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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3488/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 3488/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto:
“divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), il primo, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rita C.F._2
Salvatore, la seconda, dall'avv. Cinzia Vaglio, entrambe procuratrici domiciliatarie;
Ricorrenti Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 21.10.2025 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 31.07.2025 e Parte_1 Parte_2 esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 15.10.1994 e che dalla loro unione nascevano (21.04.1995), (18.08.1998) e (23.12.2003); - Per_1 Per_2 Per_3 che, con sentenza n. 2886/2024 pubblicata in data 17.09.2024 il Tribunale di Lecce pronunciava la separazione personale alle condizioni dagli stessi predisposte;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza. Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 2 3 Con decreto del 29.09.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 21.10.2025, svolta in modalità cartolare, entrambe le parti, nel riportarsi al contenuto del ricorso del quale chiedevano l'accoglimento, specificavano che il trasferimento immobiliare in favore della coniuge e dei tre figli era avvenuto in data 29.09.2025 con apposito rogito notarile. Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970.
4 Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario a Nardò il 15.10.1994, è intervenuta separazione personale pronunciata dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 2886/2024 pubblicata in data 17.09.2024. Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 31.07.2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nardò il 15.10.1994 da nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (Atto n. 134, Parte II, Serie A, Anno 1994), alle
[...] condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nardò per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 19.11.2025 Il Giudice est. La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Francesca CAPUTO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 3488/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto:
“divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), il primo, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rita C.F._2
Salvatore, la seconda, dall'avv. Cinzia Vaglio, entrambe procuratrici domiciliatarie;
Ricorrenti Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 21.10.2025 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 31.07.2025 e Parte_1 Parte_2 esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 15.10.1994 e che dalla loro unione nascevano (21.04.1995), (18.08.1998) e (23.12.2003); - Per_1 Per_2 Per_3 che, con sentenza n. 2886/2024 pubblicata in data 17.09.2024 il Tribunale di Lecce pronunciava la separazione personale alle condizioni dagli stessi predisposte;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza. Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 2 3 Con decreto del 29.09.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 21.10.2025, svolta in modalità cartolare, entrambe le parti, nel riportarsi al contenuto del ricorso del quale chiedevano l'accoglimento, specificavano che il trasferimento immobiliare in favore della coniuge e dei tre figli era avvenuto in data 29.09.2025 con apposito rogito notarile. Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970.
4 Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario a Nardò il 15.10.1994, è intervenuta separazione personale pronunciata dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 2886/2024 pubblicata in data 17.09.2024. Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 31.07.2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nardò il 15.10.1994 da nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (Atto n. 134, Parte II, Serie A, Anno 1994), alle
[...] condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nardò per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 19.11.2025 Il Giudice est. La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Francesca CAPUTO
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