TAR Roma, sez. 2T, sentenza 16/02/2026, n. 3007
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e difetto di motivazione

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia riguardi la fase di erogazione del finanziamento e l'inadempimento del beneficiario, configurando una posizione di diritto soggettivo spettante al giudice ordinario. La revoca del finanziamento è stata basata sul dedotto inadempimento della società agli obblighi scaturenti dal D.P.C.M. del 4.8.2017, senza che si sia proceduto al ritiro in via autoritativa del provvedimento di concessione per vizi di legittimità.

  • Inammissibile
    Danni subiti dalla ricorrente

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo anche in relazione all'azione risarcitoria, poiché rientra nella cognizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 16/02/2026, n. 3007
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3007
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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