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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3997 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 352 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 7408 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra già C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
Alessandro Cassiani
-parte appellante-
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Roberto Parte_2 C.F._1
Imperiali
-parte appellata-
e
C.F. ), in giudizio con l'avv. Giuseppe Gallo Controparte_1 P.IVA_2
-parte appellata-
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: - per parte appellante: “[…] - in via principale, riformare la sentenza impugnata, e per l'effetto condannare la IG.ra alla refusione Parte_2
della somma di Euro 3.876,33 per le causali di cui in narrativa oltre interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio.”
- per parte appellata “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, Parte_2
contrariis rejectis:
1 Confermare la sentenza n°31327/2019, emessa dal Giudice di Pace di Roma e nella specie:
1) Dichiarare nulle le fatture n°1323067531, 1632790963 e 1718468590 del
27.04.2017, per evidente sproporzione relativa agli effettivi consumi effettuati dall'utenza domestica della IG.ra . Parte_2
2) Condannare la società appellata alla somma di €.3.876,33 Parte_1
e/o nella minor somma che verrà riconosciuta di giustizia, secondo i parametri dell'art.2041 c.c., primo comma e 2043 c.c., in solido con l'appellata CP_1
[...]
Con Vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad Iva e
Cap e spese generali, come per legge.”
- per parte appellata […]“a) Confermare la Sentenza del Controparte_1
Giudice di Pace di Roma, nella parte in cui ha dichiarato l'estraneità di CP_1
alla controversia
[...]
b) Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.7.2017, ha Parte_2 convenuto in giudizio (poi , per sentir “1) Dichiarare Parte_1 Parte_1
nulle le fatture n° 1323067531, 1632790963 e 1718468590 del 27.04.2017, per evidente sproporzione relativa agli effettivi consumi effettuati dall'utenza domestica della IG.ra . 2) Condannare la società convenuta alla somma di €. Parte_2
3.876,33 e/o nella minor somma che verrà riconosciuta di giustizia, secondo i parametri dell'art. 2041 c.c., primo comma;
3) Condannare la società convenuta al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., sempre nei limiti di competenza del Giudice adito secondo equità”.
A fondamento delle domande così proposte, l'allora attrice ha infatti in sintesi allegato:
- che la stessa attrice era titolare del contratto di fornitura di gas n. 110802256501 relativo all'utenza posta a servizio dell'immobile sito in Roma alla Via Latina n. 293;
- che l'attrice si era vista recapitare la fattura n. 20110611, emessa il 27.6.2011 per un totale di euro 646,08, relativa a consumi del periodo dal 24.2.2011 al 27.6.2011 e
2 contenente anche un conguaglio del periodo dal 7.4.2008 al 23.2.2011;
- che l'attrice avere corrisposto l'importo portato dalla predetta fattura, pur ritenendolo eccessivo, a seguito di concessione di una rateizzazione;
- che l'attrice aveva tuttavia poi ricevuto, in data 23.7.2013, la fattura n. 1323067531, emessa per l'importo di euro 2.024,13, relativa a consumi del periodo dal 5.3.2013 al
26.6.2013 e contenente anche un conguaglio per il periodo dal 6.7.2011 al 4.3.2013;
- che l'attrice aveva quindi proposto un primo reclamo alla società fornitrice, con fax inviato in data 23.7.2013, ricevendo tuttavia risposta negativa;
- che la attrice aveva allora richiesto alla società fornitrice il controllo dell'utenza al fine di verificare la presenza di eventuali perdite di gas;
richiesta questa a seguito della quale il tecnico a tal fine incaricato, in data 27.3.2013, aveva constatato l'esistenza di una perdita;
- che la attrice aveva quindi sollecitato, ma senza ottenere riscontro positivo, la revisione delle fatture emesse, evidenziando anche la sproporzione dei consumi addebitati rispetto all'effettivo fabbisogno dell'utenza;
- che , richiesta nuovamente di intervenire presso l'utenza, in una prima CP_1
occasione e precisamente in data 28.6.2016, aveva rilevato una perdita, senza tuttavia essere in grado di determinare dove la stessa fosse presente, mentre, in una seconda occasione e precisamente in data 6.8.2016, aveva sostituito il contatore e lo inviato
"alla fabbrica" per un controllo sul suo funzionamento, senza peraltro che dell'esito di tale controllo fosse data alcuna notizia alla cliente;
- che oltre ad intimare il pagamento della precedente fattura rimasta Parte_1 insoluta, aveva poi inviato un'ulteriore fattura, la n. 1632790963 del 27.9.2016, relativa al periodo dal 29.7.2016 al 27.9.2016 ed emessa per l'importo di euro
2.030,40;
- che la attrice, per diminuire i costi, in data 14.2.2017 e dopo aver già provveduto in precedenza - per l'acqua sanitaria – con l'installazione di un boiler elettrico, aveva sostituito la stufa con una ad induzione elettrica, riducendo quindi drasticamente i consumi, tanto da renderli vicini allo zero;
- che la stessa attrice si era vista recapitare una nuova fattura, emessa il 24.4.2017 e relativa al periodo dal 24.2.2017 al 27.4.2017, che non riportava alcun importo da pagare e prevedeva invece un credito della cliente pari ad euro 178,37, con
3 conseguente riduzione del credito in precedenza vantato da da 4.054,70 a Parte_1
3.876,33 euro.
1.2. si è costituita innanzi al Giudice di pace adito, Parte_1
formulando istanza ex art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa del terzo CP_1
e concludendo per il rigetto delle domande della attrice e la condanna della
[...] stessa, in riconvenzionale, al pagamento dell'importo di euro 3.876,33, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La allora convenuta ha infatti in sintesi allegato, eccepito e dedotto:
- che la prima fattura oggetto di contestazione – ossia la n. 1323067531, emessa per l'importo di euro 2.024,13 – era relativa ad un conguaglio per il periodo dal 6 luglio
2011 al 26 giugno 2013 e riportava un consumo effettivo, comunicato dal distributore di zona, pari a 4068 mc, oltre alla restituzione di 468 mc in precedenza fatturati, come consentito dalla normativa di settore, mediante stima;
- che la seconda fattura oggetto di contestazione – ossia la n. 1632790963, emessa per l'importo di euro 2.030,40 – era relativa al periodo dal 29 luglio 2016 al 27 settembre
2016 e riportava, mediante ricalcolo di quanto dovuto a partire alla precedente lettura effettiva di 4068 mc eseguita in data 22.5.2013, un consumo effettivo di mc 3648 registrato successivamente, con restituzione di consumi per mc 2011, in precedenza fatturati, sempre come consentito dalla normativa di settore, mediante stima;
- che le predette fatture erano state pertanto emesse sulla base dei consumi effettivi di gas comunicati dal distributore di zona, soggetto terzo cui competeva in via esclusiva l'attività di rilevazione di tali consumi e che la stessa convenuta aveva comunque interesse a chiamare in causa per essere dalla stessa tenuta indenne nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria della attrice;
- che i tecnici del distributore di zona, pur rilevando una perdita del misuratore, avevano affermato che la perdita stessa non influenzava il calcolo dei consumi;
- che, a seguito del cambio del misuratore richiesto dalla attrice nel 2016, la verifica effettuata dai tecnici del distributore sul misuratore prelevato aveva avuto “esito conforme”;
- che non sussistevano in ogni caso i presupposti né per l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. (difettando sia il requisito della residualità dell'azione, che l'elemento costitutivo dell'arricchimento), né per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. (posto
4 che la stessa convenuta aveva dato correttamente esecuzione al contratto e che la domanda risarcitoria non era comunque sorretta dalla allegazione e prova del danno).
