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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/12/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2287/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Paolo Corder Presidente rel. dott. Simone Devoto Medioli Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale presentato in data 30.7.2025 da:
, con avv.ssa Federica Tortorelli del Foro di Parma Parte_1 contro
, con avv.ssa Daniela Francalanci del Foro di Parma Controparte_1 con l'intervento del P.M. in sede;
sulle conclusioni come da note di conclusioni congiunte 9.10.2025; letti gli atti, sentito il relatore, pronuncia la seguente
SENTENZA
Fatto e diritto
Con ricorso in epigrafe esponeva: Parte_1
➢ che, con decreto 6.12.2021, l'intestato Tribunale, sulla base dell'accordo tra le parti, aveva stabilito l'affido condiviso della figlia nata nel 2013, ai genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre e con diritto di stare con il padre a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre al mercoledì di tutte le settimane, alla metà delle vacanze natalizie e pasquali e a due settimane durante le vacanze estive;
➢ che era stato pure stabilito un assegno di mantenimento a carico del padre per di euro Per_1
400,00 al mese, oltre istat e al 100% delle spese straordinarie per la figlia;
➢ che, in realtà, le descritta regolamentazione non aveva trovato piena attuazione, essendosi egli pagina 1 di 3 occupato di in modo prevalente, tanto che la stessa figlia aveva espresso il desiderio di Per_1 vivere in modo stabile prevalentemente con il padre e con il fratello nato da una Per_2 seconda relazione affettiva;
➢ di essere dipendente della ditta Gianni Il Fornaio, con stipendio di euro 1.700,00 al mese;
➢ di essere proprietario di un immobile, occupato dal proprio padre, gravato da mutuo;
➢ che la madre di viveva in un piccolo immobile di proprietà comunale, con una sola Per_1 camera da letto e che la stessa, formalmente disoccupata, svolgeva di fatto trattamenti estetici.
Ciò premesso, il ricorrente concludeva, fermo restando l'affidamento condiviso di la Per_1 collocazione prevalente della figlia presso di sé, con diritto di incontro per la madre e con la revoca dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della figlia medesima, oltre al diritto di percezione per intero dell'assegno unico.
Si costituiva , non contestando la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente con Controparte_1 riguardo alla figlia e, quindi. non opponendosi alla revoca dell'assegno a carico del padre e Per_1 alla nuova collocazione di ma chiedendo, stante la significativa differenza reddituale tra i Per_1 genitori, che l'assegno unico fosse a proprio appannaggio.
All'udienza di comparizione le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo consacrato poi in una nota per conclusioni congiunte.
La causa, senza istruttoria e senza la richiesta di alcun termine difensivo, veniva decisa in data odierna sulle conclusioni sopra indicate.
Il Collegio non ravvisa alcun motivo di ostacolo alla ratifica di tale accordo.
Le spese vanno compensate come da accordo inter partes.
p.q.m.
1. a modifica dei provvedimenti in atto ex decreto dell'intestato Tribunale 6.12.2021:
2. dispone la collocazione prevalente della figlia presso il padre, con diritto di stare con la Per_1 madre a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 19.00 della domenica successiva, nonché due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola alle ore 21.00; ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1° gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il lunedì in Albis;
due settimane, anche consecutive, in estate;
3. revoca l'obbligo del padre di versare alla madre il contributo mensile di euro 400,00 al mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di ottobre 2025; immutato il regime delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo del Tribunale di Parma a carico del padre per il 100%; l'assegno unico universale per Ginevra continuerà ad essere riscosso integralmente dalla madre;
pagina 2 di 3 4. immutato il resto;
5. spese compensate.
Così deciso in Parma 3 dicembre 2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Corder
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Paolo Corder Presidente rel. dott. Simone Devoto Medioli Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale presentato in data 30.7.2025 da:
, con avv.ssa Federica Tortorelli del Foro di Parma Parte_1 contro
, con avv.ssa Daniela Francalanci del Foro di Parma Controparte_1 con l'intervento del P.M. in sede;
sulle conclusioni come da note di conclusioni congiunte 9.10.2025; letti gli atti, sentito il relatore, pronuncia la seguente
SENTENZA
Fatto e diritto
Con ricorso in epigrafe esponeva: Parte_1
➢ che, con decreto 6.12.2021, l'intestato Tribunale, sulla base dell'accordo tra le parti, aveva stabilito l'affido condiviso della figlia nata nel 2013, ai genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre e con diritto di stare con il padre a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre al mercoledì di tutte le settimane, alla metà delle vacanze natalizie e pasquali e a due settimane durante le vacanze estive;
➢ che era stato pure stabilito un assegno di mantenimento a carico del padre per di euro Per_1
400,00 al mese, oltre istat e al 100% delle spese straordinarie per la figlia;
➢ che, in realtà, le descritta regolamentazione non aveva trovato piena attuazione, essendosi egli pagina 1 di 3 occupato di in modo prevalente, tanto che la stessa figlia aveva espresso il desiderio di Per_1 vivere in modo stabile prevalentemente con il padre e con il fratello nato da una Per_2 seconda relazione affettiva;
➢ di essere dipendente della ditta Gianni Il Fornaio, con stipendio di euro 1.700,00 al mese;
➢ di essere proprietario di un immobile, occupato dal proprio padre, gravato da mutuo;
➢ che la madre di viveva in un piccolo immobile di proprietà comunale, con una sola Per_1 camera da letto e che la stessa, formalmente disoccupata, svolgeva di fatto trattamenti estetici.
Ciò premesso, il ricorrente concludeva, fermo restando l'affidamento condiviso di la Per_1 collocazione prevalente della figlia presso di sé, con diritto di incontro per la madre e con la revoca dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della figlia medesima, oltre al diritto di percezione per intero dell'assegno unico.
Si costituiva , non contestando la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente con Controparte_1 riguardo alla figlia e, quindi. non opponendosi alla revoca dell'assegno a carico del padre e Per_1 alla nuova collocazione di ma chiedendo, stante la significativa differenza reddituale tra i Per_1 genitori, che l'assegno unico fosse a proprio appannaggio.
All'udienza di comparizione le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo consacrato poi in una nota per conclusioni congiunte.
La causa, senza istruttoria e senza la richiesta di alcun termine difensivo, veniva decisa in data odierna sulle conclusioni sopra indicate.
Il Collegio non ravvisa alcun motivo di ostacolo alla ratifica di tale accordo.
Le spese vanno compensate come da accordo inter partes.
p.q.m.
1. a modifica dei provvedimenti in atto ex decreto dell'intestato Tribunale 6.12.2021:
2. dispone la collocazione prevalente della figlia presso il padre, con diritto di stare con la Per_1 madre a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 19.00 della domenica successiva, nonché due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola alle ore 21.00; ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1° gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il lunedì in Albis;
due settimane, anche consecutive, in estate;
3. revoca l'obbligo del padre di versare alla madre il contributo mensile di euro 400,00 al mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di ottobre 2025; immutato il regime delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo del Tribunale di Parma a carico del padre per il 100%; l'assegno unico universale per Ginevra continuerà ad essere riscosso integralmente dalla madre;
pagina 2 di 3 4. immutato il resto;
5. spese compensate.
Così deciso in Parma 3 dicembre 2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Corder
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