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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
OL GI FR, Relatore
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 503/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Roseto Capo Spulico - Ufficio Tributi 87070 Roseto Capo Spulico CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 CONTR IT NA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 OS PATRIM PF
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 ILOR
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate, della Regione Calabria e del Comune di Roseto Capo Spulico, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione n. 0342023900913740000 notificata in data 29.6.2023, nella parte in cui si chiede il pagamento delle somme oggetto delle seguenti cartelle:
1) cartella di pagamento n. 03420010060403059000 (IRPEF anno 1993, ILOR anno 1993, Contributo
Sanitario Nazionale anno 1993, Imposta patrimonio persone fisiche anno 1993) dell'importo complessivo di
€ 12.662,21;
2) cartella di pagamento n. 03420110044755728000 (Tassa Automobilistica anni 2005 e 2006) dell'importo complessivo di € 948,22;
3) cartella di pagamento n. 03420120006422121000 (IRPEF anno 2008) dell'importo complessivo di
€ 2.745,18; 4) cartella di pagamento n. 03420140029997377000 (Tassa Automobilistica anni 2009 e 2010) dell'importo complessivo di € 2.030,09;
5) cartella di pagamento n. 03420160013838488000 (Imposta comunale sugli immobili anni 2006 e 2007) dell'importo di € 1.577,82;
6) cartella di pagamento n. 03420160023196215000 (Tassa Automobilistica anni 2011 e 2012) dell'importo complessivo di € 1.872,28;
7) cartella di pagamento n. 03420170014279013000 (limitatamente all'Imposta comunale sugli immobili anni 2008, 2009 e 2010) dell'importo di € 2.056,39;
8) cartella di pagamento n. 03420170018459662000 (limitatamente alla Tassa smaltimento rifiuti anni 2012
e 2013) dell'importo complessivo di € 1.361,54.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che le suddette cartelle non sarebbero state notificate;
che le pretese creditorie in contestazione sarebbero ormai prescritte;
che la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento n. 03420010060403059000 (n. 1 del suindicato elenco) e n. 03420140029997377000 (n. 4 del suindicato elenco) sarebbe stata accertata già con le sentenze di questa Corte n. 374/2018 del
12.01.2018, n. 2234/2020 del 25.02.2020 e n. 2345/2022 del 9.5.2022.
In data 31.1.2024 l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 9.2.2024 la Regione Calabria si è costituita in giudizio producendo documentazione comprovante l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento relativi alle tasse automobilistiche sottostanti all'atto impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 18.3.2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio producendo documentazione relativa alla notifica degli atti prodromici e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 19.12.2025 il ricorrente ha depositato memorie illustrative evidenziando che questa Corte, con la sentenza n. 7238/2024 dell'8.10.2024, avrebbe dichiarato l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie dedotte nelle cartelle di pagamento n. 03420010060403059000 (contrassegnata in ricorso con il n. 1), n.
03420110044755728000 (contrassegnata in ricorso con il n. 2), n. 03420120006422121000 (contrassegnata in ricorso con il n. 3), n. 03420160013838488000 (contrassegnata in ricorso con il n. 5), n.
03420160023196215000 (contrassegnata in ricorso con il n. 6), n. 03420170014279013000 (contrassegnata in ricorso con il n. 7) e n. 03420170018459662000 (contrassegnata in ricorso con il n. 8).
All'udienza del 9.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per come emerge dalla documentazione versata in atti, questa Corte di Giustizia, con le sentenze n. 374/2018 del 12.01.2018, n. 2234/2020 del 25.02.2020 e n. 7238/2024 dell'8.10.2024, ha accertato l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie dedotte nelle cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione impugnata, procedendo conseguentemente all'annullamento di queste ultime.
Essendo venuto meno il presupposto provvedimentale dell'intimazione impugnata, essa è ormai divenuta illegittima. Il ricorso va quindi accolto e rimangono assorbite le ulteriori doglianze mosse dal contribuente.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese nei confronti della sola Agenzia delle Entrate - Riscossione in quanto il termine di prescrizione delle pretese creditorie in contestazione è maturato nella fase della riscossione degli stessi e, quindi, in un momento procedimentale di pertinenza dell'ente della riscossione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 0342023900913740000 oggetto di impugnazione.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento della somma di euro 800,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
OL GI FR, Relatore
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 503/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Roseto Capo Spulico - Ufficio Tributi 87070 Roseto Capo Spulico CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 CONTR IT NA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 OS PATRIM PF
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 ILOR
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003913740000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate, della Regione Calabria e del Comune di Roseto Capo Spulico, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione n. 0342023900913740000 notificata in data 29.6.2023, nella parte in cui si chiede il pagamento delle somme oggetto delle seguenti cartelle:
1) cartella di pagamento n. 03420010060403059000 (IRPEF anno 1993, ILOR anno 1993, Contributo
Sanitario Nazionale anno 1993, Imposta patrimonio persone fisiche anno 1993) dell'importo complessivo di
€ 12.662,21;
2) cartella di pagamento n. 03420110044755728000 (Tassa Automobilistica anni 2005 e 2006) dell'importo complessivo di € 948,22;
3) cartella di pagamento n. 03420120006422121000 (IRPEF anno 2008) dell'importo complessivo di
€ 2.745,18; 4) cartella di pagamento n. 03420140029997377000 (Tassa Automobilistica anni 2009 e 2010) dell'importo complessivo di € 2.030,09;
5) cartella di pagamento n. 03420160013838488000 (Imposta comunale sugli immobili anni 2006 e 2007) dell'importo di € 1.577,82;
6) cartella di pagamento n. 03420160023196215000 (Tassa Automobilistica anni 2011 e 2012) dell'importo complessivo di € 1.872,28;
7) cartella di pagamento n. 03420170014279013000 (limitatamente all'Imposta comunale sugli immobili anni 2008, 2009 e 2010) dell'importo di € 2.056,39;
8) cartella di pagamento n. 03420170018459662000 (limitatamente alla Tassa smaltimento rifiuti anni 2012
e 2013) dell'importo complessivo di € 1.361,54.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che le suddette cartelle non sarebbero state notificate;
che le pretese creditorie in contestazione sarebbero ormai prescritte;
che la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento n. 03420010060403059000 (n. 1 del suindicato elenco) e n. 03420140029997377000 (n. 4 del suindicato elenco) sarebbe stata accertata già con le sentenze di questa Corte n. 374/2018 del
12.01.2018, n. 2234/2020 del 25.02.2020 e n. 2345/2022 del 9.5.2022.
In data 31.1.2024 l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 9.2.2024 la Regione Calabria si è costituita in giudizio producendo documentazione comprovante l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento relativi alle tasse automobilistiche sottostanti all'atto impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 18.3.2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio producendo documentazione relativa alla notifica degli atti prodromici e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 19.12.2025 il ricorrente ha depositato memorie illustrative evidenziando che questa Corte, con la sentenza n. 7238/2024 dell'8.10.2024, avrebbe dichiarato l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie dedotte nelle cartelle di pagamento n. 03420010060403059000 (contrassegnata in ricorso con il n. 1), n.
03420110044755728000 (contrassegnata in ricorso con il n. 2), n. 03420120006422121000 (contrassegnata in ricorso con il n. 3), n. 03420160013838488000 (contrassegnata in ricorso con il n. 5), n.
03420160023196215000 (contrassegnata in ricorso con il n. 6), n. 03420170014279013000 (contrassegnata in ricorso con il n. 7) e n. 03420170018459662000 (contrassegnata in ricorso con il n. 8).
All'udienza del 9.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per come emerge dalla documentazione versata in atti, questa Corte di Giustizia, con le sentenze n. 374/2018 del 12.01.2018, n. 2234/2020 del 25.02.2020 e n. 7238/2024 dell'8.10.2024, ha accertato l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie dedotte nelle cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione impugnata, procedendo conseguentemente all'annullamento di queste ultime.
Essendo venuto meno il presupposto provvedimentale dell'intimazione impugnata, essa è ormai divenuta illegittima. Il ricorso va quindi accolto e rimangono assorbite le ulteriori doglianze mosse dal contribuente.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese nei confronti della sola Agenzia delle Entrate - Riscossione in quanto il termine di prescrizione delle pretese creditorie in contestazione è maturato nella fase della riscossione degli stessi e, quindi, in un momento procedimentale di pertinenza dell'ente della riscossione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 0342023900913740000 oggetto di impugnazione.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento della somma di euro 800,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente.