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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2711/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19014/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giorgio A Cremano - Piazza Carlo Di Borbone 80046 San Giorgio A Cremano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 685 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2593/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Il Difensore si riporta al ricorso.
TE l'EN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo dell'imposta municipale propria anno 2020
n.685 del 15/07/2025, notificato in data 30/09/2025, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di €.811,18 con riferimento ad immobili siti in San Giorgio a Cremano (NA), importo alla stessa richiesta quale "erede del sig. Nominativo_1”. Eccepiva la illegittimità della richiesta per l'insussistenza della qualifica di erede, atteso che la stessa sosteneva potersi qualificare come mera "chiamata all'eredità", poichè
l'assunzione da parte della qualità di erede consegue solo all'accettazione dell'eredità.
Si costituiva in giudizio il Comune di San Giorgio a Cremano sostenendoche la ricorrente Ricorrente_1 non potrebbe qualificarsi come una semplice chiamata all'eredità, avendo tacitamente accettato l'eredità del de cuius Nominativo_1 “abitando l'immobile di Indirizzo_1 di proprietà del defunto coniuge”.
Con apposita memoria la ricorrente controdeduceva che l'immobile di Indirizzo_1, sito nel Comune di San Giorno a Cremano, non è mai stato di proprietà del defunto Nominativo_1, bensì di proprietà della stessa ricorrente, depositando al riguardo documentazione catastale a sostegno di tale prospettazione ed insistendo quindi nella carenza di prova circa la propria qualità di erede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ed invero, giova premettere che nella successione mortis causa la delazione che ne segue l'apertura, pur essendone un presupposto, non è da sola sufficiente per acquistare la qualità di erede, poiché è necessaria l'accettazione da parte del chiamato, che può avvenire in forma espressa o per effetto di una gestione pro herede;
in particolare, va richiamato il disposto dell'art. 476 c.c., secondo cui “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”; fino a quando i chiamati non abbiano accettato l'eredità, in maniera espressa o tacita, ai fini dell'accertamento dell'obbligazione tributaria IMU, il Comune può domandare la fissazione di un termine per l'accettazione (articolo 481 del Codice civile) e la nomina di un curatore dell'eredità giacente, ma non può pretendere il pagamento da coloro che sono meri chiamati all'eredità.
Nella fattispecie, il Comune resistente non ha fornito prova dell'accettazione tacita dell'eredità, avendo genericamente a tal fine dedotto unicamente l'abitazione da parte della ricorrente di un immobile indicato come facente parte dell'asse ereditario e che invece, da quanto emerge dalla documentazione prodotta dalla controparte, appare invece esserne escluso.
Pertanto, mancando la prova dell'assunzione della qualità di erede in capo alla ricorrente, l'atto di accertamento esecutivo emesso nei suoi confronti va annullato.
Tenuto conto delle ragioni dell'adottata decisione, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19014/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giorgio A Cremano - Piazza Carlo Di Borbone 80046 San Giorgio A Cremano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 685 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2593/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Il Difensore si riporta al ricorso.
TE l'EN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo dell'imposta municipale propria anno 2020
n.685 del 15/07/2025, notificato in data 30/09/2025, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di €.811,18 con riferimento ad immobili siti in San Giorgio a Cremano (NA), importo alla stessa richiesta quale "erede del sig. Nominativo_1”. Eccepiva la illegittimità della richiesta per l'insussistenza della qualifica di erede, atteso che la stessa sosteneva potersi qualificare come mera "chiamata all'eredità", poichè
l'assunzione da parte della qualità di erede consegue solo all'accettazione dell'eredità.
Si costituiva in giudizio il Comune di San Giorgio a Cremano sostenendoche la ricorrente Ricorrente_1 non potrebbe qualificarsi come una semplice chiamata all'eredità, avendo tacitamente accettato l'eredità del de cuius Nominativo_1 “abitando l'immobile di Indirizzo_1 di proprietà del defunto coniuge”.
Con apposita memoria la ricorrente controdeduceva che l'immobile di Indirizzo_1, sito nel Comune di San Giorno a Cremano, non è mai stato di proprietà del defunto Nominativo_1, bensì di proprietà della stessa ricorrente, depositando al riguardo documentazione catastale a sostegno di tale prospettazione ed insistendo quindi nella carenza di prova circa la propria qualità di erede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ed invero, giova premettere che nella successione mortis causa la delazione che ne segue l'apertura, pur essendone un presupposto, non è da sola sufficiente per acquistare la qualità di erede, poiché è necessaria l'accettazione da parte del chiamato, che può avvenire in forma espressa o per effetto di una gestione pro herede;
in particolare, va richiamato il disposto dell'art. 476 c.c., secondo cui “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”; fino a quando i chiamati non abbiano accettato l'eredità, in maniera espressa o tacita, ai fini dell'accertamento dell'obbligazione tributaria IMU, il Comune può domandare la fissazione di un termine per l'accettazione (articolo 481 del Codice civile) e la nomina di un curatore dell'eredità giacente, ma non può pretendere il pagamento da coloro che sono meri chiamati all'eredità.
Nella fattispecie, il Comune resistente non ha fornito prova dell'accettazione tacita dell'eredità, avendo genericamente a tal fine dedotto unicamente l'abitazione da parte della ricorrente di un immobile indicato come facente parte dell'asse ereditario e che invece, da quanto emerge dalla documentazione prodotta dalla controparte, appare invece esserne escluso.
Pertanto, mancando la prova dell'assunzione della qualità di erede in capo alla ricorrente, l'atto di accertamento esecutivo emesso nei suoi confronti va annullato.
Tenuto conto delle ragioni dell'adottata decisione, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.