1.3. A seguito di rituale chiamata in causa, si è costituita in giudizio anche
[...]
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e concludendo in CP_1
ogni caso per il rigetto delle domande attoree.
La allora terza chiamata ha infatti a sua volta allegato, eccepito e dedotto:
- di essere soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale intercorso fra attrice e convenuta e, quindi, ai rapporti di dare/avere intercorrenti fra le stesse;
- che in ogni caso l'analisi del misuratore, eseguita dopo la sua sostituzione, non aveva rilevato malfunzionamenti;
- che le verifiche effettuate presso l'utenza avevano inoltre riscontrato esclusivamente delle dispersioni a monte del misuratore, che non avevano inficiato in alcun modo i consumi rilevati dall'apparecchio;
- che i consumi quantificati nelle fatture contestate si riferivano effettivamente ai consumi fruiti della cliente, con totale assenza di responsabilità in capo al distributore per la errata determinazione dei consumi o per una anomalia del misuratore.
1.4. Il Giudice di pace adito, con sentenza n. 31327 del 2019 depositata il 21 novembre 2019, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva di CP_1 ed ha condannato a “rideterminare la somma richiesta per il
[...] Parte_1
periodo oggetto della fattura n. 1718468590 del 27.4.2017, tenendo conto dell'effettivo consumo”, nonché al pagamento dell'importo di euro 250,00 a titolo di risarcimento del danno liquidato in via equitativa.
1.5. ha proposto tempestivo appello, formulando Parte_1
conclusioni conformi a quelle sopra trascritte e domandando quindi la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la condanna della appellata al pagamento Pt_2 dell'importo di euro 3.876,33, oltre interessi.
Ha infatti lamentato l'erroneità della pronuncia appellata, il quanto il Giudice di prime cure:
(i) aveva ritenuto che la dispersione di gas avesse influenzato i consumi di parte attrice in primo grado, omettendo tuttavia di considerare che la dispersione, essendo a monte del contatore, non poteva avere avuto incidenza sui consumi rilevati;
(ii) aveva ritenuto che non avesse dato concreta risposta ai reclami Parte_1
5 della , circostanza questa documentalmente smentita dalla documentazione Pt_2
versata agli atti del giudizio di primo grado;
(iii) aveva ritenuto che, essendo in contestazione un diritto di credito vantano da
[...]
nei confronti della , non rilevasse la responsabilità del distributore di Parte_1 Pt_2
gas, omettendo così, contraddittoriamente, di considerare che, se la dispersione di gas aveva inciso sui consumi rilevati, di ciò doveva invece ritenersi responsabile il distributore del gas, quale proprietario del misuratore ed unico soggetto deputato al suo controllo;
Part (iv) aveva ritenuto non corretti i consumi richiesti da elle fatture contestate, senza tuttavia considerare che aveva confermato che la dispersione era a monte del CP_1
contatore e quindi non inficiante la misurazione dei consumi;
(v) aveva accertato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
tralasciando di considerare che le società di vendita sono autorizzate dal cliente finale, tramite contratto di mandato, ad autorizzare a loro volta il distributore al dispacciamento del gas.
1.6. si è costituita nel giudizio di appello, ribadendo le difese già Parte_2 svolte nel giudizio di primo grado, deducendo quindi l'infondatezza dei motivi di appello e concludendo per la conferma della sentenza impugnata e comunque per la dichiarazione di “nullità” delle fatture oggetto di contestazione e la condanna della appellante al pagamento dell'importo di euro 3.876,33 o la diversa somma ritenuta di giustizia, “secondo i parametri dell'art.2041 c.c., primo comma e 2043 c.c., in solido con l'appellata . Controparte_1
1.7. Anche si è costituita nel presente giudizio, reiterando le Controparte_1
difese svolte innanzi al giudice di pace e concludendo quindi per la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato l'estraneità di CP_1
alla controversia.
[...]
1.8. La causa, istruita tramite le prove documentali già acquisite nel corso del giudizio di primo grado, è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'appello va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
3. Il primo ed il quarto motivo di appello sono fondati.
6 3.1. E' pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale di somministrazione di gas.
La controversia, nella parte relativa all'esistenza del credito, concerne quindi il solo profilo della corrispondenza dei consumi registrati dal distributore locale ( CP_1
e riportati nelle fatture emesse dalla somministrante ( , con il
[...] Parte_1
quantitativo di gas di cui la utente ( ) ha effettivamente fruito. Parte_2
3.2. Quanto alla prova dei consumi esposti nelle fatture, è allora opportuno premettere che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
13605/2019 e 297/2020), in tema di riparto dell'onere della prova in materia di somministrazione (di energia elettrica, ma considerazioni analoghe valgono con riguardo alla somministrazione del gas), occorre innanzitutto distinguere fra tre ipotesi:
A) quella in cui si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia;
B) quella in cui il contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente;
C) quella, infine, in cui la alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente.
Nell'ipotesi di cui alla lettera A), che ricorre nella specie (in quanto la odierna appellata ha contestato l'entità dei consumi addebitati, prospettando la presenza Pt_2
di perdite di gas o un malfunzionamento del contatore), si deve poi in particolare considerare:
- che “Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”
(con ciò che in linea generale ne consegue in termini di onere per l'utente di dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.”);
- che tuttavia “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze”.
Partendo da queste premesse ed applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onere probatorio, nell'ipotesi in esame, va quindi regolata come segue.
7 A fronte della pretesa creditoria fondata sulle risultanze del contatore, l'utente è onerato di contestare il malfunzionamento dello strumento in questione – richiedendone la verifica – e di dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia).
Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante.
In quest'ultimo caso, l'utente è a sua volta tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
3.3. Sempre sotto il profilo probatorio, va poi considerato che il distributore locale
è il soggetto terzo cui, per legge e normativa di settore aventi valenza integrativa della disciplina contrattuale e sulla base di apposita concessione dello Stato, compete in via esclusiva la responsabilità del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori, nonché di raccolta, validazione e registrazione delle misure del gas.
Con la conseguenza che gli accertamenti di fatto eseguiti dai dipendenti del distributore locale nell'esercizio delle proprie funzioni, in quanto effettuati da soggetti intervenuti in qualità di incaricati di pubblico servizio, hanno efficacia probatoria privilegiata (cfr. Cass. 7075/2020).
3.4. Nel caso in esame, le risultanze acquisite inducono allora a ritenere adeguatamente provata l'entità dei consumi addebitati al cliente fruitore della somministrazione.
3.5. Il regolare funzionamento del misuratore è infatti dimostrato dalla verifica effettuata dopo la sua sostituzione, avvenuta in data 6.8.2016. Accertamento questo che ha avuto esito “conforme essendo i valori metrologici compresi nei limiti imposti dalle norme vigenti” (v. doc. 7 del fascicolo di primo grado di ). CP_1
3.6. La prospettazione della odierna parte appellata, secondo cui i dati di consumo registrati dal misuratore sarebbero stati seriamente inficiati dalle dispersioni di gas presenti nell'impianto, non trova invece adeguato riscontro, emergendo invece elementi istruttori idonei a suffragare l'opposto assunto sostenuto dalla appellante.
I verbali relativi ai tre interventi eseguiti dai tecnici del distributore presso l'utenza
8 – rispettivamente in data 24.7.2013, in data 28.6.2016 ed in data 4.7.2016 (v. docc. da
4 a 6 del fascicolo di primo grado di ) – evidenziano come, nelle prime due CP_1
occasioni, siano state rilevate delle dispersioni di gas, eliminate a seguito dei predetti interventi, mentre, nella terza occasione, sia stata esclusa la presenza di analoghe dispersioni.
Il che consente già di escludere che, successivamente alla data del 28.6.2016, le dispersioni abbiano potuto avere alcuna incidenza sui consumi.
Quanto ai primi due interventi, va poi rilevato come i tecnici intervenuti abbiano classificato le dispersioni riscontrate (vedi apposita casella barrata nei relativi verbali) con la lettera “C”.
Tenuto conto di quanto previsto al riguardo dalla normativa di settore (v. Testo
Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – TUDG – approvato da ARERA con la delibera 574/2013/R/gas), quelle accertate sono state quindi valutate come dispersioni di minore rilevanza (posto che il suddetto TUDG definisce come “dispersione di classe C” quella “che a giudizio dell'impresa distributrice ed in base alle norme tecniche vigenti può ammettere una riparazione oltre i 30 giorni solari ed entro 9 mesi dalla sua localizzazione”; così distinguendole da quelle di classe “A1”, “A2” e “B” caratterizzate dalla necessità di interventi di maggiore urgenza).
I dati di consumo riportati nelle fatture oggetto di controversia, inoltre, evidenziano un livello di consumi sostanzialmente costante (ossia: di poco superiore ai
100 mc nel periodo considerato dalla prima fattura relativa che, oltre a consumi stimati per il periodo dal 23.5.2013 al 26.6.2013, addebita mediante conguaglio i consumi effettivi relativi al periodo dal 6.7.2011 al 22.5.2013; di poco inferiore ai 100 mc per i periodi successivi, come anche si evince dai grafici relativi all'andamento annuale dei consumi riportati nella fatture n. 1632790963 e n. 1718468590) e che subisce un significativo decremento solo nel mese di febbraio dell'anno 2017 (v. ancora grafico dei consumi riportato nella fattura n. 1718468590), ossia in coincidenza del momento in cui la odierna appellata ha allegato di avere “sostituito la stufa con una ad Pt_2 induzione elettrica, riducendo quindi drasticamente i consumi” (v. pag. 3 dell'atto di citazione del giudizio di primo grado). E ciò nonostante l'eliminazione delle
9 dispersioni di gas realizzata in occasione dei due primi interventi (quelli del 24.7.2013
e del 28.6.2016) e l'assenza di dispersioni accertata in occasione del terzo intervento
(quello del 4.7.2016).
Circostanze queste che dunque, ulteriormente, inducono ad escludere che la presenza di dispersioni di gas abbia inciso in modo apprezzabile sull'ammontare dei consumi registrati dal misuratore e poi addebitati alla utente con le fatture oggetto di contestazione.
3.7. Non vi è infine evidenza che i consumi addebitati siano abnormi rispetto all'effettivo fabbisogno dell'utenza.
Richiamato quanto già rilevato circa l'entità dei consumi medi registrati (v. precedente par. 2.6.), va infatti considerato:
(i) che il credito portato dalle prime due fatture (di complessivi 4.000,00 euro circa) si riferisce, in realtà, ad un periodo temporale molto esteso (dal 6.7.2011 al 27.9.2016, con addebito, mediante conguaglio con quanto già fatturato su base di stima, degli importi risultati dai consumi effettivi rilevati fino al 2.8.2016 e fatturazione del successivo periodo bimestrale su base di stima;
consumi di stima questi ultimi poi, a loro volta, fatti oggetto di conguaglio per effetto di successiva rilevazione dei consumi effettivi, come si ricava dalla fattura n. 1718468590 del 27.04.2017); con la conseguenza che l'importo complessivamente addebitato non può essere di per sé considerato sintomatico dell'abnormità delle risultanze del misuratore;
(ii) che la odierna appellata non ha dato dimostrazione di alcun concreto Pt_2
elemento tale da evidenziare (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti fatture e corrispondente agli ordinari impieghi di gas propri dell'utenza), una palese sproporzione dei consumi fatturati rispetto a quelli ritenuti congrui, allegando anzi elementi (quali la già evidenziata sostituzione la stufa e la conseguente drastica riduzione i consumi) che trovano riscontro nelle risultanze del misuratore e ne confermano quindi il corretto funzionamento;
palese sproporzione che non emerge neanche dal doc. 17 del fascicolo di parte attrice di primi grado, essendosi la stessa attrice limitata a produrre alcune (tre) ricevute di pagamento relative ad un periodo in cui, per quanto già detto, la rilevazione dei consumi era stata effettuata solo su base di stima e quindi in modo non corrispondente ai consumi effettivamente rilevati dal misuratore.
10 3.8. Il credito oggetto di controversia è quindi provato nella misura di euro
3.876,33, risultante dall'importo portato dalla fattura n. 1323067531 (emessa per l'importo di euro 2.024,30 e con termine di pagamento al 23.7.2013) e dal residuo importo portato dalla fattura n. 1632790963 (emessa per l'importo di 2.030,40 e con termine di pagamento al 19.10.2016, dalla quale deve essere detratto il controcredito di euro 178,37 di cui alla fattura n. 1718468590 del 27.4.2017).
3.9. Riformando sul punto la sentenza impugnata, la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla odierna parte appellata va quindi rigettata, Pt_2
mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale della appellata, con conseguente condanna della stessa appellata al pagamento, in favore della Pt_2
appellante, del complessivo importo di euro 3.876,33.
Gli interessi sono dovuti in misura legale – e dunque nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a partire dal 20.4.2018, data di proposizione della domanda – con decorrenza dalla scadenza delle fatture sopra indicate e sui relativi importi ancora dovuti.
4. Anche il secondo motivo appello è fondato.
4.1. La sentenza impugnata ha accolto – mediante la liquidazione, in via equitativa, dell'importo di euro 250,00 – la domanda risarcitoria proposta dalla appellata . E ciò sul presupposto della non conformità “alla prassi e comunque Pt_2 ai principi che dovrebbero sorregger ei rapporti tra imprese e consumatore” della
“condotta della resistente , che a fronte dei reclami proposti dal'/'istante si è Pt_1 di fatto, astenuta dal fornire concreta risposta e/o fattivi chiarimenti”.
