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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1304/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova
XI SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecis e 281 sexies terzo comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 1304/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], Parte_1
, nata in [...] il [...], Parte_2
, nata in [...] il [...], Parte_3
, nata in [...] il [...], Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. DE SIMONE RICCARDO e dall'avv. SAITTA VALERIA, presso i quali sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale depositata in calce all'atto introduttivo,
- parte ricorrente contro
in persona del p.t., rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, legale domiciliataria,
- parte resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO - sede
- intervenuto avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
pagina 1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della loro discendenza da , cittadino italiano nato a [...] il Persona_1
24/09/1845, coniugato nel 1894 con la Sig.ra ed emigrato in Persona_2
Argentina, dove ha avuto discendenza, il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese. Si è costituito il , chiedendo di valutare la fondatezza della Controparte_3 domanda a valle di due ordini di esibizione ex artt. 210/213 c.p.c. In data 2.8.2024, è intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo che il Tribunale riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti e ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
All'esito dell'udienza del 21.11.2024 il Giudice aveva disposto -atteso che il capostipite è nato in [...] anteriore all'istituzione dell'anagrafe unitaria, ma che, per superare la contestazione e i dubbi sollevati, sia opportuno (come suggerito dallo stesso acquisire, ex art 213 c.p.c., informazioni scritte relative ad Controparte_4 atti e documenti in possesso di una pubblica amministrazione- che l'Archivio di Stato di Genova, effettuate le opportune ricerche nelle liste di leva/foglio matricolare in relazione all'avo, attestasse se lo stesso risulti iscritto in dette liste e, in caso positivo, dove e quando sia nato. Assegnata la causa alla scrivente, è stata fissata udienza cartolare al 4.12.2025. Entrambe le parti hanno depositato la risposta pervenuta dall'Archivio di Stato in merito alla assenza del dante causa nei registri di leva. La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4.12.2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
*** 2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
*** 2.1. I ricorrenti agiscono iure proprio per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base dell'art. 1, lett. a) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anteriore all'entrata in vigore del D.L. 36/2025 (Disposizioni
pagina 2 di 10 urgenti in materia di cittadinanza) che non può trovare applicazione retroattiva alle domande presentate in data anteriore (ex art. 11 Preleggi).
Nel dettaglio ricostruiscono la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana -rilasciati da Autorità civili o religiose. In relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allega i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio.
In forza di suddetta documentazione viene delineata la linea genealogica della famiglia, anche predisponendo un albero genealogico (doc 12). Nello specifico risulta la seguente discendenza:
si sposava con nel 1894, da questa unione Persona_1 Persona_2 nasceva (nello stesso anno); Persona_3
si sposava nel 1918 con il cittadino straniero Persona_3 Per_4
e, per l'effetto dell'art. 10 della legge n. 555/1912 («la donna cittadina che si
[...] marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana»), perdeva la cittadinanza italiana;
-dai predetti coniugi nasceva nel 1919 al quale - in virtù dell'art. Persona_5
1 della legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non è stata riconosciuta la cittadinanza italiana;
-da e nasceva nel 1951 Persona_5 Persona_6 Parte_1
-da e nascevano Parte_1 Persona_7 nel 1980 nel 1982 e nel Parte_2 Parte_3
1989 Parte_4 Parte_4
La linea di discendenza invocata dai ricorrenti a fondamento della propria domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis non è contestata in giudizio e risulta comunque adeguatamente rappresentata e provata in forza della documentazione prodotta, costituita da atti di nascita, matrimonio e morte che attestano la discendenza diretta dall'avo italiano fino agli attuali ricorrenti. Parte ricorrente ha infatti depositato: 1) atto di nascita e di battesimo di , rilasciato dall'Arcidiocesi di Persona_1
Genova, Parrocchia di S. MA UN (Comune di Palmaro o Prà), in data 16.1.2018, attestante la nascita in data 24.9.1845;
pagina 3 di 10 2) certificato di matrimonio di TI NE con , in data Persona_2
9.8.1984, in Argentina;
3) Certificato negativo di Naturalizzazione del 17.12.2021 di Persona_8
, nato il [...] a [...] o Prà, in Italia,
[...]
4) certificato di nascita (30.3.1894, in Argentina); Persona_3
5) certificato di matrimonio (27.7.1918); Persona_3
6) certificato di nascita (25.12.1919); Persona_5
7) certificato di nascita (20.6.1951), figlio di Parte_1 Persona_5
[...]
