Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 6994 dell'anno 2022, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Giovanni D'Onghia, appellante E (c.f. ), rappresentato a difeso dall'Avv. Pietro G. CP_1 C.F._2 Cicerone, appellata All'udienza del 10.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che la proponeva appello avverso la sentenza n. 1529/22, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di Taranto in data 10.06.2022, con la quale detto giudice, rigettata la domanda principale proposta da accoglieva la domanda CP_1 riconvenzionale proposta dal condannando il primo a pagare in favore del Parte_1 secondo la somma di € 100,00, oltre interessi e compensava le spese di lite, ponendo quelle di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in solido;
l'odierno appello veniva limitato alla sola parte della pronunzia con la quale il primo giudice aveva deciso di compensare le spese di lite;
sosteneva l'appellante che il Gdp “[…] pur rigettando la domanda attorea e accogliendo la domanda riconvenzionale dell'odierno appellante ha ritenuto di dover compensare le spese. Tale compensazione, peraltro, NON MOTIVATA e suffragata da alcuna considerazione logico- giuridica, appare del tutto incomprensibile […]. Tale definizione del giudizio di primo grado appare del tutto ingiusta ed ingiustificata, oltre al fatto che il Giudice di prime cure ha disposto la compensazione senza nemmeno argomentare alcuna motivazione in merito. […]”;
• rilevato che l'appellato, costituitosi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
• ritenuto che l'appello non possa trovare accoglimento, in quanto, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice ha offerto una motivazione della decisione di compensare le spese di lite;
infatti, nella parte finale della motivazione della sentenza impugnata si legge: “[…] Considerato l'accoglimento della domanda riconvenzionale nei limiti sopraindicati, si dichiarano compensate le spese di giudizio. […]”; da tanto si evince che il giudice di pace ha ritenuto di compensare le spese del giudizio di primo grado in ragione del fatto che la domanda riconvenzionale proposta dal era stata accolta con la Parte_1 condanna del al pagamento, a titolo risarcitorio, di una somma inferiore rispetto a quella CP_1 di € 1.000,00 dallo stesso quantificata nella propria comparsa di risposta, seppure Parte_1 nelle conclusioni si chiedeva poi la condanna “[…] a risarcire la somma pari ad € 1.000,00 o quanto risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre interessi;
[…]”; posto, quindi, che una motivazione era stata offerta dal primo giudice alla decisione di compensare le spese di lite e che, pertanto, la doglianza secondo cui detta decisione non sarebbe stata motivata non appare fondata, l'odierno appellante avrebbe dovuto nell'atto di appello articolare una specifica censura volta ad argomentare le ragioni per le quali la stessa, come sostiene, sarebbe stata ingiusta e ingiustificata, vale a dire si sarebbe posta in contrasto con i referenti normativi specifici relativi alla disciplina e regolazione delle spese processuali e, quindi, con le
ebbene, l'odierno appellante con l'estremamente scarno atto di appello sul punto si limita a sostenere che il gdp ha compensato le spese pur rigettando la domanda attorea e accogliendo la domanda riconvenzionale e che la decisione appare sul punto
[…] incomprensibile, soprattutto se si tiene conto del fatto che il sig. che è stato Parte_1 costretto a difendersi in quanto chiamato in causa, pur vedendosi accogliere la propria domanda riconvenzionale sarà costretto a sopportare la metà delle spese di CTU pari ad
€390,00 oltre iva cap e spese generali (v. decreto di liquidazione allegato), oltre che le spese legali per il giudizio di primo grado. […]”; nessuna ragionata argomentazione viene offerta dall'appellante nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio in ordine alla possibilità o meno di configurare nel caso di specie la sussistenza di una soccombenza reciproca (che rappresenta una delle ipotesi derogatorie dettate dall'art. 92, comma 2, c.p.c., che consentono la compensazione delle spese), cui appare evidentemente alludere il primo giudice nella motivazione della decisione di compensare le spese di lite, avendo detto giudice fatto riferimento ad un limitato accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal
Parte_1
• ritenuto, pertanto, che l'appello debba essere rigettato e che l'appellante debba essere condannato alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della controparte, nella misura prossima ai minimi liquidata in dispositivo, in ragione della scarsa complessità della questione affrontata;
deve, inoltre, dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo rigetta e condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalla controparte, che liquida in € 860,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. e i.v.a. come per legge. Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 23.06.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco