Art. 5.
Gli insegnanti non dipendenti dallo Stato, contemplati dall' articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1666 , gia' iscritti o pensionati del Monte pensioni per gli insegnanti elementari alla data del 30 settembre 1948, passano, con effetto dal 1 ottobre 1948, alla, Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, formando una Sezione autonoma denominata "Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti". A detta Sezione vengono obbligatoriamente o facoltativamente iscritti gli insegnanti appartenenti alla categoria di cui sopra che si sarebbero, a partire dalla data predetta in poi, dovuti o potuti iscrivere al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, il cui ordinamento approvato con legge 6 febbraio 1941, numero 176 , e le successive modificazioni rimangono in vigore nei riguardi del personale contemplato nel presente comma.
La Sezione autonoma, di cui al comma precedente ha gestione e patrimonio propri ed e' amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
L'onere per l'assegno di caroviveri temporaneo a favore dei titolari di pensioni a carico della predetta Sezione autonoma viene assunto, con decorrenza dal 1 ottobre 1948, dalla Sezione, medesima.
Le norme contenute nei quattro precedenti articoli, (concernenti l'aumento delle pensioni e la concessione dell'assegno supplementare, hanno vigore anche nei riguardi dei titolari di pensione a carico totale o parziale della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti.
Gli insegnanti non dipendenti dallo Stato, contemplati dall' articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1666 , gia' iscritti o pensionati del Monte pensioni per gli insegnanti elementari alla data del 30 settembre 1948, passano, con effetto dal 1 ottobre 1948, alla, Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, formando una Sezione autonoma denominata "Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti". A detta Sezione vengono obbligatoriamente o facoltativamente iscritti gli insegnanti appartenenti alla categoria di cui sopra che si sarebbero, a partire dalla data predetta in poi, dovuti o potuti iscrivere al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, il cui ordinamento approvato con legge 6 febbraio 1941, numero 176 , e le successive modificazioni rimangono in vigore nei riguardi del personale contemplato nel presente comma.
La Sezione autonoma, di cui al comma precedente ha gestione e patrimonio propri ed e' amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
L'onere per l'assegno di caroviveri temporaneo a favore dei titolari di pensioni a carico della predetta Sezione autonoma viene assunto, con decorrenza dal 1 ottobre 1948, dalla Sezione, medesima.
Le norme contenute nei quattro precedenti articoli, (concernenti l'aumento delle pensioni e la concessione dell'assegno supplementare, hanno vigore anche nei riguardi dei titolari di pensione a carico totale o parziale della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti.