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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/12/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA del 10/12/2025 nella causa
Pt_1
contro
Controparte_1
All'udienza del 10/12/2025, alle ore 8:34, nei locali del Tribunale di Termini
Imerese, chiamata la causa R.G. n. 1412 dell'anno 2023, davanti al Giudice dott.
CC AR, sono presenti:
- per parte opponente, l'Avv. Siragusa Pietro in sostituzione dell'Avv. Lo Verso
Fabio.
Nessuno è presente per parte opposta.
Il Giudice invita il difensore presente a precisare le conclusioni e a discutere la causa a norma dell'art. 281-sexies c.p.c..
L'Avv. Siragusa, si riporta all'atto di rinuncia agli atti e all'accettazione della controparte. Chiede pertanto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite. Chiede dunque che la causa venga posta in decisione.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al
Pag. 1 di 5 presente verbale e di cui dà lettura, assenti le parti.
Il Giudice
CC AR
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. CC AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. CC AR, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1412 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...], in Parte_2 C.F._1
data 7.02.1956 e , nata a [...] il [...], Parte_3
cod. fisc. elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._2
dell'Avv. Lo Verso Fabio, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opponente –
CONTRO
cod. fisc. e p. iva , e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria, (già e CP_2 CP_3 Controparte_4
, cod. fisc. fiscale e p. iva ) elettivamente
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mammona Calogero, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opposta –
Pag. 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto a norma dell'art. 306 c.p.c. a seguito della rinuncia di parte opponente agli atti del giudizio (v. atto di rinuncia depositato telematicamente il 30.10.2025), e della conseguente integrale accettazione della controparte (v. nota depositata il 6.11.2025).
Ciò premesso — trattandosi di procedimento in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica — in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità, occorre che il provvedimento da emettere nella presente sede assuma la forma di sentenza (cfr., ex plurimis, Cass. 5250/2018; Cass. 22009/2016, Cass.
17522/2015, Cass. 7107/2020).
In merito al governo delle spese processuali, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nel giudizio in epigrafe indicato, definitivamente pronunciando:
VISTO l'art. 306 c.p.c.;
DICHIARA l'estinzione del processo, per intervenuta rinuncia agli atti;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Termini Imerese il 10.12.2025.
Il Giudice
CC AR
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. CC AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con
Pag. 4 di 5 modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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VERBALE D'UDIENZA del 10/12/2025 nella causa
Pt_1
contro
Controparte_1
All'udienza del 10/12/2025, alle ore 8:34, nei locali del Tribunale di Termini
Imerese, chiamata la causa R.G. n. 1412 dell'anno 2023, davanti al Giudice dott.
CC AR, sono presenti:
- per parte opponente, l'Avv. Siragusa Pietro in sostituzione dell'Avv. Lo Verso
Fabio.
Nessuno è presente per parte opposta.
Il Giudice invita il difensore presente a precisare le conclusioni e a discutere la causa a norma dell'art. 281-sexies c.p.c..
L'Avv. Siragusa, si riporta all'atto di rinuncia agli atti e all'accettazione della controparte. Chiede pertanto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite. Chiede dunque che la causa venga posta in decisione.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al
Pag. 1 di 5 presente verbale e di cui dà lettura, assenti le parti.
Il Giudice
CC AR
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. CC AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. CC AR, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1412 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...], in Parte_2 C.F._1
data 7.02.1956 e , nata a [...] il [...], Parte_3
cod. fisc. elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._2
dell'Avv. Lo Verso Fabio, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opponente –
CONTRO
cod. fisc. e p. iva , e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria, (già e CP_2 CP_3 Controparte_4
, cod. fisc. fiscale e p. iva ) elettivamente
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mammona Calogero, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opposta –
Pag. 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto a norma dell'art. 306 c.p.c. a seguito della rinuncia di parte opponente agli atti del giudizio (v. atto di rinuncia depositato telematicamente il 30.10.2025), e della conseguente integrale accettazione della controparte (v. nota depositata il 6.11.2025).
Ciò premesso — trattandosi di procedimento in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica — in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità, occorre che il provvedimento da emettere nella presente sede assuma la forma di sentenza (cfr., ex plurimis, Cass. 5250/2018; Cass. 22009/2016, Cass.
17522/2015, Cass. 7107/2020).
In merito al governo delle spese processuali, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nel giudizio in epigrafe indicato, definitivamente pronunciando:
VISTO l'art. 306 c.p.c.;
DICHIARA l'estinzione del processo, per intervenuta rinuncia agli atti;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Termini Imerese il 10.12.2025.
Il Giudice
CC AR
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. CC AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con
Pag. 4 di 5 modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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