8) certificato di nascita (6.8.1980), figlia di Parte_2 [...]
e di;
Parte_1 Persona_7
9) certificato di nascita (19.4.1982); Parte_3
10) certificato di nascita (9.12.1989). Parte_4
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e/o morte degli avi ed ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante, comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera (che nei certificati viene indicato come TI NE o Per_1
o TI). Ha, infatti, documentato che i ricorrenti discendono tutti
[...] dall'avo nato in [...] luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana.
***
2.2. Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata in comparsa ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta. È stato tuttavia chiesto un approfondimento ex artt. 210/213 c.p.c. nei confronti:
- all'Archivio di Stato di Genova, in ordine alle liste di leva/foglio matricolare in relazione all'avo (in quanto il indicato in ricorso quale Comune di Controparte_4 nascita dell'ascendente, ha negato che nel proprio archivio storico risulti la nascita dell'avo);
pagina 4 di 10 - alle parti ricorrenti ovvero alla Repubblica dell'Argentina di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del servizio militare, relativamente agli ascendenti degli odierni ricorrenti ed agli odierni ricorrenti, nella misura in cui nati entro il 1992; ordinare alla Repubblica dell'Argentina di depositare gli estratti di leva militare (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati;
nonché gli estratti contributivi (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati (al fine di una più approfondita verifica della (in)sussistenza di cause ulteriori di interruzione della linea di discendenza).
*** 2.2.1. All'esito di apposito ordine di esibizione, l'Archivio di Stato ha comunicato che
“le ricerche esperite nell'unità di cui all'oggetto hanno dato esito negativo per il nominativo di suo interesse”.
Nelle note d'udienza, l'Avvocatura ha rilevato che “la circostanza è di assoluto rilievo, in quanto ha comune segno con la nota dell'Ufficio dell'Archivio Storico del Comune – che detiene i registri di leva e quindi l'elenco di tutti i nati nel Comune di Genova (e da cui questa Difesa ha abitualmente riscontri sulla nascita in Genova dei nati ante 1866) – già depositata con la comparsa di risposta, nella quale si legge che
, non comparendo nei registri delle Leve Militari conservati nel Persona_1 nostro Archivio, risulta non essere nato a [...] - Traendo da quanto precede elementi di serio dubbio circa la prova della sussistenza della linea di discendenza invocata, per l'incertezza della prova in ordine al suo incipit;
...”. Tuttavia, come sostenuto da parte ricorrente nelle note d'udienza, possono essere utilizzati i certificati ecclesiastici in assenza di certificati di stato civile per provare la nascita e la filiazione: “infatti, il certificato di battesimo, rilasciato previo assoggettamento all'imposta di bollo in quanto ad uso civile, e debitamente legalizzato
- come risulta nel caso di specie - dal ES (se usato al di fuori della diocesi) può sostituire la "certificazione" di nascita risultante dai registri di stato civile (nel caso in cui la nascita sia avvenuta prima dell'attivazione del servizio di stato civile "comunale", cioè prima del 1/1/1865, prima del 1/9/1871, prima del 1/1/1924, a seconda del territorio di nascita)” (in questo senso, cfr. ad es. Tribunale Torino, Sez. IX, Sent., 10/12/2024, n. 6267).
***
pagina 5 di 10 2.2.2. Ciò precisato, prima di valutare l'ammissibilità dell'ulteriore richiesta istruttoria, deve richiamarsi l'evoluzione normativa sul punto perdita e/o decadenza della cittadinanza italiana. L'art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”; L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.” Le normative successive a quella del 1865 (in vigore dal 1.1.1866) presuppongono quindi non solamente l'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero (o il servizio militare), ma anche la mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino. È dunque evidente che non sia sufficiente documentare, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare (peraltro volontario), ma debba anche essere comprovata, anche l'inottemperanza all'intimazione eventualmente emessa dal Governo italiano. Ne deriva che, se possa anche non essere immediato e agevole, per la parte resistente pubblica (il dell'Interno) documentare l'eventuale professione degli avi, non CP_1 così deve affermarsi per la possibilità di acquisire e produrre le eventuali intimazioni governative ove sussistenti.
L'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal Codice Albertino del 1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de 1865, alla legge n. 555/1912 e la legge n. 91/1992); conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea - continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di pagina 6 di 10 rinuncia (Cass. Sez. Un. n. 4466/2009). Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale, quindi di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un. nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass. n. 14194/24). Ciò precisato, deve osservarsi che in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova come delineato anche dalle Sezioni Unite, tuttora applicabili al presente procedimento incardinato nel 2024, richiedere l'esibizione della indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite.
Peraltro non risultano esservi, nella linea di genealogica dedotta, ad eccezione del capostipite uomo - per il quale è stato prodotto il certificato negativo di naturalizzazione -, ascendenti di sesso maschile (gli unici che avrebbero potuto ricoprire incarichi pubblici o militari che erano preclusi, a quell'epoca, al sesso femminile) antecedenti al 1912 e quindi vigente una normativa che prevedeva che ricoprire dette incarichi avrebbe comportato (con i limiti e le precisazioni dettate dalla Suprema Corte di Cassazione) la perdita automatica della cittadinanza, senza necessità di ricevere alcuna intimazione da parte del Governo Italiano a lasciare detti incarichi. La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
*** 3. Ciò precisato, nella linea genealogica ricostruita da parte ricorrente è documentato quantomeno un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca pre-costituzionale (tramite la figlia dell'avo che ha generato prole in epoca antecedente il 1948) che, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della cittadinanza “iure sanguinis” (sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna – sia perché l'art. 10, c. 3, l. 13.6.1912, n. 555 sanciva la perdita della cittadinanza della donna italiana che si univa in matrimonio con cittadino straniero). Dette ipotesi interruttive della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis sono state dichiarate incostituzionali:
pagina 7 di 10 - nel 1975 (con la pronuncia n. 87/1975 la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la nostra connazionale, indipendentemente dalla sua volontà, a seguito di matrimonio con un cittadino straniero che le comunicava automaticamente il proprio status civitatis; la Legge di Riforma del Diritto di Famiglia n. 151 del 19.05.1975 stabilì che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per le vicende di cittadinanza del marito, potevano riacquistarla tramite una espressa dichiarazione di volontà in tal senso) e
- nel 1983 (con la sentenza n. 30/83 la Corte sancì inoltre l'incostituzionalità dell'art. 1 della stessa legge 555/1912, nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna). L'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità, per come statuito dalle Sezioni
Unite, non muta tra prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Nel dettaglio, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, riformando con la sentenza n. 4466/2009 il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 9.4.1975 e n. 30 del 9.2.1983, possano ottenere il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o discendenti di donne che avevano perso lo status civitatis italiano ai sensi dell'art. 10, comma 3, della previgente legge 555/1912, a seguito del matrimonio con cittadino straniero contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948. Ma la discrasia sta nella circostanza che in sede amministrativa, a tutt'oggi, tale dichiarazione comporta il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, nel caso di matrimonio contratto in vigenza della legge 555/1912, ma soltanto dopo il 1° gennaio 1948; nel caso in cui il matrimonio sia invece stato celebrato antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione, la suddetta dichiarazione consente il riacquisto della cittadinanza ma con efficacia ex nunc, con comunicazione dello status ai figli ancora minorenni al momento in cui la dichiarazione viene effettuata. Con la sentenza n. 4466/2009, la Suprema Corte ha affermato che, in via giudiziaria ed in attesa dell'intervento del Legislatore:
- il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio (ante o post pagina 8 di 10 1948) ed incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto;
- sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari, essendo sufficiente dimostrare di essere nati da cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, sempreché non venga eccepita e documentata dall'Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza dagli aventi diritto;
- figli e discendenti della donna possono ottenere dal giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana, a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino dalla sua stessa esistenza in vita). In attuazione dei premessi principi, pertanto, alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri, contratto anche antecedentemente al 1° gennaio 1948, può essere ora riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione. L'ostacolo normativo alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo è stato rimosso e la cittadinanza italiana può essere riconosciuta. In considerazione di quanto sopra deve concludersi che le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva (come sopra indicata), mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risulta provato dal convenuto (vds. Cass., Sez. I, 11.2.2020 n. 3175; Cass., ss.uu., 24.8.2022 n. 25317) o emerge dagli atti di causa. In particolare, non risulta che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica.
