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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/12/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Ristrutturazione debiti del consumatore: n. 94/2025 Parte_1
TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara
SEZIONE CIVILE
Settore Procedure Concorsuali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Federica Colantonio, provvedendo sul ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato nell'interesse di
, nata a [...] il [...] c.f.: , residente in Parte_1 C.F._1
Spoltore alla via Giuseppangelo Fonzi n. 74, rappresentata e difesa dall'Avv. Giselda Canonico, con l'assistenza del Gestore della Crisi Avv. Monica Cerroni;
all'esito dell'udienza cartolare, senza comparizione delle parti e/o dei difensori e OCC, del giorno
27/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso ex art 66 CCII e ex art 67 CCII depositato in data 11/07/2025 con il quale
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giselda Canonico, ha chiesto l'omologa Parte_1
del piano di ristrutturazione;
LETTA la relazione particolareggiata ex art. 68, comma 2, CCII depositata dal Gestore della Crisi
Avv. Monica Cerroni;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
VISTI i chiarimenti e l'integrazione del piano e della relazione depositati il 23/07/2025;
RICHIAMATO, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII, il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII depositato in data
08/09/2025;
CONSIDERATO che l'OCC ha provveduto poi alla pubblicazione sul sito internet del Tribunale e alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, come da ricevuta di consegna delle PEC a tutti i creditori:
- 16/9/2025 ai creditori AD , Banca CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, Marte Spv, Regione Abruzzo, AV Spa;
[...]
1 - 16/9/2025 ai creditori e al suo avvocato;
CP_5 Controparte_6 CP_7
- 17/9/2025 ai creditori e Marte Spv. Controparte_8
RILEVATO che entro i termini assegnati hanno presentato osservazioni:
1) la quale si è opposta all'omologazione del piano di ristrutturazione Controparte_9
proposto dalla debitrice, evidenziando diverse criticità:
- Carente documentazione e superficialità della relazione del Gestore.
La banca contesta la completezza e l'attendibilità della relazione particolareggiata e del piano, rilevando che mancano prove concrete sulle cause del sovraindebitamento e sull'utilizzo dei finanziamenti. Secondo la debitrice non ha fornito riscontri documentali sufficienti CP_9
e ha continuato a ricorrere al credito anche per spese non essenziali, come l'acquisto di beni costosi nel 2023, quando la situazione debitoria era già grave.
- Colpa grave e assenza di eventi imprevedibili.
Viene richiamato il principio per cui il sovraindebitamento deve derivare da eventi imprevedibili.
Nel caso di la banca ritiene che l'indebitamento sia frutto di condotte gravemente colpose e Pt_1
di un ricorso reiterato al credito senza giustificazione, in violazione dei criteri di diligenza previsti dal Codice della crisi.
- Omissione del TFS (Trattamento di Fine Servizio).
La proposta non include il TFS maturato (oltre 24.000 euro), che rappresenta una risorsa certa e pignorabile. Tale omissione, oltre a incidere sulla convenienza del piano, costituisce violazione dell'obbligo di indicare tutte le entrate del debitore, rendendo la domanda incompleta e quindi inammissibile.
- Insussistenza dello stato di sovraindebitamento.
Dalla relazione emerge che la debitrice percepisce un reddito netto di circa 2.300 euro mensili e sostiene rate per circa 900 euro. Secondo la banca, ciò dimostra che la ricorrente potrebbe adempiere ai propri obblighi senza ricorrere alla procedura, il che fa venir meno il presupposto essenziale per l'omologa.
- Percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari irrisoria.
Il piano prevede una falcidia superiore al 92% dei crediti chirografari, con costi di procedura di circa 10.000 euro. Per ciò priva il piano della “minima effettività” richiesta dalla CP_9
legge, rendendolo privo di causa concreta.
- Maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria.
La banca sostiene che la liquidazione controllata del patrimonio sarebbe più vantaggiosa per i creditori, poiché consentirebbe di includere il TFS e non comporterebbe l'automatica esdebitazione del debitore, lasciando impregiudicata la possibilità di recupero integrale dei crediti.
2 2) rappresentato da la quale si è opposta all'omologazione Controparte_10 Controparte_11
del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da per le seguenti ragioni: Parte_1
- Ineguatezza della proposta a soddisfare le proprie ragioni.
Dopo l'avvio di una procedura esecutiva presso terzi, conclusasi con ordinanza di assegnazione delle somme, la debitrice ha presentato un piano che prevede la vendita dell'immobile di sua proprietà a Spoltore, con prezzo base di 34.000 euro. Il ricavato, dedotte le spese, andrebbe a soddisfare il creditore ipotecario, mentre la parte residua verrebbe degradata a chirografo, con una percentuale di soddisfacimento del 7,72% in sei anni, pari a circa 7.700 euro. Marte SPV evidenzia l'incertezza sull'effettiva vendita dell'immobile e sul prezzo di realizzo, sottolineando che la somma complessiva destinata ai creditori potrebbe risultare inferiore rispetto a quanto già ottenibile tramite l'esecuzione forzata in corso, ora sospesa per effetto dell'ammissione alla procedura di ristrutturazione. Per tali ragioni, il creditore dichiara di non esprimere parere favorevole all'omologa del piano, ritenendo la proposta non idonea a garantire un adeguato soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie.
3) AVVERA S.P.A., creditrice per un contratto di delegazione di pagamento pari a circa €33.088, la quale si è opposta all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Parte_1
per le seguenti ragioni:
[...]
- Mancanza del requisito della meritevolezza.
Secondo AV, la debitrice ha assunto obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ricorrendo in modo reiterato al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali. Tale condotta, priva di prudenza e cautela, integra un indebitamento colpevole che la normativa considera ostativo all'omologazione del piano.
- Violazione della par conditio creditorum.
La società evidenzia inoltre che la proposta viola la par condicio creditorum, poiché include tutti i debiti contratti senza garantire un trattamento equo.
- Maggiore convenienza dell'alternativa economica.
Dal punto di vista economico, il piano risulta fortemente sconveniente per AV: in caso di omologa, il creditore incasserebbe solo il 5,50% del proprio credito, mentre in assenza di omologazione, grazie alla delegazione di pagamento sullo stipendio, vi sarebbe la prospettiva di un recupero integrale, salvo cessazione del rapporto di lavoro. Alla luce di queste considerazioni,
AV chiede che la procedura venga dichiarata inammissibile o, in subordine, che il piano sia rimodulato in modo coerente con le censure sollevate.
CONSIDERATO che l'OCC, in data 16/11/2025, ha depositato la sua relazione dopo le osservazioni dei creditori, senza portare modifiche o integrazioni al piano e alla proposta;
3 RILEVATO che la debitrice, in data 26/11/2025, ha depositato una memoria contenente delle deduzioni in replica alle osservazioni pervenute alla proposta e al piano del consumatore e con note di trattazione scritta si è riportata alla propria memoria in replica alle osservazioni sollevate dai creditori, depositata il 26/11/2025, nonché al ricorso e relativa integrazione e a tutti gli altri atti del procedimento, insistendo nell'istanza di omologa del piano;
RITENUTO che la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testè richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
VISTO l'art. 70, comma 7, CCII – come modificato dal correttivo – il quale stabilisce che: «Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.».
Ne deriva che il giudice deve compiere un controllo di ammissibilità e fattibilità, risolvere le contestazioni e, in caso di opposizione per convenienza, effettuare una comparazione economica tra il soddisfacimento prospettato dal piano e quello derivante dalla liquidazione controllata. La giurisprudenza (Trib. Forlì, 10 maggio 2023; Trib. Torino, 21 settembre 2021) interpreta tale criterio come un test di non deteriorità: il piano è omologabile anche contro il dissenso se garantisce al creditore un risultato almeno pari a quello ottenibile in sede liquidatoria. La dottrina conferma che il “pregiudizio” non coincide con la mera insoddisfazione del creditore, ma con una riduzione sostanziale del valore economico rispetto all'alternativa legale;
RITENUTO che il piano è ammissibile in quanto:
4 - la debitrice risulta essere “consumatore”, secondo la definizione dell'art. 2, comma 1 lettera e)
CCII essendo “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”;
- non è soggetta o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII. In particolare, sussiste il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento - contestato dal creditore , da intendersi, ai sensi dell'art. 2 del C.C.I.I., come “lo stato Controparte_9
di crisi o di insolvenza del consumatore”, vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili o realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (c.d. stato di crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (c.d. stato di insolvenza). Nel caso in esame, infatti, la relazione del gestore della crisi, nell'esporre le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte, evidenzia che la ricorrente si trova in una situazione di “sovraindebitamento” atteso che, a fronte di una esposizione debitoria di circa €. 137.823,32 di cui €. 110.176,07 in via privilegiata ipotecaria, €.
27.647,25, in via privilegiata, €. 3.323,00 in via chirografaria, tenuto conto dei redditi mensili prodotti (il reddito familiare è di ca. € 2.200,00) e delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia (€ 1.800,00 circa), l'unica posta patrimoniale attiva rilevante è rappresentata da un bene immobile – posta attiva per definizione non prontamente liquidabile –, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
- la proposta è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed è accompagnata dalla relazione dell'OCC Avv. Monica Cerroni, completa dei contenuti di cui all'art. 68, co. 2,
CCII;
- nella relazione ex art. 68 CCII il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione (composta da ben162 allegati) depositata dal consumatore a corredo della proposta.
- l'indebitamento trae origine nel 2010 con l'acquisto dell'immobile sito in Spoltore (All. 47 – Contr Atto di compravendita), finanziato mediante mutuo ipotecario con per €85.000,00 (All. 10 –
Atto di mutuo). Quando la signora ha contratto il mutuo per l'acquisto della casa poteva Pt_1
5 confidare sul suo stipendio, in quanto assunta con contratto a tempo indeterminato, dalla Asl, con stipendio di €. 1.500,00 circa. Il mutuo è stato regolarmente onorato fino al 2016, anno in cui la ricorrente ha dovuto interrompere i pagamenti a causa delle difficoltà economiche sopravvenute.
Nel 2011, infatti, la sig.ra ha dovuto acquistare i due locali contigui perché, durante i lavori Pt_1 di ristrutturazione dell'immobile principale, gli operai hanno rinvenuto dietro una parete due vani appartenenti a terzi. Per evitare problemi strutturali e completare i lavori, la ricorrente è stata costretta a comprarli al prezzo di €11.000,00 (All. 48 – Atto di compravendita) e ad affrontare lavori di ristrutturazione, durante i quali emergono infiltrazioni che causano il crollo di un muro e danni alle abitazioni vicine. Seguono procedimenti civili e penali: ATP concluso con verbale di conciliazione (All. 49), atto di transazione con i vicini (All. 50) e procedimento penale concluso con assoluzione (All. 52). Per far fronte alle spese legali e ai lavori, la sig.ra ricorre a una Pt_1 cessione del quinto con Inpdap per €28.000,00 e successivamente a ulteriori finanziamenti, tra cui
AL nel 2014 (All. 54) e IT nel 2018 (All. 56). Nel frattempo, subisce pignoramenti
(All. 55; All. 58) e avvia giudizi di opposizione (All. 59) conclusi con transazione (All. 60). Dal
2012 la ricorrente, non potendo occupare l'immobile di proprietà, affronta più traslochi e spese di Contr locazione (All. 65). Nel 2020, avvia l'espropriazione dell'immobile, dichiarata estinta per infruttuosità (All. 8). Nello stesso periodo, la pandemia da ID aggrava la situazione: il figlio resta bloccato in Olanda e la ricorrente si indebita con parenti e amici (All. 64). Inoltre, subisce un sinistro stradale con danni alla vettura (All. 62; All. 63). Nel 2022, per avviare la causa
contro
CA
(All. 66), la sig.ra ottiene un finanziamento da AV (All. 67), in gran parte destinato a Pt_1
estinguere debiti pregressi. Nel 2023 contrae ulteriori piccoli finanziamenti (All. 68-71) e cede la
Cont propria auto al figlio, acquistandone un'altra (All. 12). Nel 2024 la causa contro si conclude con una transazione di €30.000 (All. 72), somma utilizzata per pagare legali e consulenti (All. 73) e per restituire prestiti a parenti e amici (All. 74; All. 75).
Dalla ricostruzione, ampiamente documentata, emerge che la situazione di sovraindebitamento della sig.ra non è imputabile a colpa grave - come sostenuto dai creditori Pt_1 [...]
e AVVERA S.P.A. -, bensì a una serie di fatti sopravvenuti e imprevedibili: CP_9
infiltrazioni e crolli strutturali, contenziosi giudiziari, pandemia da ID, eventi personali e familiari. Il ricorso al credito è stato determinato dalla necessità di far fronte a spese indispensabili
(legali, consulenti, lavori di ristrutturazione, canone di locazione, mantenimento dei figli etc) e non da scelte voluttuarie o imprudenti. Né l'acquisto di un televisore da € 510,00 (30 rate da 17 euro) e di un cellulare di €. 710,00 (33 rate da 18 euro) nel 2023 può ritenersi sufficiente ad integra colpa grave in quanto la colpa grave si configura quando il debitore contrae obbligazioni senza alcuna
6 prospettiva di adempimento per spese superflue o di lusso, non per beni di uso comune necessari alla vita quotidiana o lavorativa (il cellulare è necessario alla ricorrente per la reperibilità);
CONSIDERATO che la proposta, così come da ultimo rimodulata a seguito delle integrazioni, prevede:
- soddisfazione integrale dei crediti prededucibili;
- soddisfazione integrale dei creditori privilegiati con privilegio generale mobiliare (AD risorse, , Regione Abruzzo); Controparte_4 Controparte_8
- soddisfazione parziale dei chirografari mediante la falcidia e la ristrutturazione dei debiti degli stessi;
- soddisfazione del creditore ipotecario nella misura di € 34.000 o la diversa somma derivante
Cont dalla vendita dell'immobile concesso in garanzia con il mutuo stipulato dalla ra CP_10
CONSIDERATO che il piano proposto, avuto riguardo alla capacità reddituale della ricorrente ed alle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, propone di distribuire ai creditori, detratte le spese di procedura, il ricavato di quanto realizzato in 6 anni di durata della procedura attraverso:
1. la liquidazione della proprietà della quota di 1/1 del bene immobile sito nel Comune di Spoltore
e contraddistinto al Foglio n. 10 part. 192 sub 18, partendo dal prezzo base di euro 34.000. Il ricavato della vendita andrà a soddisfare il creditore ipotecario dedotte le spese di procedura;
la parte residua sarà degradata in chirografo (110.000-34.000)= € 76.000.
2. la liquidazione della proprietà di ½ di terreni agricoli nel Comune di Moscufo contraddistinti al
CT foglio 5 particelle 293-378-379 il cui valore complessivo stimato dall'Arch. è pari ad € Per_1
1.360,35 o la diversa somma che risulterà dalla vendita, andrà a soddisfare i creditori privilegiati dedotte le spese di procedura.
La liquidazione dei sopra detti beni immobili avverrà mediante procedura competitiva al fine di assicurare il miglior realizzo nell'interesse dei creditori.
3. la destinazione alla procedura della quota di reddito eccedente le spese di mantenimento, indicata in € 500 al mese per la durata di sei anni pari ad € 36.000 andrà a soddisfare i creditori privilegiati sino al soddisfo e, a seguire, i creditori chirografari parzialmente nella misura 7,72%;
OSSERVATO che la giurisprudenza di merito è costante nell'affermare che il debitore non è obbligato a inserire nel piano il trattamento di fine rapporto (TFR) qualora il rapporto di lavoro sia ancora in corso. Il TFR, pur essendo un credito certo e liquido, è infatti inesigibile fino alla cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, non costituisce una risorsa immediatamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori. In tal senso si è espresso il Tribunale di Napoli
Nord (13 marzo 2023), che ha escluso la possibilità di considerare il TFR parte del patrimonio
7 destinabile ai creditori se non già acquisito prima della presentazione del piano. Analogo orientamento è stato ribadito dal Tribunale di Udine (3 novembre 2023), secondo cui il piano del consumatore ha contenuto libero e non può imporre la cessione di somme future non esigibili. Ne consegue che non può pretendersi dal debitore né l'inserimento del TFR nel piano né la richiesta di anticipazione, trattandosi di scelte che rientrano nella sua autonomia negoziale e che la legge non impone come condizione per l'omologazione. Inoltre, nel caso in esame, non sussiste nemmeno il requisito anagrafico per ritenere che tale credito sarà a breve conseguito dalla ricorrente in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro per raggiuntivi limiti di età (la ricorrente ha infatti 55 anni).
Sicchè non si pone alcun problema relativo all'omessa considerazione del TFR ai fini della valutazione sulla completezza della domanda o sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (come noto, la giurisprudenza di merito (Trib. Rimini, 12.12.2023; Trib. Bologna,
20.06.2024) e la Corte Costituzionale (sent. n. 6/2024) hanno chiarito che nella liquidazione controllata l'apprensione dei beni futuri, quali le quote di stipendio, non può eccedere il termine di tre anni dall'apertura della procedura, in coerenza con l'art. 279 CCI che consente l'esdebitazione decorso tale periodo e con la Direttiva UE 2019/1023 che impone un limite temporale ragionevole per il “fresh start”);
- il piano proposto – alla luce dell'attestazione dell'Organismo di composizione della crisi - appare fattibile, avuto riguardo alla capacità reddituale della ricorrente, alla congruità delle somme destinate alla procedura e alla sostenibilità delle spese di mantenimento del nucleo familiare. In particolare, il reddito mensile di circa € 2.200 consente di destinare alla procedura € 500 mensili per sei anni, per un totale di € 36.000, lasciando alla ricorrente un importo residuo di € 1.700, sufficiente – pur con qualche sacrificio – a coprire il fabbisogno familiare stimato in € 1.800.
Inoltre, la liquidazione dei beni immobili (quota di 1/1 dell'immobile sito in Spoltore e quota di terreni agricoli in Moscufo) avverrà mediante procedura competitiva, idonea ad assicurare il miglior realizzo nell'interesse dei creditori. Il prezzo base di € 34.000 è già stato raggiunto in sede di esecuzione, quindi appare un valore realistico. Il ricavato della vendita, unitamente alle somme derivanti dal reddito eccedente, consentirà il soddisfo dei creditori privilegiati e, in via parziale, dei creditori chirografari nella misura stimata del 7,72%, in conformità ai principi di legge;
- la proposta rispetta altresì il principio della par condicio creditorum, in quanto prevede il soddisfo dei creditori secondo il grado di privilegio e la ripartizione proporzionale tra i creditori chirografari, senza discriminazioni;
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, poiché il ricavato dalla vendita dei beni immobili sarebbe sostanzialmente identico, essendo il prezzo base dell'immobile di
Spoltore già determinato in sede esecutiva in € 34.000 e la liquidazione prevista mediante procedura
8 competitiva. Tuttavia, nel piano proposto si prevede la destinazione alla procedura della quota di reddito eccedente le spese di mantenimento per sei anni (€ 500 mensili, pari a € 36.000 complessivi), mentre nella liquidazione controllata tale vincolo opererebbe solo per tre anni, con un apporto sensibilmente inferiore. Inoltre, in caso di liquidazione controllata, eventuali pignoramenti dello stipendio o cessioni del quinto o delegazioni di pagamento già in corso perderebbero efficacia per effetto del principio della par condicio creditorum, con conseguente ripartizione delle somme secondo le regole della procedura concorsuale. E' noto, infatti, che, a decorrere dalla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (artt. 270, co. 5 e 150 CCI), sicché ogni ulteriore statuizione in ordine alla sospensione delle esecuzioni individuali risulta superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege. Benché non vi sia un espresso richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale disposizione esprima un principio generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata, atteso che:
i) la preclusione delle azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella procedura è sancita dagli artt. 270, co. 5 e 150 CCI;
ii) l'art. 268, co. 4 CCI elenca analiticamente i beni esclusi dal perimetro della liquidazione;
iii) l'art. 270, co. 2, lett. d) CCI prescrive che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo ai fini della formazione dello stato passivo (art. 273 CCI); iv) la successiva lett. e) impone che la sentenza di apertura ordini al debitore, salvo l'eccezione ivi contemplata, la consegna o il rilascio dei beni costituenti il patrimonio di liquidazione (ivi compreso il denaro);
v) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione (ivi compreso il denaro); vi) solo il liquidatore, previa autorizzazione, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e al recupero dei crediti, nonché le azioni per far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori;
Da tale quadro normativo si desume che l'intero patrimonio del debitore (salve le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura concorsuale e universale di liquidazione, con conseguente spossessamento del debitore, e che, pertanto, devono reputarsi inefficaci i pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum. Conseguentemente, eventuali pignoramenti dello stipendio o cessioni del quinto già in corso perdono efficacia per effetto dell'apertura della procedura, dovendosi cessare—con la pronuncia della sentenza—l'operatività di ogni trattenuta sul trattamento retributivo: le somme eccedenti il fabbisogno familiare, ove dovute per legge,
9 confluiscono nel patrimonio di liquidazione e sono ripartite secondo le regole del concorso e il piano di riparto approvato, nel rispetto della par condicio creditorum.
Pertanto, il piano proposto garantisce un maggior soddisfo dei creditori e si presenta più vantaggioso rispetto alla liquidazione controllata in quanto nel piano si prevede la destinazione alla procedura della quota di reddito eccedente le spese di mantenimento per sei anni (€ 500 mensili, pari a € 36.000 complessivi), mentre nella liquidazione controllata tale vincolo opererebbe solo per tre anni, con un apporto sensibilmente inferiore.
RITENUTO, infine, che il piano proposto realizza la causa tipica prevista dalla legge, consistente nella regolazione della crisi da sovraindebitamento mediante il soddisfacimento effettivo, seppur parziale, dei creditori. Il Codice della crisi non prevede una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari, ma richiede che il piano assicuri la migliore soddisfazione possibile in rapporto alle risorse disponibili. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, ord. 26 settembre 2022, n. 28013 pronunciata in materia di piano del consumatore) ha escluso l'omologazione di un piano che offriva ai chirografari una percentuale del 3,82%, ritenuta insufficiente perché non idonea a realizzare la causa concreta della procedura, anche in considerazione della condizione personale del debitore (giovane professionista con possibilità di incrementare il reddito), mentre nel caso in esame la percentuale proposta è pari al 7,72%, più che doppia rispetto a quella ritenuta inidonea dalla Suprema Corte. La ricorrente ha già previsto la liquidazione dei beni disponibili e non si prospettano miglioramenti nella condizione economica, sicché la percentuale offerta rappresenta la migliore soddisfazione possibile in rapporto alle risorse effettive.
RITENUTO, dunque, che:
- il piano di ristrutturazione dei debiti proposto deve essere omologato;
- ai sensi dell'art. 71 CCII, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, il debitore dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'OCC vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario;
- terminata l'esecuzione del piano, l'OCC sentito il debitore, presenterà, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, CCII, e l'istanza di liquidazione del proprio compenso;
visto l'art. 70 D. Lgs. 14/2019, 1.
p.q.m.
1. OMOLOGA la proposta ed il piano presentati da , nata a [...] il Parte_1
03/08/1970 c.f.: ; C.F._2
10 2. DISPONE che la ricorrente effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
3. AVVERTE che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 70, comma 1 CCII;
4. AVVERTE che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70 CCII;
5. MANDA all'OCC di depositare, entro il 31/06 ed entro il 31/12 di ciascun anno, per iscritto un rapporto riepilogativo delle attività svolte e sullo stato dell'esecuzione del piano;
6. MANDA all'OCC di vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice ove necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto corrente dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già accantonate;
nonché segnalare tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;
7. MANDA all'OCC, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, di presentare al giudice, nel termine di trenta giorni, una relazione finale, specificando se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito;
8. AVVISA l'OCC che il giudice procederà alla liquidazione del suo compenso e ne autorizzarà il suo pagamento soltanto se il piano risulterà integralmente e correttamente eseguito, fatta salva la possibilità di liquidare acconti nei casi previsti dalla legge;
9. DISPONE che la presente sentenza sia trascritta, a cura dell'OCC, sui beni del ricorrente ove esistenti;
10. DISPONE che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e, previa eliminazione dei dati sensibili, pubblicata sul sito del Tribunale, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCII;
11. DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 70 comma 7 CCII;
12. MANDA la cancelleria per la comunicazione di competenza.
Pescara, 03/12/2025
Il Giudice delegato dott.ssa Federica Colantonio
11
TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara
SEZIONE CIVILE
Settore Procedure Concorsuali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Federica Colantonio, provvedendo sul ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato nell'interesse di
, nata a [...] il [...] c.f.: , residente in Parte_1 C.F._1
Spoltore alla via Giuseppangelo Fonzi n. 74, rappresentata e difesa dall'Avv. Giselda Canonico, con l'assistenza del Gestore della Crisi Avv. Monica Cerroni;
all'esito dell'udienza cartolare, senza comparizione delle parti e/o dei difensori e OCC, del giorno
27/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso ex art 66 CCII e ex art 67 CCII depositato in data 11/07/2025 con il quale
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giselda Canonico, ha chiesto l'omologa Parte_1
del piano di ristrutturazione;
LETTA la relazione particolareggiata ex art. 68, comma 2, CCII depositata dal Gestore della Crisi
Avv. Monica Cerroni;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
VISTI i chiarimenti e l'integrazione del piano e della relazione depositati il 23/07/2025;
RICHIAMATO, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII, il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII depositato in data
08/09/2025;
CONSIDERATO che l'OCC ha provveduto poi alla pubblicazione sul sito internet del Tribunale e alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, come da ricevuta di consegna delle PEC a tutti i creditori:
- 16/9/2025 ai creditori AD , Banca CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, Marte Spv, Regione Abruzzo, AV Spa;
[...]
1 - 16/9/2025 ai creditori e al suo avvocato;
CP_5 Controparte_6 CP_7
- 17/9/2025 ai creditori e Marte Spv. Controparte_8
RILEVATO che entro i termini assegnati hanno presentato osservazioni:
1) la quale si è opposta all'omologazione del piano di ristrutturazione Controparte_9
proposto dalla debitrice, evidenziando diverse criticità:
- Carente documentazione e superficialità della relazione del Gestore.
La banca contesta la completezza e l'attendibilità della relazione particolareggiata e del piano, rilevando che mancano prove concrete sulle cause del sovraindebitamento e sull'utilizzo dei finanziamenti. Secondo la debitrice non ha fornito riscontri documentali sufficienti CP_9
e ha continuato a ricorrere al credito anche per spese non essenziali, come l'acquisto di beni costosi nel 2023, quando la situazione debitoria era già grave.
- Colpa grave e assenza di eventi imprevedibili.
Viene richiamato il principio per cui il sovraindebitamento deve derivare da eventi imprevedibili.
Nel caso di la banca ritiene che l'indebitamento sia frutto di condotte gravemente colpose e Pt_1
di un ricorso reiterato al credito senza giustificazione, in violazione dei criteri di diligenza previsti dal Codice della crisi.
- Omissione del TFS (Trattamento di Fine Servizio).
La proposta non include il TFS maturato (oltre 24.000 euro), che rappresenta una risorsa certa e pignorabile. Tale omissione, oltre a incidere sulla convenienza del piano, costituisce violazione dell'obbligo di indicare tutte le entrate del debitore, rendendo la domanda incompleta e quindi inammissibile.
- Insussistenza dello stato di sovraindebitamento.
Dalla relazione emerge che la debitrice percepisce un reddito netto di circa 2.300 euro mensili e sostiene rate per circa 900 euro. Secondo la banca, ciò dimostra che la ricorrente potrebbe adempiere ai propri obblighi senza ricorrere alla procedura, il che fa venir meno il presupposto essenziale per l'omologa.
- Percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari irrisoria.
Il piano prevede una falcidia superiore al 92% dei crediti chirografari, con costi di procedura di circa 10.000 euro. Per ciò priva il piano della “minima effettività” richiesta dalla CP_9
legge, rendendolo privo di causa concreta.
- Maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria.
La banca sostiene che la liquidazione controllata del patrimonio sarebbe più vantaggiosa per i creditori, poiché consentirebbe di includere il TFS e non comporterebbe l'automatica esdebitazione del debitore, lasciando impregiudicata la possibilità di recupero integrale dei crediti.
2 2) rappresentato da la quale si è opposta all'omologazione Controparte_10 Controparte_11
del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da per le seguenti ragioni: Parte_1
- Ineguatezza della proposta a soddisfare le proprie ragioni.
Dopo l'avvio di una procedura esecutiva presso terzi, conclusasi con ordinanza di assegnazione delle somme, la debitrice ha presentato un piano che prevede la vendita dell'immobile di sua proprietà a Spoltore, con prezzo base di 34.000 euro. Il ricavato, dedotte le spese, andrebbe a soddisfare il creditore ipotecario, mentre la parte residua verrebbe degradata a chirografo, con una percentuale di soddisfacimento del 7,72% in sei anni, pari a circa 7.700 euro. Marte SPV evidenzia l'incertezza sull'effettiva vendita dell'immobile e sul prezzo di realizzo, sottolineando che la somma complessiva destinata ai creditori potrebbe risultare inferiore rispetto a quanto già ottenibile tramite l'esecuzione forzata in corso, ora sospesa per effetto dell'ammissione alla procedura di ristrutturazione. Per tali ragioni, il creditore dichiara di non esprimere parere favorevole all'omologa del piano, ritenendo la proposta non idonea a garantire un adeguato soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie.
3) AVVERA S.P.A., creditrice per un contratto di delegazione di pagamento pari a circa €33.088, la quale si è opposta all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Parte_1
per le seguenti ragioni:
[...]
- Mancanza del requisito della meritevolezza.
Secondo AV, la debitrice ha assunto obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ricorrendo in modo reiterato al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali. Tale condotta, priva di prudenza e cautela, integra un indebitamento colpevole che la normativa considera ostativo all'omologazione del piano.
- Violazione della par conditio creditorum.
La società evidenzia inoltre che la proposta viola la par condicio creditorum, poiché include tutti i debiti contratti senza garantire un trattamento equo.
- Maggiore convenienza dell'alternativa economica.
Dal punto di vista economico, il piano risulta fortemente sconveniente per AV: in caso di omologa, il creditore incasserebbe solo il 5,50% del proprio credito, mentre in assenza di omologazione, grazie alla delegazione di pagamento sullo stipendio, vi sarebbe la prospettiva di un recupero integrale, salvo cessazione del rapporto di lavoro. Alla luce di queste considerazioni,
AV chiede che la procedura venga dichiarata inammissibile o, in subordine, che il piano sia rimodulato in modo coerente con le censure sollevate.
CONSIDERATO che l'OCC, in data 16/11/2025, ha depositato la sua relazione dopo le osservazioni dei creditori, senza portare modifiche o integrazioni al piano e alla proposta;
3 RILEVATO che la debitrice, in data 26/11/2025, ha depositato una memoria contenente delle deduzioni in replica alle osservazioni pervenute alla proposta e al piano del consumatore e con note di trattazione scritta si è riportata alla propria memoria in replica alle osservazioni sollevate dai creditori, depositata il 26/11/2025, nonché al ricorso e relativa integrazione e a tutti gli altri atti del procedimento, insistendo nell'istanza di omologa del piano;
RITENUTO che la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testè richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
VISTO l'art. 70, comma 7, CCII – come modificato dal correttivo – il quale stabilisce che: «Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.».
Ne deriva che il giudice deve compiere un controllo di ammissibilità e fattibilità, risolvere le contestazioni e, in caso di opposizione per convenienza, effettuare una comparazione economica tra il soddisfacimento prospettato dal piano e quello derivante dalla liquidazione controllata. La giurisprudenza (Trib. Forlì, 10 maggio 2023; Trib. Torino, 21 settembre 2021) interpreta tale criterio come un test di non deteriorità: il piano è omologabile anche contro il dissenso se garantisce al creditore un risultato almeno pari a quello ottenibile in sede liquidatoria. La dottrina conferma che il “pregiudizio” non coincide con la mera insoddisfazione del creditore, ma con una riduzione sostanziale del valore economico rispetto all'alternativa legale;
RITENUTO che il piano è ammissibile in quanto:
4 - la debitrice risulta essere “consumatore”, secondo la definizione dell'art. 2, comma 1 lettera e)
CCII essendo “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”;
- non è soggetta o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII. In particolare, sussiste il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento - contestato dal creditore , da intendersi, ai sensi dell'art. 2 del C.C.I.I., come “lo stato Controparte_9
di crisi o di insolvenza del consumatore”, vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili o realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (c.d. stato di crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (c.d. stato di insolvenza). Nel caso in esame, infatti, la relazione del gestore della crisi, nell'esporre le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte, evidenzia che la ricorrente si trova in una situazione di “sovraindebitamento” atteso che, a fronte di una esposizione debitoria di circa €. 137.823,32 di cui €. 110.176,07 in via privilegiata ipotecaria, €.
27.647,25, in via privilegiata, €. 3.323,00 in via chirografaria, tenuto conto dei redditi mensili prodotti (il reddito familiare è di ca. € 2.200,00) e delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia (€ 1.800,00 circa), l'unica posta patrimoniale attiva rilevante è rappresentata da un bene immobile – posta attiva per definizione non prontamente liquidabile –, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
- la proposta è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed è accompagnata dalla relazione dell'OCC Avv. Monica Cerroni, completa dei contenuti di cui all'art. 68, co. 2,
CCII;
- nella relazione ex art. 68 CCII il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione (composta da ben162 allegati) depositata dal consumatore a corredo della proposta.
- l'indebitamento trae origine nel 2010 con l'acquisto dell'immobile sito in Spoltore (All. 47 – Contr Atto di compravendita), finanziato mediante mutuo ipotecario con per €85.000,00 (All. 10 –
Atto di mutuo). Quando la signora ha contratto il mutuo per l'acquisto della casa poteva Pt_1
5 confidare sul suo stipendio, in quanto assunta con contratto a tempo indeterminato, dalla Asl, con stipendio di €. 1.500,00 circa. Il mutuo è stato regolarmente onorato fino al 2016, anno in cui la ricorrente ha dovuto interrompere i pagamenti a causa delle difficoltà economiche sopravvenute.
Nel 2011, infatti, la sig.ra ha dovuto acquistare i due locali contigui perché, durante i lavori Pt_1 di ristrutturazione dell'immobile principale, gli operai hanno rinvenuto dietro una parete due vani appartenenti a terzi. Per evitare problemi strutturali e completare i lavori, la ricorrente è stata costretta a comprarli al prezzo di €11.000,00 (All. 48 – Atto di compravendita) e ad affrontare lavori di ristrutturazione, durante i quali emergono infiltrazioni che causano il crollo di un muro e danni alle abitazioni vicine. Seguono procedimenti civili e penali: ATP concluso con verbale di conciliazione (All. 49), atto di transazione con i vicini (All. 50) e procedimento penale concluso con assoluzione (All. 52). Per far fronte alle spese legali e ai lavori, la sig.ra ricorre a una Pt_1 cessione del quinto con Inpdap per €28.000,00 e successivamente a ulteriori finanziamenti, tra cui
AL nel 2014 (All. 54) e IT nel 2018 (All. 56). Nel frattempo, subisce pignoramenti
(All. 55; All. 58) e avvia giudizi di opposizione (All. 59) conclusi con transazione (All. 60). Dal
2012 la ricorrente, non potendo occupare l'immobile di proprietà, affronta più traslochi e spese di Contr locazione (All. 65). Nel 2020, avvia l'espropriazione dell'immobile, dichiarata estinta per infruttuosità (All. 8). Nello stesso periodo, la pandemia da ID aggrava la situazione: il figlio resta bloccato in Olanda e la ricorrente si indebita con parenti e amici (All. 64). Inoltre, subisce un sinistro stradale con danni alla vettura (All. 62; All. 63). Nel 2022, per avviare la causa
contro
CA
(All. 66), la sig.ra ottiene un finanziamento da AV (All. 67), in gran parte destinato a Pt_1
estinguere debiti pregressi. Nel 2023 contrae ulteriori piccoli finanziamenti (All. 68-71) e cede la
Cont propria auto al figlio, acquistandone un'altra (All. 12). Nel 2024 la causa contro si conclude con una transazione di €30.000 (All. 72), somma utilizzata per pagare legali e consulenti (All. 73) e per restituire prestiti a parenti e amici (All. 74; All. 75).
Dalla ricostruzione, ampiamente documentata, emerge che la situazione di sovraindebitamento della sig.ra non è imputabile a colpa grave - come sostenuto dai creditori Pt_1 [...]
e AVVERA S.P.A. -, bensì a una serie di fatti sopravvenuti e imprevedibili: CP_9
infiltrazioni e crolli strutturali, contenziosi giudiziari, pandemia da ID, eventi personali e familiari. Il ricorso al credito è stato determinato dalla necessità di far fronte a spese indispensabili
(legali, consulenti, lavori di ristrutturazione, canone di locazione, mantenimento dei figli etc) e non da scelte voluttuarie o imprudenti. Né l'acquisto di un televisore da € 510,00 (30 rate da 17 euro) e di un cellulare di €. 710,00 (33 rate da 18 euro) nel 2023 può ritenersi sufficiente ad integra colpa grave in quanto la colpa grave si configura quando il debitore contrae obbligazioni senza alcuna
6 prospettiva di adempimento per spese superflue o di lusso, non per beni di uso comune necessari alla vita quotidiana o lavorativa (il cellulare è necessario alla ricorrente per la reperibilità);
CONSIDERATO che la proposta, così come da ultimo rimodulata a seguito delle integrazioni, prevede:
- soddisfazione integrale dei crediti prededucibili;
- soddisfazione integrale dei creditori privilegiati con privilegio generale mobiliare (AD risorse, , Regione Abruzzo); Controparte_4 Controparte_8
- soddisfazione parziale dei chirografari mediante la falcidia e la ristrutturazione dei debiti degli stessi;
- soddisfazione del creditore ipotecario nella misura di € 34.000 o la diversa somma derivante
Cont dalla vendita dell'immobile concesso in garanzia con il mutuo stipulato dalla ra CP_10
CONSIDERATO che il piano proposto, avuto riguardo alla capacità reddituale della ricorrente ed alle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, propone di distribuire ai creditori, detratte le spese di procedura, il ricavato di quanto realizzato in 6 anni di durata della procedura attraverso:
1. la liquidazione della proprietà della quota di 1/1 del bene immobile sito nel Comune di Spoltore
e contraddistinto al Foglio n. 10 part. 192 sub 18, partendo dal prezzo base di euro 34.000. Il ricavato della vendita andrà a soddisfare il creditore ipotecario dedotte le spese di procedura;
la parte residua sarà degradata in chirografo (110.000-34.000)= € 76.000.
2. la liquidazione della proprietà di ½ di terreni agricoli nel Comune di Moscufo contraddistinti al
CT foglio 5 particelle 293-378-379 il cui valore complessivo stimato dall'Arch. è pari ad € Per_1
1.360,35 o la diversa somma che risulterà dalla vendita, andrà a soddisfare i creditori privilegiati dedotte le spese di procedura.
La liquidazione dei sopra detti beni immobili avverrà mediante procedura competitiva al fine di assicurare il miglior realizzo nell'interesse dei creditori.
3. la destinazione alla procedura della quota di reddito eccedente le spese di mantenimento, indicata in € 500 al mese per la durata di sei anni pari ad € 36.000 andrà a soddisfare i creditori privilegiati sino al soddisfo e, a seguire, i creditori chirografari parzialmente nella misura 7,72%;
OSSERVATO che la giurisprudenza di merito è costante nell'affermare che il debitore non è obbligato a inserire nel piano il trattamento di fine rapporto (TFR) qualora il rapporto di lavoro sia ancora in corso. Il TFR, pur essendo un credito certo e liquido, è infatti inesigibile fino alla cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, non costituisce una risorsa immediatamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori. In tal senso si è espresso il Tribunale di Napoli
Nord (13 marzo 2023), che ha escluso la possibilità di considerare il TFR parte del patrimonio
7 destinabile ai creditori se non già acquisito prima della presentazione del piano. Analogo orientamento è stato ribadito dal Tribunale di Udine (3 novembre 2023), secondo cui il piano del consumatore ha contenuto libero e non può imporre la cessione di somme future non esigibili. Ne consegue che non può pretendersi dal debitore né l'inserimento del TFR nel piano né la richiesta di anticipazione, trattandosi di scelte che rientrano nella sua autonomia negoziale e che la legge non impone come condizione per l'omologazione. Inoltre, nel caso in esame, non sussiste nemmeno il requisito anagrafico per ritenere che tale credito sarà a breve conseguito dalla ricorrente in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro per raggiuntivi limiti di età (la ricorrente ha infatti 55 anni).
Sicchè non si pone alcun problema relativo all'omessa considerazione del TFR ai fini della valutazione sulla completezza della domanda o sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (come noto, la giurisprudenza di merito (Trib. Rimini, 12.12.2023; Trib. Bologna,
20.06.2024) e la Corte Costituzionale (sent. n. 6/2024) hanno chiarito che nella liquidazione controllata l'apprensione dei beni futuri, quali le quote di stipendio, non può eccedere il termine di tre anni dall'apertura della procedura, in coerenza con l'art. 279 CCI che consente l'esdebitazione decorso tale periodo e con la Direttiva UE 2019/1023 che impone un limite temporale ragionevole per il “fresh start”);
- il piano proposto – alla luce dell'attestazione dell'Organismo di composizione della crisi - appare fattibile, avuto riguardo alla capacità reddituale della ricorrente, alla congruità delle somme destinate alla procedura e alla sostenibilità delle spese di mantenimento del nucleo familiare. In particolare, il reddito mensile di circa € 2.200 consente di destinare alla procedura € 500 mensili per sei anni, per un totale di € 36.000, lasciando alla ricorrente un importo residuo di € 1.700, sufficiente – pur con qualche sacrificio – a coprire il fabbisogno familiare stimato in € 1.800.
Inoltre, la liquidazione dei beni immobili (quota di 1/1 dell'immobile sito in Spoltore e quota di terreni agricoli in Moscufo) avverrà mediante procedura competitiva, idonea ad assicurare il miglior realizzo nell'interesse dei creditori. Il prezzo base di € 34.000 è già stato raggiunto in sede di esecuzione, quindi appare un valore realistico. Il ricavato della vendita, unitamente alle somme derivanti dal reddito eccedente, consentirà il soddisfo dei creditori privilegiati e, in via parziale, dei creditori chirografari nella misura stimata del 7,72%, in conformità ai principi di legge;
- la proposta rispetta altresì il principio della par condicio creditorum, in quanto prevede il soddisfo dei creditori secondo il grado di privilegio e la ripartizione proporzionale tra i creditori chirografari, senza discriminazioni;
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, poiché il ricavato dalla vendita dei beni immobili sarebbe sostanzialmente identico, essendo il prezzo base dell'immobile di
Spoltore già determinato in sede esecutiva in € 34.000 e la liquidazione prevista mediante procedura
8 competitiva. Tuttavia, nel piano proposto si prevede la destinazione alla procedura della quota di reddito eccedente le spese di mantenimento per sei anni (€ 500 mensili, pari a € 36.000 complessivi), mentre nella liquidazione controllata tale vincolo opererebbe solo per tre anni, con un apporto sensibilmente inferiore. Inoltre, in caso di liquidazione controllata, eventuali pignoramenti dello stipendio o cessioni del quinto o delegazioni di pagamento già in corso perderebbero efficacia per effetto del principio della par condicio creditorum, con conseguente ripartizione delle somme secondo le regole della procedura concorsuale. E' noto, infatti, che, a decorrere dalla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (artt. 270, co. 5 e 150 CCI), sicché ogni ulteriore statuizione in ordine alla sospensione delle esecuzioni individuali risulta superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege. Benché non vi sia un espresso richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale disposizione esprima un principio generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata, atteso che:
i) la preclusione delle azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella procedura è sancita dagli artt. 270, co. 5 e 150 CCI;
ii) l'art. 268, co. 4 CCI elenca analiticamente i beni esclusi dal perimetro della liquidazione;
iii) l'art. 270, co. 2, lett. d) CCI prescrive che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo ai fini della formazione dello stato passivo (art. 273 CCI); iv) la successiva lett. e) impone che la sentenza di apertura ordini al debitore, salvo l'eccezione ivi contemplata, la consegna o il rilascio dei beni costituenti il patrimonio di liquidazione (ivi compreso il denaro);
v) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione (ivi compreso il denaro); vi) solo il liquidatore, previa autorizzazione, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e al recupero dei crediti, nonché le azioni per far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori;
Da tale quadro normativo si desume che l'intero patrimonio del debitore (salve le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura concorsuale e universale di liquidazione, con conseguente spossessamento del debitore, e che, pertanto, devono reputarsi inefficaci i pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum. Conseguentemente, eventuali pignoramenti dello stipendio o cessioni del quinto già in corso perdono efficacia per effetto dell'apertura della procedura, dovendosi cessare—con la pronuncia della sentenza—l'operatività di ogni trattenuta sul trattamento retributivo: le somme eccedenti il fabbisogno familiare, ove dovute per legge,
9 confluiscono nel patrimonio di liquidazione e sono ripartite secondo le regole del concorso e il piano di riparto approvato, nel rispetto della par condicio creditorum.
Pertanto, il piano proposto garantisce un maggior soddisfo dei creditori e si presenta più vantaggioso rispetto alla liquidazione controllata in quanto nel piano si prevede la destinazione alla procedura della quota di reddito eccedente le spese di mantenimento per sei anni (€ 500 mensili, pari a € 36.000 complessivi), mentre nella liquidazione controllata tale vincolo opererebbe solo per tre anni, con un apporto sensibilmente inferiore.
RITENUTO, infine, che il piano proposto realizza la causa tipica prevista dalla legge, consistente nella regolazione della crisi da sovraindebitamento mediante il soddisfacimento effettivo, seppur parziale, dei creditori. Il Codice della crisi non prevede una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari, ma richiede che il piano assicuri la migliore soddisfazione possibile in rapporto alle risorse disponibili. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, ord. 26 settembre 2022, n. 28013 pronunciata in materia di piano del consumatore) ha escluso l'omologazione di un piano che offriva ai chirografari una percentuale del 3,82%, ritenuta insufficiente perché non idonea a realizzare la causa concreta della procedura, anche in considerazione della condizione personale del debitore (giovane professionista con possibilità di incrementare il reddito), mentre nel caso in esame la percentuale proposta è pari al 7,72%, più che doppia rispetto a quella ritenuta inidonea dalla Suprema Corte. La ricorrente ha già previsto la liquidazione dei beni disponibili e non si prospettano miglioramenti nella condizione economica, sicché la percentuale offerta rappresenta la migliore soddisfazione possibile in rapporto alle risorse effettive.
RITENUTO, dunque, che:
- il piano di ristrutturazione dei debiti proposto deve essere omologato;
- ai sensi dell'art. 71 CCII, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, il debitore dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'OCC vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario;
- terminata l'esecuzione del piano, l'OCC sentito il debitore, presenterà, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, CCII, e l'istanza di liquidazione del proprio compenso;
visto l'art. 70 D. Lgs. 14/2019, 1.
p.q.m.
1. OMOLOGA la proposta ed il piano presentati da , nata a [...] il Parte_1
03/08/1970 c.f.: ; C.F._2
10 2. DISPONE che la ricorrente effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
3. AVVERTE che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 70, comma 1 CCII;
4. AVVERTE che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70 CCII;
5. MANDA all'OCC di depositare, entro il 31/06 ed entro il 31/12 di ciascun anno, per iscritto un rapporto riepilogativo delle attività svolte e sullo stato dell'esecuzione del piano;
6. MANDA all'OCC di vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice ove necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto corrente dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già accantonate;
nonché segnalare tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;
7. MANDA all'OCC, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, di presentare al giudice, nel termine di trenta giorni, una relazione finale, specificando se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito;
8. AVVISA l'OCC che il giudice procederà alla liquidazione del suo compenso e ne autorizzarà il suo pagamento soltanto se il piano risulterà integralmente e correttamente eseguito, fatta salva la possibilità di liquidare acconti nei casi previsti dalla legge;
9. DISPONE che la presente sentenza sia trascritta, a cura dell'OCC, sui beni del ricorrente ove esistenti;
10. DISPONE che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e, previa eliminazione dei dati sensibili, pubblicata sul sito del Tribunale, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCII;
11. DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 70 comma 7 CCII;
12. MANDA la cancelleria per la comunicazione di competenza.
Pescara, 03/12/2025
Il Giudice delegato dott.ssa Federica Colantonio
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