4.2. La documentazione acquisita agli atti, tuttavia, non dà evidenza della prospettata lesione dei principi generali di buona fede e correttezza da parte dell'odierna appellante.
Non emerge, in primo luogo, che quest'ultima non abbia fornito risposta in seguito ai reclami della . Pt_2
Risulta infatti che:
- al reclamo inoltrato il 23.7.2013 tramite è stata data risposta da Controparte_2
parte di sia pur negativa (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte Parte_1
attrice);
- analoga sorte ha avuto il reclamo inoltrato il 4.9.2013 (doc. 5 del fascicolo di primo
11 grado di parte attrice).
Considerati i ripetuti interventi effettuati dai tecnici del distributore presso l'utenza
(verifiche su segnalazioni di dispersione;
sostituzione e verifica di funzionalità del misuratore), è inoltre presumibile (in difetto di prova di interessamento diretto da parte
Part della utente) che a seguito delle doglianze della , abbia Parte_1 Pt_2
interessato il distributore al fine di consentirgli di effettuare gli interventi di propria competenza.
Né d'altra parte può essere considerata contraria a correttezza e buona fede la condotta del fornitore che, sulla base dei dati di consumo comunicatigli dal soggetto competente alla loro rilevazione (il terzo distributore), intimi il pagamento del corrispettivo maturato.
4.3. Va poi aggiunto che la liquidazione del danno in via equitativa presuppone pur sempre la specifica allegazione e prova di fatti idonei a dare evidenza dell'esistenza del danno ed a consentire al giudice il potere di cui all'art. 1226 c.c..
Specifica allegazione e prova che nella specie tuttavia difettano.
4.4. Riformando sul punto la sentenza impugnata, deve pertanto essere rigettata la domanda risarcitoria proposta da parte attrice.
5. Quanto al terzo ed al quinto motivo di appello valgono invece le seguenti considerazioni.
5.1. Parte appellante, nel formulare le proprie conclusioni formulate, non ha insistito, sia pure in subordine, per l'accoglimento della domanda già proposta in primo grado nei confronti della terza chiamata.
Ciononostante, l'indicazione delle parti della sentenza impugnata e la articolazione dei motivi di appello consentono di ritenere che la appellante, con la proposizione dell'impugnazione, abbia inteso ottenere la riforma della sentenza anche con riferimento alla parte con cui essa non ha accolto la domanda allora proposta Parte_1
nei confronti di
[...] CP_1
Domanda quest'ultima rigettata dal Giudice di prime cure sul presupposto del ritenuto difetto di legittimazione passiva della terza chiamata, con compensazione delle spese di lite fra la chiamante e la chiamata.
5.2. La pronuncia qui resa in merito alle domande della appellata comporta Pt_2 tuttavia l'assorbimento, in senso proprio e dunque per carenza di interesse al suo
12 esame, della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
5.3. Ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite, occorre peraltro rilevare la palese infondatezza della domanda.
La chiamata in causa è stata infatti chiesta ed effettuata al fine di accertare “nel contraddittorio di tutte le parti, l'assoluta estraneità dell'odierna esponente nella causazione dei danni lamentati dalla stessa parte attrice e che la stessa [la terza chiamata] manlevi da qualsiasi pregiudizio che l'Ill.re Giudice dovesse Parte_1 accertare in corso di causa”, domandando quindi di “accertare e dichiarare che
[...]
ha diritto ad essere manlevata e tenuta indenne da per Pt_1 Controparte_1 tutte le conseguenze pregiudizievoli oggetto dell'emananda sentenza, sotto il profilo dell'eventuale risarcimento del danno che, in ipotesi, fosse riconosciuto a parte attrice, qualora fosse riconosciuto in capo ad essa qualsivoglia errore nella gestione delle letture” (v. atto di citazione per chiamata del terzo nel giudizio di primo grado).
La domanda di risarcimento danni era stata però proposta dalla allora parte attrice sul presupposto di una dedotta condotta scorretta di consistita nel non Parte_1
dare concreta risposta ai reclami della stessa attrice.
Condotta questa rispetto alla quale non era tuttavia neanche astrattamente ipotizzabile una responsabilità della terza chiamata.
La domanda formulata nei confronti della terza chiamata, sia pure sulla base di motivazioni diverse da quelle indicate nella sentenza impugnata, avrebbe quindi comunque dovuto essere rigettata.
Le spese del presente grado sostenute da (che non ha chiesto la CP_1
riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite) devono pertanto essere poste a carico della odierna appella.
6. E' infine inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, riproposta dalla appellata nelle proprie conclusioni. Pt_2
La domanda – proposta in via principale unitamente alle altre e comunque anche infondata in quanto non sorretta da alcuna allegazione idonea ad individuare i relativi fatti costitutivi – non è stata infatti oggetto di pronuncia da parte del Giudice di prime cure.
La appellata, ciononostante, ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e, soprattutto, non ha indicato gli elementi richiesti, a pena di
13 inammissibilità, dall'art. 342, comma 1, n. 1) e 2) c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile (requisiti necessari anche per la proposizione dell'appello in via incidentale).
7. La sentenza impugnata va quindi integralmente riformata ad eccezione della parte in cui ha implicitamente rigettato la domanda ex art. 2041 c.c. della attrice e disposto la compensazione delle spese di lite fra la convenuta e la terza chiamata.
8. Nel rapporto fra la appellante e la appellata , le spese del doppio grado di Pt_2
giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come segue, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (per il presente grado, come modificati dal D.M.
147/2022): valore della causa ricompreso nella scaglione da euro 1.101,00 a euro
5.200,00 per entrambi i gradi di giudizio;
parametri medi, per entrambi i gradi di giudizio, per le fasi di studio, introduzione e decisione, ad eccezione della fase decisionale del grado di appello, in cui la ridotta attività svolta giustifica l'applicazione dei minimi;
complessivi euro 870,00 per il primo grado di giudizio e complessivi euro
1.276,00 per il presente grado.
Le spese di lite della appellata , relative al solo presente grado e liquidate CP_1
quindi, come sopra, in complessivi euro 1.276,00, vengono poste a carico della appellante per le ragioni indicate al precedente paragrafo 5.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta le domande di accertamento negativo del credito e risarcimento del danno proposte da nei confronti di Parte_2 Parte_1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
condanna al pagamento, in favore di
[...] Parte_2 Pt_1 Pt_1
dell'importo di euro 3.876,33, oltre interessi in misura legale – e
[...] dunque nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a partire dal
20.4.2018 – con decorrenza dal 23.7.2013 quanto all'importo di euro 2.024,30
e dal 19.10.2016 quanto al residuo importo di euro 1.852,03;
3) dichiara assorbita la domanda proposta da nei confronti Pt_1 Parte_1
di Controparte_1
14 4) condanna al rimborso, in favore di delle Parte_2 Pt_1 Parte_1
spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
2.146,00 per compenso professionale, oltre ad euro 174,00 per esborsi ed oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
5) condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.276,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
6) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Sentenza redatta in collaborazione con la ott.ssa Ludovica Lombardo CP_3
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 352 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 7408 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra già C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
Alessandro Cassiani
-parte appellante-
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Roberto Parte_2 C.F._1
Imperiali
-parte appellata-
e
C.F. ), in giudizio con l'avv. Giuseppe Gallo Controparte_1 P.IVA_2
-parte appellata-
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: - per parte appellante: “[…] - in via principale, riformare la sentenza impugnata, e per l'effetto condannare la IG.ra alla refusione Parte_2
della somma di Euro 3.876,33 per le causali di cui in narrativa oltre interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio.”
- per parte appellata “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, Parte_2
contrariis rejectis:
1 Confermare la sentenza n°31327/2019, emessa dal Giudice di Pace di Roma e nella specie:
1) Dichiarare nulle le fatture n°1323067531, 1632790963 e 1718468590 del
27.04.2017, per evidente sproporzione relativa agli effettivi consumi effettuati dall'utenza domestica della IG.ra . Parte_2
2) Condannare la società appellata alla somma di €.3.876,33 Parte_1
e/o nella minor somma che verrà riconosciuta di giustizia, secondo i parametri dell'art.2041 c.c., primo comma e 2043 c.c., in solido con l'appellata CP_1
[...]
Con Vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad Iva e
Cap e spese generali, come per legge.”
- per parte appellata […]“a) Confermare la Sentenza del Controparte_1
Giudice di Pace di Roma, nella parte in cui ha dichiarato l'estraneità di CP_1
alla controversia
[...]
b) Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.7.2017, ha Parte_2 convenuto in giudizio (poi , per sentir “1) Dichiarare Parte_1 Parte_1
nulle le fatture n° 1323067531, 1632790963 e 1718468590 del 27.04.2017, per evidente sproporzione relativa agli effettivi consumi effettuati dall'utenza domestica della IG.ra . 2) Condannare la società convenuta alla somma di €. Parte_2
3.876,33 e/o nella minor somma che verrà riconosciuta di giustizia, secondo i parametri dell'art. 2041 c.c., primo comma;
3) Condannare la società convenuta al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., sempre nei limiti di competenza del Giudice adito secondo equità”.
A fondamento delle domande così proposte, l'allora attrice ha infatti in sintesi allegato:
- che la stessa attrice era titolare del contratto di fornitura di gas n. 110802256501 relativo all'utenza posta a servizio dell'immobile sito in Roma alla Via Latina n. 293;
- che l'attrice si era vista recapitare la fattura n. 20110611, emessa il 27.6.2011 per un totale di euro 646,08, relativa a consumi del periodo dal 24.2.2011 al 27.6.2011 e
2 contenente anche un conguaglio del periodo dal 7.4.2008 al 23.2.2011;
- che l'attrice avere corrisposto l'importo portato dalla predetta fattura, pur ritenendolo eccessivo, a seguito di concessione di una rateizzazione;
- che l'attrice aveva tuttavia poi ricevuto, in data 23.7.2013, la fattura n. 1323067531, emessa per l'importo di euro 2.024,13, relativa a consumi del periodo dal 5.3.2013 al
26.6.2013 e contenente anche un conguaglio per il periodo dal 6.7.2011 al 4.3.2013;
- che l'attrice aveva quindi proposto un primo reclamo alla società fornitrice, con fax inviato in data 23.7.2013, ricevendo tuttavia risposta negativa;
- che la attrice aveva allora richiesto alla società fornitrice il controllo dell'utenza al fine di verificare la presenza di eventuali perdite di gas;
richiesta questa a seguito della quale il tecnico a tal fine incaricato, in data 27.3.2013, aveva constatato l'esistenza di una perdita;
- che la attrice aveva quindi sollecitato, ma senza ottenere riscontro positivo, la revisione delle fatture emesse, evidenziando anche la sproporzione dei consumi addebitati rispetto all'effettivo fabbisogno dell'utenza;
- che , richiesta nuovamente di intervenire presso l'utenza, in una prima CP_1
occasione e precisamente in data 28.6.2016, aveva rilevato una perdita, senza tuttavia essere in grado di determinare dove la stessa fosse presente, mentre, in una seconda occasione e precisamente in data 6.8.2016, aveva sostituito il contatore e lo inviato
"alla fabbrica" per un controllo sul suo funzionamento, senza peraltro che dell'esito di tale controllo fosse data alcuna notizia alla cliente;
- che oltre ad intimare il pagamento della precedente fattura rimasta Parte_1 insoluta, aveva poi inviato un'ulteriore fattura, la n. 1632790963 del 27.9.2016, relativa al periodo dal 29.7.2016 al 27.9.2016 ed emessa per l'importo di euro
2.030,40;
- che la attrice, per diminuire i costi, in data 14.2.2017 e dopo aver già provveduto in precedenza - per l'acqua sanitaria – con l'installazione di un boiler elettrico, aveva sostituito la stufa con una ad induzione elettrica, riducendo quindi drasticamente i consumi, tanto da renderli vicini allo zero;
- che la stessa attrice si era vista recapitare una nuova fattura, emessa il 24.4.2017 e relativa al periodo dal 24.2.2017 al 27.4.2017, che non riportava alcun importo da pagare e prevedeva invece un credito della cliente pari ad euro 178,37, con
3 conseguente riduzione del credito in precedenza vantato da da 4.054,70 a Parte_1
3.876,33 euro.
1.2. si è costituita innanzi al Giudice di pace adito, Parte_1
formulando istanza ex art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa del terzo CP_1
e concludendo per il rigetto delle domande della attrice e la condanna della
[...] stessa, in riconvenzionale, al pagamento dell'importo di euro 3.876,33, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La allora convenuta ha infatti in sintesi allegato, eccepito e dedotto:
- che la prima fattura oggetto di contestazione – ossia la n. 1323067531, emessa per l'importo di euro 2.024,13 – era relativa ad un conguaglio per il periodo dal 6 luglio
2011 al 26 giugno 2013 e riportava un consumo effettivo, comunicato dal distributore di zona, pari a 4068 mc, oltre alla restituzione di 468 mc in precedenza fatturati, come consentito dalla normativa di settore, mediante stima;
- che la seconda fattura oggetto di contestazione – ossia la n. 1632790963, emessa per l'importo di euro 2.030,40 – era relativa al periodo dal 29 luglio 2016 al 27 settembre
2016 e riportava, mediante ricalcolo di quanto dovuto a partire alla precedente lettura effettiva di 4068 mc eseguita in data 22.5.2013, un consumo effettivo di mc 3648 registrato successivamente, con restituzione di consumi per mc 2011, in precedenza fatturati, sempre come consentito dalla normativa di settore, mediante stima;
- che le predette fatture erano state pertanto emesse sulla base dei consumi effettivi di gas comunicati dal distributore di zona, soggetto terzo cui competeva in via esclusiva l'attività di rilevazione di tali consumi e che la stessa convenuta aveva comunque interesse a chiamare in causa per essere dalla stessa tenuta indenne nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria della attrice;
- che i tecnici del distributore di zona, pur rilevando una perdita del misuratore, avevano affermato che la perdita stessa non influenzava il calcolo dei consumi;
- che, a seguito del cambio del misuratore richiesto dalla attrice nel 2016, la verifica effettuata dai tecnici del distributore sul misuratore prelevato aveva avuto “esito conforme”;
- che non sussistevano in ogni caso i presupposti né per l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. (difettando sia il requisito della residualità dell'azione, che l'elemento costitutivo dell'arricchimento), né per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. (posto
4 che la stessa convenuta aveva dato correttamente esecuzione al contratto e che la domanda risarcitoria non era comunque sorretta dalla allegazione e prova del danno).
