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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/09/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1019 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1019 /2024
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
All'udienza del 24/09/2025 ore 9:56, davanti al Giudice Cristina Mancini, con l'ausilio della dott.ssa
Martina Maestrelli, tirocinante ai fini dell'art. 73 D.L. 69/2013, ai fini della verbalizzazione, sono presenti:
- per la parte ricorrente, l'avv. Vaccaro;
- per la parte convenuta, il dott. Scorza;
Il giudice invita le parti a prendere posizione in ordine all'eccezione formulata dal ministero in ordine alla quantificazione in base all'orario di lavoro svolto dalla ricorrente.
L'avv. Vaccaro contesta l'eccezione di controparte, esibendo stato matricolare, da cui si evince la presenza di ulteriori 9 ore presso un altro istituto ad integrazione delle 9 ore non contestate dal
(orario che si evince anche dalle buste paga allegate). Insiste, dunque, per l'accoglimento del CP_1 ricorso, contestando la tardiva costituzione del , anche ai fini di eventuali eccezioni di CP_1 prescrizione, che comunque registra non essere state sollevate.
Il dott. Scorza si riporta alla memoria di costituzione e prende atto di quanto dedotto da controparte.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 12:40
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 24 settembre 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1019 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Diego Vaccaro;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio del dott. ; Persona_1
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive - retribuzione professionale docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione al servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 e, per l'effetto, condannare il a Controparte_1
Pag. 2 di 8 corrispondere alla ricorrente a tale titolo l'importo di 1.783,00 al lordo, salvo quell'importo maggiore o minore meglio visto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Resistente: in via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- nel merito, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle.
- con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità delle questioni giuridiche trattate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il presente giudizio la docente attualmente di ruolo nella scuola secondaria di Parte_1 primo grado presso l'Istituto Comprensivo Don Milani di Prato, richiede il riconoscimento della retribuzione professionale docente, come previsto dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dall'art. 25 del
CCNL del 31.08.1999, per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, per un totale di €. 1.783,00, al lordo, sostenendo l'ingiustificata discriminazione della propria posizione lavorativa (ha svolto supplenze in forza di plurimi contratti a tempo determinato) rispetto ai colleghi (assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato su organico di fatto o di diritto) che, pur a parità di mansioni, hanno fruito di tale retribuzione.
2. Si è costituito il convenuto, rilevando la diversità del personale a tempo indeterminato CP_1
o su supplenze annuali rispetto ai supplenti temporanei, alla luce della mancata partecipazione e programmazione dell'anno scolastico e contestando la possibilità di applicare un'interpretazione estensiva alla clausola contrattualcollettiva, incompatibile con i vincoli di bilancio. Eccepisce, ad ogni modo, il diritto della ricorrente a percepire quanto domandato, alla luce del servizio prestato, che ritiene esser consistito in supplenze brevi presso istituzioni scolastiche diverse. Contesta la quantificazione della domanda, attesa la prestazione resa per un monte orario inferiore alle 18 ore settimanali. Chiede, dunque, il rigetto del ricorso.
3. La causa è suscettibile di essere decisa mediante l'esame delle allegazioni documentali delle parti costituite ed in senso del tutto favorevole alle ragioni della ricorrente.
4. Come noto, la retribuzione professionale docenti è un compenso previsto dalla contrattazione collettiva per il personale docente, in particolare, dall'art. 7 CCNL Scuola del 15 marzo 2001, che a sua volta rinvia al comma 3 dall'art. 25 CCNI Scuola del 31 agosto 1999. La contrattazione collettiva successiva ha mantenuto la retribuzione professionale docenti, includendola nella base di calcolo del
Pag. 3 di 8 TFR (cfr. l'art. 81 del CCNL Scuola 24 luglio 2003 e l'art. 83 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007) e aggiornandone l'importo.
L'art. 7, comma 1, CCNL 2001 dispone che la retribuzione professionale docenti venga attribuita
“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”; il successivo comma 3 dispone poi che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, venga corrisposta per 12 mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25, CCNI 31.8.99 (...)”.
La questione della spettanza o meno della retribuzione professionale docenti a coloro che abbiano prestato servizio per periodi di durata inferiore all'anno scolastico dipende dal significato che si attribuisce al rinvio operato dal comma 3 dell'art. 7 CCNL 2001. Occorre, in altri termini, stabilire se il richiamo sia alla disciplina sul compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 CCNI 1999 sia integralmente intesa (e quindi anche al comma 1 in materia di aventi diritto alla retribuzione) il che escluderebbe i prestatori di supplenze “brevi” dal beneficio, oppure se la disposizione contrattualcollettiva abbia inteso riferirsi esclusivamente alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 in materia di frazionabilità dell'emolumento in ragione dei mesi e dei giorni di servizio effettivamente prestati.
5. La seconda opzione interpretativa, che consente l'applicazione della retribuzione professionale docenti a tutti prestatori, indipendentemente dalla durata del rapporto di impiego, risulta essere l'unica conforme al principio europeo di non discriminazione e, peraltro, quella maggiormente aderente al dato letterale della disciplina.
Si rammenta che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES e recepito dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 così dispone: “Principio di non discriminazione.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2.
Se del caso, si applicherà il principio del pro-rata temporis. (...)”. L'art. 6 del relativo decreto legislativo di attuazione 368/2001 precisa: “Art. 6. 1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
La Corte di Giustizia, la cui interpretazione del diritto europeo è, come noto, vincolante per il giudice nazionale, ha costantemente fornito una definizione estremamente rigorosa delle “ragioni
Pag. 4 di 8 oggettive” che possono giustificare una deroga al principio europeo di non discriminazione: come affermato ad esempio nella sentenza Regojo Dans, la summenzionata clausola 4 “non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (...).
La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base
a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”
(Corte di Giustizia, sentenza 9 luglio 2015, C-177/14, Regojo Dans v. Consejo de Estado, §§ 54-55).
6. Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale ritiene che l'esclusione della parte ricorrente dalla retribuzione professionale docenti in ragione della durata dei suoi contratti di lavoro costituisca una discriminazione non giustificata dalle “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, con conseguente necessità di interpretare la normativa in senso conforme per assicurare la piena efficacia del diritto dell'Unione Europea.
7. Dai documenti allegati al ricorso, e si evince che, per l'anno scolastico per cui è causa, Parte_1
è stata chiamata a esercitare le medesime mansioni normalmente esercitate dai colleghi di ruolo sostituiti. Non vi è dunque prova che la parte ricorrente, nei giorni di supplenza svolti, non abbia realizzato processi innovatori sulle strutture e i contenuti didattici e non abbia sostenuto il miglioramento del servizio scolastico in modo identico rispetto ai colleghi di ruolo che è stata chiamata a sostituire. Sussistendo le medesime finalità di valorizzazione della professionalità dei docenti che il compenso di cui all'art. 7 CCNL 2001 è chiamato a remunerare, l'esclusione della parte ricorrente dalla percezione della retribuzione professionale docenti in ragione della durata del rapporto di impiego risulta pertanto del tutto ingiustificata.
Peraltro, l'assenza di ragioni oggettive per un trattamento differenziato emerge anche laddove si consideri la ricomprensione nell'emolumento, secondo l'interpretazione data dal , anche a CP_1 coloro che abbiano sottoscritto un contratto “a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche” (cd. organico di fatto), la cui durata effettivamente, in concreto, potrebbe risultare astrattamente anche non dissimile da quella dei contratti sottoscritti dalla ricorrente.
Difatti, risulta aver sottoscritto vari contratti durante gli anni scolastici 2018\2019 e Parte_1
2019\2020, in particolare contratti di supplenza della seguente durata (si veda lo stato matricolare):
- dal 20.02.2019 al 22.02.2019;
- dal 26.02.2019 al 26.03.2019;
Pag. 5 di 8 - dal 04.04.2019 al 25.06.2019;
- dal 24.09.2029 al 20.12.2019;
- dal 07.01.2020 al 17.01.2020;
- dal 20.01.2020 al 28.02.2020;
- dal 02.03.2020 al 13.03.2020;
- dal 16.03.2020 al 08.04.2020;
- dal 15.04.2020 al 24.04.2020;
- dal 27.04.2020 al 30.04.2020;
- dal 04.05.2020 al 08.05.2020;
- dal 15.06.2020 al 23.06.2020.
Le supplenze, pertanto, non risultano essere effettuate per periodi brevissimi e, pertanto, non si colgono, né vengono allegate, differenze qualitative nella prestazione lavorativa che viene richiesta alla ricorrente rispetto agli altri colleghi che beneficiano dell'ulteriore elemento retributivo.
8. Preme comunque sottolineare che l'interpretazione 'restrittiva' del rinvio operato dal comma 3 risulta anche quella maggiormente conforme al tenore letterale del testo, dal momento che il richiamo operato dal CCNL 2001 richiama il CCNI 1999 solo in relazione alle modalità di calcolo e non in relazione all'intero art. 25 (che disciplina in modo organico un compenso completamente diverso da quello oggetto di causa, diretto a retribuire non solo i docenti ma anche il personale educativo e ATA).
9. Accertata, dunque, l'ingiustificata discriminazione subita dalla parte ricorrente, l'art. 7 CCNL 2001 deve essere interpretato, conformemente al diritto europeo, nel senso che il rinvio di cui al comma 3 debba riferirsi esclusivamente ai commi 4 e 5 dell'art. 25 CCNI 1999 in materia di frazionabilità dell'emolumento, e non anche al comma 1 in materia di aventi diritto al beneficio.
A tali conclusioni peraltro è giunta anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 20015/2018 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 12309 del 2024).
Le considerazioni espresse dal giudice nomofilattico sono pienamente condivisibili e non possono dirsi poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17
(Motter). La Corte di Giustizia ha, unicamente, precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Tuttavia nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di
Pag. 6 di 8 verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione, così come dalla giurisprudenza di merito che in via sostanzialmente unanime si è espressa in favore delle ragioni della ricorrente.
10. Nel caso di specie, appunto non si rinvengono elementi oggettivi e trasparenti idonei a differenziare la posizione, essendo noto secondo l'id quod plerumque accidit il fatto che un supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente. Ad ogni modo deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Si è in presenza quindi tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere;
finalità che ineriscono la funzione in sé dell'insegnamento, senza che il tempo in cui lo stesso ha esplicazione sia in qualche modo determinante nella qualità della professionalità che un docente deve esprimere.
11. Il ricorso merita, pertanto, integrale accoglimento, con condanna del alla CP_1 corresponsione dell'emolumento la cui quantificazione, non oggetto di specifica contestazione, risulta comunque conforme, dal punto di vista logico matematico, ai criteri di calcolo stabiliti.
Difatti, occorre osservare, come rilevato dalla difesa di parte ricorrente nel corso della discussione, che la ricorrente ha espletato servizio, nell'anno scolastico 2019/2020, per un orario a tempo pieno, ripartito al 50% su due diverse supplenze. Difatti, dalla lettura dello stato matricolare, all'incarico di supplenza di 9 ore settimanali presso l'istituto P. Cironi si accompagna sempre la dicitura “prima sede di completamento: scuola di primo grado – annesso Iva 9,00 ore settimanali”. La supplenza Per_2 presso la scuola di completamento emerge anche sommariamente dalla lettura delle buste paga emesse in favore della ricorrente per il periodo di interesse in cui risulta individuata, appunto, la sede di completamento.
In assenza di elementi di segno contrario, data anche la circolarità degli oneri di allegazione e prova, sussistono i presupposti per la condanna del al pagamento della somma di 1.783,00 euro, CP_1 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione fino al saldo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa e della decisione sulla scorta delle allegazioni iniziali (elemento che rende non autonomamente liquidabile la fase di trattazione /istruttoria). Le spese vanno liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta altresì il diritto di alla percezione della retribuzione professionale docenti, Parte_1 prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il per l'A.S. 2020/2021 e, per l'effetto, Controparte_1 condanna il convenuto a pagare alla ricorrente la somma di €. 1.783,00, oltre interessi o CP_1 rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, da CP_1 distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, che liquida in €. 1.030,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 8 di 8
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1019 /2024
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
All'udienza del 24/09/2025 ore 9:56, davanti al Giudice Cristina Mancini, con l'ausilio della dott.ssa
Martina Maestrelli, tirocinante ai fini dell'art. 73 D.L. 69/2013, ai fini della verbalizzazione, sono presenti:
- per la parte ricorrente, l'avv. Vaccaro;
- per la parte convenuta, il dott. Scorza;
Il giudice invita le parti a prendere posizione in ordine all'eccezione formulata dal ministero in ordine alla quantificazione in base all'orario di lavoro svolto dalla ricorrente.
L'avv. Vaccaro contesta l'eccezione di controparte, esibendo stato matricolare, da cui si evince la presenza di ulteriori 9 ore presso un altro istituto ad integrazione delle 9 ore non contestate dal
(orario che si evince anche dalle buste paga allegate). Insiste, dunque, per l'accoglimento del CP_1 ricorso, contestando la tardiva costituzione del , anche ai fini di eventuali eccezioni di CP_1 prescrizione, che comunque registra non essere state sollevate.
Il dott. Scorza si riporta alla memoria di costituzione e prende atto di quanto dedotto da controparte.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 12:40
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 24 settembre 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1019 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Diego Vaccaro;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio del dott. ; Persona_1
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive - retribuzione professionale docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione al servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 e, per l'effetto, condannare il a Controparte_1
Pag. 2 di 8 corrispondere alla ricorrente a tale titolo l'importo di 1.783,00 al lordo, salvo quell'importo maggiore o minore meglio visto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Resistente: in via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- nel merito, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle.
- con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità delle questioni giuridiche trattate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il presente giudizio la docente attualmente di ruolo nella scuola secondaria di Parte_1 primo grado presso l'Istituto Comprensivo Don Milani di Prato, richiede il riconoscimento della retribuzione professionale docente, come previsto dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dall'art. 25 del
CCNL del 31.08.1999, per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, per un totale di €. 1.783,00, al lordo, sostenendo l'ingiustificata discriminazione della propria posizione lavorativa (ha svolto supplenze in forza di plurimi contratti a tempo determinato) rispetto ai colleghi (assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato su organico di fatto o di diritto) che, pur a parità di mansioni, hanno fruito di tale retribuzione.
2. Si è costituito il convenuto, rilevando la diversità del personale a tempo indeterminato CP_1
o su supplenze annuali rispetto ai supplenti temporanei, alla luce della mancata partecipazione e programmazione dell'anno scolastico e contestando la possibilità di applicare un'interpretazione estensiva alla clausola contrattualcollettiva, incompatibile con i vincoli di bilancio. Eccepisce, ad ogni modo, il diritto della ricorrente a percepire quanto domandato, alla luce del servizio prestato, che ritiene esser consistito in supplenze brevi presso istituzioni scolastiche diverse. Contesta la quantificazione della domanda, attesa la prestazione resa per un monte orario inferiore alle 18 ore settimanali. Chiede, dunque, il rigetto del ricorso.
3. La causa è suscettibile di essere decisa mediante l'esame delle allegazioni documentali delle parti costituite ed in senso del tutto favorevole alle ragioni della ricorrente.
4. Come noto, la retribuzione professionale docenti è un compenso previsto dalla contrattazione collettiva per il personale docente, in particolare, dall'art. 7 CCNL Scuola del 15 marzo 2001, che a sua volta rinvia al comma 3 dall'art. 25 CCNI Scuola del 31 agosto 1999. La contrattazione collettiva successiva ha mantenuto la retribuzione professionale docenti, includendola nella base di calcolo del
Pag. 3 di 8 TFR (cfr. l'art. 81 del CCNL Scuola 24 luglio 2003 e l'art. 83 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007) e aggiornandone l'importo.
L'art. 7, comma 1, CCNL 2001 dispone che la retribuzione professionale docenti venga attribuita
“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”; il successivo comma 3 dispone poi che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, venga corrisposta per 12 mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25, CCNI 31.8.99 (...)”.
La questione della spettanza o meno della retribuzione professionale docenti a coloro che abbiano prestato servizio per periodi di durata inferiore all'anno scolastico dipende dal significato che si attribuisce al rinvio operato dal comma 3 dell'art. 7 CCNL 2001. Occorre, in altri termini, stabilire se il richiamo sia alla disciplina sul compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 CCNI 1999 sia integralmente intesa (e quindi anche al comma 1 in materia di aventi diritto alla retribuzione) il che escluderebbe i prestatori di supplenze “brevi” dal beneficio, oppure se la disposizione contrattualcollettiva abbia inteso riferirsi esclusivamente alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 in materia di frazionabilità dell'emolumento in ragione dei mesi e dei giorni di servizio effettivamente prestati.
5. La seconda opzione interpretativa, che consente l'applicazione della retribuzione professionale docenti a tutti prestatori, indipendentemente dalla durata del rapporto di impiego, risulta essere l'unica conforme al principio europeo di non discriminazione e, peraltro, quella maggiormente aderente al dato letterale della disciplina.
Si rammenta che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES e recepito dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 così dispone: “Principio di non discriminazione.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2.
Se del caso, si applicherà il principio del pro-rata temporis. (...)”. L'art. 6 del relativo decreto legislativo di attuazione 368/2001 precisa: “Art. 6. 1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
La Corte di Giustizia, la cui interpretazione del diritto europeo è, come noto, vincolante per il giudice nazionale, ha costantemente fornito una definizione estremamente rigorosa delle “ragioni
Pag. 4 di 8 oggettive” che possono giustificare una deroga al principio europeo di non discriminazione: come affermato ad esempio nella sentenza Regojo Dans, la summenzionata clausola 4 “non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (...).
La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base
a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”
(Corte di Giustizia, sentenza 9 luglio 2015, C-177/14, Regojo Dans v. Consejo de Estado, §§ 54-55).
6. Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale ritiene che l'esclusione della parte ricorrente dalla retribuzione professionale docenti in ragione della durata dei suoi contratti di lavoro costituisca una discriminazione non giustificata dalle “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, con conseguente necessità di interpretare la normativa in senso conforme per assicurare la piena efficacia del diritto dell'Unione Europea.
7. Dai documenti allegati al ricorso, e si evince che, per l'anno scolastico per cui è causa, Parte_1
è stata chiamata a esercitare le medesime mansioni normalmente esercitate dai colleghi di ruolo sostituiti. Non vi è dunque prova che la parte ricorrente, nei giorni di supplenza svolti, non abbia realizzato processi innovatori sulle strutture e i contenuti didattici e non abbia sostenuto il miglioramento del servizio scolastico in modo identico rispetto ai colleghi di ruolo che è stata chiamata a sostituire. Sussistendo le medesime finalità di valorizzazione della professionalità dei docenti che il compenso di cui all'art. 7 CCNL 2001 è chiamato a remunerare, l'esclusione della parte ricorrente dalla percezione della retribuzione professionale docenti in ragione della durata del rapporto di impiego risulta pertanto del tutto ingiustificata.
Peraltro, l'assenza di ragioni oggettive per un trattamento differenziato emerge anche laddove si consideri la ricomprensione nell'emolumento, secondo l'interpretazione data dal , anche a CP_1 coloro che abbiano sottoscritto un contratto “a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche” (cd. organico di fatto), la cui durata effettivamente, in concreto, potrebbe risultare astrattamente anche non dissimile da quella dei contratti sottoscritti dalla ricorrente.
Difatti, risulta aver sottoscritto vari contratti durante gli anni scolastici 2018\2019 e Parte_1
2019\2020, in particolare contratti di supplenza della seguente durata (si veda lo stato matricolare):
- dal 20.02.2019 al 22.02.2019;
- dal 26.02.2019 al 26.03.2019;
Pag. 5 di 8 - dal 04.04.2019 al 25.06.2019;
- dal 24.09.2029 al 20.12.2019;
- dal 07.01.2020 al 17.01.2020;
- dal 20.01.2020 al 28.02.2020;
- dal 02.03.2020 al 13.03.2020;
- dal 16.03.2020 al 08.04.2020;
- dal 15.04.2020 al 24.04.2020;
- dal 27.04.2020 al 30.04.2020;
- dal 04.05.2020 al 08.05.2020;
- dal 15.06.2020 al 23.06.2020.
