Articolo 86 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 85Articolo 87
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
30 dicembre 2022
Art. 86
(Vendita o distruzione delle cose confiscate)
1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui e' stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. ((Il compimento delle operazioni di vendita puo' essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalita' ivi previste, in quanto compatibili.)) ((1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalita' previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilita' per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente.))
2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non e' opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice puo' disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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