1.3. A seguito di rituale chiamata in causa, si è costituita in giudizio anche
[...]
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e concludendo in CP_1
ogni caso per il rigetto delle domande attoree.
La allora terza chiamata ha infatti a sua volta allegato, eccepito e dedotto:
- di essere soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale intercorso fra attrice e convenuta e, quindi, ai rapporti di dare/avere intercorrenti fra le stesse;
- che in ogni caso l'analisi del misuratore, eseguita dopo la sua sostituzione, non aveva rilevato malfunzionamenti;
- che le verifiche effettuate presso l'utenza avevano inoltre riscontrato esclusivamente delle dispersioni a monte del misuratore, che non avevano inficiato in alcun modo i consumi rilevati dall'apparecchio;
- che i consumi quantificati nelle fatture contestate si riferivano effettivamente ai consumi fruiti della cliente, con totale assenza di responsabilità in capo al distributore per la errata determinazione dei consumi o per una anomalia del misuratore.
1.4. Il Giudice di pace adito, con sentenza n. 31327 del 2019 depositata il 21 novembre 2019, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva di CP_1 ed ha condannato a “rideterminare la somma richiesta per il
[...] Parte_1
periodo oggetto della fattura n. 1718468590 del 27.4.2017, tenendo conto dell'effettivo consumo”, nonché al pagamento dell'importo di euro 250,00 a titolo di risarcimento del danno liquidato in via equitativa.
1.5. ha proposto tempestivo appello, formulando Parte_1
conclusioni conformi a quelle sopra trascritte e domandando quindi la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la condanna della appellata al pagamento Pt_2 dell'importo di euro 3.876,33, oltre interessi.
Ha infatti lamentato l'erroneità della pronuncia appellata, il quanto il Giudice di prime cure:
(i) aveva ritenuto che la dispersione di gas avesse influenzato i consumi di parte attrice in primo grado, omettendo tuttavia di considerare che la dispersione, essendo a monte del contatore, non poteva avere avuto incidenza sui consumi rilevati;
(ii) aveva ritenuto che non avesse dato concreta risposta ai reclami Parte_1
5 della , circostanza questa documentalmente smentita dalla documentazione Pt_2
versata agli atti del giudizio di primo grado;
(iii) aveva ritenuto che, essendo in contestazione un diritto di credito vantano da
[...]
nei confronti della , non rilevasse la responsabilità del distributore di Parte_1 Pt_2
gas, omettendo così, contraddittoriamente, di considerare che, se la dispersione di gas aveva inciso sui consumi rilevati, di ciò doveva invece ritenersi responsabile il distributore del gas, quale proprietario del misuratore ed unico soggetto deputato al suo controllo;
Part (iv) aveva ritenuto non corretti i consumi richiesti da elle fatture contestate, senza tuttavia considerare che aveva confermato che la dispersione era a monte del CP_1
contatore e quindi non inficiante la misurazione dei consumi;
(v) aveva accertato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
tralasciando di considerare che le società di vendita sono autorizzate dal cliente finale, tramite contratto di mandato, ad autorizzare a loro volta il distributore al dispacciamento del gas.
1.6. si è costituita nel giudizio di appello, ribadendo le difese già Parte_2 svolte nel giudizio di primo grado, deducendo quindi l'infondatezza dei motivi di appello e concludendo per la conferma della sentenza impugnata e comunque per la dichiarazione di “nullità” delle fatture oggetto di contestazione e la condanna della appellante al pagamento dell'importo di euro 3.876,33 o la diversa somma ritenuta di giustizia, “secondo i parametri dell'art.2041 c.c., primo comma e 2043 c.c., in solido con l'appellata . Controparte_1
1.7. Anche si è costituita nel presente giudizio, reiterando le Controparte_1
difese svolte innanzi al giudice di pace e concludendo quindi per la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato l'estraneità di CP_1
alla controversia.
[...]
1.8. La causa, istruita tramite le prove documentali già acquisite nel corso del giudizio di primo grado, è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'appello va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
3. Il primo ed il quarto motivo di appello sono fondati.
6 3.1. E' pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale di somministrazione di gas.
La controversia, nella parte relativa all'esistenza del credito, concerne quindi il solo profilo della corrispondenza dei consumi registrati dal distributore locale ( CP_1
e riportati nelle fatture emesse dalla somministrante ( , con il
[...] Parte_1
quantitativo di gas di cui la utente ( ) ha effettivamente fruito. Parte_2
3.2. Quanto alla prova dei consumi esposti nelle fatture, è allora opportuno premettere che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
13605/2019 e 297/2020), in tema di riparto dell'onere della prova in materia di somministrazione (di energia elettrica, ma considerazioni analoghe valgono con riguardo alla somministrazione del gas), occorre innanzitutto distinguere fra tre ipotesi:
A) quella in cui si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia;
B) quella in cui il contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente;
C) quella, infine, in cui la alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente.
Nell'ipotesi di cui alla lettera A), che ricorre nella specie (in quanto la odierna appellata ha contestato l'entità dei consumi addebitati, prospettando la presenza Pt_2
di perdite di gas o un malfunzionamento del contatore), si deve poi in particolare considerare:
- che “Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”
(con ciò che in linea generale ne consegue in termini di onere per l'utente di dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.”);
- che tuttavia “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze”.
Partendo da queste premesse ed applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onere probatorio, nell'ipotesi in esame, va quindi regolata come segue.
7 A fronte della pretesa creditoria fondata sulle risultanze del contatore, l'utente è onerato di contestare il malfunzionamento dello strumento in questione – richiedendone la verifica – e di dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia).
Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante.
In quest'ultimo caso, l'utente è a sua volta tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
3.3. Sempre sotto il profilo probatorio, va poi considerato che il distributore locale
è il soggetto terzo cui, per legge e normativa di settore aventi valenza integrativa della disciplina contrattuale e sulla base di apposita concessione dello Stato, compete in via esclusiva la responsabilità del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori, nonché di raccolta, validazione e registrazione delle misure del gas.
Con la conseguenza che gli accertamenti di fatto eseguiti dai dipendenti del distributore locale nell'esercizio delle proprie funzioni, in quanto effettuati da soggetti intervenuti in qualità di incaricati di pubblico servizio, hanno efficacia probatoria privilegiata (cfr. Cass. 7075/2020).
3.4. Nel caso in esame, le risultanze acquisite inducono allora a ritenere adeguatamente provata l'entità dei consumi addebitati al cliente fruitore della somministrazione.
