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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/08/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 6589/2019 promosso da:
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f.: Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti UC Burighel e Francesco Burighel, giusta mandato allegato telematicamente alla Comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 16/10/2024, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo a Treviso, in Viale Trento e Trieste, 10/C;
- attori -
Riunito al procedimento R.G. n. 6653/2020 promosso da
(c.f.: ), Parte_4 CodiceFiscale_4
rappresentata e difesa dall'avv. Piergiorgio Oss, giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso a Treviso, in Viale G. Verdi n. 23/E;
-attrice- contro
(c.f.: ), CP_1 CodiceFiscale_5
- convenuto -contumace
e anche contro (c.f. e p.iva: ) Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante e procuratore pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Arena, giusta mandato allegato in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Padova, Via F.
Busonera n. 3;
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice e Parte_1 Pt_2 Parte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis,
NEL MERITO:
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità del SI. nella causazione del sinistro per cui è causa, nonché del decesso CP_3
della SI.ra e per l'effetto condannare il SI. in solido con la Compagnia Persona_1 CP_3 Controparte_2
plc rappresentanza generale per l'Italia in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. , assicuratrice P.IVA_1
del veicolo Suzuki Ignis tg. DV633KW in forza di polizza n. 100029286578, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, specificamente indicati nell'atto di citazione datato 05.09.2019 – prima udienza fissata
al 19.12.2019, integralmente richiamate e fatte proprie nell'atto di costituzione di nuovo difensore depositato dagli scriventi avv.ti UC Burighel del Foro di Vicenza e Francesco Burighel del Foro di Treviso in data 16.10.2024 - subiti dai SI.ri
e come risulteranno all'esito dell'istruttoria, già detratti gli acconti Parte_5 Parte_1 Parte_2
percepiti, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del sinistro al saldo.
In ogni caso, condannare al rimborso delle spese funerarie per complessivi € 7.453,22, delle spese stragiudiziali per €
4.377,36 per l'attività dell'avv. Impelluso, oltre a € 1.090,00 per la gestione del sinistro da parte di sostenute dalla CP_4
SI.ra a favore della stessa;
condannare al rimborso delle spese stragiudiziali per € 1.260,00 per la Parte_1
gestione del sinistro da parte di sostenute dal SI. a favore dello stesso;
e condannare altresì al rimborso CP_4 Parte_2
delle spese stragiudiziali per € 6.400,00 per la gestione del sinistro da parte di sostenute dalla SI.ra CP_4 Parte_5 a favore della stessa.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari”.
“IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni su tutti i capitoli sotto riportati, e alla prova per interrogatorio formale del SI. sui capitoli sotto riportati ai nn. da 9 a 22 e da 35 a 41, anteposta la formula "vero che", con CP_3
l'esclusione delle parti che possano comportare valutazioni e giudizi e con l'ausilio dei documenti attorei già depositati, laddove richiamati nei singoli capitoli.
Si chiede, in ogni caso, di essere ammessi alla prova contraria, su tutte le istanze di prova avversarie eventualmente ammesse.
Capitoli:
1. All'epoca del sinistro e nel periodo precedente la SInora dimorava presso l'abitazione in via Castagnole n. 14 a Pt_5
Treviso, con i figli e poiché lo stabile è costituito da due unità abitative disposte su tre piani;
Parte_1 Pt_2
2. La presenza di in casa della mamma era costante e giornaliera;
Per_1
3. assisteva sua mamma dal punto di vista anche sanitario per la patologia diabetica di cui soffre, verificando Per_1
giornalmente se rispettava la terapia, facendole lei stessa le iniezioni e somministrandole i farmaci salvavita prescritti;
4. controllava che sua mamma quotidianamente registrasse i valori di glicemia sul proprio diario clinico, o in Per_1
mancanza provvedeva lei direttamente;
5. si premurava di fissare gli appuntamenti e di accompagnarla alle visite mediche con la propria auto;
Per_1
6. passava a casa della mamma prima o dopo il suo turno in ospedale tutti i giorni;
Per_1
7. aiutava quotidianamente la madre nei lavori di casa come curare l'orto e il giardino, accudire gli animali di casa, Per_1
preparare e portare i pasti e nelle occasioni festive anche i dolci;
8. trascorreva molto tempo con la propria famiglia d'origine: insieme alla madre e ai fratelli e Per_1 Pt_2 Parte_1
venivano organizzati pranzi e cene con cadenza settimanale e sempre si trascorrevano insieme le ricorrenze;
Per_ 9. portava con sé dalla nonna la figlia per pranzare e/o cenare tutti insieme o anche solo per farle Per_1 Pt_5
visita e trascorrere del tempo insieme (cfr. doc. 17);
Per_ 10. , nel periodo precedente al sinistro, quando aveva i turni di lavoro pomeridiani, lasciava la figlia almeno Per_1
tre pomeriggi a settimana a casa della nonna Pt_5 Per_ 11. Nei giorni successivi al sinistro di cui è causa, quando venne ricoverata a seguito della rottura del bacino e della gamba nel reparto di Pediatria dell'Ospedale di Treviso, la nonna è stata costantemente presente nella stanza della nipote, turnandosi con i figli e che assistevano anche la sorella;
Parte_1 Pt_2 Per_1
Per_ 12. Dopo la dimissione di (avvenuta il 22/06/2016), la SI.ra l'ha accolta presso la propria casa e accudita Pt_5
in particolare per le operazioni di igiene quotidiana e medicazione;
Per_ 13. è rimasta giorno e notte presso la nonna per più di un anno, sino al settembre 2017, fino alla ripresa del nuovo anno scolastico;
Per_ 14. Dopo le dimissioni ospedaliere quando era ancora allettata, la nonna si è occupata di lei costantemente mentre il SI. veniva a far visita alla figlia qualche ora dopo il lavoro, per poi rientrare a dormire a casa propria;
CP_3
Per_ 15. Successivamente alla sua ripresa, ha continuato a dimorare stabilmente presso la casa della nonna, con la costante presenza e il supporto morale e materiale degli zii e Pt_2 Parte_1
Per_ 16. Nel periodo in cui dimorava dalla nonna, a seguito delle dimissioni, pranzava e cenava in compagnia della nonna
e degli zii e Parte_1 Pt_2
Per_ 17. , dopo l'anno trascorso dalla nonna, gradualmente è tornata a vivere con il padre;
Per_ 18. Successivamente al trasferimento definitivo di a casa del padre, il SI. ha continuato ad accompagnare CP_3
Per_
a casa della nonna per diversi mesi;
(Con la precisazione che il capitolo 18 non costituisce ammissione di fatti sfavorevoli agli attori, ma è formulato in modo da evitare l'inammissibilità per capitolo negativo);
Per_ 19. Successivamente al trasferimento definitivo di a casa del padre, la nonna si recava a far visita a casa della nipote anche accompagnata da e Parte_1 Pt_2
20. A oggi, le frequentazioni tra nonna e nipote avvengono con cadenza bisettimanale;
21. La SInora chiede di vedere la nipote più frequentemente;
Pt_5
Per_ 22. attualmente si ferma a dormire dalla nonna 1/2 volte l'anno;
23. La SI.ra prima del decesso della figlia aveva quale unica patologia il diabete;
Parte_5
24. Durante le frequenti visite diabetologiche effettuate prima del decesso della figlia , la SI.ra presentava la Per_1 Pt_5
pressione e, in generale, i valori del sistema cardio-circolatorio nella norma rispetto all'età;
25. Successivamente al sinistro, la SI.ra ha subito due episodi acuti di scompensi cardiaci preceduti da svenimenti Pt_5 (14/02/2017 e 28/02/2017) e ha subito un intervento per l'applicazione di un pacemaker in data 06/03/2017 e prescrizione di farmaci a vita (cfr. doc. 18);
26. Successivamente al sinistro, la SI.ra ha sofferto di dermatite attorno a labbra, braccia, mani e avambracci, Pt_5
diagnosticata in data 24/04/2018 (cfr. doc. 18);
27. Prima del sinistro, frequentava la sorella giornalmente e si sentivano telefonicamente più volte al Per_1 Parte_1
giorno;
28. Prima del sinistro, e con cadenza settimanale uscivano insieme;
Parte_1 Per_1
29. Prima del sinistro, e trascorrevano le domeniche e tutte le festività insieme con le rispettive famiglie Parte_1 Per_1
(cfr. doc. 17);
30. Prima del sinistro, trascorreva la maggior parte delle sue ferie vacanze con sua mamma e la sua famiglia di Per_1
origine;
31. Prima del sinistro, e e partecipavano insieme alle rispettive famiglie a feste, sagre, gite (cfr. doc. Per_1 Parte_1 Pt_2
17);
32. Prima del sinistro, aiutava a risolvere problemi legati alla salute sua e dei suoi famigliari, in Per_1 Parte_1
Per particolare del nipotino;
33. costituiva per la sorella la sua principale confidente per ogni aspetto della sua vita personale e Per_1 Parte_1
familiare;
34. A seguito del decesso di , ha cominciato ad assumere sedativi per gli stati d'ansia; Per_1 Parte_1
Per_ 35. Nel periodo successivo all'incidente, era rimasta a casa dagli zii (e dalla nonna , per circa un anno;
Pt_5
36. e successivamente al sinistro, per oltre un anno, sono stati costantemente vicini alla nipote Parte_1 Parte_2
Per_
con la quale trascorrevano molte ore durante il giorno, e a volte l'intera giornata, chiedendo lunghi periodi di ferie e/o aspettativa dal lavoro;
Per_ 37. Dopo le dimissioni dall'ospedale, ha goduto della presenza giornaliera degli zii e e della nonna Parte_1 Pt_2
a pranzo e a cena per oltre un anno;
Per_ Per_ 38. Durante il periodo in cui ha abitato presso la nonna, quest'ultima e la zia aiutavano nei Parte_1
compiti e in ogni altra attività scolastica, sostenendo anche le spese per materiale e/o libri;
Per_ 39. ha trascorso le proprie vacanze estive nel 2017 e 2018 con la zia e la famiglia di quest'ultima, Parte_1
Per condividendo con il cuginetto momenti di gioco e svago;
Per_ 40. Successivamente al trasferimento di presso la casa paterna, la frequentazione tra gli attori e la nipote è diminuita;
41. Attualmente e incontrano la nipote un paio di volte al mese per poche ore;
Parte_1 Pt_2
42. Prima dell'incidente, il SInor si recava spesso a casa di;
Parte_2 Per_1
43. Prima dell'incidente, viveva con la madre e incontrava quotidianamente;
Pt_2 Per_1
44. e la mamma erano soliti attendere ogni giorno l'arrivo di a casa della madre per poter relazionarsi Pt_2 Pt_5 Per_1
con la sorella e scambiasi conSIli;
45. era solita chiamare il fratello per farsi aiutare nelle faccende domestiche quali riparazioni casalinghe, lavori Per_1
nell'orto e accudimento degli animali da cortile;
46. I SInori e solevano organizzare ritrovi in famiglia (cfr. doc. 17 cit.). Pt_5 Parte_1 Pt_2
47. Durante il periodo di ricovero (durato 13 giorni) della sorella presso il nosocomio di Treviso i SInori e Per_1 Pt_2
assistevano quotidianamente la propria sorella;
Parte_1
48. Durante il periodo successivo all'incidente, per tutta la convalescenza della nipote e fino a quando lei è rimasta nella
Per_ casa dei SI.ri il SInor si è preso cura di;
Pt_2 Pt_2
Per_ 49. Nel periodo in cui dimorava dalla nonna, a seguito delle dimissioni dall'ospedale, il SI. si è Parte_2
occupato di accompagnare la nipote a scuola e di riaccompagnarla a casa all'uscita;
50. L'attore in quel periodo, aveva organizzato i propri impegni lavorativi (esercente in proprio attività nel settore combustibili) in maniera da poter essere a disposizione della nipote.”
“Si indicano sin d'ora, quali persone informate sulle circostanze dedotte in atto di citazione, il SI. residente in [...]; il SI. residente in [...]
Paese (TV); la SI.ra , residente in [...] Persona_4
Firenze 14; i SI.ri e , residenti in [...]; i SIg.ri e Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
residenti a [...]sul Piave (TV); la SI.ra residente a [...]; le colleghe del Reparto Ortopedia Testimone_4
dell'ospedale di Treviso nel periodo 2006/2007; la SI.ra , residente a [...]; la SI.ra Testimone_5 [...]
, residente a [...]; la SI.ra , residente a [...]; i SIg.ri e residenti Tes_6 Testimone_7 Pt_10 Parte_11 a Treviso;
il SI. residente a [...]; la SI.ra residente a [...]; le SIg.re e Testimone_8 Testimone_9 Per_5
residenti a [...]; le SIg.re e di AS (TV); con riserva di altri indicarne”. Persona_6 Per_7 Testimone_10
Per parte attrice , Parte_4
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro avvenuto in data 12.06.2016, CP_3
a causa del quale perse la vita , accertato e dichiarato altresì che, a seguito del decesso di , Persona_1 Persona_1
la sorella ha subito un danno da perdita parentale, per l'effetto, condannare in solido con la Parte_4 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_5
dall'odierna attrice, quantificati in € 130.000,00, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino all'integrale soddisfo e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Per parte convenuta , Controparte_6
Il procuratore di , precisa le conclusioni come nelle rispettive comparse di costituzione e Controparte_6
risposta, e quindi:
- quanto al procedimento n. 6589/2019 R.G. promosso da – Parte_1 Parte_2
– Parte_3
CONCLUSIONI
NEL MERITO previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere ed, in particolare, accertato il concorso di colpa della vittima Per_1
nel determinismo dell'evento morte ex art. 1227 cod. civ.; datosi atto – quindi - della corresponsione e dell'offerta
[...]
reale da parte di in favore degli odierni attori della somma complessiva di € 80.000,00 debitamente Controparte_6
rivalutata alla data odierna, rigettarsi ogni altra, ulteriore e diversa pretesa siccome formulata nel presente giudizio in quanto infondata e, comunque, non provata. Spese e compensi professionali interamente rifusi.
- quanto al procedimento n. 6653/2020 R.G. promosso da Parte_4
CONCLUSIONI
NEL MERITO previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere ed, in particolare, accertato il concorso di colpa della vittima Per_1
nel determinismo dell'evento morte ex art. 1227 cod. civ.; datosi atto – quindi - della corresponsione e dell'offerta
[...]
reale da parte di in favore dell'odierna attrice delle somme indicate in narrativa della comparsa di Controparte_6
risposta e debitamente rivalutate alla data odierna, rigettarsi ogni altra, ulteriore e diversa pretesa siccome formulata nel presente giudizio in quanto infondata e, comunque, non provata. Spese e compensi professionali interamente rifusi
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, i SInori e Parte_3 Parte_1 [...]
convenivano in giudizio il SI. e la compagnia assicuratrice , Pt_2 CP_1 Controparte_7
chiedendo l'accertamento della responsabilità di nella causazione del sinistro avvenuto in CP_1
data 12/06/2016, intorno alle ore 15:00, nel territorio del Comune di Signoressa di Trevignano (TV), al
KM 10+600, in conseguenza del quale aveva tragicamente perso la vita la moglie - figlia Persona_1
di sorella di e – chiedendo altresì la condanna dei convenuti in Parte_3 Parte_1 Parte_2
solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa della prematura morte di
. Riferivano gli attori che il 12/06/2016 il conduceva il veicolo Suzuki Ignis Persona_1 CP_1
Per_ tg. DV622KW, di proprietà della moglie che ne occupava il sedile posteriore, mentre la figlia occupava il sedile anteriore destro, percorrendo la Sr. 348 “Feltrina”, con direzione da Feltre verso
Treviso.
Giunto all'altezza del Km 10+600, nel Comune di Signoressa di Trevignano (TV), il SInor deviava CP_3
la propria marcia verso sinistra, andando a invadere la semi-carreggiata opposta da cui sopraggiungeva il veicolo tg. DW442ML, condotto dal SInor : i due veicoli si Controparte_8 Controparte_9
scontravano con violenza, riportando entrambi gravi danni alla parte anteriore.
Nel violento scontro, la SInora riportava gravissime lesioni personali per cui veniva trasportata Per_1
d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Treviso, dove il successivo 25/06/2016, decedeva a causa delle lesioni riportate nel sinistro de quo.
Sul luogo del sinistro interveniva dalla Polizia Stradale di Treviso, che redigeva una relazione di incidente, con allegate fotografie, acquisendo anche dichiarazioni testimoniali del SI. che, sentito a sommarie CP_3
informazioni nell'immediatezza del sinistro, dichiarava: “mi sono distratto un momento perché mi era caduto il cellulare e nel raccoglierlo deviavo verso sinistra”.
Presso la Procura della Repubblica di Treviso veniva aperta l'indagine ai sensi dell'art. 589 bis c.p. nei soli confronti del SI. per il reato di omicidio stradale, che, in seguito al rinvio a giudizio, chiedeva CP_3
l'applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p..
Gli odierni attori non si costituivano parte civile nel giudizio penale.
CP_ Attraverso l'intervento in via stragiudiziale della sinistri la Controparte_10 Controparte_2
riconosceva un risarcimento parziale di €. 56.000,00 alla SInora e di €. 13.000,00 a Parte_5
ciascuno dei fratelli, somme, tutte, che venivano accettate a titolo di acconto sul maggior dovuto.
In data 24/10/2017 veniva esperita la negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 ss del d. lgs 12 settembre
2014, n.132, il cui esito negativo determinava gli attori ad adire il Tribunale competente al fine di ottenere l'integrale ristoro dei danni subiti e subendi a seguito del sinistro per cui è causa.
La causa veniva iscritta a ruolo con R.G. n. 6589/2019 R.G. con udienza fissata al 19/12/2019.
Con comparsa del 16/12/2019 si costituiva in giudizio , contestando sia l'an che il Controparte_7
quantum debeatur, eccependo, nello specifico, il concorso colposo della vittima ex art. 1227 cod. civ. nel determinismo dell'evento morte, in considerazione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della vittima , circostanza risultante dal contenuto dei rilievi delle Autorità intervenute Persona_1
in loco (Polizia Stradale di Treviso).
Dato atto dell'avvenuta corresponsione in favore degli odierni attori della complessiva somma di €
82.000,00, la Compagnia convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni altra, ulteriore e diversa pretesa attorea.
Alla prima udienza del 19/12/2019 i procuratori delle parti attrici eccepivano la tardività dell'eccezione di concorso di colpa ex art. 1227 c.c. sollevata da che, per parte sua, insisteva nel rilievo del CP_6 concorso di colpa della vittima.
Il GI verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione dichiarava la contumacia di CP_3
e, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., rinviava la causa all'udienza del
[...]
14/05/20, per la decisione sulle istanze istruttorie, udienza che veniva poi differita al 09/12/2020.
