Articolo 25 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 18 bisArticolo 19
Versione
24 agosto 1975
Art. 25. Peculio

Il peculio dei detenuti e degli internati e' costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprieta' o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.
Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.
Il peculio e' tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.
Il regolamento deve prevedere le modalita' del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente