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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: LAINO AURELIO, Presidente
RA SA, LA
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 220/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia - Piazza Europa 11 19100 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TL7CRT2000062024 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 impugna l'atto di recupero n. TL7CRT200006 2024, con il quale si richiede il pagamento della complessiva somma di euro 8.793,20, di cui euro 5.754,00 per imposta, euro 1.726,20 per sanzione ed euro 1.313,00 per interessi, in quanto si recupera il credito Irpef indicato nella dichiarazione dei redditi presentata il 31/10/2018 per l'anno di imposta 2017, perché il visto di conformità risulterebbe apposto da un professionista non abilitato.
La ricorrente deduce motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'atto di recupero impugnato si basa unicamente sull'irregolarità del visto di conformità apposto alla dichiarazione della contribuente per l'anno 2017, rilasciato da professionista non abilitato. L'Ufficio non contesta in alcun modo l'esistenza, la spettanza e la correttezza del credito IRPEF compensato, né deduce alcun elemento idoneo a mettere in discussione il dato sostanziale. Tale impostazione riduce l'intera pretesa fiscale a un vizio formale del visto.
La giurisprudenza di legittimità ha qualificato espressamente questa fattispecie come violazione meramente formale quando, come nel caso in esame, non viene arrecato alcun pregiudizio all'attività di controllo né si incide sulla determinazione dell'imposta. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che la mancata o irregolare apposizione del visto non legittima il recupero del credito né l'irrogazione della sanzione quando il credito è effettivo e non contestato (v. Cass. n. 25736/2022 e n. 5289/2020).
In altri termini, l'atto di recupero non può prescindere da un accertamento sostanziale dell'Ufficio in ordine alla effettiva insussistenza del credito oggetto di compensazione, non potendo automaticamente derivare da una mera violazione formale come quella in esame.
L'atto di recupero deve quindi essere annullato.
Sussistono, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese, avuto riguardo alle problematiche interpretative che la questione di diritto comporta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: LAINO AURELIO, Presidente
RA SA, LA
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 220/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia - Piazza Europa 11 19100 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TL7CRT2000062024 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 impugna l'atto di recupero n. TL7CRT200006 2024, con il quale si richiede il pagamento della complessiva somma di euro 8.793,20, di cui euro 5.754,00 per imposta, euro 1.726,20 per sanzione ed euro 1.313,00 per interessi, in quanto si recupera il credito Irpef indicato nella dichiarazione dei redditi presentata il 31/10/2018 per l'anno di imposta 2017, perché il visto di conformità risulterebbe apposto da un professionista non abilitato.
La ricorrente deduce motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'atto di recupero impugnato si basa unicamente sull'irregolarità del visto di conformità apposto alla dichiarazione della contribuente per l'anno 2017, rilasciato da professionista non abilitato. L'Ufficio non contesta in alcun modo l'esistenza, la spettanza e la correttezza del credito IRPEF compensato, né deduce alcun elemento idoneo a mettere in discussione il dato sostanziale. Tale impostazione riduce l'intera pretesa fiscale a un vizio formale del visto.
La giurisprudenza di legittimità ha qualificato espressamente questa fattispecie come violazione meramente formale quando, come nel caso in esame, non viene arrecato alcun pregiudizio all'attività di controllo né si incide sulla determinazione dell'imposta. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che la mancata o irregolare apposizione del visto non legittima il recupero del credito né l'irrogazione della sanzione quando il credito è effettivo e non contestato (v. Cass. n. 25736/2022 e n. 5289/2020).
In altri termini, l'atto di recupero non può prescindere da un accertamento sostanziale dell'Ufficio in ordine alla effettiva insussistenza del credito oggetto di compensazione, non potendo automaticamente derivare da una mera violazione formale come quella in esame.
L'atto di recupero deve quindi essere annullato.
Sussistono, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese, avuto riguardo alle problematiche interpretative che la questione di diritto comporta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.