Art. 8.
E' consentita, fino al 31 dicembre 1951, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche a colori, a 8, 16 e 35 millimetri riproducenti vedute panoramiche, girate in Italia da turisti, per lo sviluppo e la stampa.
E' consentita, fino al 31 dicembre 1951, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche a colori, a 8, 16 e 35 millimetri riproducenti vedute panoramiche, girate in Italia da turisti, per lo sviluppo e la stampa.