Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 09/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 2/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai magistrati:
AR EN Presidente Annalaura Leoni I° Referendario LE FA I° Referendario – relatore ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 63248 del registro di Segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 133727, reso per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013 dal Comune di Molazzana, nella sua qualità di agente contabile della riscossione per la Provincia di Lucca del Tributo Provinciale per Funzioni Ambientali (“TEFA”), costituito in proprio in persona del Responsabile del Servizio Finanziario, nonché rappresentante dell’Ente in virtù della deliberazione delle Giunta Comunale, Dott.ssa Simonetta Lorenzetti.
VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);
ESAMINATI gli atti ed i documenti della causa;
UDITI nella pubblica udienza del 6 novembre 2025 – celebrata con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Simonetta Sieni – il relatore I° Referendario Dott.ssa LE FA, il sostituto procuratore generale I° Referendario Dott.ssa Paola Ciccarelli, nessuno presente per l’agente contabile, né per la Provincia di Lucca.
FATTO
I. Con relazione di irregolarità n. 109/2025, il magistrato istruttore deferiva all’esame della Sezione il conto in epigrafe, concludendo per l’impossibilità del discarico del Comune di Molazzana nella sua veste di agente contabile, in quanto:
1. gli importi riscossi a titolo di TEFA non risultavano versati, alle previste scadenze temporali, alla Provincia di Lucca;
2. il conto depositato e provvisto di parifica da parte della Provincia di Lucca indicava l’incasso di un importo TEFA non coerente con i dati forniti dal Comune nel corso dell’istruttoria.
Pertanto, il magistrato istruttore proponeva:
a) la declaratoria di irregolarità del conto n. 133727 per la difforme rappresentazione degli importi riscossi a titolo di TEFA nel 2013 rispetto a quanto emerso in sede di istruttoria;
b) la declaratoria di irregolarità della gestione contabile per il mancato riversamento dell’importo della TEFA dovuta alla Provincia di Lucca per l’anno 2013, pari a € 10.810,98, secondo quanto è emerso nell’istruttoria;
c) la condanna del Comune di Molazzana al riversamento alla Provincia di Lucca dell’importo di € 10.810,98 a titolo di TEFA 2013, oltre agli interessi legali a decorrere dalle scadenze previste per il regolare versamento.
II. In data 24 ottobre 2025 l’agente contabile Comune di Molazzana depositava una memoria a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, nonché rappresentante dell’Ente in virtù della deliberazione delle Giunta Comunale, Dott.ssa Simonetta Lorenzetti, allegando il mandato di pagamento n. 726 del 23 ottobre 2025 per l’importo di € 10.810,98 a titolo di saldo TEFA 2013, previa determinazione n. 296 del 23 ottobre 2025 di riconoscimento del debito verso la Provincia di Lucca.
Pertanto, il Comune di Molazzana chiedeva di “procedere alla sospensione/archiviazione del giudizio con riserva per l’Ente Comune di Molazzana, di riformulare il conto de quo in conformità” ai rilievi del magistrato istruttore.
III. La Provincia di Lucca, destinataria della regolare comunicazione a cura della Segreteria della Sezione, non depositava memorie, né presenziava all’odierna udienza.
IV. All’odierna udienza, nessuno comparso per la Provincia di Lucca, né per l’agente contabile Comune di Molazzana, il PM Paola Ciccarelli si rimetteva alla valutazione del Collegio circa l’opportunità di adozione di provvedimenti istruttori di cui all’ art. 149, comma 1, c.g.c., ai fini dell’acquisizione dalla Provincia di Lucca della quietanza di pagamento, evidenziando, inoltre, che non risultavano versati gli interessi legali, diversamente dalle indicazioni del magistrato istruttore. In conclusione, il PM si rimetteva alla valutazione del Collegio in merito al discarico dell’agente contabile.
All’esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo, questo Collegio deve dare atto che in prossimità dell’odierna udienza l’agente contabile ha versato alla Provincia di Lucca l’importo di € 10.810,98, corrispondente a quanto dovuto a titolo di TEFA 2013 all’esito dell’istruttoria, facendo in tal modo proprio l’esito dell’istruttoria medesima.
