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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1592/2024 promossa da:
), assistito e difeso dall'Avv. SARZI Parte_1 C.F._1
AMADE' MONIA e dall'avv. DELNEVO ERMES, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 10.11.2007 in Mantova come da Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Mantova al n. 110 P1 anno 2007 in regime di comunione dei beni ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in data Controparte_1
10/11/2007 in MANTOVA, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto
Comune al n. 110, parte 1, anno 2007, senza formulare ulteriori domande accessorie, dando atto che dal matrimonio non sono nati figli.
Parte resistente non si è costituita, nonostante il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., essendo risultata essa irreperibile;
dunque è stata dichiarata contumace.
***
La domanda volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi vivono separati sin da prima della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nel giudizio di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n.940/2022 pronunciata dal Tribunale di Mantova il 5.12.2022 e pubblicata il 7.12.2022.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da un tempo superiore rispetto a quello previsto dalla legge, senza che sia intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione, come accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione della convenuta e dal disinteresse della medesima per il giudizio, deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che non vi sono figli nati dall'unione e che non vengono svolte domande relative alla corresponsione di un assegno divorzile, le spese del procedimento seguono la soccombenza, pur dovendo liquidarle nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte attesa la estrema semplicità del procedimento e la sua speditezza.
Per tale ragione gli importi liquidabili vanno compensati tra le parti al 50% così che l'importo definitivo che parte resistente deve essere condannata a rifondere al ricorrente, pari al 50% delle spese di lite, va liquidato in complessivi euro 1.904,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 10/11/2007 in MANTOVA tra e , iscritto nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del predetto Comune, al n. 110, parte 1, anno 2007; pagina 2 di 3 2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANTOVA, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
3. compensa le spese di lite tra le parti al 50% e condanna parte resistente a rifondere le spese di lite sostenute da parte ricorrente per il restante 50%, liquidate in Euro 1.904,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Mantova in data 22/05/2025.
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1592/2024 promossa da:
), assistito e difeso dall'Avv. SARZI Parte_1 C.F._1
AMADE' MONIA e dall'avv. DELNEVO ERMES, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 10.11.2007 in Mantova come da Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Mantova al n. 110 P1 anno 2007 in regime di comunione dei beni ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in data Controparte_1
10/11/2007 in MANTOVA, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto
Comune al n. 110, parte 1, anno 2007, senza formulare ulteriori domande accessorie, dando atto che dal matrimonio non sono nati figli.
Parte resistente non si è costituita, nonostante il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., essendo risultata essa irreperibile;
dunque è stata dichiarata contumace.
***
La domanda volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi vivono separati sin da prima della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nel giudizio di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n.940/2022 pronunciata dal Tribunale di Mantova il 5.12.2022 e pubblicata il 7.12.2022.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da un tempo superiore rispetto a quello previsto dalla legge, senza che sia intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione, come accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione della convenuta e dal disinteresse della medesima per il giudizio, deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che non vi sono figli nati dall'unione e che non vengono svolte domande relative alla corresponsione di un assegno divorzile, le spese del procedimento seguono la soccombenza, pur dovendo liquidarle nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte attesa la estrema semplicità del procedimento e la sua speditezza.
Per tale ragione gli importi liquidabili vanno compensati tra le parti al 50% così che l'importo definitivo che parte resistente deve essere condannata a rifondere al ricorrente, pari al 50% delle spese di lite, va liquidato in complessivi euro 1.904,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 10/11/2007 in MANTOVA tra e , iscritto nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del predetto Comune, al n. 110, parte 1, anno 2007; pagina 2 di 3 2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANTOVA, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
3. compensa le spese di lite tra le parti al 50% e condanna parte resistente a rifondere le spese di lite sostenute da parte ricorrente per il restante 50%, liquidate in Euro 1.904,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Mantova in data 22/05/2025.
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3