3.5. Il regolare funzionamento del misuratore è infatti dimostrato dalla verifica effettuata dopo la sua sostituzione, avvenuta in data 6.8.2016. Accertamento questo che ha avuto esito “conforme essendo i valori metrologici compresi nei limiti imposti dalle norme vigenti” (v. doc. 7 del fascicolo di primo grado di ). CP_1
3.6. La prospettazione della odierna parte appellata, secondo cui i dati di consumo registrati dal misuratore sarebbero stati seriamente inficiati dalle dispersioni di gas presenti nell'impianto, non trova invece adeguato riscontro, emergendo invece elementi istruttori idonei a suffragare l'opposto assunto sostenuto dalla appellante.
I verbali relativi ai tre interventi eseguiti dai tecnici del distributore presso l'utenza
8 – rispettivamente in data 24.7.2013, in data 28.6.2016 ed in data 4.7.2016 (v. docc. da
4 a 6 del fascicolo di primo grado di ) – evidenziano come, nelle prime due CP_1
occasioni, siano state rilevate delle dispersioni di gas, eliminate a seguito dei predetti interventi, mentre, nella terza occasione, sia stata esclusa la presenza di analoghe dispersioni.
Il che consente già di escludere che, successivamente alla data del 28.6.2016, le dispersioni abbiano potuto avere alcuna incidenza sui consumi.
Quanto ai primi due interventi, va poi rilevato come i tecnici intervenuti abbiano classificato le dispersioni riscontrate (vedi apposita casella barrata nei relativi verbali) con la lettera “C”.
Tenuto conto di quanto previsto al riguardo dalla normativa di settore (v. Testo
Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – TUDG – approvato da ARERA con la delibera 574/2013/R/gas), quelle accertate sono state quindi valutate come dispersioni di minore rilevanza (posto che il suddetto TUDG definisce come “dispersione di classe C” quella “che a giudizio dell'impresa distributrice ed in base alle norme tecniche vigenti può ammettere una riparazione oltre i 30 giorni solari ed entro 9 mesi dalla sua localizzazione”; così distinguendole da quelle di classe “A1”, “A2” e “B” caratterizzate dalla necessità di interventi di maggiore urgenza).
I dati di consumo riportati nelle fatture oggetto di controversia, inoltre, evidenziano un livello di consumi sostanzialmente costante (ossia: di poco superiore ai
100 mc nel periodo considerato dalla prima fattura relativa che, oltre a consumi stimati per il periodo dal 23.5.2013 al 26.6.2013, addebita mediante conguaglio i consumi effettivi relativi al periodo dal 6.7.2011 al 22.5.2013; di poco inferiore ai 100 mc per i periodi successivi, come anche si evince dai grafici relativi all'andamento annuale dei consumi riportati nella fatture n. 1632790963 e n. 1718468590) e che subisce un significativo decremento solo nel mese di febbraio dell'anno 2017 (v. ancora grafico dei consumi riportato nella fattura n. 1718468590), ossia in coincidenza del momento in cui la odierna appellata ha allegato di avere “sostituito la stufa con una ad Pt_2 induzione elettrica, riducendo quindi drasticamente i consumi” (v. pag. 3 dell'atto di citazione del giudizio di primo grado). E ciò nonostante l'eliminazione delle
9 dispersioni di gas realizzata in occasione dei due primi interventi (quelli del 24.7.2013
e del 28.6.2016) e l'assenza di dispersioni accertata in occasione del terzo intervento
(quello del 4.7.2016).
Circostanze queste che dunque, ulteriormente, inducono ad escludere che la presenza di dispersioni di gas abbia inciso in modo apprezzabile sull'ammontare dei consumi registrati dal misuratore e poi addebitati alla utente con le fatture oggetto di contestazione.
3.7. Non vi è infine evidenza che i consumi addebitati siano abnormi rispetto all'effettivo fabbisogno dell'utenza.
Richiamato quanto già rilevato circa l'entità dei consumi medi registrati (v. precedente par. 2.6.), va infatti considerato:
(i) che il credito portato dalle prime due fatture (di complessivi 4.000,00 euro circa) si riferisce, in realtà, ad un periodo temporale molto esteso (dal 6.7.2011 al 27.9.2016, con addebito, mediante conguaglio con quanto già fatturato su base di stima, degli importi risultati dai consumi effettivi rilevati fino al 2.8.2016 e fatturazione del successivo periodo bimestrale su base di stima;
consumi di stima questi ultimi poi, a loro volta, fatti oggetto di conguaglio per effetto di successiva rilevazione dei consumi effettivi, come si ricava dalla fattura n. 1718468590 del 27.04.2017); con la conseguenza che l'importo complessivamente addebitato non può essere di per sé considerato sintomatico dell'abnormità delle risultanze del misuratore;
(ii) che la odierna appellata non ha dato dimostrazione di alcun concreto Pt_2
elemento tale da evidenziare (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti fatture e corrispondente agli ordinari impieghi di gas propri dell'utenza), una palese sproporzione dei consumi fatturati rispetto a quelli ritenuti congrui, allegando anzi elementi (quali la già evidenziata sostituzione la stufa e la conseguente drastica riduzione i consumi) che trovano riscontro nelle risultanze del misuratore e ne confermano quindi il corretto funzionamento;
palese sproporzione che non emerge neanche dal doc. 17 del fascicolo di parte attrice di primi grado, essendosi la stessa attrice limitata a produrre alcune (tre) ricevute di pagamento relative ad un periodo in cui, per quanto già detto, la rilevazione dei consumi era stata effettuata solo su base di stima e quindi in modo non corrispondente ai consumi effettivamente rilevati dal misuratore.
10 3.8. Il credito oggetto di controversia è quindi provato nella misura di euro
3.876,33, risultante dall'importo portato dalla fattura n. 1323067531 (emessa per l'importo di euro 2.024,30 e con termine di pagamento al 23.7.2013) e dal residuo importo portato dalla fattura n. 1632790963 (emessa per l'importo di 2.030,40 e con termine di pagamento al 19.10.2016, dalla quale deve essere detratto il controcredito di euro 178,37 di cui alla fattura n. 1718468590 del 27.4.2017).
3.9. Riformando sul punto la sentenza impugnata, la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla odierna parte appellata va quindi rigettata, Pt_2
mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale della appellata, con conseguente condanna della stessa appellata al pagamento, in favore della Pt_2
appellante, del complessivo importo di euro 3.876,33.
Gli interessi sono dovuti in misura legale – e dunque nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a partire dal 20.4.2018, data di proposizione della domanda – con decorrenza dalla scadenza delle fatture sopra indicate e sui relativi importi ancora dovuti.
4. Anche il secondo motivo appello è fondato.
4.1. La sentenza impugnata ha accolto – mediante la liquidazione, in via equitativa, dell'importo di euro 250,00 – la domanda risarcitoria proposta dalla appellata . E ciò sul presupposto della non conformità “alla prassi e comunque Pt_2 ai principi che dovrebbero sorregger ei rapporti tra imprese e consumatore” della
“condotta della resistente , che a fronte dei reclami proposti dal'/'istante si è Pt_1 di fatto, astenuta dal fornire concreta risposta e/o fattivi chiarimenti”.