A tale riguardo, trattandosi di un rapporto tra due enti pubblici – il Comune di Molazzana e la Provincia di Lucca – il mandato di pagamento, unitamente alla registrazione a protocollo della relativa trasmissione alla Corte dei conti, può essere ritenuto sufficiente ai fini probatori nell’ambito del presente giudizio.
Di conseguenza, allo stato attuale non risultano ammanchi o addebiti a carico dell’agente contabile e risulta altresì assorbito in secondo rilievo del magistrato istruttore, inerente la richiesta della declaratoria di irregolarità della gestione contabile.
2. Pertanto, restano da decidere le conseguenze dei rilievi mossi dal Magistrato istruttore in merito alla difforme rappresentazione degli importi riscossi a titolo di TEFA nel 2013 rispetto a quanto emerso in sede di istruttoria, nonché dell’omesso versamento degli interessi sull’importo riversato dal Comune di Molazzana alla Provincia di Lucca.
A tale riguardo, nella piena condivisione da parte di questo Collegio di quanto rilevato dal Magistrato istruttore nella relazione di irregolarità ed in conformità ai precedenti di questa Sezione n. 24/2025 e n. 106/2025, si ritiene che i rilievi di seguito formulati non siano di gravità tale da precludere la dichiarazione di discarico dell’agente contabile, anche in considerazione delle misure di autocorrezione adottate dal Comune medesimo in ottemperanza ai rilievi formulati dal Magistrato istruttore.
3. In particolare, l’erronea indicazione nel conto dell’importo TEFA 2013 in misura di € 20.842,63 invece di € 10.810,98 – peraltro, con una quantificazione in eccesso a sfavore dell’agente contabile stesso – pregiudica la finalità essenziale del conto dell’agente di riscossione, consistente nella corretta esposizione dei risultati della gestione.
Tuttavia, considerato l’integrale riversamento dell’esatto importo dovuto, con il conseguente riconoscimento da parte dell’agente contabile dei risultati dell’istruttoria, ed il lungo lasso di tempo trascorso, non si ravvisano esigenze di un’ulteriore aggravamento dell’attività istruttoria al fine di conseguire una mera correzione formale del conto relativo all’anno 2013.
4. Da ultimo, in merito all’omesso versamento degli interessi legali per il ritardato pagamento, trattandosi del rapporto tra due enti pubblici, non si ravvisa la sussistenza di alcun danno erariale.
Inoltre, essendo il riversamento intervenuto prima dell’odierna udienza, non si ravvisano i presupposti per la condanna dell’agente contabile al pagamento dei soli interessi legali, in quanto tali interessi sarebbero dovuti dal deposito della sentenza fino al soddisfo, ma tale “soddisfo” è già avvenuto in data antecedente.
Resta impregiudicato il diritto della Provincia di Lucca a promuovere nei confronti del Comune di Molazzana ogni autonoma iniziativa ritenuta più opportuna in relazione al risarcimento dei danni da ritardo nel riversamento del TEFA 2013.
5. In relazione a tutto quanto sopra rappresentato, non risultano elementi idonei a fondare la liquidazione di un debito a carico dell’agente contabile, né sotto il profilo di perdite né di sottrazioni di denaro o valori.
Deve infatti ricordarsi che non esiste alcun automatismo tra la declaratoria di irregolarità del conto e il mancato discarico del contabile, come da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza contabile (cfr., tra le altre, Sez. Toscana n. 24/2025, n. 106/2025, Sez. Emilia-Romagna n. 158/2022, Sez. Molise nn. 38/2012, 42/2015, 66/2017).
6. In relazione a tutto quanto sopra, deve trovare applicazione l’art. 149, comma 2, c.g.c. ai sensi del quale “Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell’agente dell’amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo”.
Al contempo, deve essere precisato che l’erronea esposizione dell’importo TEFA 2013 dovuto dall’agente della riscossione preclude la possibilità di dichiarare regolare il conto in epigrafe.
7. Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara:
1) l’irregolarità del conto in epigrafe con rilievi di cui in motivazione;
2) il discarico dell’agenti contabile.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
LE FA AR EN
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Depositata in Segreteria il 09/01/2026 Il Funzionario
DA IL
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