Art. 20.
Il conto consuntivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' deliberato entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Il conto consuntivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' deliberato entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.