*** 4. Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono tutti cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. dichiara che i ricorrenti:
, Parte_1
, Parte_2
, Parte_3
Parte_4 sono cittadini italiani;
2. Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
3. dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Genova, 10/12/2025 Il Giudice Valentina Cingano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova
XI SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecis e 281 sexies terzo comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 1304/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], Parte_1
, nata in [...] il [...], Parte_2
, nata in [...] il [...], Parte_3
, nata in [...] il [...], Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. DE SIMONE RICCARDO e dall'avv. SAITTA VALERIA, presso i quali sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale depositata in calce all'atto introduttivo,
- parte ricorrente contro
in persona del p.t., rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, legale domiciliataria,
- parte resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO - sede
- intervenuto avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
pagina 1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della loro discendenza da , cittadino italiano nato a [...] il Persona_1
24/09/1845, coniugato nel 1894 con la Sig.ra ed emigrato in Persona_2
Argentina, dove ha avuto discendenza, il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese. Si è costituito il , chiedendo di valutare la fondatezza della Controparte_3 domanda a valle di due ordini di esibizione ex artt. 210/213 c.p.c. In data 2.8.2024, è intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo che il Tribunale riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti e ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
All'esito dell'udienza del 21.11.2024 il Giudice aveva disposto -atteso che il capostipite è nato in [...] anteriore all'istituzione dell'anagrafe unitaria, ma che, per superare la contestazione e i dubbi sollevati, sia opportuno (come suggerito dallo stesso acquisire, ex art 213 c.p.c., informazioni scritte relative ad Controparte_4 atti e documenti in possesso di una pubblica amministrazione- che l'Archivio di Stato di Genova, effettuate le opportune ricerche nelle liste di leva/foglio matricolare in relazione all'avo, attestasse se lo stesso risulti iscritto in dette liste e, in caso positivo, dove e quando sia nato. Assegnata la causa alla scrivente, è stata fissata udienza cartolare al 4.12.2025. Entrambe le parti hanno depositato la risposta pervenuta dall'Archivio di Stato in merito alla assenza del dante causa nei registri di leva. La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4.12.2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
*** 2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
*** 2.1. I ricorrenti agiscono iure proprio per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base dell'art. 1, lett. a) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anteriore all'entrata in vigore del D.L. 36/2025 (Disposizioni
pagina 2 di 10 urgenti in materia di cittadinanza) che non può trovare applicazione retroattiva alle domande presentate in data anteriore (ex art. 11 Preleggi).
Nel dettaglio ricostruiscono la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana -rilasciati da Autorità civili o religiose. In relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allega i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio.
In forza di suddetta documentazione viene delineata la linea genealogica della famiglia, anche predisponendo un albero genealogico (doc 12). Nello specifico risulta la seguente discendenza:
si sposava con nel 1894, da questa unione Persona_1 Persona_2 nasceva (nello stesso anno); Persona_3
si sposava nel 1918 con il cittadino straniero Persona_3 Per_4
e, per l'effetto dell'art. 10 della legge n. 555/1912 («la donna cittadina che si
[...] marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana»), perdeva la cittadinanza italiana;
-dai predetti coniugi nasceva nel 1919 al quale - in virtù dell'art. Persona_5
1 della legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non è stata riconosciuta la cittadinanza italiana;
-da e nasceva nel 1951 Persona_5 Persona_6 Parte_1
-da e nascevano Parte_1 Persona_7 nel 1980 nel 1982 e nel Parte_2 Parte_3
1989 Parte_4 Parte_4
La linea di discendenza invocata dai ricorrenti a fondamento della propria domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis non è contestata in giudizio e risulta comunque adeguatamente rappresentata e provata in forza della documentazione prodotta, costituita da atti di nascita, matrimonio e morte che attestano la discendenza diretta dall'avo italiano fino agli attuali ricorrenti. Parte ricorrente ha infatti depositato: 1) atto di nascita e di battesimo di , rilasciato dall'Arcidiocesi di Persona_1
Genova, Parrocchia di S. MA UN (Comune di Palmaro o Prà), in data 16.1.2018, attestante la nascita in data 24.9.1845;
pagina 3 di 10 2) certificato di matrimonio di TI NE con , in data Persona_2
9.8.1984, in Argentina;
3) Certificato negativo di Naturalizzazione del 17.12.2021 di Persona_8
, nato il [...] a [...] o Prà, in Italia,
[...]
4) certificato di nascita (30.3.1894, in Argentina); Persona_3
5) certificato di matrimonio (27.7.1918); Persona_3
6) certificato di nascita (25.12.1919); Persona_5
7) certificato di nascita (20.6.1951), figlio di Parte_1 Persona_5
[...]
