 In merito alla fattura azionata risulta non accoglibile la prospettazione della opposta, secondo la quale la fattura dalla stessa emessa costituirebbe, in sede di giudizio a cognizione piena, di opposizione a decreto ingiuntivo, idonea prova del credito, trattandosi di documento di formazione unilaterale che, se contestato, non costituisce prova del credito a favore del soggetto che lo ha emesso. Si rileva altresì come, pur avendo depositato la copia del verbale di sopralluogo e copia della fattura che costituirebbero prova della corretta ricostruzione dei consumi di energia elettrica dell'utente (doc. 4 fasc. opposta), non ha dato Controparte_1
prova che i dati sui consumi siano stati correttamente trasposti nella fattura emessa, né come in definitiva sia stato effettuato il calcolo del dovuto rispetto ai consumi pregressi fatturati e quelli ricostruiti. Dati questi, non evincibili dai documenti allegati, consistenti nella fattura e verbale di sopralluogo.
In merito alla sollevata eccezione di prescrizione, va osservato che ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c., si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
sicché, occorre fare riferimento a tale termine per i consumi fino al 1 marzo 2018, trattandosi di un contratto di fornitura di energia elettrica.
Difatti, ai sensi dell'art. 1, commi 4 - 11 della Legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018), la prescrizione è passata dai 5 ai 2 anni, con decorrenza dal 2 marzo 2018.
Tale disposizione è frutto della Deliberazione n. 97/2018/R/COM del 22 febbraio 2018, con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha dato applicazione a quanto stabilito dalla citata Legge di Bilancio 2018, portando da 5 a 2 anni il periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua, senza effetto retroattivo.
La modifica ha trovato applicazione a decorrere dalle fatture con scadenza successiva al 1 marzo 2018 per il servizio elettrico, al 1 gennaio 2019 per il settore gas e al 1 gennaio 2020 per il settore idrico, nella sua versione originaria, la diminuzione del termine di prescrizione scontava un'eccezione, motivata dalla cd. “causa cliente”. Difatti, il comma 5 disponeva che la previsione di cui al precedente comma 4 non trovasse applicazione qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivasse da responsabilità accertata dell'utente.
L'art. 1, comma 295, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, cd. Legge di Bilancio 2020, ha abrogato, a decorrere dal 1gennaio 2020, il già citato comma 5, con la conseguenza che, per luce, acqua e gas, non è più possibile applicare il termine di prescrizione quinquennale.
Nella fattispecie in esame si osserva che l'unica fattura depositata da in atti è quella del CP_1
20.01.2022, relativa al periodo dal 01.11.2017 al 12.11.2021; tale fattura non risulta, tuttavia, consegnata all'opponente, né in atti si rinviene alcuna messa in mora per la fattura insoluta, né comunicazione relativa alla ricostruzione dei consumi consegnata al medesimo.
4 A tal proposito, occorre osservare che il momento al quale fare riferimento per l'interruzione della prescrizione non è quello dell'iscrizione a ruolo del procedimento monitorio, bensì quello della notifica al debitore: “Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto” (Cassazione Civile, Sezione 6,
Ordinanza 23.9.2022, n. 27944).
La notificazione del decreto ingiuntivo risulta effettuata in data 23.05.2023, pertanto, la fattura azionata è da intendersi prescritta, ed i relativi importi non sono dovuti dall'opponente fino al 23.05.2021.
Peraltro, non risulta da alcun atto che, a seguito dell'accertamento, sia stata data denuncia di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, il compendio documentale non assicura quanto all'effettiva apertura di un procedimento penale, né circa l'ambito temporale del periodo di interruzione del decorso del termine prescrizionale.
Era però onere dell'eccipiente l'interruzione dare prova di tanto. Prova, tuttavia non assolta nel caso di specie da Controparte_1
Considerato, pertanto, che parte opposta non ha provato l'esistenza di un procedimento penale a carico del , che non risulta chiarita la mancata corrispondenza del codice POD, che Pt_1
la fattura non è intellegibile circa la ricostruzione dei consumi effettuati, né risultano allegati atti interruttivi della prescrizione, l'opposizione proposta dal sig. va accolta Parte_1
e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1726/2023 emesso nell'ambito del procedimento con
R.g. n. 4049/2023, revocato.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta con applicazione dei parametri minimi e la riduzione ex art. 4 co 4 D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022, in considerazione dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
5 1) Accoglie l'opposizione proposta dal sig. e revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n. 1726/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del procedimento con
R.g. n. 4049/2023 in data 08.05.2023 e notificato il 23.05.2023;
2) Condanna alla rifusione, in favore del Sig. al Controparte_1 Parte_1
pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.666,30 per compensi ed € 286,00 per spese, oltre spese generali 15%. Cpa e Iva se dovuta come per legge, con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 7 gennaio 2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15
e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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