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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 797/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 27 aprile 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Danilo Riponti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Erika Zanierato, sito in Venezia-Mestre, via Mestrina, n. 62/c int. 1; appellante contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
[... [...]
[...] [
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._3
Gianbattista Causin, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Venezia,
Dorsoduro, n. 1249; GI Controparte_3 Controparte_4
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Gian Michele Uggè, P.IVA_1
con domicilio eletto presso il suo studio sito in Lodi, via Colle Eghezzone, n. 1; appellati
Oggetto: “Bancari” - Appello avverso la sentenza n. 1961/2021 pubblicata in data 22 novembre 2021 a definizione del giudizio iscritto al n. 5813/2014 R.G. avanti al Tribunale di Treviso.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“NEL MERITO:
• per i motivi di cui all'atto di appello, in accoglimento dell'impugnazione, riformarsi integralmente la sentenza n. 1961/2021 emessa dal Tribunale di Treviso in data 19 novembre 2021 e depositata in data 22 novembre 2021 e, pertanto:
- rigettarsi le domande e le eccezioni proposte da e Controparte_1 CP_2
nei confronti del convenuto , così come formulate, in quanto
[...] Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, sia in ordine all'an, sia in merito al quantum;
- in via subordinata rigettarsi le domande proposte nei confronti del convenuto
da Banco Popolare Società Cooperativa, ora;
Parte_1 CP_3
- in via ulteriormente subordinata, rideterminarsi il danno patrimoniale e non patrimoniale eventualmente riconosciuto in capo a , escludendo dal Parte_1
2 calcolo relativo alla rettifica del saldo dei conti correnti accesi a nome degli attori le operazioni di cui ai documenti dichiarati inutilizzabili con ordinanza del
03.11.2015.
• con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
• previa revoca ,limitatamente all'ammissione delle prove orali, dell'ordinanza del
03.11.2015, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., ed in particolare, senza che ciò possa in alcun modo significare inversione dell'onere della prova gravante su parte attrice, si chiede ammettersi prova testimoniale su tutti i capitoli non ammessi e, con riferimento a quelli ammessi, con i testi non escussi, che qui devono intendersi riportati.”
- per parte appellata e : Controparte_1 Controparte_2
“ACCERTARE E DICHIARARE:
a) la nullità ai sensi dell'art. 30 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (TUIF) dei contratti bancari e di investimento e delle relative operazioni finanziarie, per non aver inserito la clausola di recesso all'interno dei contratti conclusi dalla banca presso la residenza degli attori;
b) l'inesistenza e/o nullità e/o l'inefficacia e/o annullabilità, ai sensi dell'art. 23,
1° comma, TUIF e/o dell'art. 1418 c.c., dei contratti e di ogni pattuizione relativi alla prestazione di servizi d'investimento ed accessori di cui è causa, conclusi fra gli attori ed i convenuti, o loro danti causa, nonché di tutte le operazioni e gli ordini di acquisto posti in essere sulla base degli stessi, avendo la Banco Popolare Società
3 Cooperativa e/o fornito tali servizi in assenza di appositi contratti Parte_1
scritti e/o in violazione delle norme imperative di legge;
c) la violazione dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 e la conseguente nullità dei contratti stipulati senza il rispetto dei requisiti previsti dal TUIF in materia di contratti di gestione di portafoglio;
d) la violazione degli artt. 1823 e ss. c.c. e 1834 e ss. c.c. in merito all'attività bancaria sui conti correnti;
e) la grave lesione degli interessi degli attori e la responsabilità della Banco
Popolare Società Cooperativa e/o ex art. 2043 c.c. Parte_1
NONCHÉ, IN SUBORDINE, ACCERTARE E DICHIARARE
f) che i convenuti sono obbligati a tenere indenni gli attori da ogni danno e/o pregiudizio ricollegato alle operazioni poste in essere;
IN ULTERIORE SUBORDINE, RISPETTO A TUTTE LE DOMANDE CHE
PRECEDONO, ACCERTARE E DICHIARARE
g) la responsabilità della Banco Popolare Società Cooperativa e del sig. Pt_1
per aver fornito agli attori attività di consulenza e servizi di investimento in
[...]
violazione della normativa di legge e di settore nonché in violazione degli obblighi di diligenza e buona fede nell'esecuzione dei contratti;
E, PER L'EFFETTO DI UNA O PIÙ DELLE DOMANDE SOPRA RIPORTATE,
CONDANNARE Controparte_5
, ANCHE IN SOLIDO TRA :
[...] Pt_2
1. al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori ai sensi e per gli effetti di cui Contr all'art. 1223 e 2043 c.c., nonché per la sola , per responsabilità oggettiva ai
4 sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., nonché, anche in via analogica, dell'art. 31, comma 3°, TUIF e da quantificarsi in una somma comunque non inferiore alle somme investite e pari ad €237.150,12, oltre interessi dal dovuto al saldo o la diversa somma che dovesse essere stabilita da CTU in corso di giudizio od in via equitativa dal giudice.
2. al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, biologici, esistenziali e morali, ex art 185 c.p. e 2059 c.c., configurandosi gli estremi del reato penale per i comportamenti tenuti da e dagli altri dipendenti di Banco Popolare Parte_1
Società Cooperativa, durante tutto il periodo e da quantificarsi in una cifra comunque non inferiore ad €100.000,00 o la diversa somma che dovesse essere stabilita da CTU in corso di giudizio od in via equitativa dal giudice.
* * *
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del primo e del secondo grado oltre al rimborso delle spese generali pari al 12,5%, IVA e CPA, alle spese di mediazione ed alla rifusione delle spese per le CTU svolte in primo grado e per eventuali espletande consulenze tecniche o procedimenti incidentali o comunque al presente collegati.”
- per parte appellata (GI : Controparte_3 Controparte_7
“In via principale
A. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto ex adverso e tutte le domande ivi formulate limitatamente al sesto motivo di appello proposto per tutti i motivi esposti in atti,
e, per l'effetto, confermare in parte qua la sentenza impugnata.
5 Sempre in via principale:
- Riformare parzialmente la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di gravame in fatto e in diritto esposti in atti e di conseguenza si insiste affinché la sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso venga parzialmente riformata nel senso che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia:
- accerti e dichiari che tutti i prelievi effettuati presso le filiali di CO per un importo complessivo pari a € 28.534,00.= e per un importo Controparte_8
complessivo di € 9.392,44.= sono stati regolarmente autorizzati dagli attori con ordini sottoscritti da questi ultimi e, per l'effetto, riduca la quantificazione del danno patrimoniale statuito in sentenza della somma di € 37.926,44.=, con ogni consequenziale pronuncia.
In via subordinata
B. Accogliere comunque le conclusioni formulate in primo grado dal Banco
Popolare, ora come precisate in atti, da intendersi qui Controparte_3
integralmente ed espressamente riproposte.
In via istruttoria
C. Respingersi le istanze istruttorie formulate da controparte in quanto inammissibili.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 6 giugno 2014, e Controparte_1 CP_2
6 convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Treviso Banco Popolare CP_2
Società Cooperativa e , esponendo di avere aperto una serie di conti Parte_1
correnti presso il Banco (ex Banca Popolare di Verona), e precisamente:
- il conto n. 27-3939, cointestato, acceso il 16 gennaio 2001 presso la filiale di
CO e chiuso il 20 aprile 2007;
- il conto n. 662-3939, cointestato, acceso il 29 marzo 2007 presso la filiale di e chiuso il 20 gennaio 2012; Controparte_8
- il conto n. 260-1966, cointestato, acceso il 28 luglio 2010 presso la filiale di
Susegana e chiuso il 13 giugno 2012;
- il conto n. 335-1966, cointestato, acceso il 3 maggio 2012 presso la filiale di
NU e chiuso il 31 dicembre 2012;
- il conto n. 335-1175, intestato al solo , acceso il 2 febbraio 2012 Persona_1
presso la filiale di NU e chiuso il 31 dicembre 2012.
Presso tali filiali aveva prestato la propria attività, dapprima come funzionario e poi quale direttore, , per il cui tramite gli attori avevano negoziato dei Parte_1
titoli finanziari mediante ordini impartiti presso la propria abitazione, ove il Pt_1
si recava periodicamente, sia per la consegna del denaro da investire, sia per fornire un resoconto della gestione, sia per la sottoscrizione di moduli bancari. Gli attori precisavano che il rapporto intercorso con il Banco doveva ricondursi al contratto di gestione patrimoniale e non a un contratto di negoziazione titoli e che, talvolta, la negoziazione dei titoli era avvenuta senza la sottoscrizione del contratto di intermediazione e/o senza disposizioni da parte dei clienti;
in ogni caso, i contratti reperiti contenevano una profilatura cliente con false informazioni.
7 Inoltre, lamentavano che:
- i contratti erano privi dell'indicazione della facoltà di recesso dei clienti e pertanto nulli ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 58/1998;
- gli investimenti effettuati, oltre ad aver avuto ad oggetto titoli negoziati dalla
Banca in conflitto di interessi, non erano adeguati al profilo dei clienti e si erano dimostrati non redditizi;
- alcuni titoli e polizze erano state acquistate senza il consenso degli attori dal
, il quale si era reso responsabile di ulteriori condotte illecite, quali la Pt_1
sottrazione di somme dal conto corrente, l'addebito sul medesimo di somme pagate a terzi sconosciuti agli attori, nonché la presentazione ai clienti di resoconti finanziari falsi;
- la polizza sottoscritta dal (Polarlife del maggio 2010 n. 11154351), CP_2
non era stata collegata a nessun conto corrente dell'attore (il quale all'epoca era cointestatario di due rapporti), sicché la cedola con scadenza maggio 2012 era stata trattenuta in sospeso presso la filiale di NU;
- tra febbraio 2008 e giugno 2012 la aveva prelevato presso la Cassa di CP_1
Risparmio di Venezia, ove risultava accreditata la pensione, diverse somme per consegnarle al , ma dell'importo di euro 21.600,00 non vi era più traccia, non Pt_1
risultando né versato dal convenuto nel conto degli attori né consegnato al a Pt_1
titolo di prestito;
- il convenuto aveva ricevuto dalla diversi prestiti: la somma di euro CP_1
15.000,00 nel 2007 e la somma di euro 32.000,00 in diverse dazioni negli anni successivi;
in seguito, il aveva restituito tali importi, dopo l'intervento di Pt_1
8 e (figlie e sorelle degli attori), mediante bonifici di euro Per_2 Persona_3
27.000,00 in data 15 ottobre 2012, e di euro 15.000,00 in data 26 ottobre 2012 per un totale di euro 42.000,00;
- il era stato indotto altresì a sottoscrivere polizze vita per le quali era CP_2
espressamente prevista l'esclusione della copertura in caso di malattie neurologiche nonché una richiesta di finanziamento;
- parte attrice aveva riscontrato, infine, la scomparsa di un libretto di risparmio aperto molti anni prima presso la filiale di CO, sempre tramite il . Pt_1
Alla luce di tali circostanze, gli attori chiedevano, previa dichiarazione di nullità o annullamento dei contratti, il risarcimento del danno patrimoniale, pari a euro
237.150,12, oltre interessi, e di quello non patrimoniale, da liquidarsi in euro
100.000,00, in considerazione della rilevanza penale dei fatti commessi dal . Pt_1
Le domande venivano formulate nei confronti del Banco ai sensi dell'art. 2049 c.c.
e per aver omesso qualsiasi controllo sull'operato del convenuto e degli altri dipendenti che avevano accettato di effettuare le operazioni senza la presenza dei clienti.
In data 8 ottobre 2014, si costituiva Banco Popolare Società Cooperativa chiedendo il rigetto delle avverse domande o la riduzione dell'eventuale risarcimento in ragione del concorso di colpa nella causazione del danno degli attori, che avevano omesso ogni controllo;
in via subordinata, chiedeva la condanna alla restituzione delle cedole e degli interessi maturati sui titoli acquistati e alla restituzione dei titoli stessi, e formulava domanda di manleva nei confronti del . Pt_1
9 In data 8 ottobre 2014, si costituiva altresì chiedendo il rigetto delle Parte_1
domande attoree e, in via subordinata, l'accertamento della congruità della minor somma a titolo di risarcimento di euro 42.000, GI corrisposta.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale di e Controparte_1 Pt_1
prova testimoniale, consulenza tecnica grafologica, della quale era
[...]
incaricata la dott.ssa nonché consulenza tecnica contabile, affidata Persona_4
al dott. Persona_5
Con sentenza n. 1961/2021, pubblicata in data 22 novembre 2021, il Tribunale di
Treviso così decideva:
“1) dichiara la nullità di tutte le negoziazioni in strumenti finanziari, effettuate dagli attori sui conti correnti accesi presso le filiali di CO, , Controparte_8
Susegana/Ponte e NU del Banco Popolare società cooperativa;
CP_9
2) accerta la violazione, da parte della banca tramite il suo funzionario, delle norme di condotta degli intermediari finanziari;
3) accerta l'inadempimento della banca ai contratti di conto corrente stipulati con gli attori;
4) dichiara la responsabilità di per fatto illecito ex art. 2043 c.c. con Parte_1
conseguente responsabilità del Banco ex art. 2049 c.c.;
5) condanna Banco Popolare società cooperativa e a pagare a titolo Parte_1
di risarcimento del danno patrimoniale in favore di e Controparte_1 CP_2
la somma di € 135.364,87, da rivalutarsi anno per anno a partire dalla
[...]
data di chiusura del conto corrente, sul quale sono state addebitate le somme
10 necessarie per gli investimenti e gli importi prelevati indebitamente da Pt_1
oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
[...]
6) condanna Banco Popolare società cooperativa e a pagare a titolo Parte_1
di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di € 35.000,00 in favore di
e , oltre interessi legali dalla presente decisione Controparte_1 Controparte_2
al saldo;
7) condanna e a restituire al Banco Popolare Controparte_1 Controparte_2
società cooperativa i titoli “Pop VR”, “RBS”, “BCA IMI”, “SICAV” e delle polizze “GESTIE”, “ELISIR” e “LAWRENCE”, nella consistenza meglio indicata nell'integrazione di perizia depositata in data 23/10/2020;
8) condanna Banco Popolare società cooperativa e a rimborsare in Parte_1
favore degli attori le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 16.116,00 per compensi ed € 687,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e c.p.a. come per legge;
9) pone definitivamente a carico di le spese dell'espletata C.T.U. Parte_1
contabile e a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuna le spese della C.T.U. grafologica;
10) condanna Banco Popolare società cooperativa e a rimborsare in Parte_1
favore degli attori le spese sostenute per le CC.TT.UU., oltre l'importo posto a loro carico;
11) condanna a tenere indenne il Banco Popolare Società Parte_1
Cooperativa di quanto condannato a versare in favore degli attori, anche a titolo
11 di spese legali, in forza della presente sentenza, ad eccezione della somma di €
13.000,00;
12) condanna a rimborsare in favore del Banco Popolare Società Parte_1
Cooperativa le spese legali, che si liquidano in € 13.430,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge”.
In particolare, il Tribunale riteneva nulli gli ordini impartiti dagli attori antecedenti al 2011 per la negoziazione di strumenti finanziari in assenza di contratto di intermediazione finanziaria (c.d. contratto quadro) concluso in forma scritta, nonché tutti gli ordini eseguiti e appoggiati (a prescindere dalla data) presso le filiali di CO e dovendosi desumere “un collegamento tra i Controparte_8
contratti di conto corrente, deposito titoli e contratto di prestazioni di servizi di negoziazione, tale da far ritenere che l'operatività in titoli doveva ritenersi limitata alla filiale ove era stato sottoscritto il master agreement”; inoltre, riteneva nulle le singole negoziazioni anche dopo la stipulazione dei relativi contratti di servizi finanziari, in assenza di ordine impartito dal cliente.
Il Tribunale accertava la violazione da parte della Banca e del suo funzionario delle norme di condotta degli intermediari finanziari ritenendo le informazioni contenute nel questionario MIFID “del tutto inattendibili, rispetto alla situazione personale degli attori”, oltre al fatto che gli strumenti finanziari acquistati apparivano
“completamente inadeguati alla loro propensione al rischio e agli obiettivi di investimento”, con relativo inadempimento della Banca agli obblighi contrattuali e conseguente sua responsabilità risarcitoria. Rilevava, inoltre, l'abusiva formazione di contabili, confezionate sulla base di moduli sottoscritti in bianco, nonché
12 irregolarità volte ad occultare agli attori la reale situazione dei loro investimenti,
l'irregolare apertura di conti correnti presso altre filiali della Banca e l'esecuzione di bonifici e prelievi senza autorizzazione.
Il Tribunale, pertanto, accertava “l'insorgere in capo al ai sensi dell'art. Pt_1
2043 c.c. nonché in capo alla banca, ex artt. 1223, 1228 e 2049 c.c., di una responsabilità risarcitoria in favore degli attori”.
Quantificava il danno patrimoniale, con riferimento alle operazioni di investimento, “in misura pari al differenziale negativo tra l'ammontare degli accrediti (dati dalla vendita dei titoli, dal riscatto delle polizze, dall'incasso delle cedole) e l'ammontare degli addebiti (acquisti dei titoli o sottoscrizione delle polizze); per quanto riguarda agli strumenti finanziari ancora giacenti sul conto titoli al 31/12/2012, il loro valore deve essere apprezzato alla luce della documentazione in atti”, per euro 32.000,00.
Quantificava il danno patrimoniale cagionato dalla condotta dei convenuti nella gestione del conto corrente “nella misura pari a tutte le disposizioni di prelievo, bonifico e di addebito assegni intervenute presso le filiali di CO e CP_8
, in quanto non autorizzate dagli attori, nonché ad un prelievo effettuato a
[...]
Susegana, in assenza di cedola giustificativa”, per euro 65.438,43, oltre ad euro
28.534,00 per ammanchi sul c/c 27-3939 di CO e ad euro 9.392,44 per ammanchi sul c/c 27-3939 di . Controparte_8
Il Tribunale, infine, quantificava in euro 35.000 l'ammontare del danno non patrimoniale ex art. 186 c.p., riteneva non provato il danno biologico, rigettava l'eccezione di riduzione del risarcimento del danno per concorso del fatto del
13 cliente e accoglieva parzialmente la domanda della Banca nei confronti del , Pt_1
accertando la responsabilità della Banca “sia per fatto proprio ex artt. 1223 e 1228
c.c., per aver dato corso a ordini nulli e per non aver correttamente adempiuto ai contratti di intermediazione finanziaria e di conto corrente, sia indirettamente ex art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente”, con condanna del a rimborsare in favore della Banca tutte le somme, fatto salvo l'importo di Pt_1
euro 13.000,00, pari all'incidenza della colpa della Banca in relazione alla prassi, seguita da alcuni dipendenti, di dare esecuzione a disposizioni sul conto corrente dei clienti anche senza la verifica della presenza degli stessi in filiale.
In relazione alla dichiarazione di nullità delle operazioni di acquisto di titoli e sottoscrizione polizze, il Tribunale accoglieva la domanda restitutoria formulata dalla Banca avente ad oggetto gli strumenti finanziari che risultavano, al 31 dicembre 2012, ancora nella disponibilità degli attori.
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 22 aprile 2022, ha Parte_1
proposto tempestivo appello invocandone la riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 216 c.p.c. e la violazione della presunzione assoluta di legge secondo cui la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta comporta la sua inutilizzabilità. Con ordinanza del 3 novembre 2015 il Tribunale aveva ritenuto di non tener conto dei documenti da 15 a 20, 33 e da 40 a 45 dimessi dagli attori, sul presupposto che parte convenuta non aveva proposto istanza di verificazione a fronte del disconoscimento di quelle sottoscrizioni da parte di e . CP_1 CP_2
14 Ciononostante, il Tribunale aveva ammesso il capitolo n. 14 di parte attrice, avente ad oggetto i documenti n. 33 e 40 e aveva chiesto al consulente tecnico d'ufficio, dott. di considerare le operazioni di cui ai documenti da 15 a 20, 33, e da Per_5
40 a 45 del fascicolo attoreo, prive di ordine, ai fini del calcolo del differenziale negativo. Su tale assunto, parte appellante ha richiesto la riforma della sentenza nei punti in cui il Tribunale aveva fondato la sua decisione su detti documenti e il ricalcolo delle voci di danno.
Col secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha affermato la nullità di singole negoziazioni in assenza di ordine impartito dal cliente pur dopo la stipulazione dei relativi contratti di servizi finanziari, per aver erroneamente ritenuto necessaria la forma scritta a pena di nullità anche per i singoli ordini di investimento o disinvestimento successivi alla stipula dei contratti di intermediazione finanziaria (cd. contratti-quadro), violando l'art. 23 d.lgs. 58/1998. Secondo l'appellante, il singolo ordine di acquisto rappresenterebbe un elemento di attuazione delle obbligazioni contenute nel contratto di investimento e negozio esecutivo di questo ultimo, la cui validità non
è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione convenzionale.
Col terzo motivo l'appellante ha contestato il ragionamento presuntivo del
Tribunale, fondato su elementi indiziari non gravi, precisi e concordanti, che hanno portato a ritenere che gli investimenti e i prelievi non fossero autorizzati, pur in assenza di prova fornita dagli attori, e il tutto sulla base di documenti che avrebbero
15 dovuto essere esclusi dall'esame alla luce della suddetta ordinanza del 3 novembre
2015. Di conseguenza, dovrebbero essere escluse dal calcolo del danno patrimoniale, oltre alle somme relative alle operazioni di cui ai documenti inutilizzabili, le disposizioni di pagamento e prelievo effettuate sui conti correnti di CO (euro 28.534,00) e (euro 9.392,44). Controparte_8
Col quarto motivo ha lamentato l'erronea valutazione delle prove e l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla responsabilità non patrimoniale del
. Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, non potrebbe ritenersi Pt_1
provato l'addebito del reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento formulato in capo al medesimo con riguardo ai prelievi non autorizzati, in quanto gli attori non avrebbero fornito adeguata prova e il ragionamento presuntivo assunto dal
Tribunale non sarebbe sufficiente a escludere che le operazioni contestate siano state disposte dagli altri dipendenti della Banca o autorizzate da documenti andati perduti.
Col quinto motivo ha lamentato il mancato riconoscimento di un concorso di colpa in capo ai correntisti, eccependo la capacità della di comprendere le CP_1
operazioni di investimento poste in essere e la documentazione inviatale;
l'appellante, quindi, ha chiesto il riconoscimento della responsabilità dei CP_1
e nella causazione del preteso danno, per non aver adottato diligenza e CP_2
prudenza nella gestione dei rapporti con l'istituto bancario, con ogni conseguenza in merito alle spese di lite.
16 Infine, col sesto motivo ha eccepito l'erronea valutazione delle prove e l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla responsabilità della
Banca. Il Tribunale avrebbe errato nel ricondurre all'opera del operazioni Pt_1
che gli stessi dipendenti del Banco Popolare hanno confermato di aver eseguito personalmente e avrebbe trascurato l'inadempimento contrattuale della Banca, la quale per oltre un decennio avrebbe omesso di eseguire i prescritti controlli in spregio al particolare sistema di autorizzazioni, vigilanza, controllo e trasparenza cui è tenuta.
e , con comparsa di costituzione e risposta del 5 Controparte_1 Controparte_2
settembre 2022, hanno eccepito che “la valutazione dei documenti 15-20, 33 e 40-
45 prescinde dall'autenticità delle firme” e “Nulla vieta a che il Giudice utilizzi tali documenti senza considerare l'autenticità delle firme ivi apposte”, oltre al fatto che “In ogni caso, l'assenza di tali documenti non ridurrebbe la gravità della condotta accertata” né “la quantificazione del danno accertato”. Hanno ribadito la nullità sia delle operazioni precedenti all'11 gennaio 2011, per assenza del contratto quadro, sia di quelle eseguite presso le filiali di CO e CP_8
, in quanto prive di un contratto quadro che regolamentasse presso tali filiali
[...]
il rapporto negoziale;
hanno insistito sulla nullità degli ordini privi di forma scritta, poiché in violazione di precisa previsione contrattuale e hanno ritenuto infondati tutti i restanti motivi d'appello attinenti alla responsabilità del e della Banca Pt_1
e al concorso di colpa in capo ai correntisti.
