Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 16/02/2026, n. 3007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3007 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01136/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2023, proposto da
Saturno 2003 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Di Massimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
- del decreto n. 3811 del 28.11.2022 emesso dal Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (notificato il 28.11.2022), a mezzo del quale è stato revocato il contributo per € 520.000,00 assegnato con il decreto direttoriale del 19.9.2019 a favore della società ricorrente, nonché disposto di procedere alla richiesta di ripetizione delle somme erogate a titolo di anticipazione alla società ricorrente;
- della nota prot. n. 34772 del 27.9.2022 notificata in pari data;
- della nota prot. n. 34772 del 27.9.2022 notificata il 25.11.2022;
- della nota prot. n. 12527 del 5.8.2021;
- di tutti gli atti ad essi collegati, presupposti e conseguenti anche se non conosciuti.
nonché per la condanna del Ministero della Cultura al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. LO LI e udito per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha presentato istanza di riconoscimento del contributo per gli interventi previsti dal D.P.C.M. del 4.8.2017, recante Piano straordinario per il potenziamento del circuito dell’offerta cinematografica.
Con decreto rep. n. 2341 del 19.9.2019 il Direttore Generale della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali ha approvato la graduatoria dei beneficiari di tale contributo.
È stato poi pagato alla ricorrente in data 1.4.2021 acconto di € 149.760,00 (al netto delle ritenute d’imposta) sul contributo predetto.
Con nota prot. 0012527 del 5.8.2021 (notificata in pari data) il Ministero della Cultura ha poi comunicato l’avvio del procedimento per la revoca del contributo suddetto. In particolare, con tale nota il Ministero ha evidenziato quanto segue:
“ nel merito si rappresenta che:
… 2. In relazione a quanto dichiarato nel prevenivo presentato dalla società SATURNO 2003 in allegato all'istanza di contributo, l'inizio e la fine dei lavori inerenti il progetto erano previsti rispettivamente per il 05/06/2017per il 05/06/2019
3. Ad oggi, se pur sollecitata dai competenti uffici non è giunta alcune istanza relativa al consuntivo del progetto inerente la sala cinematografica in esame. Si rappresenta che suddetta istanza doveva essere presentata entro e non oltre 90 giorni dalla fine dei lavori, che nel caso di specie — secondo quanto dichiarato — dovrebbero essersi conclusi 05/06/2019
Alla luce di quanto sopra esposto e in relazione alle verifiche istruttorie effettuate dalla Direzione generale cinema e audiovisivo la società suddetta sembrerebbe non aver ottemperato alle disposizioni del DPCM, art 4, comma 2 lettera a, rispetto ai termini di inizio lavori della Multisala.
Si comunica alla società SATURNO 2003 che entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento del presente atto -, potranno essere qui presentate controdeduzioni o attestazioni atte a comprovare l'avvenuta regolarizzazione della istanza in esame, nonché presentare memorie scritte e documenti, al fine di far acquisire ogni documentazioni utili ai fini dell'emanazione del provvedimento finale ”.
Con successiva nota prot. 0034722 del 27.9.2022 il Ministero ha comunicato quanto segue:
“ 1. la società saturno 2003 risulta tra i soggetti beneficiari dei contributi previsto dal decreto direttoriale del 19 settembre 2019 per un importo di 520.000,00
2. quanto dichiarato nei prevenivo presentato dalla società in allegato all'istanza di contributo, l'inizio e la fine dei lavori inerenti erano previsti rispettivamente per 05 giugno 2017 e 5 giugno 2019
Nel merito, in particolare, il DPCM prescrive che i lavori inerenti i contributi in esame, dovevano essere certificati da un preventivo redatto da un tecnico abilitato, che ne indicasse esattamente la durata. Si prevedeva, inoltre, che tali lavori non potessero iniziare oltre i 12 mesi successivi alla data indicata e soprattutto che dovessero concludersi entro e non oltre 24 mesi.
La ratio alla base del contributo, sempre sostenuta da questa Direzione anche in sede processuale, è quella di finanziare lavori deliberati nell'anno 2017 e realmente compiuti o comunque in cantiere. Di conseguenza, seppur si comprenda senz'altro l'importanza del progetto della RA SR , non è possibile considerare la concessione del contributo in parola conditio sine qua non per il concreto realizzarsi dei lavori
Non risulta ad oggi pervenuto il consuntivo per i lavori svolti.