8) certificato di nascita (6.8.1980), figlia di Parte_2 [...]
e di;
Parte_1 Persona_7
9) certificato di nascita (19.4.1982); Parte_3
10) certificato di nascita (9.12.1989). Parte_4
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e/o morte degli avi ed ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante, comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera (che nei certificati viene indicato come TI NE o Per_1
o TI). Ha, infatti, documentato che i ricorrenti discendono tutti
[...] dall'avo nato in [...] luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana.
***
2.2. Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata in comparsa ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta. È stato tuttavia chiesto un approfondimento ex artt. 210/213 c.p.c. nei confronti:
- all'Archivio di Stato di Genova, in ordine alle liste di leva/foglio matricolare in relazione all'avo (in quanto il indicato in ricorso quale Comune di Controparte_4 nascita dell'ascendente, ha negato che nel proprio archivio storico risulti la nascita dell'avo);
pagina 4 di 10 - alle parti ricorrenti ovvero alla Repubblica dell'Argentina di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del servizio militare, relativamente agli ascendenti degli odierni ricorrenti ed agli odierni ricorrenti, nella misura in cui nati entro il 1992; ordinare alla Repubblica dell'Argentina di depositare gli estratti di leva militare (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati;
nonché gli estratti contributivi (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti ed ai ricorrenti come dianzi identificati (al fine di una più approfondita verifica della (in)sussistenza di cause ulteriori di interruzione della linea di discendenza).
*** 2.2.1. All'esito di apposito ordine di esibizione, l'Archivio di Stato ha comunicato che
“le ricerche esperite nell'unità di cui all'oggetto hanno dato esito negativo per il nominativo di suo interesse”.
Nelle note d'udienza, l'Avvocatura ha rilevato che “la circostanza è di assoluto rilievo, in quanto ha comune segno con la nota dell'Ufficio dell'Archivio Storico del Comune – che detiene i registri di leva e quindi l'elenco di tutti i nati nel Comune di Genova (e da cui questa Difesa ha abitualmente riscontri sulla nascita in Genova dei nati ante 1866) – già depositata con la comparsa di risposta, nella quale si legge che
, non comparendo nei registri delle Leve Militari conservati nel Persona_1 nostro Archivio, risulta non essere nato a [...] - Traendo da quanto precede elementi di serio dubbio circa la prova della sussistenza della linea di discendenza invocata, per l'incertezza della prova in ordine al suo incipit;
...”. Tuttavia, come sostenuto da parte ricorrente nelle note d'udienza, possono essere utilizzati i certificati ecclesiastici in assenza di certificati di stato civile per provare la nascita e la filiazione: “infatti, il certificato di battesimo, rilasciato previo assoggettamento all'imposta di bollo in quanto ad uso civile, e debitamente legalizzato
- come risulta nel caso di specie - dal ES (se usato al di fuori della diocesi) può sostituire la "certificazione" di nascita risultante dai registri di stato civile (nel caso in cui la nascita sia avvenuta prima dell'attivazione del servizio di stato civile "comunale", cioè prima del 1/1/1865, prima del 1/9/1871, prima del 1/1/1924, a seconda del territorio di nascita)” (in questo senso, cfr. ad es. Tribunale Torino, Sez. IX, Sent., 10/12/2024, n. 6267).
***
pagina 5 di 10 2.2.2. Ciò precisato, prima di valutare l'ammissibilità dell'ulteriore richiesta istruttoria, deve richiamarsi l'evoluzione normativa sul punto perdita e/o decadenza della cittadinanza italiana. L'art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”; L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.” Le normative successive a quella del 1865 (in vigore dal 1.1.1866) presuppongono quindi non solamente l'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero (o il servizio militare), ma anche la mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino. È dunque evidente che non sia sufficiente documentare, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare (peraltro volontario), ma debba anche essere comprovata, anche l'inottemperanza all'intimazione eventualmente emessa dal Governo italiano. Ne deriva che, se possa anche non essere immediato e agevole, per la parte resistente pubblica (il dell'Interno) documentare l'eventuale professione degli avi, non CP_1 così deve affermarsi per la possibilità di acquisire e produrre le eventuali intimazioni governative ove sussistenti.
L'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal Codice Albertino del 1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de 1865, alla legge n. 555/1912 e la legge n. 91/1992); conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea - continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di pagina 6 di 10 rinuncia (Cass. Sez. Un. n. 4466/2009). Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale, quindi di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un. nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass. n. 14194/24). Ciò precisato, deve osservarsi che in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova come delineato anche dalle Sezioni Unite, tuttora applicabili al presente procedimento incardinato nel 2024, richiedere l'esibizione della indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite.
Peraltro non risultano esservi, nella linea di genealogica dedotta, ad eccezione del capostipite uomo - per il quale è stato prodotto il certificato negativo di naturalizzazione -, ascendenti di sesso maschile (gli unici che avrebbero potuto ricoprire incarichi pubblici o militari che erano preclusi, a quell'epoca, al sesso femminile) antecedenti al 1912 e quindi vigente una normativa che prevedeva che ricoprire dette incarichi avrebbe comportato (con i limiti e le precisazioni dettate dalla Suprema Corte di Cassazione) la perdita automatica della cittadinanza, senza necessità di ricevere alcuna intimazione da parte del Governo Italiano a lasciare detti incarichi. La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
*** 3. Ciò precisato, nella linea genealogica ricostruita da parte ricorrente è documentato quantomeno un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca pre-costituzionale (tramite la figlia dell'avo che ha generato prole in epoca antecedente il 1948) che, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della cittadinanza “iure sanguinis” (sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna – sia perché l'art. 10, c. 3, l. 13.6.1912, n. 555 sanciva la perdita della cittadinanza della donna italiana che si univa in matrimonio con cittadino straniero). Dette ipotesi interruttive della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis sono state dichiarate incostituzionali:
pagina 7 di 10 - nel 1975 (con la pronuncia n. 87/1975 la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la nostra connazionale, indipendentemente dalla sua volontà, a seguito di matrimonio con un cittadino straniero che le comunicava automaticamente il proprio status civitatis; la Legge di Riforma del Diritto di Famiglia n. 151 del 19.05.1975 stabilì che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per le vicende di cittadinanza del marito, potevano riacquistarla tramite una espressa dichiarazione di volontà in tal senso) e
- nel 1983 (con la sentenza n. 30/83 la Corte sancì inoltre l'incostituzionalità dell'art. 1 della stessa legge 555/1912, nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna). L'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità, per come statuito dalle Sezioni
Unite, non muta tra prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Nel dettaglio, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, riformando con la sentenza n. 4466/2009 il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 9.4.1975 e n. 30 del 9.2.1983, possano ottenere il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o discendenti di donne che avevano perso lo status civitatis italiano ai sensi dell'art. 10, comma 3, della previgente legge 555/1912, a seguito del matrimonio con cittadino straniero contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948. Ma la discrasia sta nella circostanza che in sede amministrativa, a tutt'oggi, tale dichiarazione comporta il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, nel caso di matrimonio contratto in vigenza della legge 555/1912, ma soltanto dopo il 1° gennaio 1948; nel caso in cui il matrimonio sia invece stato celebrato antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione, la suddetta dichiarazione consente il riacquisto della cittadinanza ma con efficacia ex nunc, con comunicazione dello status ai figli ancora minorenni al momento in cui la dichiarazione viene effettuata. Con la sentenza n. 4466/2009, la Suprema Corte ha affermato che, in via giudiziaria ed in attesa dell'intervento del Legislatore:
- il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio (ante o post pagina 8 di 10 1948) ed incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto;
- sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari, essendo sufficiente dimostrare di essere nati da cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, sempreché non venga eccepita e documentata dall'Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza dagli aventi diritto;
- figli e discendenti della donna possono ottenere dal giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana, a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino dalla sua stessa esistenza in vita). In attuazione dei premessi principi, pertanto, alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri, contratto anche antecedentemente al 1° gennaio 1948, può essere ora riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione. L'ostacolo normativo alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo è stato rimosso e la cittadinanza italiana può essere riconosciuta. In considerazione di quanto sopra deve concludersi che le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva (come sopra indicata), mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risulta provato dal convenuto (vds. Cass., Sez. I, 11.2.2020 n. 3175; Cass., ss.uu., 24.8.2022 n. 25317) o emerge dagli atti di causa. In particolare, non risulta che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica.
*** 4. Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono tutti cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. dichiara che i ricorrenti:
, Parte_1
, Parte_2
, Parte_3
Parte_4 sono cittadini italiani;
2. Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
3. dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Genova, 10/12/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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