Le supplenze, pertanto, non risultano essere effettuate per periodi brevissimi e, pertanto, non si colgono, né vengono allegate, differenze qualitative nella prestazione lavorativa che viene richiesta alla ricorrente rispetto agli altri colleghi che beneficiano dell'ulteriore elemento retributivo.
8. Preme comunque sottolineare che l'interpretazione 'restrittiva' del rinvio operato dal comma 3 risulta anche quella maggiormente conforme al tenore letterale del testo, dal momento che il richiamo operato dal CCNL 2001 richiama il CCNI 1999 solo in relazione alle modalità di calcolo e non in relazione all'intero art. 25 (che disciplina in modo organico un compenso completamente diverso da quello oggetto di causa, diretto a retribuire non solo i docenti ma anche il personale educativo e ATA).
9. Accertata, dunque, l'ingiustificata discriminazione subita dalla parte ricorrente, l'art. 7 CCNL 2001 deve essere interpretato, conformemente al diritto europeo, nel senso che il rinvio di cui al comma 3 debba riferirsi esclusivamente ai commi 4 e 5 dell'art. 25 CCNI 1999 in materia di frazionabilità dell'emolumento, e non anche al comma 1 in materia di aventi diritto al beneficio.
A tali conclusioni peraltro è giunta anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 20015/2018 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 12309 del 2024).
Le considerazioni espresse dal giudice nomofilattico sono pienamente condivisibili e non possono dirsi poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17
(Motter). La Corte di Giustizia ha, unicamente, precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Tuttavia nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di
Pag. 6 di 8 verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione, così come dalla giurisprudenza di merito che in via sostanzialmente unanime si è espressa in favore delle ragioni della ricorrente.
10. Nel caso di specie, appunto non si rinvengono elementi oggettivi e trasparenti idonei a differenziare la posizione, essendo noto secondo l'id quod plerumque accidit il fatto che un supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente. Ad ogni modo deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Si è in presenza quindi tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere;
finalità che ineriscono la funzione in sé dell'insegnamento, senza che il tempo in cui lo stesso ha esplicazione sia in qualche modo determinante nella qualità della professionalità che un docente deve esprimere.
11. Il ricorso merita, pertanto, integrale accoglimento, con condanna del alla CP_1 corresponsione dell'emolumento la cui quantificazione, non oggetto di specifica contestazione, risulta comunque conforme, dal punto di vista logico matematico, ai criteri di calcolo stabiliti.
Difatti, occorre osservare, come rilevato dalla difesa di parte ricorrente nel corso della discussione, che la ricorrente ha espletato servizio, nell'anno scolastico 2019/2020, per un orario a tempo pieno, ripartito al 50% su due diverse supplenze. Difatti, dalla lettura dello stato matricolare, all'incarico di supplenza di 9 ore settimanali presso l'istituto P. Cironi si accompagna sempre la dicitura “prima sede di completamento: scuola di primo grado – annesso Iva 9,00 ore settimanali”. La supplenza Per_2 presso la scuola di completamento emerge anche sommariamente dalla lettura delle buste paga emesse in favore della ricorrente per il periodo di interesse in cui risulta individuata, appunto, la sede di completamento.
In assenza di elementi di segno contrario, data anche la circolarità degli oneri di allegazione e prova, sussistono i presupposti per la condanna del al pagamento della somma di 1.783,00 euro, CP_1 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione fino al saldo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa e della decisione sulla scorta delle allegazioni iniziali (elemento che rende non autonomamente liquidabile la fase di trattazione /istruttoria). Le spese vanno liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta altresì il diritto di alla percezione della retribuzione professionale docenti, Parte_1 prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il per l'A.S. 2020/2021 e, per l'effetto, Controparte_1 condanna il convenuto a pagare alla ricorrente la somma di €. 1.783,00, oltre interessi o CP_1 rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, da CP_1 distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, che liquida in €. 1.030,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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