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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/04/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la prima sezione civile del Tribunale di Catania, dottoressa Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 484/15 R. G., avente ad oggetto azione per risoluzione di contratto preliminare, promossa da nato a [...] il giorno 13.02.1975, cod. fisc. Parte_1
e , nata a [...] il giorno C.F._1 Parte_2
02.11.2975, cod. fisc. entrambi residenti in [...]
Lupo, n. 17, elettivamente domiciliati in Catania, Corso Italia, n. 213, presso lo studio dell'avvocato Fabio Lo Presti, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI contro
, titolare dell'omonima ditta individuale, con Controparte_1
sede in Paternò, via Boccaccio, n. 56 (P. IVA ), in persona del curatore, avv. P.IVA_1
Gianfranco Camillo Maria Romeo, elettivamente domiciliato in Catania, Largo Rosolino Pilo,
n. 39, presso lo studio dell'avv. Giorgio Blanco, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e in forza del provvedimento autorizzativo del G.
D. in atti;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 08.01.2015, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio , titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1
deducendo: di avere stipulato con il convenuto, in data 21.02.2011, un contratto preliminare, registrato a Catania in data 25.05.2012, per la compravendita di una villetta unifamiliare in
Paternò, Contrada Trappetazzo, alla cui realizzazione si era obbligata l'impresa edile del
, proprietaria dell'area oggetto dell'edificazione e in possesso delle Controparte_1 concessioni edificatorie;
che l'impresa convenuta si era obbligata alla realizzazione sia della villetta che delle opere di urbanizzazione primaria relativa al piano di lottizzazione approvato dal Comune di Paternò; che il prezzo era stato pattuito in euro 280.000,00, il cui pagamento era stato concordato come segue: acconto di euro 30.000,00, versato al momento della sottoscrizione del preliminare (21.02.2011), da valere anche come caparra confirmatoria, successivi acconti di euro 10.000,00 ogni sei mesi, fino alla stipula del contratto definitivo, con versamento del residuo alla stipula dell'atto pubblico, previsto entro il 28.02.2014 (termine da intendersi essenziale e non prorogabile), data per la quale l'impresa si era obbligata ad ultimare l'immobile e le opere di allaccio agli impianti e di urbanizzazione primaria;
che, in esecuzione del preliminare, gli attori avevano versato l'importo di euro 90.000,00; che, decorso il termine essenziale, l'immobile non era stato ancora ultimato e, pertanto, gli odierni attori, dopo avere effettuato rilievo fotografico dei luoghi, con missiva del 11.04.2014, inviata il 29.04.2014 e ricevuta il 02.05.2014, diffidavano l'impresa alla ultimazione dei lavori e alla consegna dell'immobile, ritenendo, in mancanza, risolto il contratto preliminare;
che, rimasta senza riscontro la missiva, procedevano a nuovo rilievo fotografico, in data 21.05.2014.
Indi, adivano il Tribunale, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'avvenuta risoluzione del preliminare per inadempimento del convenuto (mancata consegna entro il termine essenziale del 28.02.2014), condannarsi il convenuto alla restituzione della somma di euro 90.000,00, già versata dagli attori in adempimento del preliminare, oltre interessi anche moratori, oltre al pagamento della ulteriore somma di euro 30.000,00, ai sensi dell'art. 1385, c. 2, cod. civ., con statuizione sulle spese.
Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando gli assunti attorei, eccependo l'insussistenza dell'inadempimento, rilevando che i lavori risultavano eseguiti per l'85% e che il ritardo era imputabile al che, dopo aver sottoscritto la convenzione in data Controparte_2
23.02.2009, con la quale si era impegnato alla realizzazione della rete fognaria pubblica alla quale si dovevano allacciare le nuove costruzioni realizzate dal convenuto (e quindi anche le unità immobiliari oggetto della presente controversia), aveva comunicato in data 29.07.2010 di avere eliminato tali opere dal piano triennale delle opere pubbliche, costringendo quindi il convenuto a presentare nuovo progetto esecutivo in variante, non ancora approvato e che, inoltre, non aveva ancora approvato le varianti in corso di opera trasmesse dal convenuto in data 08.09.2010 e 04.07.2011, varianti resesi necessarie anche per alcune modifiche strutturali richieste dagli attori. Eccepiva, inoltre, che le parti contrattualmente prevedevano in seno al preliminare di compravendita che il termine per la stipula dell'atto pubblico sarebbe stato prorogato in dipendenza di eventuali ritardi da parte della P. A. nel rilascio dei certificati di rito. Chiedeva il rigetto delle domande degli attori.
La causa veniva dichiarata interrotta per l'intervenuto fallimento del convenuto, dichiarato dal suo difensore all'udienza del 28.11.2017.
Riassunto il procedimento, si costituiva la curatela del , Controparte_1 eccependo la nullità del ricorso in riassunzione, e l'improcedibilità delle domande attrici, in conseguenza della vis attractiva del Giudice Fallimentare;
in subordine, la carenza di legittimazione passiva della curatela fallimentare, in quanto l'immobile oggetto del preliminare non risultava appreso al fallimento, risultando trasferito in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, devesi ritenere che il giudizio è stato regolarmente riassunto.
Invero, va disattesa l'eccezione della Curatela convenuta relativamente alla nullità del ricorso in riassunzione, ritenuto privo dei requisiti essenziali della causa.
L'art. 125 disp. att. c.p.c. dispone che “… salvo che dalla legge sia disposto diversamente, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere: 1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;
2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura;
3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;
4) l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'art. 163 bis del codice;
5) l'invito
a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 del codice;
6) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'art. 307 primo comma del codice, l'indicazione della data di notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo …
“.
È, inoltre, da considerare che “… l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, avendo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, sicché ai fini della sua validità il giudice deve solo verificarne la concreta idoneità ad assicurare la ripresa del processo, discendendo la nullità dell'atto di riassunzione non dalla mancanza di uno tra i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungere il suo scopo … lo scrutinio di validità-invalidità dell'atto di riassunzione non deve essere ancorato alla semplice verifica meccanica della presenza o meno di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì all'idoneità del medesimo al raggiungimento dello scopo a causa della carenza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale;
l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta;
le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa;
il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione;
la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo” (così Cass. Civ. n.
11193/2918, del 9 maggio 2018).
Dall'esame del ricorso in riassunzione, si evince che esso contiene l'atto di citazione interamente trascritto, l'indicazione delle parti e dell'avvenuta costituzione del convenuto,
l'indicazione del Giudice innanzi al quale pende il giudizio interrotto, l'indicazione del provvedimento del giudice che ha interrotto il giudizio, la manifesta volontà di riassumere il giudizio, le conclusioni formulate per la riassunzione. Tutti elementi idonei al raggiungimento del suo scopo, ovvero la ripresa del processo.
In ogni caso, è da rilevare che con la memoria di costituzione il fallimento convenuto ha preso posizione su tutti gli elementi della domanda e ne ha contestato la fondatezza e, pertanto, ha così sanato ogni eventuale carenza del ricorso in riassunzione.
La domanda degli attori è (parzialmente fondata) e va, pertanto, accolta, (nei limiti) per le ragioni di seguito esposte (che seguono).
E, invero, è provato documentalmente ed è incontestato che tra le parti, gli attori quali promissori acquirenti e l'originario convenuto quale promittente venditore, fu stipulato, in data
21.02.2011, un contratto preliminare, registrato a Catania in data 25.05.2012, per la compravendita di una villetta unifamiliare in Paternò, Contrada Trappetazzo, alla cui realizzazione si era obbligata l'impresa edile di , proprietaria dell'area Controparte_1 oggetto dell'edificazione e in possesso delle concessioni edificatorie.
Pertanto, le parti erano tenute alle obbligazioni tutte assunte con il detto contratto.
Il contratto in questione, per ciò che in questa sede rileva, prevede, alla pagina tre, che “Il prezzo per le unità sopra descritte, viene convenuto, a corpo e a strasatto, in complessivi euro
280.000,00 (duecentottantamila/00) oltre IVA che i promissari s'impegnano a pagare secondo le seguenti modalità e termini;
In quanto a euro 30.000,00 vengono corrisposti oggi stesso per contanti al promittente, a titolo di caparra confirmatoria ed in conto prezzo, il quale se li riceve rilasciandone quietanza.
La restante somma la parte promissaria si obbliga e s'impegna di corrisponderla secondo i seguenti temini.
Euro 10.000,00 (diecimila/00) entro la data del 30.06.2011;
Euro 10.000,00 (diecimila/00) entro la data del 30.12.2011; Euro 10.000,00 (diecimila/00) entro la data del 30.06.2012;
Euro 10.000,00 (diecimila/00) entro la data del 30.12.2012;
Euro 15.000,00 (quindicimila/00) entro la data del 30.06.2013;
Euro 15.000,00 (quindicimila/00) entro la data del 30.12.2013.
Quanto al residuo importo di euro 180.000,00 (centottantamila/00) costituente il saldo prezzo delle unità immobiliari in oggetto, verrà versato per contanti contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita da effettuarsi presso notaio scelto dal venditore entro la data del 28.02.2014, termine da intendersi essenziale e improrogabile.”
E, ancora, a pagina quattro, “Il promittente s'impegna e si obbliga a consegnare ai promissari le unità immobiliari con il presente promesse in vendita rifinite e complete … contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento …”.
Infine, “Il termine come sopra stabilito per la stipula dell'atto pubblico potrà essere prorogato in dipendenza di eventuali ritardi da parte della pubblica amministrazione nel rilascio dei certificati di rito”.
Le modalità e i termini dei pagamenti da effettuarsi prima della stipula dell'atto pubblico risultano essere stati modificati come segue, in data 29.11.2011: “Premesso che il prezzo convenuto è di euro 280.000,00 oltre IVA e che euro 30.000,00 furono corrisposti giorno
21.02.2011 a titolo di caparra confirmatoria ed in conto prezzo;
euro 10.000,00 corrisposti tramite bonifico bancario in data 27.05.2011 a titolo di primo acconto.
La restante somma la parte promissaria si obbliga e s'impegna a corrisponderla secondo i seguenti termini: euro 15.000,00 entro la data del 30.11.2011; euro 15.000,00 entro la data del 28.02.2012 con l'obbligo del promittente di impegnarsi al tamponamento delle pareti della costruzione con nuovo materiale M2; euro 20.000,00 entro la data del 31.12.2012 solo ed esclusivamente se la parte promittente avrà effettuato il completamento degli impianti elettrici
e idraulici;
euro 10.000,00 entro la data del 30.06.2013”.
I promissari acquirenti hanno provveduto al pagamento del complessivo importo di euro
90.000,00, e precisamente: euro 30.000,00 alla stipula del preliminare, euro 10.000,00 il
27.05.2011; euro 15.000,00 il 29.11.2011, euro 15.000,00 il 05.03.2012, euro 10.000,00 il
08.02.2013 ed euro 10.000,00 il 25.03.2013.
I detti pagamenti risultano provati documentalmente ed incontestati.
Di contro, l'impresa promittente venditrice, alla data dell'11.04.2014 (quando ormai era scaduto il termine ritenuto essenziale), non aveva ancora provveduto all'ultimazione dei lavori e alla consegna dell'immobile né alla stipula dell'atto pubblico. Del pari, nemmeno alla successiva data del 21.05.2014, l'immobile era stato consegnato né era stato stipulato l'atto pubblico di compravendita.
Orbene, non v'è dubbio che il termine previsto nel contatto preliminare in questione debba definirsi essenziale, in quanto tale espressamente qualificato dalle parti.
Il “termine essenziale” comporta la risoluzione di diritto del contratto con efficacia automatica
(art. 1457 cod. civ.); in questo caso la risoluzione del preliminare si attiva automaticamente con il solo superamento del termine senza che le parti abbiano stipulato l'atto definitivo.
Pertanto, la pronuncia di risoluzione per mancato rispetto di un termine essenziale ha carattere meramente dichiarativo.
Essa, inoltre, prescinde da una valutazione circa la gravità dell'inadempimento, atteso che questa può certamente ritenersi insita appunto nell'essenzialità del termine.
Essendo la pronuncia di mero accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto, in caso di fallimento della parte inadempiente, l'effetto risolutivo del contratto deve ritenersi già verificato ove la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa sia stata comunicata prima della data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero si sia già verificato lo spirare del termine essenziale per l'adempimento.
Pertanto, l'azione di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto preliminare è opponibile alla curatela fallimentare.
Riguardo alla domanda di condanna alla restituzione delle somme versate e di ulteriori euro
30.000,00, queste non sono proponibili nel presente giudizio nei confronti della curatela fallimentare.
La domanda di risoluzione del contratto, anche se presentata solo per ottenere solo per ottenere effetti restitutori e risarcitori (la domanda di restituzione del doppio della caparra ha comunque natura risarcitoria), è soggetta alle regole dell'accertamento del passivo in sede fallimentare.
Ed invero, ai seni dell'art, 24 l. fallimentare, “Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”.
Sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 legge fall., quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna.
L'art. 52 legge fall. stabilisce: “Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V (art. 92 - 103) salvo diverse disposizioni di legge”. Ciò comporta l'esclusività dell'accertamento di ogni credito in sede fallimentare innanzi al
Giudice delegato, nelle forme e nei modi di cui agli artt. 93 e ss. l. fall.
Ne discende l'improcedibilità delle domande di condanna della curatela fallimentare al pagamento di somme e al risarcimento del danno.
Riguardo all'eccepita carenza di legittimazione passiva della curatela fallimentare, devesi ritenere non sussistente, atteso che la domanda ha ad oggetto la risoluzione di contratto preliminare e quindi non azione di adempimento ex art. 2932 cod. civ.
Conclusivamente, in accoglimento della sola domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione formulata dagli attori, va dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare tra gli attori e il convenuto poi fallito.
Vanno dichiarate improcedibili le domande degli attori di condanna alla restituzione delle somme versate e al risarcimento del danno.
Sussistono giustificate ragioni per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.T.M. il Giudice Onorario della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale accoglimento delle domande proposte da e Parte_1 Parte_2 con l'atto di citazione notificato il 08.01.2015 nei confronti di e poi Controparte_1
riassunto nei confronti della , Controparte_3
così statuisce:
- dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare tra gli attori e il convenuto poi fallito stipulato in Catania il 21.02.2011;
- dichiara improcedibili le domande degli attori di condanna alla restituzione delle somme versate e al risarcimento del danno.
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania il 25.03.2025
Il G.O.T.