17 (GI , con comparsa di costituzione e Controparte_3 Controparte_7
risposta del 19 luglio 2022, ha contestato l'appello incidentale con riferimento al sesto motivo di impugnazione, ribadendo l'estraneità della Banca alla vicenda e il fatto che le operazioni contestate “sono state eseguite esclusivamente dall'odierno appellante il quale gestiva e ha sempre gestito in completa autonomia i rapporti commerciali e personali con i signori e ”. Controparte_1 Controparte_2
Inoltre, ha escluso ogni responsabilità in ordine all'asserita negligenza della Banca nei controlli sull'operato del suo dipendente “atteso che, […] i controlli degli Pt_1
Istituti di Credito si fondano principalmente sul duplice flusso di informazioni provenienti bilateralmente dalla Banca e dal cliente” e che “a fronte del periodico invio della documentazione contabile al cliente, in assenza di contestazioni da parte di quest'ultimo, la Banca non può essere tenuta a effettuare controlli di sorta se non, appunto, dietro specifiche indicazioni ricevute dal correntista o incidentalmente per operazioni palesemente sospette”.
ha proposto altresì appello incidentale lamentando l'erroneità, la CP_3
contraddittorietà e il vizio di motivazione della sentenza in relazione alla valutazione del materiale probatorio versato in atti, e ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che tutti i prelievi effettuati presso le filiali di CO e siano avvenuti all'insaputa e contro la volontà Controparte_8
degli attori.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti
18 all'udienza del 16 gennaio 2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta – con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'appello principale
Con il primo motivo di impugnazione lamenta l'erronea applicazione, Parte_1
da parte del primo Giudice, dell'art. 216 c.p.c. e la violazione della presunzione assoluta di legge secondo cui la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta comporta la sua inutilizzabilità.
Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe fondato la decisione ed il calcolo del danno patrimoniale riconosciuto agli attori anche sulla base dei documenti da 15 a
20, 33 e da 40 a 45 prodotti dagli stessi attori, mentre, con ordinanza del 3 novembre 2015, aveva affermato che di tali documenti “non potrà tenersi conto nella ricostruzione dei rapporti fra le parti”, in quanto “a fronte del disconoscimento operato dagli attori … parte convenuta non proponeva istanza di verificazione”.
L'appellante richiama, a supporto del motivo, la decisione delle Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 3086/2022 per cui: “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci
19 alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto.”.
Il motivo non merita accoglimento.
In disparte il rilievo che, nel caso di specie, i documenti in questione sono stati prodotti dalla stessa parte che ha effettuato il disconoscimento delle sottoscrizioni
(ossia gli attori), ciò che rileva è che il Tribunale non ha affatto posto a fondamento della propria decisione detti documenti.
Il Tribunale, nel determinare i rapporti di dare-avere tra le parti, considerato che i documenti in parola, in ragione della mancata proposizione dell'istanza di verificazione, risultavano privi di valenza probatoria (“un documento disconosciuto che non sia fatto oggetto di istanza di verificazione resta una prova muta e non può formare oggetto di alcun apprezzamento”, v. sentenza cit.) ha valutato, all'esito della espletata CTU contabile, come non giustificati addebiti sui conti correnti attorei per la complessiva somma di euro 65.438,43; di conseguenza, ha riconosciuto agli attori il corrispondente importo a titolo di danno patrimoniale
“cagionato dalla condotta dei convenuti nella gestione del conto corrente”.
Detto altrimenti, gli addebiti ingiustificati – ed il conseguente danno – non sono provati dai documenti oggetto di disconoscimento per i quali la Banca non ha formulato istanza di verificazione, bensì dal mancato riscontro di un giustificativo ad addebiti per il complessivo importo sopra indicato, giustificativo che né Pt_1
né la Banca hanno saputo indicare. Solo se la Banca avesse ritualmente proposto e coltivato l'istanza di verificazione e questa avesse confermato, contrariamente a
20 quanto sostenuto dagli attori, l'autografia delle sottoscrizioni, gli addebiti per i corrispondenti importi avrebbero trovato titolo, rimanendo invece, in difetto, privi di giustificazione, neppure altrimenti fornita.
Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha affermato la “nullità di singole negoziazioni, in assenza di ordine impartito dal cliente (pur dopo la stipulazione dei relativi contratti di servizi finanziari)” ed ha conseguentemente dichiarato la nullità di tutte le negoziazioni in strumenti finanziari, effettuate dagli attori sui conti correnti accesi presso le varie filiali, condannandolo, unitamente a Banco Popolare, al risarcimento del danno patrimoniale.
A sostegno del motivo l'appellante deduce che il primo Giudice avrebbe erroneamente interpretato l'art. 23 del d.lgs. 58/1998, “estendendo” la forma scritta richiesta a pena di nullità per i soli contratti-quadro, ai singoli ordini di investimento-disinvestimento.
Il motivo, che difetta di specificità (l'appellante nemmeno precisa quali siano gli ordini in contestazione), è comunque infondato.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto nulli tutti gli ordini impartiti da e Controparte_1
per la negoziazione di strumenti finanziari precedenti alla Controparte_2
conclusione del contratto dell'11 gennaio 2011, per mancanza di contratto di intermediazione finanziaria (contratto-quadro).
Ha altresì ritenuto nulle singole negoziazioni, pur dopo la stipulazione dei relativi contratti di servizi finanziari, in assenza di ordine impartito dal cliente (“… si rileva
21 che presso la filiale di Susegana/Ponte della e di NU (conto 1175) tutti CP_9
i titoli e le polizze sottoscritte dopo il 2011 sono prive di documentazione giustificativa del relativo ordine, mentre sul conto 1966 di NU non risultano negoziati titoli o polizze, ma solo l'addebito del finanziamento Ducato”).
La decisione è condivisibile, in quanto, a prescindere dalla circostanza che l'art.23
TUF non richieda espressamente la forma scritta per gli ordini, i contratti-quadro conclusi dagli attori con Banco Popolare prevedevano che “…gli ordini di compravendita sono impartiti alla Banca di norma per iscritto, presso lo sportello
o attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. All'atto di ricevimento dell'ordine, la Banca o il promotore finanziario rilasciano al Cliente apposita attestazione cartacea. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la conversazione tra la Banca del Cliente sarà registrata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso promotori finanziari, detti ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui vengono effettivamente da quest'ultima ricevuti. Gli ordini impartiti dal cliente devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione.”
v. doc. 72 fascicolo di parte Banco popolare, pag.36, art. 1, commi 3-6; analogamente docc. 74 e 78).
Dell'adempimento delle prescritte modalità di esecuzione, ricezione e trasmissione ordini non hanno dato prova né né Banco Popolare. Parte_1
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il primo Giudice abbia effettuato un
22 ragionamento presuntivo, fondato su elementi indiziari non gravi, precisi e concordanti, pervenendo alla deduzione che gli investimenti e i prelievi, compresi quelli di cui ai documenti dichiarati inutilizzabili, non fossero autorizzati, pur in assenza di prova fornita dagli attori.
Anche tale motivo è infondato.
La motivazione del primo Giudice poggia infatti su un compendio probatorio assolutamente robusto.
Oltre alle nullità delle negoziazioni titoli determinate, per il periodo precedente all'11 gennaio 2011, dall'assenza dei contratti-quadro e, per il periodo successivo alla stipula degli stessi, dalla violazione delle previsioni in essi contenute in materia di servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini GI evidenziate nel rigetto del precedente motivo, nonché gli addebiti privi di giustificativo rilevati col rigetto del primo, vi sono plurimi elementi di prova idonei a corroborare la responsabilità di e di Banco Popolare. Parte_1
Assumono particolare rilievo:
- l'assenza della profilazione MIFID fino al 30 aprile 2012 per CP_2
e fino al 30 maggio 2012 per;
in ogni caso le
[...] Controparte_1
profilazioni non corrispondevano alle effettive caratteristiche e condizioni degli attori;
- le testimonianze dei dipendenti di Banco Popolare dalle quali risulta che fosse il solo l'interlocutore degli attori;
nessuno dei testi ha ricordato Pt_1
di avere mai visto la ed il presso le filiali della Banca. CP_1 CP_2
In particolare la teste , interrogata all'udienza del 14 luglio 2016, ha Tes_1
23 dichiarato: “Ho lavorato con a CO e Ponte della Priula. Pt_1
Ricordo il nome di e , che erano clienti in entrambe CP_1 CP_2
queste due filiali;
fisicamente non me li ricordo. Non ricordo se li ho mai incontrati. … e erano gestiti da , il quale era il CP_1 CP_2 Pt_1
loro riferimento. So che il si è portato questi clienti in ogni filiale in Pt_1
cui ha lavorato.”; la stessa teste, esibitole il doc. 57 prodotto dalla Banca
(prelievo di euro 5.000,00 del 1° ottobre 2009, addebitato sul conto di della ma eseguito presso la filiale di Susegana, Controparte_8 CP_1
dove l'attrice non aveva un conto corrente) ha dichiarato: “riconosco che la stampigliatura apposta sopra la firma della cliente è doppia e ciò rappresenta un'anomalia rispetto al modello normalmente utilizzato”.
Dalle testimoniante assunte (anche di altre dipendenti: e sentite Tes_2 Tes_3
all'udienza del 14 luglio 2016, Micheli sentita all'udienza del 13 ottobre
2016) emerge altresì con evidenza, con riguardo ad altre contabili di prelievi prodotte dalla Banca (v. docc. 30, 51, 52, 58, 61, 80, 87, 88, 92, 95, 126) che trattasi di documenti artefatti (utilizzo di moduli diversi, firme dell'operatore in copia e non in originale, codice matricola dell'operatore non corrispondente al visto a penna, sovrapposizioni etc.);
- le reiterate richieste di prestito da parte di agli attori (v. docc.3 e 3bis Pt_1
fascicolo di parte attrice dai quali emerge che in data 31 dicembre 2010 Pt_1
aveva ricevuto in prestito euro 10.000,00, mentre restituiva euro 5.800,00 per un precedente prestito);
- la restituzione da parte di , solo a seguito dell'intervento di Pt_1 CP_10
[...] [...]
[...] [
(rispettivamente figlia e sorella di e
[...] Controparte_1 CP_2
) di parte dell'importante somma che era risuscito a farsi consegnare
[...]
dagli attori, per complessivi euro 42.000,00 (v. docc.2, 3, 4 e 5 fascicolo di parte attrice), a dimostrazione della consapevolezza nel predetto della illegittimità della propria condotta;
- l'utilizzo da parte di di denaro dai conti dei clienti, ordinando bonifici Pt_1
per complessivi euro 4.100,00, per pagare un proprio creditore, tale
(v. docc.19 e 20 fascicolo di parte attrice). Persona_6
Col quarto motivo lamenta l'errata valutazione delle prove e Parte_1
l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità non patrimoniale riconosciuta dal Tribunale, non avendo gli attori fornito adeguata dimostrazione che i fatti contestati integrassero effettivamente l'addebito del reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento con riguardo ai prelievi non autorizzati.
Sostiene in particolare l'appellante che non potrebbe escludersi con ragionevole certezza che le operazioni prive di giustificativo siano state disposte dagli altri dipendenti o che la mancanza della contabile sia dovuta ad una omessa archiviazione dei documenti.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto l'affermazione che il Giudice penale abbia emesso un decreto di archiviazione deducendo che “gli elementi probatori acquisiti non sono sufficienti ed idonei a sostenere in giudizio l'ipotesi accusatoria, per i motivi GI correttamente
25 esposti dal P.M. cui ci si richiama integralmente” non trova riscontro in alcun documento prodotto agli atti di causa.
La sussistenza del reato, ai fini civilistici, non è contraddetta dall'assunto dell'appellante, rimasto indimostrato all'esito del giudizio, di una responsabilità degli altri dipendenti della Banca – che non sono parte del presente giudizio – con riguardo ai prelievi non autorizzati in conto corrente mentre, per converso, risulta confermata, per le ragioni evidenziate nella disamina e reiezione dei precedenti motivi, la responsabilità del . Pt_1
Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento da parte del Tribunale di un concorso di colpa in capo agli attori;
ha quindi chiesto il riconoscimento della responsabilità dei e nella causazione del CP_1 CP_2
preteso danno, per non aver adottato diligenza e prudenza nella gestione dei rapporti con l'istituto bancario, con ogni conseguenza in merito alle spese di lite.
Il motivo non merita accoglimento.
Già quanto sopra esposto, con conseguente esclusione che nel caso di specie gli attori siano stati collusi o consapevolmente acquiescenti alla violazione delle regole gravanti sul funzionario, porta altresì ad escludere che sia ravvisabile il concorso di colpa degli stessi, ex art.1227 c.c.. Né né la Banca hanno dimostrato che Pt_1
il comportamento degli attori presentasse delle anomalie, ovvero che questi abbiano omesso di adottare l'ordinaria diligenza, ponendo in essere direttamente comportamenti o avallando comportamenti devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale, o in altro modo contribuendo al verificarsi dell'evento
26 dannoso. Tale valutazione va naturalmente compiuta con riguardo alle particolarità del caso di specie: da un lato, infatti, la cliente anziana e priva di CP_1
conoscenze in materia bancaria ed il cliente con una grave forma di CP_2
invalidità del 40% determinata dall'autismo, dall'altro , spregiudicato Parte_1
funzionario e direttore di filiale che ha fatto credere ad entrambi di amministrare oculatamente i loro risparmi e di proporre vantaggiosi investimenti, corroborando tale costruzione mediante la redazione di falsi resoconti.
Con specifico riguardo, poi, alla contestata negligenza degli attori con riferimento all'omesso esame della rendicontazione periodica, la tesi dell'appellante, secondo cui vi sarebbe un onere del cliente di controllare, ad ogni estratto conto o altro documento inviato, che non vi sia qualcosa di poco chiaro, pena il concorso di colpa con lo stesso funzionario infedele che ha perpetrato la sottrazione, non è condivisibile.
Ai sensi della normativa vigente e dello stesso rapporto contrattuale, il cliente può,
a priori, immaginare solo un rischio, quale conseguenza delle sue scelta di non controllare gli estratti-conto, e cioè gli effetti negativi di cui all'art. 1832 c.c., ma non potrebbe – o dovrebbe – mai rappresentarsi che dal suo comportamento possa derivare una corresponsabilità nell'appropriazione del denaro da parte di un funzionario infedele della banca o dell'intermediario finanziario.
Tale interpretazione appare in linea con la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la quale ha più volte affermato che la normativa del TUB e del TUF è destinata a tutelare gli interessi del risparmiatore, e non può essere interpretata nel senso che da essa derivi un onere di diligenza a carico del cliente, la cui violazione
27 gli sia addebitabile a titolo di colpa concorrente o esclusiva, a meno che non emerga la collusione o quantomeno la fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore/funzionario, delle regole di condotta su quest'ultimo gravanti, ciò che nel caso di specie va escluso.
Con il sesto ed ultimo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove e l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla responsabilità della Banca.
Il motivo è in parte ripetitivo dei precedenti GI esaminati, nella parte in cui contesta la decisione del primo Giudice per avere “apoditticamente ricondotto all'opera di che gli stessi dipendenti del Banco Popolare hanno confermato Controparte_11
di aver eseguito personalmente”. In realtà dall'istruttoria testimoniale è piuttosto emerso che abbia effettuato operazioni utilizzando dei codici identificativi di Pt_1
altri dipendenti, oppure firme non autentiche o reperite in altri documenti o facendo credere ai dipendenti, al fine di far siglare le cedole dei prelievi, che gli attori fossero presenti in filiale.
Per altra parte il motivo non è fondato, avendo il primo Giudice riconosciuto la responsabilità della Banca sia per fatto proprio ex artt. 1223 e 1228 c.c., per aver dato corso ad ordini nulli e per non aver correttamente adempiuto ai contratti di intermediazione finanziaria e di conto corrente, sia indirettamente ex art.2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente, avendo riscontrato un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito ed il rapporto di lavoro.
28 La doglianza dell'appellante, che vorrebbe far ricadere ogni responsabilità esclusivamente sulla Banca e sugli altri dipendenti, non può pertanto trovare accoglimento.
Merita pertanto di essere del tutto condivisa la seguente parte di sentenza in punto responsabilità: “in considerazione che il Banco risponde anche per fatto proprio
(come sopra riferito), trova applicazione l'art. 2055 c.c., a mente del quale colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Si tratta di disposizione, infatti, che regola anche il caso in cui le singole condotte dannose configurino un illecito contrattuale ed uno aquiliano. Ciò stabilito, nella vicenda che ci occupa è emerso che i danni subiti dagli attori sono stati provocati in massima parte dalla condotta del , che ha approfittato della Pt_1
pregressa conoscenza della nonché delle sue fragilità (dovute all'età e CP_1
alle preoccupazioni familiari), per instaurare un rapporto privilegiato e riservato, al di fuori dei locali della banca, così evitando che l'attrice potesse confrontarsi con altri dipendenti dell'istituto di credito e scoprire la reale gestione dei propri risparmi. Non vi è prova che gli altri dipendenti della banca abbiano coperto o intenzionalmente favorito tale disegno del convenuto, ma anzi sono emersi diversi elementi che portano a ritenere che il , a loro insaputa, abbia utilizzato Pt_1
documenti dai medesimi siglati per nascondere le proprie tracce. Di fronte agli accorgimenti posti in essere dal per coprire le proprie infedeltà (riservatezza Pt_1
dei rapporti con parte attrice, raccolta di moduli sottoscritti in bianco, falsificazione di firme, collazione di documenti in parte originali ed in parte falsi,
29 prelievi e negoziazione di titoli in assenza di autorizzazione, etc.), difficilmente può ipotizzarsi degli strumenti che avrebbero consentito al Banco di intervenire per tempo. Un rimprovero di negligenza all'istituto di credito può essere mosso solo in relazione a quanto emerso circa la prassi, seguita da alcuni dipendenti, di dare esecuzione a disposizioni sul conto corrente dei clienti anche senza la verifica della presenza degli stessi in filiale, se richiesto dai colleghi. Tale condotta attiene ai soli prelievi effettuati in forza delle cedole depositate dalla convenuta (per un ammontare di circa € 38.000,00) e l'incidenza della colpa della banca può quantificarsi nella misura di circa 1/3, sicché deve essere esclusa dalla rivalsa la somma di € 13.000,00.” (v. pagine 50-51 della sentenza impugnata).
L'appello incidentale
Banco popolare – ora – ha proposto appello incidentale avverso la CP_3
parte di sentenza con la quale il Tribunale ha ritenuto che tutti i prelievi effettuati presso le filiali di CO e sono avvenuti all'insaputa e contro Controparte_8
la volontà degli attori.
La Banca lamenta l'erroneità, la contraddittorietà e il vizio di motivazione della decisione sul punto.
Il Tribunale avrebbe fondato il suo convincimento esclusivamente su elementi indiziari e presuntivi non rilevanti e discordanti, sconfessati dal materiale probatorio versato in atti, specie in presenza di cedole con sottoscrizione riconosciuta giudizialmente autografa. In definitiva, la Banca ha chiesto di accertare che tutti i prelievi effettuati presso le filiali di CO, per un importo
30 complessivo di euro 28.534,00, e , per un importo complessivo di Controparte_8
euro 9.392,44, sono stati regolarmente autorizzati dagli attori con ordini sottoscritti da questi ultimi e che, per l'effetto, venga ridotta la quantificazione del danno patrimoniale a euro 37.926,44, con ogni consequenziale pronuncia.
Il motivo non merita accoglimento.
La circostanza che per molte cedole la sottoscrizione degli attori sia stata riconosciuta autografa non è circostanza decisiva alla luce della complessiva motivazione della sentenza sul punto.
La decisione del primo Giudice ha infatti messo in risalto, per giungere alla conclusione che i prelievi effettuati presso la filiale di CO e non CP_8
siano stati regolarmente autorizzati dalla la circostanza che nessuno dei CP_1
dieci dipendenti del Banco che risultano aver dato corso alle operazioni di prelievo del contante, sentiti come testimoni, ricordava di aver mai conosciuto gli attori.
Trattasi di circostanza incredibile considerando che, tenuto conto delle sole cedole prodotte in originale, la si sarebbe recata alla filiale di CO più di CP_1
quaranta volte in sei anni e presso quella di ventisette volte in Controparte_8
cinque anni. Analizzando la documentazione agli atti e vagliando criticamente le testimonianze assunte, il primo Giudice è giunto alla persuasiva conclusione che
“le operazioni non autorizzate dagli attori venivano poste in essere dal Pt_1
(unico soggetto a conoscere la e quindi nella possibilità di acquisirne la CP_1
firma), con la cooperazione involontaria dei suoi colleghi (che ritenevano di aderire solo ad una prassi fiduciaria, imprudente, ma tollerata v. deposizione testi
e ) o a loro insaputa, sfruttando l'accesso a Testimone_4 Tes_2
31 documentazione siglata dagli stessi, al fine di precostituire documentazione giustificativa tale da far ricadere su altri la paternità dell'operazione. Tali evidenze vanno, ancora una volta, apprezzate alla luce di quanto dichiarato in sede di prova testimoniale dalle sorelle , le quali escludevano che la madre, CP_2
anziana e priva di un proprio veicolo, si sia mai recata nelle filiali del Banco, sia perché operava tramite il che si recava presso di lei a domicilio, sia perché Pt_1
nemmeno era a conoscenza di avere aperto un conto corrente a (e Controparte_8
nelle altre sedi di Susegana e NU). Se così è, si deve ritenere che le contabili esibite dall'istituto di credito, con la sottoscrizione autentica della siano CP_1
state dalla stessa firmate presso la propria abitazione e successivamente completate presso la filiale della banca secondo le esigenze del : al riguardo, Pt_1
riferiva che la madre incontrava il convenuto “circa Controparte_10 Pt_1
ogni due mesi” e tale frequenza corrisponde a quella dei prelievi eseguiti nel tempo sui conti di CO e . Quanto alla circostanza che le cedole Controparte_8
siano state firmate dall'attrice senza la reale volontà di disporre dei prelievi, si osserva che il non ha mai eccepito di aver svolto per la a domicilio Pt_1 CP_1
anche il servizio di prelievo, sostenendo sempre che questo era effettuato dalla cliente recandosi in filiale. Inoltre, la frequenza e l'ammontare degli importi prelevati, sono in contrasto con le finalità perseguite dalla nell'apertura CP_1
del conto corrente presso il Banco, che doveva servire solo alla gestione del patrimonio, mentre “le necessità familiari dovevano essere coperte tramite la disponibilità sul conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di Venezia”, dove erano accreditati lo stipendio e la pensione degli attori (teste CP_2
32 ). Per tali ragioni, deve ritenersi che tutti i prelievi effettuati presso le CP_10
filiali di CO e siano avvenuti all'insaputa e contro la Controparte_8
volontà degli attori.”.
La responsabilità della Banca sussiste in forza del rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente o promotore e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente o intermediario finanziario autorizzato, in quanto ciò che rileva è che al terzo in buona fede apparisse in concreto come l'attività posta in essere nei suoi confronti,
e che gli ha causato un danno, rientrasse nell'incarico affidato all'agente o promotore dall'intermediario abilitato.
Non è, pertanto, richiesto un nesso di causalità fra l'incarico e il danno al terzo, ma
è sufficiente che le mansioni affidate dal proponente o committente abbiano determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se l'agente abbia operato al di là dei limiti delle sue incombenze e perfino trasgredendo gli ordini ricevuti e con dolo.
Ciò, fatta salva l'ipotesi in cui l'intermediario provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta su lui gravanti, ciò che per quanto esposto con riguardo ai motivi dell'appello principale non è accaduto nel caso di specie.
In definitiva, sia l'appello principale che l'appello incidentale vanno respinti.
33 Le spese di lite seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento (da euro
52.001,00 a 260.000,00 e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1
proposto da GI e per l'effetto Controparte_3 Controparte_7
conferma la sentenza n.1961/2021 emessa dal Tribunale di Treviso;
2) Condanna e a rimborsare a Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
ed a le spese del grado che liquida in euro 9.900,00, oltre Controparte_2
spese generali, CPA ed IVA come per legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di e Parte_1 Controparte_3
Venezia, 3 giugno 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 27 aprile 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Danilo Riponti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Erika Zanierato, sito in Venezia-Mestre, via Mestrina, n. 62/c int. 1; appellante contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
[... [...]
[...] [
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._3
Gianbattista Causin, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Venezia,
Dorsoduro, n. 1249; GI Controparte_3 Controparte_4
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Gian Michele Uggè, P.IVA_1
con domicilio eletto presso il suo studio sito in Lodi, via Colle Eghezzone, n. 1; appellati
Oggetto: “Bancari” - Appello avverso la sentenza n. 1961/2021 pubblicata in data 22 novembre 2021 a definizione del giudizio iscritto al n. 5813/2014 R.G. avanti al Tribunale di Treviso.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“NEL MERITO:
• per i motivi di cui all'atto di appello, in accoglimento dell'impugnazione, riformarsi integralmente la sentenza n. 1961/2021 emessa dal Tribunale di Treviso in data 19 novembre 2021 e depositata in data 22 novembre 2021 e, pertanto:
- rigettarsi le domande e le eccezioni proposte da e Controparte_1 CP_2
nei confronti del convenuto , così come formulate, in quanto
[...] Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, sia in ordine all'an, sia in merito al quantum;
- in via subordinata rigettarsi le domande proposte nei confronti del convenuto
da Banco Popolare Società Cooperativa, ora;
Parte_1 CP_3
- in via ulteriormente subordinata, rideterminarsi il danno patrimoniale e non patrimoniale eventualmente riconosciuto in capo a , escludendo dal Parte_1
2 calcolo relativo alla rettifica del saldo dei conti correnti accesi a nome degli attori le operazioni di cui ai documenti dichiarati inutilizzabili con ordinanza del
03.11.2015.
• con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
• previa revoca ,limitatamente all'ammissione delle prove orali, dell'ordinanza del
03.11.2015, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., ed in particolare, senza che ciò possa in alcun modo significare inversione dell'onere della prova gravante su parte attrice, si chiede ammettersi prova testimoniale su tutti i capitoli non ammessi e, con riferimento a quelli ammessi, con i testi non escussi, che qui devono intendersi riportati.”
- per parte appellata e : Controparte_1 Controparte_2
“ACCERTARE E DICHIARARE:
a) la nullità ai sensi dell'art. 30 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (TUIF) dei contratti bancari e di investimento e delle relative operazioni finanziarie, per non aver inserito la clausola di recesso all'interno dei contratti conclusi dalla banca presso la residenza degli attori;
b) l'inesistenza e/o nullità e/o l'inefficacia e/o annullabilità, ai sensi dell'art. 23,
1° comma, TUIF e/o dell'art. 1418 c.c., dei contratti e di ogni pattuizione relativi alla prestazione di servizi d'investimento ed accessori di cui è causa, conclusi fra gli attori ed i convenuti, o loro danti causa, nonché di tutte le operazioni e gli ordini di acquisto posti in essere sulla base degli stessi, avendo la Banco Popolare Società
3 Cooperativa e/o fornito tali servizi in assenza di appositi contratti Parte_1
scritti e/o in violazione delle norme imperative di legge;
c) la violazione dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 e la conseguente nullità dei contratti stipulati senza il rispetto dei requisiti previsti dal TUIF in materia di contratti di gestione di portafoglio;
d) la violazione degli artt. 1823 e ss. c.c. e 1834 e ss. c.c. in merito all'attività bancaria sui conti correnti;
e) la grave lesione degli interessi degli attori e la responsabilità della Banco
Popolare Società Cooperativa e/o ex art. 2043 c.c. Parte_1
NONCHÉ, IN SUBORDINE, ACCERTARE E DICHIARARE
f) che i convenuti sono obbligati a tenere indenni gli attori da ogni danno e/o pregiudizio ricollegato alle operazioni poste in essere;
IN ULTERIORE SUBORDINE, RISPETTO A TUTTE LE DOMANDE CHE
PRECEDONO, ACCERTARE E DICHIARARE
g) la responsabilità della Banco Popolare Società Cooperativa e del sig. Pt_1
per aver fornito agli attori attività di consulenza e servizi di investimento in
[...]
violazione della normativa di legge e di settore nonché in violazione degli obblighi di diligenza e buona fede nell'esecuzione dei contratti;
E, PER L'EFFETTO DI UNA O PIÙ DELLE DOMANDE SOPRA RIPORTATE,
CONDANNARE Controparte_5
, ANCHE IN SOLIDO TRA :
[...] Pt_2
1. al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori ai sensi e per gli effetti di cui Contr all'art. 1223 e 2043 c.c., nonché per la sola , per responsabilità oggettiva ai
4 sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., nonché, anche in via analogica, dell'art. 31, comma 3°, TUIF e da quantificarsi in una somma comunque non inferiore alle somme investite e pari ad €237.150,12, oltre interessi dal dovuto al saldo o la diversa somma che dovesse essere stabilita da CTU in corso di giudizio od in via equitativa dal giudice.
2. al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, biologici, esistenziali e morali, ex art 185 c.p. e 2059 c.c., configurandosi gli estremi del reato penale per i comportamenti tenuti da e dagli altri dipendenti di Banco Popolare Parte_1
Società Cooperativa, durante tutto il periodo e da quantificarsi in una cifra comunque non inferiore ad €100.000,00 o la diversa somma che dovesse essere stabilita da CTU in corso di giudizio od in via equitativa dal giudice.
* * *
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del primo e del secondo grado oltre al rimborso delle spese generali pari al 12,5%, IVA e CPA, alle spese di mediazione ed alla rifusione delle spese per le CTU svolte in primo grado e per eventuali espletande consulenze tecniche o procedimenti incidentali o comunque al presente collegati.”
- per parte appellata (GI : Controparte_3 Controparte_7
“In via principale
A. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto ex adverso e tutte le domande ivi formulate limitatamente al sesto motivo di appello proposto per tutti i motivi esposti in atti,
e, per l'effetto, confermare in parte qua la sentenza impugnata.
5 Sempre in via principale:
- Riformare parzialmente la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di gravame in fatto e in diritto esposti in atti e di conseguenza si insiste affinché la sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso venga parzialmente riformata nel senso che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia:
- accerti e dichiari che tutti i prelievi effettuati presso le filiali di CO per un importo complessivo pari a € 28.534,00.= e per un importo Controparte_8
complessivo di € 9.392,44.= sono stati regolarmente autorizzati dagli attori con ordini sottoscritti da questi ultimi e, per l'effetto, riduca la quantificazione del danno patrimoniale statuito in sentenza della somma di € 37.926,44.=, con ogni consequenziale pronuncia.
In via subordinata
B. Accogliere comunque le conclusioni formulate in primo grado dal Banco
Popolare, ora come precisate in atti, da intendersi qui Controparte_3
integralmente ed espressamente riproposte.
In via istruttoria
C. Respingersi le istanze istruttorie formulate da controparte in quanto inammissibili.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 6 giugno 2014, e Controparte_1 CP_2
6 convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Treviso Banco Popolare CP_2
Società Cooperativa e , esponendo di avere aperto una serie di conti Parte_1
correnti presso il Banco (ex Banca Popolare di Verona), e precisamente:
- il conto n. 27-3939, cointestato, acceso il 16 gennaio 2001 presso la filiale di
CO e chiuso il 20 aprile 2007;
- il conto n. 662-3939, cointestato, acceso il 29 marzo 2007 presso la filiale di e chiuso il 20 gennaio 2012; Controparte_8
- il conto n. 260-1966, cointestato, acceso il 28 luglio 2010 presso la filiale di
Susegana e chiuso il 13 giugno 2012;
- il conto n. 335-1966, cointestato, acceso il 3 maggio 2012 presso la filiale di
NU e chiuso il 31 dicembre 2012;
- il conto n. 335-1175, intestato al solo , acceso il 2 febbraio 2012 Persona_1
presso la filiale di NU e chiuso il 31 dicembre 2012.
Presso tali filiali aveva prestato la propria attività, dapprima come funzionario e poi quale direttore, , per il cui tramite gli attori avevano negoziato dei Parte_1
titoli finanziari mediante ordini impartiti presso la propria abitazione, ove il Pt_1
si recava periodicamente, sia per la consegna del denaro da investire, sia per fornire un resoconto della gestione, sia per la sottoscrizione di moduli bancari. Gli attori precisavano che il rapporto intercorso con il Banco doveva ricondursi al contratto di gestione patrimoniale e non a un contratto di negoziazione titoli e che, talvolta, la negoziazione dei titoli era avvenuta senza la sottoscrizione del contratto di intermediazione e/o senza disposizioni da parte dei clienti;
in ogni caso, i contratti reperiti contenevano una profilatura cliente con false informazioni.
7 Inoltre, lamentavano che:
- i contratti erano privi dell'indicazione della facoltà di recesso dei clienti e pertanto nulli ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 58/1998;
- gli investimenti effettuati, oltre ad aver avuto ad oggetto titoli negoziati dalla
Banca in conflitto di interessi, non erano adeguati al profilo dei clienti e si erano dimostrati non redditizi;
- alcuni titoli e polizze erano state acquistate senza il consenso degli attori dal
, il quale si era reso responsabile di ulteriori condotte illecite, quali la Pt_1
sottrazione di somme dal conto corrente, l'addebito sul medesimo di somme pagate a terzi sconosciuti agli attori, nonché la presentazione ai clienti di resoconti finanziari falsi;
- la polizza sottoscritta dal (Polarlife del maggio 2010 n. 11154351), CP_2
non era stata collegata a nessun conto corrente dell'attore (il quale all'epoca era cointestatario di due rapporti), sicché la cedola con scadenza maggio 2012 era stata trattenuta in sospeso presso la filiale di NU;
- tra febbraio 2008 e giugno 2012 la aveva prelevato presso la Cassa di CP_1
Risparmio di Venezia, ove risultava accreditata la pensione, diverse somme per consegnarle al , ma dell'importo di euro 21.600,00 non vi era più traccia, non Pt_1
risultando né versato dal convenuto nel conto degli attori né consegnato al a Pt_1
titolo di prestito;
- il convenuto aveva ricevuto dalla diversi prestiti: la somma di euro CP_1
15.000,00 nel 2007 e la somma di euro 32.000,00 in diverse dazioni negli anni successivi;
in seguito, il aveva restituito tali importi, dopo l'intervento di Pt_1
8 e (figlie e sorelle degli attori), mediante bonifici di euro Per_2 Persona_3
27.000,00 in data 15 ottobre 2012, e di euro 15.000,00 in data 26 ottobre 2012 per un totale di euro 42.000,00;
- il era stato indotto altresì a sottoscrivere polizze vita per le quali era CP_2
espressamente prevista l'esclusione della copertura in caso di malattie neurologiche nonché una richiesta di finanziamento;
- parte attrice aveva riscontrato, infine, la scomparsa di un libretto di risparmio aperto molti anni prima presso la filiale di CO, sempre tramite il . Pt_1
Alla luce di tali circostanze, gli attori chiedevano, previa dichiarazione di nullità o annullamento dei contratti, il risarcimento del danno patrimoniale, pari a euro
237.150,12, oltre interessi, e di quello non patrimoniale, da liquidarsi in euro
100.000,00, in considerazione della rilevanza penale dei fatti commessi dal . Pt_1
Le domande venivano formulate nei confronti del Banco ai sensi dell'art. 2049 c.c.
e per aver omesso qualsiasi controllo sull'operato del convenuto e degli altri dipendenti che avevano accettato di effettuare le operazioni senza la presenza dei clienti.
In data 8 ottobre 2014, si costituiva Banco Popolare Società Cooperativa chiedendo il rigetto delle avverse domande o la riduzione dell'eventuale risarcimento in ragione del concorso di colpa nella causazione del danno degli attori, che avevano omesso ogni controllo;
in via subordinata, chiedeva la condanna alla restituzione delle cedole e degli interessi maturati sui titoli acquistati e alla restituzione dei titoli stessi, e formulava domanda di manleva nei confronti del . Pt_1
9 In data 8 ottobre 2014, si costituiva altresì chiedendo il rigetto delle Parte_1
domande attoree e, in via subordinata, l'accertamento della congruità della minor somma a titolo di risarcimento di euro 42.000, GI corrisposta.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale di e Controparte_1 Pt_1
prova testimoniale, consulenza tecnica grafologica, della quale era
[...]
incaricata la dott.ssa nonché consulenza tecnica contabile, affidata Persona_4
al dott. Persona_5
Con sentenza n. 1961/2021, pubblicata in data 22 novembre 2021, il Tribunale di
Treviso così decideva:
“1) dichiara la nullità di tutte le negoziazioni in strumenti finanziari, effettuate dagli attori sui conti correnti accesi presso le filiali di CO, , Controparte_8
Susegana/Ponte e NU del Banco Popolare società cooperativa;
CP_9
2) accerta la violazione, da parte della banca tramite il suo funzionario, delle norme di condotta degli intermediari finanziari;
3) accerta l'inadempimento della banca ai contratti di conto corrente stipulati con gli attori;
4) dichiara la responsabilità di per fatto illecito ex art. 2043 c.c. con Parte_1
conseguente responsabilità del Banco ex art. 2049 c.c.;
5) condanna Banco Popolare società cooperativa e a pagare a titolo Parte_1
di risarcimento del danno patrimoniale in favore di e Controparte_1 CP_2
la somma di € 135.364,87, da rivalutarsi anno per anno a partire dalla
[...]
data di chiusura del conto corrente, sul quale sono state addebitate le somme
10 necessarie per gli investimenti e gli importi prelevati indebitamente da Pt_1
oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
[...]
6) condanna Banco Popolare società cooperativa e a pagare a titolo Parte_1
di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di € 35.000,00 in favore di
e , oltre interessi legali dalla presente decisione Controparte_1 Controparte_2
al saldo;
7) condanna e a restituire al Banco Popolare Controparte_1 Controparte_2
società cooperativa i titoli “Pop VR”, “RBS”, “BCA IMI”, “SICAV” e delle polizze “GESTIE”, “ELISIR” e “LAWRENCE”, nella consistenza meglio indicata nell'integrazione di perizia depositata in data 23/10/2020;
8) condanna Banco Popolare società cooperativa e a rimborsare in Parte_1
favore degli attori le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 16.116,00 per compensi ed € 687,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e c.p.a. come per legge;
9) pone definitivamente a carico di le spese dell'espletata C.T.U. Parte_1
contabile e a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuna le spese della C.T.U. grafologica;
10) condanna Banco Popolare società cooperativa e a rimborsare in Parte_1
favore degli attori le spese sostenute per le CC.TT.UU., oltre l'importo posto a loro carico;
11) condanna a tenere indenne il Banco Popolare Società Parte_1
Cooperativa di quanto condannato a versare in favore degli attori, anche a titolo
11 di spese legali, in forza della presente sentenza, ad eccezione della somma di €
13.000,00;
12) condanna a rimborsare in favore del Banco Popolare Società Parte_1
Cooperativa le spese legali, che si liquidano in € 13.430,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge”.
In particolare, il Tribunale riteneva nulli gli ordini impartiti dagli attori antecedenti al 2011 per la negoziazione di strumenti finanziari in assenza di contratto di intermediazione finanziaria (c.d. contratto quadro) concluso in forma scritta, nonché tutti gli ordini eseguiti e appoggiati (a prescindere dalla data) presso le filiali di CO e dovendosi desumere “un collegamento tra i Controparte_8
contratti di conto corrente, deposito titoli e contratto di prestazioni di servizi di negoziazione, tale da far ritenere che l'operatività in titoli doveva ritenersi limitata alla filiale ove era stato sottoscritto il master agreement”; inoltre, riteneva nulle le singole negoziazioni anche dopo la stipulazione dei relativi contratti di servizi finanziari, in assenza di ordine impartito dal cliente.
Il Tribunale accertava la violazione da parte della Banca e del suo funzionario delle norme di condotta degli intermediari finanziari ritenendo le informazioni contenute nel questionario MIFID “del tutto inattendibili, rispetto alla situazione personale degli attori”, oltre al fatto che gli strumenti finanziari acquistati apparivano
“completamente inadeguati alla loro propensione al rischio e agli obiettivi di investimento”, con relativo inadempimento della Banca agli obblighi contrattuali e conseguente sua responsabilità risarcitoria. Rilevava, inoltre, l'abusiva formazione di contabili, confezionate sulla base di moduli sottoscritti in bianco, nonché
12 irregolarità volte ad occultare agli attori la reale situazione dei loro investimenti,
l'irregolare apertura di conti correnti presso altre filiali della Banca e l'esecuzione di bonifici e prelievi senza autorizzazione.
Il Tribunale, pertanto, accertava “l'insorgere in capo al ai sensi dell'art. Pt_1
2043 c.c. nonché in capo alla banca, ex artt. 1223, 1228 e 2049 c.c., di una responsabilità risarcitoria in favore degli attori”.
Quantificava il danno patrimoniale, con riferimento alle operazioni di investimento, “in misura pari al differenziale negativo tra l'ammontare degli accrediti (dati dalla vendita dei titoli, dal riscatto delle polizze, dall'incasso delle cedole) e l'ammontare degli addebiti (acquisti dei titoli o sottoscrizione delle polizze); per quanto riguarda agli strumenti finanziari ancora giacenti sul conto titoli al 31/12/2012, il loro valore deve essere apprezzato alla luce della documentazione in atti”, per euro 32.000,00.
Quantificava il danno patrimoniale cagionato dalla condotta dei convenuti nella gestione del conto corrente “nella misura pari a tutte le disposizioni di prelievo, bonifico e di addebito assegni intervenute presso le filiali di CO e CP_8
, in quanto non autorizzate dagli attori, nonché ad un prelievo effettuato a
[...]
Susegana, in assenza di cedola giustificativa”, per euro 65.438,43, oltre ad euro
28.534,00 per ammanchi sul c/c 27-3939 di CO e ad euro 9.392,44 per ammanchi sul c/c 27-3939 di . Controparte_8
Il Tribunale, infine, quantificava in euro 35.000 l'ammontare del danno non patrimoniale ex art. 186 c.p., riteneva non provato il danno biologico, rigettava l'eccezione di riduzione del risarcimento del danno per concorso del fatto del
13 cliente e accoglieva parzialmente la domanda della Banca nei confronti del , Pt_1
accertando la responsabilità della Banca “sia per fatto proprio ex artt. 1223 e 1228
c.c., per aver dato corso a ordini nulli e per non aver correttamente adempiuto ai contratti di intermediazione finanziaria e di conto corrente, sia indirettamente ex art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente”, con condanna del a rimborsare in favore della Banca tutte le somme, fatto salvo l'importo di Pt_1
euro 13.000,00, pari all'incidenza della colpa della Banca in relazione alla prassi, seguita da alcuni dipendenti, di dare esecuzione a disposizioni sul conto corrente dei clienti anche senza la verifica della presenza degli stessi in filiale.
In relazione alla dichiarazione di nullità delle operazioni di acquisto di titoli e sottoscrizione polizze, il Tribunale accoglieva la domanda restitutoria formulata dalla Banca avente ad oggetto gli strumenti finanziari che risultavano, al 31 dicembre 2012, ancora nella disponibilità degli attori.
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 22 aprile 2022, ha Parte_1
proposto tempestivo appello invocandone la riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 216 c.p.c. e la violazione della presunzione assoluta di legge secondo cui la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta comporta la sua inutilizzabilità. Con ordinanza del 3 novembre 2015 il Tribunale aveva ritenuto di non tener conto dei documenti da 15 a 20, 33 e da 40 a 45 dimessi dagli attori, sul presupposto che parte convenuta non aveva proposto istanza di verificazione a fronte del disconoscimento di quelle sottoscrizioni da parte di e . CP_1 CP_2
14 Ciononostante, il Tribunale aveva ammesso il capitolo n. 14 di parte attrice, avente ad oggetto i documenti n. 33 e 40 e aveva chiesto al consulente tecnico d'ufficio, dott. di considerare le operazioni di cui ai documenti da 15 a 20, 33, e da Per_5
40 a 45 del fascicolo attoreo, prive di ordine, ai fini del calcolo del differenziale negativo. Su tale assunto, parte appellante ha richiesto la riforma della sentenza nei punti in cui il Tribunale aveva fondato la sua decisione su detti documenti e il ricalcolo delle voci di danno.
Col secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha affermato la nullità di singole negoziazioni in assenza di ordine impartito dal cliente pur dopo la stipulazione dei relativi contratti di servizi finanziari, per aver erroneamente ritenuto necessaria la forma scritta a pena di nullità anche per i singoli ordini di investimento o disinvestimento successivi alla stipula dei contratti di intermediazione finanziaria (cd. contratti-quadro), violando l'art. 23 d.lgs. 58/1998. Secondo l'appellante, il singolo ordine di acquisto rappresenterebbe un elemento di attuazione delle obbligazioni contenute nel contratto di investimento e negozio esecutivo di questo ultimo, la cui validità non
è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione convenzionale.
Col terzo motivo l'appellante ha contestato il ragionamento presuntivo del
Tribunale, fondato su elementi indiziari non gravi, precisi e concordanti, che hanno portato a ritenere che gli investimenti e i prelievi non fossero autorizzati, pur in assenza di prova fornita dagli attori, e il tutto sulla base di documenti che avrebbero
15 dovuto essere esclusi dall'esame alla luce della suddetta ordinanza del 3 novembre
2015. Di conseguenza, dovrebbero essere escluse dal calcolo del danno patrimoniale, oltre alle somme relative alle operazioni di cui ai documenti inutilizzabili, le disposizioni di pagamento e prelievo effettuate sui conti correnti di CO (euro 28.534,00) e (euro 9.392,44). Controparte_8
Col quarto motivo ha lamentato l'erronea valutazione delle prove e l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla responsabilità non patrimoniale del
. Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, non potrebbe ritenersi Pt_1
provato l'addebito del reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento formulato in capo al medesimo con riguardo ai prelievi non autorizzati, in quanto gli attori non avrebbero fornito adeguata prova e il ragionamento presuntivo assunto dal
Tribunale non sarebbe sufficiente a escludere che le operazioni contestate siano state disposte dagli altri dipendenti della Banca o autorizzate da documenti andati perduti.
Col quinto motivo ha lamentato il mancato riconoscimento di un concorso di colpa in capo ai correntisti, eccependo la capacità della di comprendere le CP_1
operazioni di investimento poste in essere e la documentazione inviatale;
l'appellante, quindi, ha chiesto il riconoscimento della responsabilità dei CP_1
e nella causazione del preteso danno, per non aver adottato diligenza e CP_2
prudenza nella gestione dei rapporti con l'istituto bancario, con ogni conseguenza in merito alle spese di lite.
16 Infine, col sesto motivo ha eccepito l'erronea valutazione delle prove e l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla responsabilità della
Banca. Il Tribunale avrebbe errato nel ricondurre all'opera del operazioni Pt_1
che gli stessi dipendenti del Banco Popolare hanno confermato di aver eseguito personalmente e avrebbe trascurato l'inadempimento contrattuale della Banca, la quale per oltre un decennio avrebbe omesso di eseguire i prescritti controlli in spregio al particolare sistema di autorizzazioni, vigilanza, controllo e trasparenza cui è tenuta.
e , con comparsa di costituzione e risposta del 5 Controparte_1 Controparte_2
settembre 2022, hanno eccepito che “la valutazione dei documenti 15-20, 33 e 40-
45 prescinde dall'autenticità delle firme” e “Nulla vieta a che il Giudice utilizzi tali documenti senza considerare l'autenticità delle firme ivi apposte”, oltre al fatto che “In ogni caso, l'assenza di tali documenti non ridurrebbe la gravità della condotta accertata” né “la quantificazione del danno accertato”. Hanno ribadito la nullità sia delle operazioni precedenti all'11 gennaio 2011, per assenza del contratto quadro, sia di quelle eseguite presso le filiali di CO e CP_8
, in quanto prive di un contratto quadro che regolamentasse presso tali filiali
[...]
il rapporto negoziale;
hanno insistito sulla nullità degli ordini privi di forma scritta, poiché in violazione di precisa previsione contrattuale e hanno ritenuto infondati tutti i restanti motivi d'appello attinenti alla responsabilità del e della Banca Pt_1
e al concorso di colpa in capo ai correntisti.
