Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, modificato dall' articolo 2 della legge 17 marzo 1969, n. 84 , e' sostituito dal seguente:
"I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero dei sei".
Il secondo comma dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, modificato dall' articolo 2 della legge 17 marzo 1969, n. 84 , e' sostituito dal seguente:
"I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero dei sei".