4.2. La documentazione acquisita agli atti, tuttavia, non dà evidenza della prospettata lesione dei principi generali di buona fede e correttezza da parte dell'odierna appellante.
Non emerge, in primo luogo, che quest'ultima non abbia fornito risposta in seguito ai reclami della . Pt_2
Risulta infatti che:
- al reclamo inoltrato il 23.7.2013 tramite è stata data risposta da Controparte_2
parte di sia pur negativa (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte Parte_1
attrice);
- analoga sorte ha avuto il reclamo inoltrato il 4.9.2013 (doc. 5 del fascicolo di primo
11 grado di parte attrice).
Considerati i ripetuti interventi effettuati dai tecnici del distributore presso l'utenza
(verifiche su segnalazioni di dispersione;
sostituzione e verifica di funzionalità del misuratore), è inoltre presumibile (in difetto di prova di interessamento diretto da parte
Part della utente) che a seguito delle doglianze della , abbia Parte_1 Pt_2
interessato il distributore al fine di consentirgli di effettuare gli interventi di propria competenza.
Né d'altra parte può essere considerata contraria a correttezza e buona fede la condotta del fornitore che, sulla base dei dati di consumo comunicatigli dal soggetto competente alla loro rilevazione (il terzo distributore), intimi il pagamento del corrispettivo maturato.
4.3. Va poi aggiunto che la liquidazione del danno in via equitativa presuppone pur sempre la specifica allegazione e prova di fatti idonei a dare evidenza dell'esistenza del danno ed a consentire al giudice il potere di cui all'art. 1226 c.c..
Specifica allegazione e prova che nella specie tuttavia difettano.
4.4. Riformando sul punto la sentenza impugnata, deve pertanto essere rigettata la domanda risarcitoria proposta da parte attrice.
5. Quanto al terzo ed al quinto motivo di appello valgono invece le seguenti considerazioni.
5.1. Parte appellante, nel formulare le proprie conclusioni formulate, non ha insistito, sia pure in subordine, per l'accoglimento della domanda già proposta in primo grado nei confronti della terza chiamata.
Ciononostante, l'indicazione delle parti della sentenza impugnata e la articolazione dei motivi di appello consentono di ritenere che la appellante, con la proposizione dell'impugnazione, abbia inteso ottenere la riforma della sentenza anche con riferimento alla parte con cui essa non ha accolto la domanda allora proposta Parte_1
nei confronti di
[...] CP_1
Domanda quest'ultima rigettata dal Giudice di prime cure sul presupposto del ritenuto difetto di legittimazione passiva della terza chiamata, con compensazione delle spese di lite fra la chiamante e la chiamata.
5.2. La pronuncia qui resa in merito alle domande della appellata comporta Pt_2 tuttavia l'assorbimento, in senso proprio e dunque per carenza di interesse al suo
12 esame, della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
5.3. Ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite, occorre peraltro rilevare la palese infondatezza della domanda.
La chiamata in causa è stata infatti chiesta ed effettuata al fine di accertare “nel contraddittorio di tutte le parti, l'assoluta estraneità dell'odierna esponente nella causazione dei danni lamentati dalla stessa parte attrice e che la stessa [la terza chiamata] manlevi da qualsiasi pregiudizio che l'Ill.re Giudice dovesse Parte_1 accertare in corso di causa”, domandando quindi di “accertare e dichiarare che
[...]
ha diritto ad essere manlevata e tenuta indenne da per Pt_1 Controparte_1 tutte le conseguenze pregiudizievoli oggetto dell'emananda sentenza, sotto il profilo dell'eventuale risarcimento del danno che, in ipotesi, fosse riconosciuto a parte attrice, qualora fosse riconosciuto in capo ad essa qualsivoglia errore nella gestione delle letture” (v. atto di citazione per chiamata del terzo nel giudizio di primo grado).
La domanda di risarcimento danni era stata però proposta dalla allora parte attrice sul presupposto di una dedotta condotta scorretta di consistita nel non Parte_1
dare concreta risposta ai reclami della stessa attrice.
Condotta questa rispetto alla quale non era tuttavia neanche astrattamente ipotizzabile una responsabilità della terza chiamata.
La domanda formulata nei confronti della terza chiamata, sia pure sulla base di motivazioni diverse da quelle indicate nella sentenza impugnata, avrebbe quindi comunque dovuto essere rigettata.
Le spese del presente grado sostenute da (che non ha chiesto la CP_1
riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite) devono pertanto essere poste a carico della odierna appella.
6. E' infine inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, riproposta dalla appellata nelle proprie conclusioni. Pt_2
La domanda – proposta in via principale unitamente alle altre e comunque anche infondata in quanto non sorretta da alcuna allegazione idonea ad individuare i relativi fatti costitutivi – non è stata infatti oggetto di pronuncia da parte del Giudice di prime cure.
La appellata, ciononostante, ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e, soprattutto, non ha indicato gli elementi richiesti, a pena di
13 inammissibilità, dall'art. 342, comma 1, n. 1) e 2) c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile (requisiti necessari anche per la proposizione dell'appello in via incidentale).
7. La sentenza impugnata va quindi integralmente riformata ad eccezione della parte in cui ha implicitamente rigettato la domanda ex art. 2041 c.c. della attrice e disposto la compensazione delle spese di lite fra la convenuta e la terza chiamata.
8. Nel rapporto fra la appellante e la appellata , le spese del doppio grado di Pt_2
giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come segue, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (per il presente grado, come modificati dal D.M.
147/2022): valore della causa ricompreso nella scaglione da euro 1.101,00 a euro
5.200,00 per entrambi i gradi di giudizio;
parametri medi, per entrambi i gradi di giudizio, per le fasi di studio, introduzione e decisione, ad eccezione della fase decisionale del grado di appello, in cui la ridotta attività svolta giustifica l'applicazione dei minimi;
complessivi euro 870,00 per il primo grado di giudizio e complessivi euro
1.276,00 per il presente grado.
Le spese di lite della appellata , relative al solo presente grado e liquidate CP_1
quindi, come sopra, in complessivi euro 1.276,00, vengono poste a carico della appellante per le ragioni indicate al precedente paragrafo 5.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta le domande di accertamento negativo del credito e risarcimento del danno proposte da nei confronti di Parte_2 Parte_1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
condanna al pagamento, in favore di
[...] Parte_2 Pt_1 Pt_1
dell'importo di euro 3.876,33, oltre interessi in misura legale – e
[...] dunque nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a partire dal
20.4.2018 – con decorrenza dal 23.7.2013 quanto all'importo di euro 2.024,30
e dal 19.10.2016 quanto al residuo importo di euro 1.852,03;
3) dichiara assorbita la domanda proposta da nei confronti Pt_1 Parte_1
di Controparte_1
14 4) condanna al rimborso, in favore di delle Parte_2 Pt_1 Parte_1
spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
2.146,00 per compenso professionale, oltre ad euro 174,00 per esborsi ed oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
5) condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.276,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
6) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Sentenza redatta in collaborazione con la ott.ssa Ludovica Lombardo CP_3
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