Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01116/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2025, proposto da TE RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 14315/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2705/2024 del Tribunale di Salerno Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.12.2024, notificata il 13/12/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito della Retribuzione Professionale Docente di euro 3.913,45 maggiorata di interessi legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa IM AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la Sig. TE RI ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del 02.12.2024, n. 14315, con cui il Tribunale di Salerno “ accoglie il ricorso e, per l’effetto, accertato il diritto della ricorrente di percepire la “retribuzione professionale docenti” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della stessa, della complessiva somma di € 3.913,45, oltre agli accessori di legge con la decorrenza sopra indicata; 2) condanna altresì il Ministero convenuto al pagamento, in favore della RI, delle spese del giudizio, che liquida in € 1.314,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario ”;
2. Si è costituito in giudizio in data 17.07.2025 per resistere al ricorso il Ministero dell’istruzione e del merito.
3. Alla camera di consiglio del 09 dicembre 2025 il ricorso è passato in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante il pagamento delle somme oggetto della epigrafata sentenza.
Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.
5. Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore dei difensori antistatari, anche in considerazione del carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Salerno, 02.12.2024, n. 14315, mediante il pagamento delle somme ivi indicate, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI US, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
IM AC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM AC | GI US |
IL SEGRETARIO