17 (GI , con comparsa di costituzione e Controparte_3 Controparte_7
risposta del 19 luglio 2022, ha contestato l'appello incidentale con riferimento al sesto motivo di impugnazione, ribadendo l'estraneità della Banca alla vicenda e il fatto che le operazioni contestate “sono state eseguite esclusivamente dall'odierno appellante il quale gestiva e ha sempre gestito in completa autonomia i rapporti commerciali e personali con i signori e ”. Controparte_1 Controparte_2
Inoltre, ha escluso ogni responsabilità in ordine all'asserita negligenza della Banca nei controlli sull'operato del suo dipendente “atteso che, […] i controlli degli Pt_1
Istituti di Credito si fondano principalmente sul duplice flusso di informazioni provenienti bilateralmente dalla Banca e dal cliente” e che “a fronte del periodico invio della documentazione contabile al cliente, in assenza di contestazioni da parte di quest'ultimo, la Banca non può essere tenuta a effettuare controlli di sorta se non, appunto, dietro specifiche indicazioni ricevute dal correntista o incidentalmente per operazioni palesemente sospette”.
ha proposto altresì appello incidentale lamentando l'erroneità, la CP_3
contraddittorietà e il vizio di motivazione della sentenza in relazione alla valutazione del materiale probatorio versato in atti, e ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che tutti i prelievi effettuati presso le filiali di CO e siano avvenuti all'insaputa e contro la volontà Controparte_8
degli attori.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti
18 all'udienza del 16 gennaio 2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta – con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'appello principale
Con il primo motivo di impugnazione lamenta l'erronea applicazione, Parte_1
da parte del primo Giudice, dell'art. 216 c.p.c. e la violazione della presunzione assoluta di legge secondo cui la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta comporta la sua inutilizzabilità.
Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe fondato la decisione ed il calcolo del danno patrimoniale riconosciuto agli attori anche sulla base dei documenti da 15 a
20, 33 e da 40 a 45 prodotti dagli stessi attori, mentre, con ordinanza del 3 novembre 2015, aveva affermato che di tali documenti “non potrà tenersi conto nella ricostruzione dei rapporti fra le parti”, in quanto “a fronte del disconoscimento operato dagli attori … parte convenuta non proponeva istanza di verificazione”.
L'appellante richiama, a supporto del motivo, la decisione delle Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 3086/2022 per cui: “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci
19 alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto.”.
Il motivo non merita accoglimento.
In disparte il rilievo che, nel caso di specie, i documenti in questione sono stati prodotti dalla stessa parte che ha effettuato il disconoscimento delle sottoscrizioni
(ossia gli attori), ciò che rileva è che il Tribunale non ha affatto posto a fondamento della propria decisione detti documenti.
Il Tribunale, nel determinare i rapporti di dare-avere tra le parti, considerato che i documenti in parola, in ragione della mancata proposizione dell'istanza di verificazione, risultavano privi di valenza probatoria (“un documento disconosciuto che non sia fatto oggetto di istanza di verificazione resta una prova muta e non può formare oggetto di alcun apprezzamento”, v. sentenza cit.) ha valutato, all'esito della espletata CTU contabile, come non giustificati addebiti sui conti correnti attorei per la complessiva somma di euro 65.438,43; di conseguenza, ha riconosciuto agli attori il corrispondente importo a titolo di danno patrimoniale
“cagionato dalla condotta dei convenuti nella gestione del conto corrente”.
Detto altrimenti, gli addebiti ingiustificati – ed il conseguente danno – non sono provati dai documenti oggetto di disconoscimento per i quali la Banca non ha formulato istanza di verificazione, bensì dal mancato riscontro di un giustificativo ad addebiti per il complessivo importo sopra indicato, giustificativo che né Pt_1
né la Banca hanno saputo indicare. Solo se la Banca avesse ritualmente proposto e coltivato l'istanza di verificazione e questa avesse confermato, contrariamente a
20 quanto sostenuto dagli attori, l'autografia delle sottoscrizioni, gli addebiti per i corrispondenti importi avrebbero trovato titolo, rimanendo invece, in difetto, privi di giustificazione, neppure altrimenti fornita.
Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha affermato la “nullità di singole negoziazioni, in assenza di ordine impartito dal cliente (pur dopo la stipulazione dei relativi contratti di servizi finanziari)” ed ha conseguentemente dichiarato la nullità di tutte le negoziazioni in strumenti finanziari, effettuate dagli attori sui conti correnti accesi presso le varie filiali, condannandolo, unitamente a Banco Popolare, al risarcimento del danno patrimoniale.
A sostegno del motivo l'appellante deduce che il primo Giudice avrebbe erroneamente interpretato l'art. 23 del d.lgs. 58/1998, “estendendo” la forma scritta richiesta a pena di nullità per i soli contratti-quadro, ai singoli ordini di investimento-disinvestimento.
Il motivo, che difetta di specificità (l'appellante nemmeno precisa quali siano gli ordini in contestazione), è comunque infondato.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto nulli tutti gli ordini impartiti da e Controparte_1
per la negoziazione di strumenti finanziari precedenti alla Controparte_2
conclusione del contratto dell'11 gennaio 2011, per mancanza di contratto di intermediazione finanziaria (contratto-quadro).
Ha altresì ritenuto nulle singole negoziazioni, pur dopo la stipulazione dei relativi contratti di servizi finanziari, in assenza di ordine impartito dal cliente (“… si rileva
21 che presso la filiale di Susegana/Ponte della e di NU (conto 1175) tutti CP_9
i titoli e le polizze sottoscritte dopo il 2011 sono prive di documentazione giustificativa del relativo ordine, mentre sul conto 1966 di NU non risultano negoziati titoli o polizze, ma solo l'addebito del finanziamento Ducato”).
La decisione è condivisibile, in quanto, a prescindere dalla circostanza che l'art.23
TUF non richieda espressamente la forma scritta per gli ordini, i contratti-quadro conclusi dagli attori con Banco Popolare prevedevano che “…gli ordini di compravendita sono impartiti alla Banca di norma per iscritto, presso lo sportello
o attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. All'atto di ricevimento dell'ordine, la Banca o il promotore finanziario rilasciano al Cliente apposita attestazione cartacea. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la conversazione tra la Banca del Cliente sarà registrata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso promotori finanziari, detti ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui vengono effettivamente da quest'ultima ricevuti. Gli ordini impartiti dal cliente devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione.”
v. doc. 72 fascicolo di parte Banco popolare, pag.36, art. 1, commi 3-6; analogamente docc. 74 e 78).
Dell'adempimento delle prescritte modalità di esecuzione, ricezione e trasmissione ordini non hanno dato prova né né Banco Popolare. Parte_1
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il primo Giudice abbia effettuato un
22 ragionamento presuntivo, fondato su elementi indiziari non gravi, precisi e concordanti, pervenendo alla deduzione che gli investimenti e i prelievi, compresi quelli di cui ai documenti dichiarati inutilizzabili, non fossero autorizzati, pur in assenza di prova fornita dagli attori.
Anche tale motivo è infondato.
La motivazione del primo Giudice poggia infatti su un compendio probatorio assolutamente robusto.
Oltre alle nullità delle negoziazioni titoli determinate, per il periodo precedente all'11 gennaio 2011, dall'assenza dei contratti-quadro e, per il periodo successivo alla stipula degli stessi, dalla violazione delle previsioni in essi contenute in materia di servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini GI evidenziate nel rigetto del precedente motivo, nonché gli addebiti privi di giustificativo rilevati col rigetto del primo, vi sono plurimi elementi di prova idonei a corroborare la responsabilità di e di Banco Popolare. Parte_1
Assumono particolare rilievo:
- l'assenza della profilazione MIFID fino al 30 aprile 2012 per CP_2
e fino al 30 maggio 2012 per;
in ogni caso le
[...] Controparte_1
profilazioni non corrispondevano alle effettive caratteristiche e condizioni degli attori;
- le testimonianze dei dipendenti di Banco Popolare dalle quali risulta che fosse il solo l'interlocutore degli attori;
nessuno dei testi ha ricordato Pt_1
di avere mai visto la ed il presso le filiali della Banca. CP_1 CP_2
In particolare la teste , interrogata all'udienza del 14 luglio 2016, ha Tes_1
23 dichiarato: “Ho lavorato con a CO e Ponte della Priula. Pt_1
Ricordo il nome di e , che erano clienti in entrambe CP_1 CP_2
queste due filiali;
fisicamente non me li ricordo. Non ricordo se li ho mai incontrati. … e erano gestiti da , il quale era il CP_1 CP_2 Pt_1
loro riferimento. So che il si è portato questi clienti in ogni filiale in Pt_1
cui ha lavorato.”; la stessa teste, esibitole il doc. 57 prodotto dalla Banca
(prelievo di euro 5.000,00 del 1° ottobre 2009, addebitato sul conto di della ma eseguito presso la filiale di Susegana, Controparte_8 CP_1
dove l'attrice non aveva un conto corrente) ha dichiarato: “riconosco che la stampigliatura apposta sopra la firma della cliente è doppia e ciò rappresenta un'anomalia rispetto al modello normalmente utilizzato”.
Dalle testimoniante assunte (anche di altre dipendenti: e sentite Tes_2 Tes_3
all'udienza del 14 luglio 2016, Micheli sentita all'udienza del 13 ottobre
2016) emerge altresì con evidenza, con riguardo ad altre contabili di prelievi prodotte dalla Banca (v. docc. 30, 51, 52, 58, 61, 80, 87, 88, 92, 95, 126) che trattasi di documenti artefatti (utilizzo di moduli diversi, firme dell'operatore in copia e non in originale, codice matricola dell'operatore non corrispondente al visto a penna, sovrapposizioni etc.);
- le reiterate richieste di prestito da parte di agli attori (v. docc.3 e 3bis Pt_1
fascicolo di parte attrice dai quali emerge che in data 31 dicembre 2010 Pt_1
aveva ricevuto in prestito euro 10.000,00, mentre restituiva euro 5.800,00 per un precedente prestito);
- la restituzione da parte di , solo a seguito dell'intervento di Pt_1 CP_10
[...] [...]
[...] [
(rispettivamente figlia e sorella di e
[...] Controparte_1 CP_2
) di parte dell'importante somma che era risuscito a farsi consegnare
[...]
dagli attori, per complessivi euro 42.000,00 (v. docc.2, 3, 4 e 5 fascicolo di parte attrice), a dimostrazione della consapevolezza nel predetto della illegittimità della propria condotta;
- l'utilizzo da parte di di denaro dai conti dei clienti, ordinando bonifici Pt_1
per complessivi euro 4.100,00, per pagare un proprio creditore, tale
(v. docc.19 e 20 fascicolo di parte attrice). Persona_6
Col quarto motivo lamenta l'errata valutazione delle prove e Parte_1
l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità non patrimoniale riconosciuta dal Tribunale, non avendo gli attori fornito adeguata dimostrazione che i fatti contestati integrassero effettivamente l'addebito del reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento con riguardo ai prelievi non autorizzati.
Sostiene in particolare l'appellante che non potrebbe escludersi con ragionevole certezza che le operazioni prive di giustificativo siano state disposte dagli altri dipendenti o che la mancanza della contabile sia dovuta ad una omessa archiviazione dei documenti.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto l'affermazione che il Giudice penale abbia emesso un decreto di archiviazione deducendo che “gli elementi probatori acquisiti non sono sufficienti ed idonei a sostenere in giudizio l'ipotesi accusatoria, per i motivi GI correttamente
25 esposti dal P.M. cui ci si richiama integralmente” non trova riscontro in alcun documento prodotto agli atti di causa.
La sussistenza del reato, ai fini civilistici, non è contraddetta dall'assunto dell'appellante, rimasto indimostrato all'esito del giudizio, di una responsabilità degli altri dipendenti della Banca – che non sono parte del presente giudizio – con riguardo ai prelievi non autorizzati in conto corrente mentre, per converso, risulta confermata, per le ragioni evidenziate nella disamina e reiezione dei precedenti motivi, la responsabilità del . Pt_1
Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento da parte del Tribunale di un concorso di colpa in capo agli attori;
ha quindi chiesto il riconoscimento della responsabilità dei e nella causazione del CP_1 CP_2
preteso danno, per non aver adottato diligenza e prudenza nella gestione dei rapporti con l'istituto bancario, con ogni conseguenza in merito alle spese di lite.
Il motivo non merita accoglimento.
Già quanto sopra esposto, con conseguente esclusione che nel caso di specie gli attori siano stati collusi o consapevolmente acquiescenti alla violazione delle regole gravanti sul funzionario, porta altresì ad escludere che sia ravvisabile il concorso di colpa degli stessi, ex art.1227 c.c.. Né né la Banca hanno dimostrato che Pt_1
il comportamento degli attori presentasse delle anomalie, ovvero che questi abbiano omesso di adottare l'ordinaria diligenza, ponendo in essere direttamente comportamenti o avallando comportamenti devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale, o in altro modo contribuendo al verificarsi dell'evento
26 dannoso. Tale valutazione va naturalmente compiuta con riguardo alle particolarità del caso di specie: da un lato, infatti, la cliente anziana e priva di CP_1
conoscenze in materia bancaria ed il cliente con una grave forma di CP_2
invalidità del 40% determinata dall'autismo, dall'altro , spregiudicato Parte_1
funzionario e direttore di filiale che ha fatto credere ad entrambi di amministrare oculatamente i loro risparmi e di proporre vantaggiosi investimenti, corroborando tale costruzione mediante la redazione di falsi resoconti.
Con specifico riguardo, poi, alla contestata negligenza degli attori con riferimento all'omesso esame della rendicontazione periodica, la tesi dell'appellante, secondo cui vi sarebbe un onere del cliente di controllare, ad ogni estratto conto o altro documento inviato, che non vi sia qualcosa di poco chiaro, pena il concorso di colpa con lo stesso funzionario infedele che ha perpetrato la sottrazione, non è condivisibile.
Ai sensi della normativa vigente e dello stesso rapporto contrattuale, il cliente può,
a priori, immaginare solo un rischio, quale conseguenza delle sue scelta di non controllare gli estratti-conto, e cioè gli effetti negativi di cui all'art. 1832 c.c., ma non potrebbe – o dovrebbe – mai rappresentarsi che dal suo comportamento possa derivare una corresponsabilità nell'appropriazione del denaro da parte di un funzionario infedele della banca o dell'intermediario finanziario.
Tale interpretazione appare in linea con la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la quale ha più volte affermato che la normativa del TUB e del TUF è destinata a tutelare gli interessi del risparmiatore, e non può essere interpretata nel senso che da essa derivi un onere di diligenza a carico del cliente, la cui violazione
27 gli sia addebitabile a titolo di colpa concorrente o esclusiva, a meno che non emerga la collusione o quantomeno la fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore/funzionario, delle regole di condotta su quest'ultimo gravanti, ciò che nel caso di specie va escluso.
Con il sesto ed ultimo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove e l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla responsabilità della Banca.
Il motivo è in parte ripetitivo dei precedenti GI esaminati, nella parte in cui contesta la decisione del primo Giudice per avere “apoditticamente ricondotto all'opera di che gli stessi dipendenti del Banco Popolare hanno confermato Controparte_11
di aver eseguito personalmente”. In realtà dall'istruttoria testimoniale è piuttosto emerso che abbia effettuato operazioni utilizzando dei codici identificativi di Pt_1
altri dipendenti, oppure firme non autentiche o reperite in altri documenti o facendo credere ai dipendenti, al fine di far siglare le cedole dei prelievi, che gli attori fossero presenti in filiale.
Per altra parte il motivo non è fondato, avendo il primo Giudice riconosciuto la responsabilità della Banca sia per fatto proprio ex artt. 1223 e 1228 c.c., per aver dato corso ad ordini nulli e per non aver correttamente adempiuto ai contratti di intermediazione finanziaria e di conto corrente, sia indirettamente ex art.2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente, avendo riscontrato un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito ed il rapporto di lavoro.
28 La doglianza dell'appellante, che vorrebbe far ricadere ogni responsabilità esclusivamente sulla Banca e sugli altri dipendenti, non può pertanto trovare accoglimento.
Merita pertanto di essere del tutto condivisa la seguente parte di sentenza in punto responsabilità: “in considerazione che il Banco risponde anche per fatto proprio
(come sopra riferito), trova applicazione l'art. 2055 c.c., a mente del quale colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Si tratta di disposizione, infatti, che regola anche il caso in cui le singole condotte dannose configurino un illecito contrattuale ed uno aquiliano. Ciò stabilito, nella vicenda che ci occupa è emerso che i danni subiti dagli attori sono stati provocati in massima parte dalla condotta del , che ha approfittato della Pt_1
pregressa conoscenza della nonché delle sue fragilità (dovute all'età e CP_1
alle preoccupazioni familiari), per instaurare un rapporto privilegiato e riservato, al di fuori dei locali della banca, così evitando che l'attrice potesse confrontarsi con altri dipendenti dell'istituto di credito e scoprire la reale gestione dei propri risparmi. Non vi è prova che gli altri dipendenti della banca abbiano coperto o intenzionalmente favorito tale disegno del convenuto, ma anzi sono emersi diversi elementi che portano a ritenere che il , a loro insaputa, abbia utilizzato Pt_1
documenti dai medesimi siglati per nascondere le proprie tracce. Di fronte agli accorgimenti posti in essere dal per coprire le proprie infedeltà (riservatezza Pt_1
dei rapporti con parte attrice, raccolta di moduli sottoscritti in bianco, falsificazione di firme, collazione di documenti in parte originali ed in parte falsi,
29 prelievi e negoziazione di titoli in assenza di autorizzazione, etc.), difficilmente può ipotizzarsi degli strumenti che avrebbero consentito al Banco di intervenire per tempo. Un rimprovero di negligenza all'istituto di credito può essere mosso solo in relazione a quanto emerso circa la prassi, seguita da alcuni dipendenti, di dare esecuzione a disposizioni sul conto corrente dei clienti anche senza la verifica della presenza degli stessi in filiale, se richiesto dai colleghi. Tale condotta attiene ai soli prelievi effettuati in forza delle cedole depositate dalla convenuta (per un ammontare di circa € 38.000,00) e l'incidenza della colpa della banca può quantificarsi nella misura di circa 1/3, sicché deve essere esclusa dalla rivalsa la somma di € 13.000,00.” (v. pagine 50-51 della sentenza impugnata).
L'appello incidentale
Banco popolare – ora – ha proposto appello incidentale avverso la CP_3
parte di sentenza con la quale il Tribunale ha ritenuto che tutti i prelievi effettuati presso le filiali di CO e sono avvenuti all'insaputa e contro Controparte_8
la volontà degli attori.
La Banca lamenta l'erroneità, la contraddittorietà e il vizio di motivazione della decisione sul punto.
Il Tribunale avrebbe fondato il suo convincimento esclusivamente su elementi indiziari e presuntivi non rilevanti e discordanti, sconfessati dal materiale probatorio versato in atti, specie in presenza di cedole con sottoscrizione riconosciuta giudizialmente autografa. In definitiva, la Banca ha chiesto di accertare che tutti i prelievi effettuati presso le filiali di CO, per un importo
30 complessivo di euro 28.534,00, e , per un importo complessivo di Controparte_8
euro 9.392,44, sono stati regolarmente autorizzati dagli attori con ordini sottoscritti da questi ultimi e che, per l'effetto, venga ridotta la quantificazione del danno patrimoniale a euro 37.926,44, con ogni consequenziale pronuncia.
Il motivo non merita accoglimento.
La circostanza che per molte cedole la sottoscrizione degli attori sia stata riconosciuta autografa non è circostanza decisiva alla luce della complessiva motivazione della sentenza sul punto.
La decisione del primo Giudice ha infatti messo in risalto, per giungere alla conclusione che i prelievi effettuati presso la filiale di CO e non CP_8
siano stati regolarmente autorizzati dalla la circostanza che nessuno dei CP_1
dieci dipendenti del Banco che risultano aver dato corso alle operazioni di prelievo del contante, sentiti come testimoni, ricordava di aver mai conosciuto gli attori.
Trattasi di circostanza incredibile considerando che, tenuto conto delle sole cedole prodotte in originale, la si sarebbe recata alla filiale di CO più di CP_1
quaranta volte in sei anni e presso quella di ventisette volte in Controparte_8
cinque anni. Analizzando la documentazione agli atti e vagliando criticamente le testimonianze assunte, il primo Giudice è giunto alla persuasiva conclusione che
“le operazioni non autorizzate dagli attori venivano poste in essere dal Pt_1
(unico soggetto a conoscere la e quindi nella possibilità di acquisirne la CP_1
firma), con la cooperazione involontaria dei suoi colleghi (che ritenevano di aderire solo ad una prassi fiduciaria, imprudente, ma tollerata v. deposizione testi
e ) o a loro insaputa, sfruttando l'accesso a Testimone_4 Tes_2
31 documentazione siglata dagli stessi, al fine di precostituire documentazione giustificativa tale da far ricadere su altri la paternità dell'operazione. Tali evidenze vanno, ancora una volta, apprezzate alla luce di quanto dichiarato in sede di prova testimoniale dalle sorelle , le quali escludevano che la madre, CP_2
anziana e priva di un proprio veicolo, si sia mai recata nelle filiali del Banco, sia perché operava tramite il che si recava presso di lei a domicilio, sia perché Pt_1
nemmeno era a conoscenza di avere aperto un conto corrente a (e Controparte_8
nelle altre sedi di Susegana e NU). Se così è, si deve ritenere che le contabili esibite dall'istituto di credito, con la sottoscrizione autentica della siano CP_1
state dalla stessa firmate presso la propria abitazione e successivamente completate presso la filiale della banca secondo le esigenze del : al riguardo, Pt_1
riferiva che la madre incontrava il convenuto “circa Controparte_10 Pt_1
ogni due mesi” e tale frequenza corrisponde a quella dei prelievi eseguiti nel tempo sui conti di CO e . Quanto alla circostanza che le cedole Controparte_8
siano state firmate dall'attrice senza la reale volontà di disporre dei prelievi, si osserva che il non ha mai eccepito di aver svolto per la a domicilio Pt_1 CP_1
anche il servizio di prelievo, sostenendo sempre che questo era effettuato dalla cliente recandosi in filiale. Inoltre, la frequenza e l'ammontare degli importi prelevati, sono in contrasto con le finalità perseguite dalla nell'apertura CP_1
del conto corrente presso il Banco, che doveva servire solo alla gestione del patrimonio, mentre “le necessità familiari dovevano essere coperte tramite la disponibilità sul conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di Venezia”, dove erano accreditati lo stipendio e la pensione degli attori (teste CP_2
32 ). Per tali ragioni, deve ritenersi che tutti i prelievi effettuati presso le CP_10
filiali di CO e siano avvenuti all'insaputa e contro la Controparte_8
volontà degli attori.”.
La responsabilità della Banca sussiste in forza del rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente o promotore e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente o intermediario finanziario autorizzato, in quanto ciò che rileva è che al terzo in buona fede apparisse in concreto come l'attività posta in essere nei suoi confronti,
e che gli ha causato un danno, rientrasse nell'incarico affidato all'agente o promotore dall'intermediario abilitato.
Non è, pertanto, richiesto un nesso di causalità fra l'incarico e il danno al terzo, ma
è sufficiente che le mansioni affidate dal proponente o committente abbiano determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se l'agente abbia operato al di là dei limiti delle sue incombenze e perfino trasgredendo gli ordini ricevuti e con dolo.
Ciò, fatta salva l'ipotesi in cui l'intermediario provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta su lui gravanti, ciò che per quanto esposto con riguardo ai motivi dell'appello principale non è accaduto nel caso di specie.
In definitiva, sia l'appello principale che l'appello incidentale vanno respinti.
33 Le spese di lite seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento (da euro
52.001,00 a 260.000,00 e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1
proposto da GI e per l'effetto Controparte_3 Controparte_7
conferma la sentenza n.1961/2021 emessa dal Tribunale di Treviso;
2) Condanna e a rimborsare a Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
ed a le spese del grado che liquida in euro 9.900,00, oltre Controparte_2
spese generali, CPA ed IVA come per legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di e Parte_1 Controparte_3
Venezia, 3 giugno 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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