Medio tempore, anche la SI.ra notificava alla Zurich Assicurazioni e al atto di Parte_4 CP_3
citazione con il quale chiedeva il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte della sorella instaurando il procedimento R.G. n. 6653/2020. Per_1
Nel procedimento RG n. 6589/2019, pertanto, il GI sciogliendo la riserva trattenuta all'udienza
09/12/2020, con ordinanza del 20/03/2021, anche in esito al decreto del 13/01/2021 con cui il
Presidente di Sezione, ravvisati i presupposti di legge e la connessione di tipo oggettivo e parzialmente soggettivo tra la n. 6653/2020 R.G. e il procedimento n. R.G. 6589/2019, assegnava anche il secondo procedimento al medesimo GI, quest'ultimo rinviava le parti all'udienza del 15/04/21 per consentire alle stesse di dedurre in merito.
In esito a tale udienza, il G.I. respingeva l'istanza di riunione dei giudizi, autorizzava la produzione della sentenza n. 1588/2019 del Tribunale Penale di Treviso di condanna del riconosciuto CP_12
colpevole del reato ascritto, in quanto “documento venuto ad esistenza in data successiva alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.” e, da ultimo, deliberava sulle prove per testi degli attori, che ammetteva limitatamente ai capitoli da n. 1 a 10, 27, 28, 29 e 43, riservandosi all'esito dell'assunzione delle prove la decisione sull'ammissibilità della CTU.
Rinviava infine al 1/12/2021, per l'assunzione dei testi.
Con provvedimento del 22.9.22 reso nel procedimento 6653/2020 le due cause sono state riunite, poiché le fasi processuali erano coincidenti.
Con ordinanza del 24/03/2023, il Giudice ravvisata l'opportunità di disporre ctu dinamico ricostruttiva, incaricava l'Ing. dell'espletamento della perizia e rinviava all'udienza del 27/4/2023 Controparte_13
per il giuramento del CTU.
All'esito del deposito della relazione peritale, con ordinanza del 07/12/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il GI rinviava all'udienza del 17.10.2024, per la precisazione delle conclusioni,
Con ordinanza del 25/10/2024, tuttavia, preso atto di avere erroneamente omesso l'esame della memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 2 del 29/6/2022 depositata nel fascicolo 6653/20 dal procuratore della SI.ra ritenuti inammissibili i capitoli da 1 a 6, il GI rinviava all'udienza del 19/12/24 per Parte_4
l'escussione di un teste citato da . Parte_4
Sentito il teste e ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 20/12/2024, il Giudice rinviava le parti al 28/1/25 per la precisazione delle conclusioni, in esito alle quali, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
* * *
1) Della dinamica del sinistro, della responsabilità del conducente e del concorso di colpa della vittima.
Deve essere condivisa la ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nella perizia elaborata dal
Dott. che, dato atto che “la causa tecnica determinante del sinistro è stata individuata nell'invasione CP_13
dinamica dell'opposta corsia, in contromano, attuata dalla Suzuki con superamento della linea continua di mezzeria
(violazione art.40 e 143 del C.d.S)”, individua nella condotta del SI. la causa dell'incidente. CP_3
Inoltre l'evento morte viene causalmente ricondotto anche all'omesso uso dei sistemi di ritenzione da parte della vittima trasportata.
L'esistenza di un nesso causale tra il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di Per_1
e la successiva morte, provocata dal trauma cranico e dalle conseguenti lesioni cerebrali, deve
[...]
ritenersi accertata in corso di causa.
La fattispecie deve quindi ricondursi alla previsione di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c., dovendosi ravvedere un concorso di colpa del danneggiato (in questo caso della vittima poi deceduta).
Ciò consente di superare l'eccezione di tardività sollevata da parte attrice con riferimento all'eccezione di cui all'art. 1227 c.c. comma 2, proposta dalla convenuta nella comparsa di costituzione depositata CP_6
due giorni prima della celebrazione della prima udienza.
Ritiene infatti parte attrice trattarsi di eccezione in senso stretto che avrebbe dovuto essere introdotta nel termine perentorio di venti giorni antecedenti l'udienza.
L'art.1227 c.c. prevede due ipotesi di concorso del fatto colposo del creditore: se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze (comma 1), il risarcimento non è invece dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (comma 2).
Il giudice può rilevare d'ufficio il concorso di colpa del danneggiato qualora siano stati allegati elementi di fatto che dimostrino la sua colpa nel causare il danno. L'ipotesi del comma 2, relativa al dovere del danneggiato di evitare il danno, è considerata un'eccezione in senso stretto e, come tale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice e la parte interessata deve specificamente eccepire il comportamento del creditore che avrebbe potuto evitare il danno.
Nel caso de quo l'esistenza di un nesso causale tra il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di e le lesioni dall'incidente provocate, cui è seguita la morte, provocata dal trauma cranico Persona_1
e dalle conseguenti lesioni cerebrali è circostanza ampiamente provata.
Il mancato utilizzo dei sistemi di ritenzione emerge dai rilievi della Polizia Stradale intervenuta in loco: “… sull'autovettura Suzuki Ignis, targata DV 622 KW, condotta da sempre da accertamenti esperiti si constatava CP_3
che la cintura di sicurezza lato guida risultava srotolata e bloccata in posizione di utilizzo, …omissis… Le cinture sui posti passeggeri posteriori, invece, risultano libere ed in sede. Si evidenzia che gli schienali dei sedili anteriori risultano piegati
in avanti, nella parte centrale dell'abitacolo, deformati quindi dalla proiezione in avanti del corpo della passeggera posteriore
che verosimilmente non faceva uso delle cinture di sicurezza …”. Persona_1
Anche i successivi accertamenti svolti da , per il tramite del proprio medico fiduciario Dott. CP_6
(cfr. doc. 1 comparsa di costituzione), alla luce di quanto riportato dal verbale dell'autorità, ivi Per_8
comprese le immagini fotografiche, traevano le medesime conclusioni, così come ha accertato il Giudice
Penale, che sulla scorta degli elementi probatori a disposizione attesta: “ … si evidenziava inoltre che gli schienali dei sedili anteriori erano piegati in avanti, nella parte centrale dell'abitacolo, deformati dalla proiezione in avanti del corpo della passeggera posteriore, che presumibilmente non faceva uso delle cinture di sicurezza …”, Persona_1
giungendo a riconoscere il concorso di colpa della vittima (comma 7, art. 589 – bis c.p.) prevalente sulla contestata aggravante, tanto da infliggere in sede di abbreviato la pena finale di soli mesi 8 di reclusione
(cfr. doc. 4 all.to alle note di trattazione scritta del 3/12/2020).
Infine, del tutto dirimenti sono stati gli esiti della perizia collegiale che, in maniera del tutto univoca, conclude: “…la SI.ra , seduta sul sedile posteriore destro della Suzuki, non indossava le cinture di Persona_1
sicurezza…”.
Le lesioni si sarebbero dunque comunque prodotte sulla persona della SI.ra , ma l'accertato Pt_2
mancato utilizzo della cintura di sicurezza ha contribuito alla verificazione dell'evento in forma senz'altro più grave di quanto sarebbe accaduto se la stessa avesse tenuto la condotta doverosa omessa.
Deve quindi ravvisarsi un concorso di colpa in capo alla vittima con conseguente possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio lo stesso e riconoscimento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma inferiore, percentualmente ridotta in ragione del riconosciuto concorso.
Si deve quindi riconoscere in capo a un concorso di colpa nella misura del 30%, tenuto Persona_1
conto che nel 70% andrà valutata anche la responsabilità del conducente per aver altresì CP_3
permesso la marcia senza eSIere l'uso della cintura di sicurezza da parte della passeggera.
2) Del danno non patrimoniale iure proprio
2.1) Del c.d. danno da perdita del rapporto parentale
La perdita di una persona cara può provare, nei superstiti, un danno non patrimoniale che, pur essendo unitario quanto alla natura giuridica, può manifestarsi con forme diverse, ovvero sia nella forma del danno morale, consistente nel dolore e nelle sofferenze subite da una persona come conseguenza della morte del prossimo congiunto, sia nella forma del danno biologico, qualora il prossimo congiunto soffra, come conseguenza del medesimo evento, un danno alla propria salute ed integrità psico-fisica medicalmente accertabile.
Il presupposto di diritto per la risarcibilità è l'esistenza di un vincolo tra vittima e superstite con carattere della giuridicità, ovvero preso in considerazione e tutelato da una norma giuridica.
Inoltre, la giurisprudenza richiede anche un presupposto di fatto consistente nella sussistenza di un vincolo affettivo intenso e tangibile. Ciascuno dei due presupposti è necessario ma da solo non sufficiente.
L'accertamento della giuridicità del vincolo è una questione di diritto, che deve ritenersi nel caso di specie positivamente superato in quanto gli attori sono rispettivamente la madre e i fratelli di . Persona_1
L'accertamento dell'esistenza del vincolo affettivo, invece, è questione di fatto e l'onere della relativa prova incombe sul soggetto che chiede il risarcimento. In questo ambito, tuttavia, la giurisprudenza fa ampio ricorso alle presunzioni semplici, poiché corrisponde all'id quod plerumque accidit che dalla morte di uno stretto congiunto derivi un pregiudizio morale.
Con riguardo, infatti, ai figli, ai genitori e al coniuge non legalmente separato, si ritiene che per tali soggetti non sussista alcun onere concreto di provare l'esistenza della sofferenza, che si presume ex art. 2727 cod. civ.: dal fatto noto che la vittima era uno stretto congiunto dell'attore, è possibile risalire al fatto ignoto che l'attore abbia patito un pregiudizio non patrimoniale per la morte della prima.
Peraltro, nel caso di specie è stata fornita anche ampia prova testimoniale del vincolo affettivo che legava
Pt_ la SI.ra alla madre, al fratello e alle sorelle e . Pt_2 Pt_2 Parte_1
Chiare sono state le deposizioni testimoniali in tal senso da cui è emerso che sino al Parte_1
2018 ha vissuto nell'immobile in cui risiedeva la madre presso cui la SInora si recava quasi ogni Per_1
giorno a trovare ed accudire la madre SInora e con la sorella si alternava nei compiti di Parte_5
assistenza e cura della madre.
Anche prima dell'incidente viveva con la madre ed incontrava quotidianamente e Pt_2 Per_1 Pt_2
avevano un buon rapporto, si vedevano e si sentivano spesso. Per_1
Pt_ Tra le sorelle e intercorreva un legame molto stretto, divenuto ancor più forte dopo la nascita Per_1
Per_ Pt_ di , figlia di di cui , nubile e senza figli, si occupava in molte occasioni facendo anche le Per_1
veci della madre.
Ciò premesso, la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del prossimo congiunto non è disciplinata da alcuna norma di legge ma deve avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. La giurisprudenza, anche in questo ambito, ha evidenziato la necessità di regole di liquidazione standard che tuttavia possano permettere di valorizzare le specificità del caso concreto.
Il criterio standard può essere rinvenuto nelle tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di
Milano. Infatti, garantisce uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la
Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Nel liquidare il danno devono essere considerati fattori quali l'età della vittima, l'età del superstite, la convivenza con il defunto, la composizione del nucleo familiare e le modalità di commissione dell'illecito.
Infatti, con riferimento al risarcimento del danno per la morte di un congiunto, il giudice deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilevo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, tra i quali assume rilevanza primaria il patema d'animo, ovvero l'entità oggettiva della sofferenza morale, e deve rispettare l'eSIenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno e l'equivalente pecuniario di esso, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto, evitando che la liquidazione del danno morale si riduca ad una somma meramente simbolica (Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 11003).
Per individuare l'equo importo da liquidare in favore dei suddetti attori, devono considerarsi tutti i vari fattori di cui sopra, oltre a fatto che aveva 48 anni al momento del decesso. La vittima Persona_1
non conviveva con la madre né con i tre fratelli.
Deve in seguito considerarsi l'apporto causale della vittima primaria del sinistro, quantificata nella percentuale del 30%.
Con riguardo alla posizione della madre della vittima primaria, l'importo che si stima Parte_3
equo liquidare alla stessa, operata la suddetta decurtazione per il concorso di colpa di , Persona_1
ammonta ad € 203.372 – 30% = 142.360 euro.
In corso di causa è rimasta priva di supporto la domanda di risarcimento del danno biologico lamentato dalla SI.ra he deve pertanto essere respinte. Pt_3 I problemi cardiaci erano infatti preesistenti e della dermatite non si conosce la causa.
Sarebbe stato necessario produrre in giudizio una certificazione medica che riconoscesse una malattia direttamente derivante dal decesso, altrimenti l'esperimento di una ctu medico legale si sarebbe rivelato un espediente per colmare le lacune probatorie di parte attrice.
La domanda deve quindi essere rigettata quanto al danno biologico.
Si ritiene equa la liquidazione di un risarcimento di Euro 48.732 (69.618 – 30%) per , Parte_1
euro 51.109 (88.296 – 30%) per e 57.052 (81.504 – 30%) per . Parte_2 Parte_4
Ai fini della liquidazione sono state considerate l'assenza di convivenza con la vittima, l'esistenza di tre altri familiari superstiti per e di più di tre familiari superstiti per i fratelli e Parte_5 Pt_2
Pt_
la SI.ra ha invece allegato di non avere figli e tale circostanza non è stata contestata. Parte_1
3) Del danno patrimoniale iure proprio
3.1) Delle spese funerarie
Le spese funerarie, pari ad € 7.453,00 (€ 4.500,00 + € 2.953,00) e documentate dalle fatture prodotte da parte attrice sub doc. 13, devono considerarsi interamente risarcibili in quanto conseguenza diretta del sinistro.
E' infatti presente in atti la prova del pagamento delle somme.
La fattura delle onoranze funebri è intestata a mentre quella di Contarina Persona_9 Parte_4
S.p.a. è intestata a . Quest'ultima chiede la rifusione di entrambe le somme e, preso Parte_1
Pt_ atto della non contestazione sul punto da parte della sorella , deve ritenersi che sia stata Parte_1
a sostenere l'esborso e sia dunque legittimata a riceverne la corresponsione.
[...]
Anche in questo caso alla somma deve essere detratto il 30% in ragione del concorso di colpa, per un totale di 5.217 euro.
3.2) Delle spese per l'assistenza tecnica stragiudiziale
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale o da una società in detta fase pre-contenziosa. Il danneggiato - anche in ambito di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia o da una compagnia che si dedica professionalmente a ciò.
Qualora la controversia sia sfociata in giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese per l'assistenza stragiudiziale sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare ed il rimborso delle stesse è limitato a quelle sole attività svolte prima o in concomitanza con l'attività giudiziale che rivestano autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima (Cass. civ., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16990).
Orbene, tali spese non possono essere considerate superflue o inutili nel caso di specie, in quanto in primis hanno reso possibile il ricevimento del primo acconto versato agli odierni attori dalla compagnia assicuratrice e, in secondo luogo, ha consentito agli attori di non veder prescritti i propri diritti risarcitori.
Gli attori hanno prodotto sub doc. 10 fattura di euro 1.260,00 intestata a sub. doc. 11 Parte_2
fattura di euro 1.098,00 intestata a e sub. 12 fattura di euro 6.400,00 intestata a Parte_1 [...]
tutte emesse da Giesse Risarcimento Danni che ha attestato l'avvenuto pagamento, il cui Pt_5
rispettivo importo va riconosciuto a ogni attore per il documento allo stesso intestato.
Dal momento che i tre attori rivestono la medesima posizione non è giustificata una diversa e ben più
elevata richiesta quanto alla posizione della SI,ra Pt_5
Si ritiene, quindi, che alla stessa possa essere corrisposta somma di pari importo rispetto a quella riconosciuta a (euro 1.260). Parte_2
Alla SI.ra spetta, inoltre, la rifusione dell'importo di euro 2.188,68 di cui alla parcella Parte_1
280 del 28/12/2018, versato all'Avv. per l'assistenza tecnica prestata Controparte_14
nella procedura di negoziazione assistita (cfr. doc.15 ).
Anche a tali importi deve essere detratto il 30%.
A e deve quindi essere liquidato il danno patrimoniale per assistenza Parte_2 Parte_5
stragiudiziale in euro 882 ciascuno. A deve essere liquidato il danno patrimoniale per assistenza stragiudiziale e spese Parte_1
sostenute per la negoziazione assistita in euro 2.300 euro.
4) Degli interessi e della rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Poiché è pacifico che la compagnia assicuratrice convenuta ha già versato un acconto pari a complessivi
€ 82.000,00 per i danni non patrimoniali subiti dagli attori, al fine di decurtare tale importo dal quantum
liquidato in questa sede deve farsi applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità in base al quale qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione, come avvenuto nella fattispecie), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data del sinistro al pagamento dell'acconto,
e solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6347). 5) Delle spese di lite e di c.t.u. e cc.tt.pp.
Si ritiene che la regolamentazione delle spese processuali debba avvenire tenendo conto, da un lato, che la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori è stata accolta, ma in misura notevolmente ridotta rispetto a quanto richiesto essendo stato riconosciuto il concorso di colpa in capo alla vittima del sinistro.
Per tali ragioni, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare per 1/3 tra le parti le spese processuali e disporre che la restante parte venga versata dalle parti convenute in solido in favore delle parti attrici.
Deve inoltre considerarsi che l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato.
Alle parti e UC deve quindi essere liquidato un compenso più elevato, Pt_5 Parte_1 Pt_2
sulla base dell'ultimo orientamento della Corte di Cassazione.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 7/12/2023 e di ctp, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la responsabilità nella causazione del sinistro di;
CP_3
- accerta il concorso di colpa della vittima nella misura del 30%;
- condanna i convenuti e in persona del legale CP_3 Controparte_2
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento, in favore di:
- dei danni patiti, quantificati nella somma di euro 142.360 titolo di danno non Parte_5
patrimoniale ed € 882 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati in base alle modalità indicate in narrativa, detratto quanto già ricevuto dalla compagnia assicuratrice a titolo di acconto, debitamente rivalutato;
- euro 48.732 a titolo di danno non patrimoniale e complessivi euro 7.517 Parte_1
(euro 5217 spese funerarie + euro 2.300), a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati in base alle modalità indicate in narrativa, detratto quanto già ricevuto dalla compagnia assicuratrice a titolo di acconto, debitamente rivalutato;
- euro 51.109 titolo di danno non patrimoniale ed € 882 a titolo di danno Parte_2
patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati in base alle modalità indicate in narrativa, detratto quanto già ricevuto dalla compagnia assicuratrice a titolo di acconto, debitamente rivalutato;
- euro 57052 titolo di danno non patrimoniale oltre interessi e rivalutazione Parte_4
monetaria calcolati in base alle modalità indicate in narrativa.
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e liquidando le spese processuali in euro 22.547 oltre accessori di legge per e 25.151 euro oltre accessori di legge per e Parte_4 Parte_1 [...]
e entrambe per l'intero, dispone che e Pt_2 Parte_5 CP_3 Controparte_2
corrispondano alle parti attrici la restante parte;
- pone definitivamente e solidalmente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 7/12/2023 e di ctp.
Così deciso in Treviso, 20 agosto 2025.
Il Giudice
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 6589/2019 promosso da:
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f.: Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti UC Burighel e Francesco Burighel, giusta mandato allegato telematicamente alla Comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 16/10/2024, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo a Treviso, in Viale Trento e Trieste, 10/C;
- attori -
Riunito al procedimento R.G. n. 6653/2020 promosso da
(c.f.: ), Parte_4 CodiceFiscale_4
rappresentata e difesa dall'avv. Piergiorgio Oss, giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso a Treviso, in Viale G. Verdi n. 23/E;
-attrice- contro
(c.f.: ), CP_1 CodiceFiscale_5
- convenuto -contumace
e anche contro (c.f. e p.iva: ) Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante e procuratore pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Arena, giusta mandato allegato in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Padova, Via F.
Busonera n. 3;
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice e Parte_1 Pt_2 Parte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis,
NEL MERITO:
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità del SI. nella causazione del sinistro per cui è causa, nonché del decesso CP_3
della SI.ra e per l'effetto condannare il SI. in solido con la Compagnia Persona_1 CP_3 Controparte_2
plc rappresentanza generale per l'Italia in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. , assicuratrice P.IVA_1
del veicolo Suzuki Ignis tg. DV633KW in forza di polizza n. 100029286578, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, specificamente indicati nell'atto di citazione datato 05.09.2019 – prima udienza fissata
al 19.12.2019, integralmente richiamate e fatte proprie nell'atto di costituzione di nuovo difensore depositato dagli scriventi avv.ti UC Burighel del Foro di Vicenza e Francesco Burighel del Foro di Treviso in data 16.10.2024 - subiti dai SI.ri
e come risulteranno all'esito dell'istruttoria, già detratti gli acconti Parte_5 Parte_1 Parte_2
percepiti, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del sinistro al saldo.
In ogni caso, condannare al rimborso delle spese funerarie per complessivi € 7.453,22, delle spese stragiudiziali per €
4.377,36 per l'attività dell'avv. Impelluso, oltre a € 1.090,00 per la gestione del sinistro da parte di sostenute dalla CP_4
SI.ra a favore della stessa;
condannare al rimborso delle spese stragiudiziali per € 1.260,00 per la Parte_1
gestione del sinistro da parte di sostenute dal SI. a favore dello stesso;
e condannare altresì al rimborso CP_4 Parte_2
delle spese stragiudiziali per € 6.400,00 per la gestione del sinistro da parte di sostenute dalla SI.ra CP_4 Parte_5 a favore della stessa.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari”.
“IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni su tutti i capitoli sotto riportati, e alla prova per interrogatorio formale del SI. sui capitoli sotto riportati ai nn. da 9 a 22 e da 35 a 41, anteposta la formula "vero che", con CP_3
l'esclusione delle parti che possano comportare valutazioni e giudizi e con l'ausilio dei documenti attorei già depositati, laddove richiamati nei singoli capitoli.
Si chiede, in ogni caso, di essere ammessi alla prova contraria, su tutte le istanze di prova avversarie eventualmente ammesse.
Capitoli:
1. All'epoca del sinistro e nel periodo precedente la SInora dimorava presso l'abitazione in via Castagnole n. 14 a Pt_5
Treviso, con i figli e poiché lo stabile è costituito da due unità abitative disposte su tre piani;
Parte_1 Pt_2
2. La presenza di in casa della mamma era costante e giornaliera;
Per_1
3. assisteva sua mamma dal punto di vista anche sanitario per la patologia diabetica di cui soffre, verificando Per_1
giornalmente se rispettava la terapia, facendole lei stessa le iniezioni e somministrandole i farmaci salvavita prescritti;
4. controllava che sua mamma quotidianamente registrasse i valori di glicemia sul proprio diario clinico, o in Per_1
mancanza provvedeva lei direttamente;
5. si premurava di fissare gli appuntamenti e di accompagnarla alle visite mediche con la propria auto;
Per_1
6. passava a casa della mamma prima o dopo il suo turno in ospedale tutti i giorni;
Per_1
7. aiutava quotidianamente la madre nei lavori di casa come curare l'orto e il giardino, accudire gli animali di casa, Per_1
preparare e portare i pasti e nelle occasioni festive anche i dolci;
8. trascorreva molto tempo con la propria famiglia d'origine: insieme alla madre e ai fratelli e Per_1 Pt_2 Parte_1
venivano organizzati pranzi e cene con cadenza settimanale e sempre si trascorrevano insieme le ricorrenze;
Per_ 9. portava con sé dalla nonna la figlia per pranzare e/o cenare tutti insieme o anche solo per farle Per_1 Pt_5
visita e trascorrere del tempo insieme (cfr. doc. 17);
Per_ 10. , nel periodo precedente al sinistro, quando aveva i turni di lavoro pomeridiani, lasciava la figlia almeno Per_1
tre pomeriggi a settimana a casa della nonna Pt_5 Per_ 11. Nei giorni successivi al sinistro di cui è causa, quando venne ricoverata a seguito della rottura del bacino e della gamba nel reparto di Pediatria dell'Ospedale di Treviso, la nonna è stata costantemente presente nella stanza della nipote, turnandosi con i figli e che assistevano anche la sorella;
Parte_1 Pt_2 Per_1
Per_ 12. Dopo la dimissione di (avvenuta il 22/06/2016), la SI.ra l'ha accolta presso la propria casa e accudita Pt_5
in particolare per le operazioni di igiene quotidiana e medicazione;
Per_ 13. è rimasta giorno e notte presso la nonna per più di un anno, sino al settembre 2017, fino alla ripresa del nuovo anno scolastico;
Per_ 14. Dopo le dimissioni ospedaliere quando era ancora allettata, la nonna si è occupata di lei costantemente mentre il SI. veniva a far visita alla figlia qualche ora dopo il lavoro, per poi rientrare a dormire a casa propria;
CP_3
Per_ 15. Successivamente alla sua ripresa, ha continuato a dimorare stabilmente presso la casa della nonna, con la costante presenza e il supporto morale e materiale degli zii e Pt_2 Parte_1
Per_ 16. Nel periodo in cui dimorava dalla nonna, a seguito delle dimissioni, pranzava e cenava in compagnia della nonna
e degli zii e Parte_1 Pt_2
Per_ 17. , dopo l'anno trascorso dalla nonna, gradualmente è tornata a vivere con il padre;
Per_ 18. Successivamente al trasferimento definitivo di a casa del padre, il SI. ha continuato ad accompagnare CP_3
Per_
a casa della nonna per diversi mesi;
(Con la precisazione che il capitolo 18 non costituisce ammissione di fatti sfavorevoli agli attori, ma è formulato in modo da evitare l'inammissibilità per capitolo negativo);
Per_ 19. Successivamente al trasferimento definitivo di a casa del padre, la nonna si recava a far visita a casa della nipote anche accompagnata da e Parte_1 Pt_2
20. A oggi, le frequentazioni tra nonna e nipote avvengono con cadenza bisettimanale;
21. La SInora chiede di vedere la nipote più frequentemente;
Pt_5
Per_ 22. attualmente si ferma a dormire dalla nonna 1/2 volte l'anno;
23. La SI.ra prima del decesso della figlia aveva quale unica patologia il diabete;
Parte_5
24. Durante le frequenti visite diabetologiche effettuate prima del decesso della figlia , la SI.ra presentava la Per_1 Pt_5
pressione e, in generale, i valori del sistema cardio-circolatorio nella norma rispetto all'età;
25. Successivamente al sinistro, la SI.ra ha subito due episodi acuti di scompensi cardiaci preceduti da svenimenti Pt_5 (14/02/2017 e 28/02/2017) e ha subito un intervento per l'applicazione di un pacemaker in data 06/03/2017 e prescrizione di farmaci a vita (cfr. doc. 18);
26. Successivamente al sinistro, la SI.ra ha sofferto di dermatite attorno a labbra, braccia, mani e avambracci, Pt_5
diagnosticata in data 24/04/2018 (cfr. doc. 18);
27. Prima del sinistro, frequentava la sorella giornalmente e si sentivano telefonicamente più volte al Per_1 Parte_1
giorno;
28. Prima del sinistro, e con cadenza settimanale uscivano insieme;
Parte_1 Per_1
29. Prima del sinistro, e trascorrevano le domeniche e tutte le festività insieme con le rispettive famiglie Parte_1 Per_1
(cfr. doc. 17);
30. Prima del sinistro, trascorreva la maggior parte delle sue ferie vacanze con sua mamma e la sua famiglia di Per_1
origine;
31. Prima del sinistro, e e partecipavano insieme alle rispettive famiglie a feste, sagre, gite (cfr. doc. Per_1 Parte_1 Pt_2
17);
32. Prima del sinistro, aiutava a risolvere problemi legati alla salute sua e dei suoi famigliari, in Per_1 Parte_1
Per particolare del nipotino;
33. costituiva per la sorella la sua principale confidente per ogni aspetto della sua vita personale e Per_1 Parte_1
familiare;
34. A seguito del decesso di , ha cominciato ad assumere sedativi per gli stati d'ansia; Per_1 Parte_1
Per_ 35. Nel periodo successivo all'incidente, era rimasta a casa dagli zii (e dalla nonna , per circa un anno;
Pt_5
36. e successivamente al sinistro, per oltre un anno, sono stati costantemente vicini alla nipote Parte_1 Parte_2
Per_
con la quale trascorrevano molte ore durante il giorno, e a volte l'intera giornata, chiedendo lunghi periodi di ferie e/o aspettativa dal lavoro;
Per_ 37. Dopo le dimissioni dall'ospedale, ha goduto della presenza giornaliera degli zii e e della nonna Parte_1 Pt_2
a pranzo e a cena per oltre un anno;
Per_ Per_ 38. Durante il periodo in cui ha abitato presso la nonna, quest'ultima e la zia aiutavano nei Parte_1
compiti e in ogni altra attività scolastica, sostenendo anche le spese per materiale e/o libri;
Per_ 39. ha trascorso le proprie vacanze estive nel 2017 e 2018 con la zia e la famiglia di quest'ultima, Parte_1
Per condividendo con il cuginetto momenti di gioco e svago;
Per_ 40. Successivamente al trasferimento di presso la casa paterna, la frequentazione tra gli attori e la nipote è diminuita;
41. Attualmente e incontrano la nipote un paio di volte al mese per poche ore;
Parte_1 Pt_2
42. Prima dell'incidente, il SInor si recava spesso a casa di;
Parte_2 Per_1
43. Prima dell'incidente, viveva con la madre e incontrava quotidianamente;
Pt_2 Per_1
44. e la mamma erano soliti attendere ogni giorno l'arrivo di a casa della madre per poter relazionarsi Pt_2 Pt_5 Per_1
con la sorella e scambiasi conSIli;
45. era solita chiamare il fratello per farsi aiutare nelle faccende domestiche quali riparazioni casalinghe, lavori Per_1
nell'orto e accudimento degli animali da cortile;
46. I SInori e solevano organizzare ritrovi in famiglia (cfr. doc. 17 cit.). Pt_5 Parte_1 Pt_2
47. Durante il periodo di ricovero (durato 13 giorni) della sorella presso il nosocomio di Treviso i SInori e Per_1 Pt_2
assistevano quotidianamente la propria sorella;
Parte_1
48. Durante il periodo successivo all'incidente, per tutta la convalescenza della nipote e fino a quando lei è rimasta nella
Per_ casa dei SI.ri il SInor si è preso cura di;
Pt_2 Pt_2
Per_ 49. Nel periodo in cui dimorava dalla nonna, a seguito delle dimissioni dall'ospedale, il SI. si è Parte_2
occupato di accompagnare la nipote a scuola e di riaccompagnarla a casa all'uscita;
50. L'attore in quel periodo, aveva organizzato i propri impegni lavorativi (esercente in proprio attività nel settore combustibili) in maniera da poter essere a disposizione della nipote.”
“Si indicano sin d'ora, quali persone informate sulle circostanze dedotte in atto di citazione, il SI. residente in [...]; il SI. residente in [...]
Paese (TV); la SI.ra , residente in [...] Persona_4
Firenze 14; i SI.ri e , residenti in [...]; i SIg.ri e Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
residenti a [...]sul Piave (TV); la SI.ra residente a [...]; le colleghe del Reparto Ortopedia Testimone_4
dell'ospedale di Treviso nel periodo 2006/2007; la SI.ra , residente a [...]; la SI.ra Testimone_5 [...]
, residente a [...]; la SI.ra , residente a [...]; i SIg.ri e residenti Tes_6 Testimone_7 Pt_10 Parte_11 a Treviso;
il SI. residente a [...]; la SI.ra residente a [...]; le SIg.re e Testimone_8 Testimone_9 Per_5
residenti a [...]; le SIg.re e di AS (TV); con riserva di altri indicarne”. Persona_6 Per_7 Testimone_10
Per parte attrice , Parte_4
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro avvenuto in data 12.06.2016, CP_3
a causa del quale perse la vita , accertato e dichiarato altresì che, a seguito del decesso di , Persona_1 Persona_1
la sorella ha subito un danno da perdita parentale, per l'effetto, condannare in solido con la Parte_4 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_5
dall'odierna attrice, quantificati in € 130.000,00, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino all'integrale soddisfo e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Per parte convenuta , Controparte_6
Il procuratore di , precisa le conclusioni come nelle rispettive comparse di costituzione e Controparte_6
risposta, e quindi:
- quanto al procedimento n. 6589/2019 R.G. promosso da – Parte_1 Parte_2
– Parte_3
CONCLUSIONI
NEL MERITO previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere ed, in particolare, accertato il concorso di colpa della vittima Per_1
nel determinismo dell'evento morte ex art. 1227 cod. civ.; datosi atto – quindi - della corresponsione e dell'offerta
[...]
reale da parte di in favore degli odierni attori della somma complessiva di € 80.000,00 debitamente Controparte_6
rivalutata alla data odierna, rigettarsi ogni altra, ulteriore e diversa pretesa siccome formulata nel presente giudizio in quanto infondata e, comunque, non provata. Spese e compensi professionali interamente rifusi.
- quanto al procedimento n. 6653/2020 R.G. promosso da Parte_4
CONCLUSIONI
NEL MERITO previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere ed, in particolare, accertato il concorso di colpa della vittima Per_1
nel determinismo dell'evento morte ex art. 1227 cod. civ.; datosi atto – quindi - della corresponsione e dell'offerta
[...]
reale da parte di in favore dell'odierna attrice delle somme indicate in narrativa della comparsa di Controparte_6
risposta e debitamente rivalutate alla data odierna, rigettarsi ogni altra, ulteriore e diversa pretesa siccome formulata nel presente giudizio in quanto infondata e, comunque, non provata. Spese e compensi professionali interamente rifusi
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, i SInori e Parte_3 Parte_1 [...]
convenivano in giudizio il SI. e la compagnia assicuratrice , Pt_2 CP_1 Controparte_7
chiedendo l'accertamento della responsabilità di nella causazione del sinistro avvenuto in CP_1
data 12/06/2016, intorno alle ore 15:00, nel territorio del Comune di Signoressa di Trevignano (TV), al
KM 10+600, in conseguenza del quale aveva tragicamente perso la vita la moglie - figlia Persona_1
di sorella di e – chiedendo altresì la condanna dei convenuti in Parte_3 Parte_1 Parte_2
solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa della prematura morte di
. Riferivano gli attori che il 12/06/2016 il conduceva il veicolo Suzuki Ignis Persona_1 CP_1
Per_ tg. DV622KW, di proprietà della moglie che ne occupava il sedile posteriore, mentre la figlia occupava il sedile anteriore destro, percorrendo la Sr. 348 “Feltrina”, con direzione da Feltre verso
Treviso.
Giunto all'altezza del Km 10+600, nel Comune di Signoressa di Trevignano (TV), il SInor deviava CP_3
la propria marcia verso sinistra, andando a invadere la semi-carreggiata opposta da cui sopraggiungeva il veicolo tg. DW442ML, condotto dal SInor : i due veicoli si Controparte_8 Controparte_9
scontravano con violenza, riportando entrambi gravi danni alla parte anteriore.
Nel violento scontro, la SInora riportava gravissime lesioni personali per cui veniva trasportata Per_1
d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Treviso, dove il successivo 25/06/2016, decedeva a causa delle lesioni riportate nel sinistro de quo.
Sul luogo del sinistro interveniva dalla Polizia Stradale di Treviso, che redigeva una relazione di incidente, con allegate fotografie, acquisendo anche dichiarazioni testimoniali del SI. che, sentito a sommarie CP_3
informazioni nell'immediatezza del sinistro, dichiarava: “mi sono distratto un momento perché mi era caduto il cellulare e nel raccoglierlo deviavo verso sinistra”.
Presso la Procura della Repubblica di Treviso veniva aperta l'indagine ai sensi dell'art. 589 bis c.p. nei soli confronti del SI. per il reato di omicidio stradale, che, in seguito al rinvio a giudizio, chiedeva CP_3
l'applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p..
Gli odierni attori non si costituivano parte civile nel giudizio penale.
CP_ Attraverso l'intervento in via stragiudiziale della sinistri la Controparte_10 Controparte_2
riconosceva un risarcimento parziale di €. 56.000,00 alla SInora e di €. 13.000,00 a Parte_5
ciascuno dei fratelli, somme, tutte, che venivano accettate a titolo di acconto sul maggior dovuto.
In data 24/10/2017 veniva esperita la negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 ss del d. lgs 12 settembre
2014, n.132, il cui esito negativo determinava gli attori ad adire il Tribunale competente al fine di ottenere l'integrale ristoro dei danni subiti e subendi a seguito del sinistro per cui è causa.
La causa veniva iscritta a ruolo con R.G. n. 6589/2019 R.G. con udienza fissata al 19/12/2019.
Con comparsa del 16/12/2019 si costituiva in giudizio , contestando sia l'an che il Controparte_7
quantum debeatur, eccependo, nello specifico, il concorso colposo della vittima ex art. 1227 cod. civ. nel determinismo dell'evento morte, in considerazione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della vittima , circostanza risultante dal contenuto dei rilievi delle Autorità intervenute Persona_1
in loco (Polizia Stradale di Treviso).
Dato atto dell'avvenuta corresponsione in favore degli odierni attori della complessiva somma di €
82.000,00, la Compagnia convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni altra, ulteriore e diversa pretesa attorea.
Alla prima udienza del 19/12/2019 i procuratori delle parti attrici eccepivano la tardività dell'eccezione di concorso di colpa ex art. 1227 c.c. sollevata da che, per parte sua, insisteva nel rilievo del CP_6 concorso di colpa della vittima.
Il GI verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione dichiarava la contumacia di CP_3
e, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., rinviava la causa all'udienza del
[...]
14/05/20, per la decisione sulle istanze istruttorie, udienza che veniva poi differita al 09/12/2020.
Medio tempore, anche la SI.ra notificava alla Zurich Assicurazioni e al atto di Parte_4 CP_3
citazione con il quale chiedeva il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte della sorella instaurando il procedimento R.G. n. 6653/2020. Per_1
Nel procedimento RG n. 6589/2019, pertanto, il GI sciogliendo la riserva trattenuta all'udienza
09/12/2020, con ordinanza del 20/03/2021, anche in esito al decreto del 13/01/2021 con cui il
Presidente di Sezione, ravvisati i presupposti di legge e la connessione di tipo oggettivo e parzialmente soggettivo tra la n. 6653/2020 R.G. e il procedimento n. R.G. 6589/2019, assegnava anche il secondo procedimento al medesimo GI, quest'ultimo rinviava le parti all'udienza del 15/04/21 per consentire alle stesse di dedurre in merito.
In esito a tale udienza, il G.I. respingeva l'istanza di riunione dei giudizi, autorizzava la produzione della sentenza n. 1588/2019 del Tribunale Penale di Treviso di condanna del riconosciuto CP_12
colpevole del reato ascritto, in quanto “documento venuto ad esistenza in data successiva alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.” e, da ultimo, deliberava sulle prove per testi degli attori, che ammetteva limitatamente ai capitoli da n. 1 a 10, 27, 28, 29 e 43, riservandosi all'esito dell'assunzione delle prove la decisione sull'ammissibilità della CTU.
Rinviava infine al 1/12/2021, per l'assunzione dei testi.
Con provvedimento del 22.9.22 reso nel procedimento 6653/2020 le due cause sono state riunite, poiché le fasi processuali erano coincidenti.
Con ordinanza del 24/03/2023, il Giudice ravvisata l'opportunità di disporre ctu dinamico ricostruttiva, incaricava l'Ing. dell'espletamento della perizia e rinviava all'udienza del 27/4/2023 Controparte_13
per il giuramento del CTU.
All'esito del deposito della relazione peritale, con ordinanza del 07/12/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il GI rinviava all'udienza del 17.10.2024, per la precisazione delle conclusioni,
Con ordinanza del 25/10/2024, tuttavia, preso atto di avere erroneamente omesso l'esame della memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 2 del 29/6/2022 depositata nel fascicolo 6653/20 dal procuratore della SI.ra ritenuti inammissibili i capitoli da 1 a 6, il GI rinviava all'udienza del 19/12/24 per Parte_4
l'escussione di un teste citato da . Parte_4
Sentito il teste e ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 20/12/2024, il Giudice rinviava le parti al 28/1/25 per la precisazione delle conclusioni, in esito alle quali, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
* * *
1) Della dinamica del sinistro, della responsabilità del conducente e del concorso di colpa della vittima.
Deve essere condivisa la ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nella perizia elaborata dal
Dott. che, dato atto che “la causa tecnica determinante del sinistro è stata individuata nell'invasione CP_13
dinamica dell'opposta corsia, in contromano, attuata dalla Suzuki con superamento della linea continua di mezzeria
(violazione art.40 e 143 del C.d.S)”, individua nella condotta del SI. la causa dell'incidente. CP_3
Inoltre l'evento morte viene causalmente ricondotto anche all'omesso uso dei sistemi di ritenzione da parte della vittima trasportata.
L'esistenza di un nesso causale tra il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di Per_1
e la successiva morte, provocata dal trauma cranico e dalle conseguenti lesioni cerebrali, deve
[...]
ritenersi accertata in corso di causa.
La fattispecie deve quindi ricondursi alla previsione di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c., dovendosi ravvedere un concorso di colpa del danneggiato (in questo caso della vittima poi deceduta).
Ciò consente di superare l'eccezione di tardività sollevata da parte attrice con riferimento all'eccezione di cui all'art. 1227 c.c. comma 2, proposta dalla convenuta nella comparsa di costituzione depositata CP_6
due giorni prima della celebrazione della prima udienza.
Ritiene infatti parte attrice trattarsi di eccezione in senso stretto che avrebbe dovuto essere introdotta nel termine perentorio di venti giorni antecedenti l'udienza.
L'art.1227 c.c. prevede due ipotesi di concorso del fatto colposo del creditore: se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze (comma 1), il risarcimento non è invece dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (comma 2).
Il giudice può rilevare d'ufficio il concorso di colpa del danneggiato qualora siano stati allegati elementi di fatto che dimostrino la sua colpa nel causare il danno. L'ipotesi del comma 2, relativa al dovere del danneggiato di evitare il danno, è considerata un'eccezione in senso stretto e, come tale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice e la parte interessata deve specificamente eccepire il comportamento del creditore che avrebbe potuto evitare il danno.
Nel caso de quo l'esistenza di un nesso causale tra il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di e le lesioni dall'incidente provocate, cui è seguita la morte, provocata dal trauma cranico Persona_1
e dalle conseguenti lesioni cerebrali è circostanza ampiamente provata.
Il mancato utilizzo dei sistemi di ritenzione emerge dai rilievi della Polizia Stradale intervenuta in loco: “… sull'autovettura Suzuki Ignis, targata DV 622 KW, condotta da sempre da accertamenti esperiti si constatava CP_3
che la cintura di sicurezza lato guida risultava srotolata e bloccata in posizione di utilizzo, …omissis… Le cinture sui posti passeggeri posteriori, invece, risultano libere ed in sede. Si evidenzia che gli schienali dei sedili anteriori risultano piegati
in avanti, nella parte centrale dell'abitacolo, deformati quindi dalla proiezione in avanti del corpo della passeggera posteriore
che verosimilmente non faceva uso delle cinture di sicurezza …”. Persona_1
Anche i successivi accertamenti svolti da , per il tramite del proprio medico fiduciario Dott. CP_6
(cfr. doc. 1 comparsa di costituzione), alla luce di quanto riportato dal verbale dell'autorità, ivi Per_8
comprese le immagini fotografiche, traevano le medesime conclusioni, così come ha accertato il Giudice
Penale, che sulla scorta degli elementi probatori a disposizione attesta: “ … si evidenziava inoltre che gli schienali dei sedili anteriori erano piegati in avanti, nella parte centrale dell'abitacolo, deformati dalla proiezione in avanti del corpo della passeggera posteriore, che presumibilmente non faceva uso delle cinture di sicurezza …”, Persona_1
giungendo a riconoscere il concorso di colpa della vittima (comma 7, art. 589 – bis c.p.) prevalente sulla contestata aggravante, tanto da infliggere in sede di abbreviato la pena finale di soli mesi 8 di reclusione
(cfr. doc. 4 all.to alle note di trattazione scritta del 3/12/2020).
Infine, del tutto dirimenti sono stati gli esiti della perizia collegiale che, in maniera del tutto univoca, conclude: “…la SI.ra , seduta sul sedile posteriore destro della Suzuki, non indossava le cinture di Persona_1
sicurezza…”.
Le lesioni si sarebbero dunque comunque prodotte sulla persona della SI.ra , ma l'accertato Pt_2
mancato utilizzo della cintura di sicurezza ha contribuito alla verificazione dell'evento in forma senz'altro più grave di quanto sarebbe accaduto se la stessa avesse tenuto la condotta doverosa omessa.
Deve quindi ravvisarsi un concorso di colpa in capo alla vittima con conseguente possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio lo stesso e riconoscimento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma inferiore, percentualmente ridotta in ragione del riconosciuto concorso.
Si deve quindi riconoscere in capo a un concorso di colpa nella misura del 30%, tenuto Persona_1
conto che nel 70% andrà valutata anche la responsabilità del conducente per aver altresì CP_3
permesso la marcia senza eSIere l'uso della cintura di sicurezza da parte della passeggera.
2) Del danno non patrimoniale iure proprio
2.1) Del c.d. danno da perdita del rapporto parentale
La perdita di una persona cara può provare, nei superstiti, un danno non patrimoniale che, pur essendo unitario quanto alla natura giuridica, può manifestarsi con forme diverse, ovvero sia nella forma del danno morale, consistente nel dolore e nelle sofferenze subite da una persona come conseguenza della morte del prossimo congiunto, sia nella forma del danno biologico, qualora il prossimo congiunto soffra, come conseguenza del medesimo evento, un danno alla propria salute ed integrità psico-fisica medicalmente accertabile.
Il presupposto di diritto per la risarcibilità è l'esistenza di un vincolo tra vittima e superstite con carattere della giuridicità, ovvero preso in considerazione e tutelato da una norma giuridica.
Inoltre, la giurisprudenza richiede anche un presupposto di fatto consistente nella sussistenza di un vincolo affettivo intenso e tangibile. Ciascuno dei due presupposti è necessario ma da solo non sufficiente.
L'accertamento della giuridicità del vincolo è una questione di diritto, che deve ritenersi nel caso di specie positivamente superato in quanto gli attori sono rispettivamente la madre e i fratelli di . Persona_1
L'accertamento dell'esistenza del vincolo affettivo, invece, è questione di fatto e l'onere della relativa prova incombe sul soggetto che chiede il risarcimento. In questo ambito, tuttavia, la giurisprudenza fa ampio ricorso alle presunzioni semplici, poiché corrisponde all'id quod plerumque accidit che dalla morte di uno stretto congiunto derivi un pregiudizio morale.
Con riguardo, infatti, ai figli, ai genitori e al coniuge non legalmente separato, si ritiene che per tali soggetti non sussista alcun onere concreto di provare l'esistenza della sofferenza, che si presume ex art. 2727 cod. civ.: dal fatto noto che la vittima era uno stretto congiunto dell'attore, è possibile risalire al fatto ignoto che l'attore abbia patito un pregiudizio non patrimoniale per la morte della prima.
Peraltro, nel caso di specie è stata fornita anche ampia prova testimoniale del vincolo affettivo che legava
Pt_ la SI.ra alla madre, al fratello e alle sorelle e . Pt_2 Pt_2 Parte_1
Chiare sono state le deposizioni testimoniali in tal senso da cui è emerso che sino al Parte_1
2018 ha vissuto nell'immobile in cui risiedeva la madre presso cui la SInora si recava quasi ogni Per_1
giorno a trovare ed accudire la madre SInora e con la sorella si alternava nei compiti di Parte_5
assistenza e cura della madre.
Anche prima dell'incidente viveva con la madre ed incontrava quotidianamente e Pt_2 Per_1 Pt_2
avevano un buon rapporto, si vedevano e si sentivano spesso. Per_1
Pt_ Tra le sorelle e intercorreva un legame molto stretto, divenuto ancor più forte dopo la nascita Per_1
Per_ Pt_ di , figlia di di cui , nubile e senza figli, si occupava in molte occasioni facendo anche le Per_1
veci della madre.
Ciò premesso, la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del prossimo congiunto non è disciplinata da alcuna norma di legge ma deve avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. La giurisprudenza, anche in questo ambito, ha evidenziato la necessità di regole di liquidazione standard che tuttavia possano permettere di valorizzare le specificità del caso concreto.
Il criterio standard può essere rinvenuto nelle tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di
Milano. Infatti, garantisce uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la
Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Nel liquidare il danno devono essere considerati fattori quali l'età della vittima, l'età del superstite, la convivenza con il defunto, la composizione del nucleo familiare e le modalità di commissione dell'illecito.
Infatti, con riferimento al risarcimento del danno per la morte di un congiunto, il giudice deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilevo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, tra i quali assume rilevanza primaria il patema d'animo, ovvero l'entità oggettiva della sofferenza morale, e deve rispettare l'eSIenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno e l'equivalente pecuniario di esso, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto, evitando che la liquidazione del danno morale si riduca ad una somma meramente simbolica (Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 11003).
Per individuare l'equo importo da liquidare in favore dei suddetti attori, devono considerarsi tutti i vari fattori di cui sopra, oltre a fatto che aveva 48 anni al momento del decesso. La vittima Persona_1
non conviveva con la madre né con i tre fratelli.
Deve in seguito considerarsi l'apporto causale della vittima primaria del sinistro, quantificata nella percentuale del 30%.
Con riguardo alla posizione della madre della vittima primaria, l'importo che si stima Parte_3
equo liquidare alla stessa, operata la suddetta decurtazione per il concorso di colpa di , Persona_1
ammonta ad € 203.372 – 30% = 142.360 euro.
In corso di causa è rimasta priva di supporto la domanda di risarcimento del danno biologico lamentato dalla SI.ra he deve pertanto essere respinte. Pt_3 I problemi cardiaci erano infatti preesistenti e della dermatite non si conosce la causa.
Sarebbe stato necessario produrre in giudizio una certificazione medica che riconoscesse una malattia direttamente derivante dal decesso, altrimenti l'esperimento di una ctu medico legale si sarebbe rivelato un espediente per colmare le lacune probatorie di parte attrice.
La domanda deve quindi essere rigettata quanto al danno biologico.
Si ritiene equa la liquidazione di un risarcimento di Euro 48.732 (69.618 – 30%) per , Parte_1
euro 51.109 (88.296 – 30%) per e 57.052 (81.504 – 30%) per . Parte_2 Parte_4
Ai fini della liquidazione sono state considerate l'assenza di convivenza con la vittima, l'esistenza di tre altri familiari superstiti per e di più di tre familiari superstiti per i fratelli e Parte_5 Pt_2
Pt_
la SI.ra ha invece allegato di non avere figli e tale circostanza non è stata contestata. Parte_1
3) Del danno patrimoniale iure proprio
3.1) Delle spese funerarie
Le spese funerarie, pari ad € 7.453,00 (€ 4.500,00 + € 2.953,00) e documentate dalle fatture prodotte da parte attrice sub doc. 13, devono considerarsi interamente risarcibili in quanto conseguenza diretta del sinistro.
E' infatti presente in atti la prova del pagamento delle somme.
La fattura delle onoranze funebri è intestata a mentre quella di Contarina Persona_9 Parte_4
S.p.a. è intestata a . Quest'ultima chiede la rifusione di entrambe le somme e, preso Parte_1
Pt_ atto della non contestazione sul punto da parte della sorella , deve ritenersi che sia stata Parte_1
a sostenere l'esborso e sia dunque legittimata a riceverne la corresponsione.
[...]
Anche in questo caso alla somma deve essere detratto il 30% in ragione del concorso di colpa, per un totale di 5.217 euro.
3.2) Delle spese per l'assistenza tecnica stragiudiziale
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale o da una società in detta fase pre-contenziosa. Il danneggiato - anche in ambito di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia o da una compagnia che si dedica professionalmente a ciò.
Qualora la controversia sia sfociata in giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese per l'assistenza stragiudiziale sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare ed il rimborso delle stesse è limitato a quelle sole attività svolte prima o in concomitanza con l'attività giudiziale che rivestano autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima (Cass. civ., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16990).
Orbene, tali spese non possono essere considerate superflue o inutili nel caso di specie, in quanto in primis hanno reso possibile il ricevimento del primo acconto versato agli odierni attori dalla compagnia assicuratrice e, in secondo luogo, ha consentito agli attori di non veder prescritti i propri diritti risarcitori.
Gli attori hanno prodotto sub doc. 10 fattura di euro 1.260,00 intestata a sub. doc. 11 Parte_2
fattura di euro 1.098,00 intestata a e sub. 12 fattura di euro 6.400,00 intestata a Parte_1 [...]
tutte emesse da Giesse Risarcimento Danni che ha attestato l'avvenuto pagamento, il cui Pt_5
rispettivo importo va riconosciuto a ogni attore per il documento allo stesso intestato.
Dal momento che i tre attori rivestono la medesima posizione non è giustificata una diversa e ben più
elevata richiesta quanto alla posizione della SI,ra Pt_5
Si ritiene, quindi, che alla stessa possa essere corrisposta somma di pari importo rispetto a quella riconosciuta a (euro 1.260). Parte_2
Alla SI.ra spetta, inoltre, la rifusione dell'importo di euro 2.188,68 di cui alla parcella Parte_1
280 del 28/12/2018, versato all'Avv. per l'assistenza tecnica prestata Controparte_14
nella procedura di negoziazione assistita (cfr. doc.15 ).
Anche a tali importi deve essere detratto il 30%.
A e deve quindi essere liquidato il danno patrimoniale per assistenza Parte_2 Parte_5
stragiudiziale in euro 882 ciascuno. A deve essere liquidato il danno patrimoniale per assistenza stragiudiziale e spese Parte_1
sostenute per la negoziazione assistita in euro 2.300 euro.
4) Degli interessi e della rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Poiché è pacifico che la compagnia assicuratrice convenuta ha già versato un acconto pari a complessivi
€ 82.000,00 per i danni non patrimoniali subiti dagli attori, al fine di decurtare tale importo dal quantum
liquidato in questa sede deve farsi applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità in base al quale qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione, come avvenuto nella fattispecie), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data del sinistro al pagamento dell'acconto,
e solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6347). 5) Delle spese di lite e di c.t.u. e cc.tt.pp.
Si ritiene che la regolamentazione delle spese processuali debba avvenire tenendo conto, da un lato, che la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori è stata accolta, ma in misura notevolmente ridotta rispetto a quanto richiesto essendo stato riconosciuto il concorso di colpa in capo alla vittima del sinistro.
Per tali ragioni, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare per 1/3 tra le parti le spese processuali e disporre che la restante parte venga versata dalle parti convenute in solido in favore delle parti attrici.
Deve inoltre considerarsi che l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato.
Alle parti e UC deve quindi essere liquidato un compenso più elevato, Pt_5 Parte_1 Pt_2
sulla base dell'ultimo orientamento della Corte di Cassazione.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 7/12/2023 e di ctp, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la responsabilità nella causazione del sinistro di;
CP_3
- accerta il concorso di colpa della vittima nella misura del 30%;
- condanna i convenuti e in persona del legale CP_3 Controparte_2
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento, in favore di:
- dei danni patiti, quantificati nella somma di euro 142.360 titolo di danno non Parte_5
patrimoniale ed € 882 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati in base alle modalità indicate in narrativa, detratto quanto già ricevuto dalla compagnia assicuratrice a titolo di acconto, debitamente rivalutato;
- euro 48.732 a titolo di danno non patrimoniale e complessivi euro 7.517 Parte_1
(euro 5217 spese funerarie + euro 2.300), a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati in base alle modalità indicate in narrativa, detratto quanto già ricevuto dalla compagnia assicuratrice a titolo di acconto, debitamente rivalutato;
- euro 51.109 titolo di danno non patrimoniale ed € 882 a titolo di danno Parte_2
patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati in base alle modalità indicate in narrativa, detratto quanto già ricevuto dalla compagnia assicuratrice a titolo di acconto, debitamente rivalutato;
- euro 57052 titolo di danno non patrimoniale oltre interessi e rivalutazione Parte_4
monetaria calcolati in base alle modalità indicate in narrativa.
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e liquidando le spese processuali in euro 22.547 oltre accessori di legge per e 25.151 euro oltre accessori di legge per e Parte_4 Parte_1 [...]
e entrambe per l'intero, dispone che e Pt_2 Parte_5 CP_3 Controparte_2
corrispondano alle parti attrici la restante parte;
- pone definitivamente e solidalmente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 7/12/2023 e di ctp.
Così deciso in Treviso, 20 agosto 2025.
Il Giudice
Marina Righi