Si comunica alla società che, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, potranno essere qui presentate controdeduzioni o attestazioni atte a comprovare l'avvenuta regolarizzazione della istanza in esame, nonché presentare memorie scritte e documenti, al fine di far acquisire ogni documentazioni utili ai fini dell'emanazione del provvedimento finale ”.
Tale nota è stata trasmessa a mezzo p.e.c. alla ricorrente sia in data 27.9.2022, sia in data 25.11.2022.
Con l’impugnato decreto n. 3811 del 28.11.2022 (notificato in pari data) il Direttore Generale della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali ha revocato il contributo di € 520.000,00 che era stato assegnato alla società ricorrente con il suddetto decreto del 19.9.2019 e disposto la ripetizione delle somme erogate a titolo di anticipazione.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 20.1.2023 e depositato in data 23.1.2023) la società ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto n. 3811 del 28.11.2022 di revoca del contributo suddetto, nonché la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente, quantificati in € 150.000,00.
A fondamento del ricorso la ricorrente ha posto i seguenti motivi:
I) la violazione degli artt. 3, 7 e 10 bis della L. 241/1990 per non aver atteso il Ministero lo spirare del termine di 10 giorni a partire dalla notifica in data 25.11.2022 della nota prot. n. 0034722 del 27.9.2022 e per non aver tenuto conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente in data 7.10.2022;
inoltre, il Ministero avrebbe violato i commi 2 e 3 dell’art. 5 del D.P.C.M. del 4.8.2017 per non aver erogato il 30% del contributo dovuto il 19.9.2019, allorquando lo ha assegnato alla ricorrente;
l’avvenuta erogazione dell’acconto in data 1.4.2021 (dopo due anni e dopo la scadenza della data fissata per la fine dei lavori) avrebbe impedito alla ricorrente di porre in essere il progetto, pure tenuto conto della pandemia da covid-19 verificatasi, con conseguente chiusura dei cinema in un primo periodo e successivo obbligo di utilizzo delle mascherine;
l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della richiesta rivoltale dalla ricorrente in data 5.8.2021 di far decorrere il termine di due anni per eseguire i lavori dalla data di accredito dell’acconto del contributo;
in sostanza, il ritardo nella conclusione dei lavori andrebbe imputato unicamente al Ministero;
II) l’impugnato provvedimento sarebbe altresì viziato per difetto di motivazione, perché l’amministrazione non avrebbe specificato il criterio utilizzato per ritenere non rispettate le tempistiche relative all’inizio ed alla fine dei lavori da finanziare; non sarebbe a questo scopo sufficiente il richiamo alla comunicazione di avvio del procedimento, pure tenuto conto che non sarebbe comprensibile se sia stata richiamata quella notificata in data 27.9.2022 oppure quella notificata in data 25.11.2022;
inoltre, come già evidenziato nel primo motivo di ricorso, il mancato rispetto da parte del Ministero dei termini stabiliti nel Decreto avrebbe comportato uno slittamento nell’inizio delle opere;
non sarebbe applicabile l’art. 21-octies della L. 241/1990, perché la revoca del contributo sarebbe stata fondata sul ritardo nella esecuzione dei lavori e sulla mancata risposta alla richiesta effettuata dalla ricorrente di accogliere la domanda di slittamento dell’inizio e della fine lavori; non disciplinando espressamente la legge ed il D.P.C.M. suddetto un’ipotesi come la presente l’amministrazione avrebbe dovuto esercitare la discrezionalità spettante alla stessa per risolvere la problematica insorta;
III) il ritardo dell’amministrazione nella concreta erogazione dell’acconto spettante alla ricorrente sul contributo suddetto avrebbe fatto slittare l’esecuzione dei lavori; la ricorrente non avrebbe potuto scegliere di iniziare e terminare i lavori prima dell’erogazione dell’acconto e comunque non avrebbe avuto la necessaria disponibilità economica;
IV) la condotta del Ministero avrebbe comportato danni per la ricorrente, la quale sarebbe stata costretta ad interrompere qualsiasi programmazione della ristrutturazione ed avrebbe speso inutilmente denaro per l’istruzione della pratica.
3. Non si è costituito il Ministero della Cultura.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 13.2.2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione, previo rilevo d’ufficio di dubbi circa la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
5. Tanto premesso, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, perché la presente controversia rientra nella cognizione del giudice ordinario.
Va ricordato quanto segue in materia di erogazione di finanziamenti pubblici:
“ - … la presente lite esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, concernendo la fase di erogazione di finanziamenti pubblici e non quella, antecedente, di assegnazione dei medesimi; in tale fase, incentrata sull'assolvimento degli obblighi cui è condizionato il pagamento delle sovvenzioni concesse in via autoritativa, sono individuabili solo posizioni di diritto soggettivo naturalmente devolute alla cognizione del giudice ordinario;
- si osserva, al riguardo, che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e il ritiro di finanziamenti pubblici deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid o il quomodo della sua corresponsione. Parimenti, anche in presenza di un provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione - come per l'appunto verificatosi nella fattispecie, essendo già intervenuto il provvedimento di definitiva concessione del contributo - o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario sebbene si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione: infatti, in tal caso il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, riferendosi la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinata la concreta erogazione del contributo. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, cioè la fase di assegnazione, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento attributivo sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (orientamento consolidato: cfr. Cass. Civ., SS.UU., 10 novembre 2020 n. 25213 e 2 maggio 2019n. 11587; Consiglio di Stato, A.P., 29 gennaio 2014 n. 6; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2022 n. 4730; Consiglio di Stato, Sez. II, 29 marzo 2021 n. 2609; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2021 n. 621; TAR Campania Napoli, Sez. III, 13 febbraio 2019 n. 786) ” (T.A.R. Campania, Napoli, III Sez., 4 dicembre 2023, n. 6660).
In effetti, anche nel caso di specie ciò che ha fondato la revoca del finanziamento da parte del Ministero della Cultura è il dedotto inadempimento della società ricorrente ad obblighi scaturenti dal D.P.C.M. del 4.8.2017, senza che con gli atti impugnati si sia proceduto al ritiro in via autoritativa del provvedimento di concessione del finanziamento.
In particolare, dalla lettura combinata della nota prot. n. 0034722 del 27.9.2022 e del D.P.C.M. del 4.8.2017 si ricava che il Ministero ha prospettato l’inadempimento da parte della ricorrente rispetto a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, lett. a) e comma 3 del D.P.C.M. del 4.8.2017 (indicato per mero refuso come art. 4 nella nota prot. n. 0012527 del 5.8.2021).
L’art. 5 dedicato alla presentazione delle richieste di contributo dispone:
al comma 2 che: “ Alla richiesta di contributo sono allegati: a) il preventivo dei lavori da effettuare, redatto da un tecnico abilitato, con l’indicazione della durata dei lavori, il cui inizio non può avvenire oltre i dodici mesi successivi e la cui conclusione non può comunque essere superiore ai 24 mesi dall’inizio ”;
al comma 3 che: “ … il saldo del contributo è erogato, previa presentazione di richiesta di saldo, da effettuarsi avvalendosi della modulistica predisposta dalla DG Cinema, entro 90 giorni dal termine dei lavori. Alla richiesta devono in ogni caso essere allegati: … ”.
Orbene, il Ministero con le note richiamate nel provvedimento finale ha contestato l’inadempimento della società ricorrente:
- all’obbligo di iniziare i lavori entro 12 mesi dalla data indicata nel preventivo dei lavori ed all’obbligo di concluderli entro 24 mesi dall’inizio, sottolineando che in base a quanto dichiarato dalla ricorrente nel preventivo i lavori sarebbero dovuti iniziare in data 5.6.2017 e terminare in data 5.6.2019;
- all’obbligo di presentare istanza relativa al consuntivo del progetto inerente la sala cinematografica entro 90 giorni dal termine dei lavori.
Le considerazioni che precedono valgono ad escludere la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo tanto in riferimento all’azione di annullamento, quanto in relazione a quella risarcitoria, venendo in considerazione pur sempre una posizione di diritto soggettivo.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Pertanto, questo giudizio potrà essere riproposto dalle parti dinanzi al giudice ordinario.
6. Nulla va disposto quanto alle spese di lite, tenuto conto dell’esito del giudizio e della mancata costituzione in giudizio del Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando:
A) Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione;
B) Assegna alle parti i termini di cui all’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riproposizione dinanzi al giudice ordinario;
C) Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
LO LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO LI | RA LE |
IL SEGRETARIO